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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14/06/2007 (C.C. 04/05/2007), Sentenza n. 3192
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Legittimazione ad impugnare atti amministrativi -
Presupposti - Stabilità e rappresentatività - Comitati - Forme associative
temporanee - Legittimazione a ricorrere avverso atti di localizzazione di
impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti - Difetto. Il
giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad
impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni locali
purchè queste perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di
tutela ambientale, abbiano un adeguato gradi di rappresentatività e stabilità e
un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a
fruizione collettiva che si assume leso, anche se non ricomprese nell’elenco
della associazioni a carattere nazionale individuale dal Ministero dell’Ambiente
ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986, poiché tale norma ha creato un
ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli
in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità dei c.d.
“interessi diffusi” in materia ambientale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI,
26.7.2001, n. 4123; TAR Liguria, sez. I, 18.3.2004, n. 267). Il mero scopo
associativo, a prescindere dalla verifica circa l’esistenza dei requisiti
giuridici di rappresentatività e stabilità, non basta a rendere differenziato un
interesse diffuso o adespota facente capo alla popolazione nel suo complesso,
quale interesse alla salvaguardia dell’ambiente, specie quando tale scopo
associativo si risolva, senza mediazione alcuna di altre finalità,
nell’utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione
di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di
proporre l’azione giurisdizionale (cfr. Cons.St., sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).
Sicchè, un comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa
temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono
parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di
impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo - oltre
che del riconoscimento ministeriale di cui all’art. 13 L. n. 349 del 1986 - del
carattere di ente esponente in via stabile e continuativa di interessi diffusi
radicati nel territorio. Pres. Santoro, Est. Russo - Comitato “Vigiliamo per la
discarica” e altri (avv. Lupo) c. Provincia di Taranto (n.c.), Regione Puglia e
altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR PUGLIA, Lecce, sent. n.
3829/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 14 giugno 2007 (C.C. 04/05/2007),
sentenza n. 3192
RIFIUTI - Discariche - Proprietario frontista - Legittimazione a ricorrere
avverso il provvedimento di approvazione dell’opera - Prova del danno -
Necessità. La mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima
il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione
dell’opera (cfr. Cons. St., sez. V 16.4.2003, n. 1948), essendo al riguardo
necessaria la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera
giuridica o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore
economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni
dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione
dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue
vicinanze: da ciò consegue, pertanto, che il mero collegamento in un fondo con
il territorio sul quale è localizzata una discarica non è da solo sufficiente a
legittimare il proprietario a provocare “uti singulus” il sindacato di
legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tetela di
interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione (cfr.
Cons.St. sez. IV 13.7.1998 n. 1088). Pres. Santoro, Est. Russo - Comitato
“Vigiliamo per la discarica” e altri (avv. Lupo) c. Provincia di Taranto (n.c.),
Regione Puglia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR PUGLIA,
Lecce, sent. n. 3829/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 14 giugno 2007
(C.C. 04/05/2007), sentenza n. 3192
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3192/07
Reg. Dec.
N. 10548
Reg. Ric.
Anno 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 10548/2006 del 22/12/2006, proposto dal Comitato
“Vigiliamo per la discarica”, e dai Signori Anna Annibale Galante, Francesco De
Felice, Antonio De Felice, Pasqua De Felice, rappresentati e difesi dall’avv.
Rosa Lupo, elettivamente domiciliati in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il
Signor Luigi Gardin;
contro
la Provincia di Taranto, non costituitasi;
la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato,
domiciliata ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Comune di Grottaglie, non costituitosi;
l’A.U.S.L. TA/1, non costituitasi;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata e difesa dall’avvocatura
generale dello Stato, domiciliata ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
il Commissario delegato per emergenza rifiuti della regione Puglia, non
costituitosi;
e nei confronti
della soc. Ecolevante SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo
Clarizia e Pietro Quinto, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per la riforma
della sentenza del TAR Puglia – Lecce, Sez. I n. 3829/2006;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2007, relatore il Cons. Nicola Russo, e
uditi, altresì, gli avvocati R. Lupo, P. Quinto, A. Clarizia e l’avvocato dello
Stato G. Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Comitato dei cittadini denominato “Vigiliamo per la discarica” (che si
propone di difendere l’ambiente e la salute dei cittadini) e alcuni ricorrenti,
proprietari di aree confinanti (o comunque vicine) alla discarica sita nel
territorio del Comune di Grottaglie, in località “La Torre – Caprarica”, con
ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, impugnavano la
deliberazione della giunta numero 288 del 2 agosto 2005, la Provincia di Taranto
ha approvato, ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il
progetto, presentato dalla controinteressata, per la realizzazione, nel Comune
di Grottaglie, località “la torre Caprarica”, di una piattaforma polifunzionale
per la selezione e l’inertizzazione dei rifiuti a servizio integrato e esclusivo
della discarica per rifiuti non pericolosi già ubicata e autorizzata,
limitatamente alle quantità riferibili a quanto già autorizzato (primo e secondo
lotto), sulla scorta degli esiti della conferenza dei servizi conclusasi il 10
giugno 2005, e a condizione del rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri
resi in quella sede.
Successivamente, il dirigente del settore ecologia e ambiente della Provincia di
Taranto, rilevato che il provvedimento della GP, nelle more impugnato in via
principale con il presente ricorso, era illegittimo per incompetenza, così come
denunciato nel ricorso stesso, con la determina n. 189 del 2.12.2005 ne ha
riprodotto il contenuto emendandolo così del vizio di incompetenza.
I ricorrenti in primo grado proponevano motivi aggiunti avverso il predetto
provvedimento.
Il giudice di prime cure, considerato che il ricorso principale avverso la
delibera della giunta si estingueva per sopravvenuta carenza di interesse, si
limitava ad esaminare solo le seguenti censure, riproposte con i motivi
aggiunti, avverso il nuovo provvedimento del dirigente regionale.
1) Illegittimità della determinazione n. 189 del 2 dicembre 2005 del dirigente
del settore ecologia e ambiente della provincia di Taranto e di tutti gli atti
di convocazione della conferenza di servizi istruttoria per violazione degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e in particolare per la
mancata convocazione di tutti gli enti locali interessati alla conferenza di
servizi istruttoria indetta dalla provincia di Taranto per l’approvazione del
progetto e l’autorizzazione all’esercizio del cosiddetto lotto di discarica,
eccesso di potere per carenza di istruttoria.
2) illegittimità di tutti gli atti impugnati indicati in epigrafe per violazione
dell’art. 6 e dell’art. unico, punto 5.01 dell’allegato B, della legge regionale
Puglia n. 30 del 1986, violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 della
legga n. 22 del 1997, eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e
di diritto.
3) illegittimità della violazione di impatto ambientale protocollo n. 330 del 5
novembre 2003 del dirigente del settore ecologia della regione Puglia per
incompetenza assoluta e violazione degli artt. 6 della legge n. 349 del 1986 e 1
del DPCM n. 377 del 1988.
4) illegittimità della valutazione di impatto ambientale protocollo n. 330 del 5
novembre 2003 del dirigente del settore ecologia della regione Puglia per
violazione della legge regionale n. 11 del 2001, violazione dell’art. 2 del
d.p.r. 12 aprile 1996, violazione degli artt. 3 e 6 dell’allegato 2 lettera I
del DPCM 27 dicembre 1988, violazione della direttiva 85/377/CEE e successive
modificazioni e integrazioni, violazione degli artt. 3.05, 3.10, 2.02 delle
norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato, una delibera della giunta
regionale n. 178 del 2000, violazione del piano regionale di gestione dei
rifiuti approvato con decreto n. 41 del 2001 del commissario delegato emergenza
rifiuti e in particolare nel paragrafo F.2 contenente i criteri per la
localizzazione degli impianti di smaltimento, violazione dell’art. 22 comma 3
lettera e) del decreto legislativo n. 22 del 1997, eccesso di potere per carenza
di istruttoria e di motivazione violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del
1990, illegittimità della determinazione n. 189 del 2 dicembre 2005 per
illegittimità derivata.
5) illegittimità della determinazione n. 189 del 2 dicembre 2005 del dirigente
del settore ecologia e ambiente della provincia di Taranto e del parere
favorevole del comitato tecnico provinciale espresso nella seduta del 6 giugno
2005, verbale n. 90, per violazione del paragrafo F.2 del piano regionale di
gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41 deò 2001 del commissario
delegato per l’emergenza rifiuti e per violazione dell’art. 22 comma 3 lettera
e) del decreto legislativo n. 22 del 1997, violazione dell’art. 3 della legge n.
241 del 1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, per
illogicità e contraddittorietà.
6) illegittimità del parere favorevole espresso con nota di protocollo n. 12711
del 10 giugno 2005 del responsabile dello sportello unico per l’edilizia del
comune di Grottaglie per violazione del P.R.G. vigente approvato con
deliberazione della giunta regionale n. 1629 del 2003 e delle NTA delle zone E
agricole, violazione degli artt. 3.05, 3.10, 2.02 delle norme tecniche di
attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1748
del 2000, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e
violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, incompetenza, violazione
degli artt, 42 e 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e 27 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, illegittimità della determinazione n. 189 del 2
dicembre 2005 del dirigente del settore ecologia e ambiente della provincia di
Taranto per illegittimità derivata e per ulteriori vizi suoi propri.
7) illegittimità della determinazione n. 189 del 2005 del dirigente del settore
ecologia e ambiente della provincia di Taranto, della VIA espressa con
determinazione n. 330 del 2003 del dirigente dell’assessorato regionale
all’ecologia e del parere favorevole espresso con nota di protocollo n. 12711
del 10 giugno 2005 del responsabile dello sportello unico per l’edilizia del
comune di Grottaglie, per violazione e falsa applicazione3 degli artt. 7 del
decreto legislativo n. 36 nel 2003 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
sviamento di potere ed eccesso di potere per falsi ed erronei presupposti di
fatto e di diritto, violazione delle NTA delle zone E del P.R.G. vigente del
comune di Grottaglie approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1629
del 2003, violazione del PUTT e degli art. 3.05, 3.10, 2.02 delle relative norme
tecniche di attuazione e violazione del piano regionale di gestione dei rifiuti
approvato con decreto n. 41 del 2001 del commissario delegato emergenza rifiuti
e in particolare nel paragrafo F.2 contenente i criteri per la localizzazione
degli impianti di smaltimento, sotto altro profilo violazione dell’art. 3 della
legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di
motivazione.
Si costituiva in giudizio la Società controinteressata, depositando articolate
memorie difensive con le quali ha, puntualmente e diffusamente, replicato alle
argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse
ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso nel merito.
Con sentenza n. 3829 del 5.7.2006 il TAR Lecce riteneva il ricorso principale
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e i motivi aggiunti
inammissibili per carenza di interesse e contraddittorietà.
Avverso la prefata sentenza, hanno proposto appello il Comitato Vigiliamo per la
Discarica e i signori Anna Annibale Galante, Francesco De Felice, Antonio De
Felice, Pasqua De Felice, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone
l’annullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione di legge, anche
in ordine alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Prima dell’udienza di discussione le parti costituite hanno depositato memorie
illustrative.
Alla pubblica udienza del 4.5.2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello proposto va dichiarato inammissibile non solo per carenza di
legittimazione del Comitato Vigiliamo per la Discarica e dei confinanti, ma
anche per difetto di interesse e per contraddittorietà tra le censure proposte e
l’interesse sostanziale di cui gli appellanti si dichiarano portatori.
Con riferimento alla carenza di legittimazione attiva del Comitato si chiarisce
che la giurisprudenza tradizionale formatasi in materia ha, invero, in modo
pressoché uniforme, riconosciuto che possono essere considerati legittimati ad
impugnare i provvedimenti amministrativi eventualmente lesivi dell’ambiente le
sole associazioni protezionistiche espressamente individuate con D.M., ai sensi
del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della L. n. 349 del 1986, al fine di
evitare il configurarsi di un’azione popolare (cfr. Cons. St. sez. V, 17.7.2004,
n. 5136; Cons. St., sez. vi, 18.7.1995, n. 754, Cons. St. sez. vi, 14.10.1992,
n. 756).
Altra parte della giurisprudenza, invece, afferma che il giudice amministrativo
può riconoscere, caso per caso, la legittimità ad impugnare atti amministrativi
a tutela dell’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro
natura giuridica), purchè a) perseguano statutariamente in modo non occasionale
obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato grado di
rappresentatività e stabilità e c) un’area di afferenza ricollegabile alla zona
in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, anche se non
ricompresse nell’elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal
Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 8.7.1986, n. 349,
poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio di legittimazione che si è
aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza
per l’azionabilità dei c.d. “interessi diffusi” in materia ambientale (cfr., ex
multis, Cons. St. Sez. VI, 26.7.2001, n. 4123; TAR Liguria, Sez. I, 18.3.2004,
n. 267).
Ora, nella specie, come fondatamente dedotto dall’appellante, agli atti non
risulta essere stato depositato da parte del Comitato “Vigiliamo per la
Discarica” copia dell’atto costitutivo o dello statuto da cui si possa
verificare se detto Comitato abbia quei requisiti giuridici di rappresentatività
e stabilità, in misura tale da poter riconoscere una sua legittimazione ad agire
avverso provvedimenti amministrativi lesivi dell’ambiente.
Non basta, infatti, il mero scopo associativo a rendere differenziato un
interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso,
quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente, specie quando tale scopo
associativo si risolva, come nella specie (in cui è stata depositata una
semplice delibera di conferimento di mandato per la proposizione del ricorso
innanzi al TAR), senza mediazione alcuna di altre finalità, nell’utilizzazione
di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato
progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l’azione
giurisdizionale (cfr. Cons. St., Sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).
La giurisprudenza di merito ha, al riguardo, più volte chiarito che un semplice
Comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta
alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha
legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il
trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo – oltre che del
riconoscimento ministeriale di cui all’art. 13 L. n. 349 del 1986 – dal
carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi
diffusi radicati sul territorio (cfr. TAR Liguria, Sez. I, n. 531/2006; TAR
Toscana, Sez. I, n. 5014/2004; id., n. 6624/2004; id., n. 1550/2001; TAR
Piemonte, Sez: II, n. 244/1999).
Da quanto finora evidenziato emerge la mancanza di legittimazione ad agire del
Comitato “Vigiliamo per la Discarica”.
Quanto alla questione di legittimazione ad agire dei sigg.ri Anna Annibale
Galante, Francesco De Felice, Antonio De Felice, Pasqua De Felice, riproposta
dall’appellante, si evidenzia che, come fondatamente dedotto dalla società
appellante, la giurisprudenza ha, a tale proposito, chiarito che la mera
vicinanza di un’abitazione ad un discarica non legittima il proprietario
frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera (cfr.
Cons. St., Sez. V, 16.4.2003, n. 1948), essendo al riguardo necessaria la prova
del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che
la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato
nelle sue vicinanze, o perché prescrizioni dettate dall’autorità competente in
ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la
salute di chi vive nelle sue vicinanze: da ciò consegue, pertanto, che il mero
collegamento di un fondo con il territorio sul quale è localizzata una discarica
non è da solo sufficiente a legittimare il proprietario a provocare “uti
singulus” il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo
preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro
esplicazione (cfr. Cons. St., Sez. IV, 13.7.1998, n. 1088).
I sigg.ri Anna Annibale Galante, Francesco De Felice, Antonio De Felice, Pasqua
De Felice, “nell’ambito dell’atto introduttivo del giudizio”, si sono limitati
ad affermare di essere proprietari di terreni confinanti con i suoli interessati
dalla discarica in questione, senza specificare, né tanto meno provare, la
sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che rinverrebbe allo
loro sfera giuridica della esecuzione del provvedimento impugnato.
Del tutto condivisibile è, peraltro, la sentenza di primo grado nella parte in
cui dichiara il difetto di interesse dei ricorrenti, affermando che
l’annullamento del provvedimento di approvazione del progetto di realizzazione
dell’impianto di selezione ed inertizzazione dei rifiuti, paradossalmente,
danneggerebbe gli interessi ambientali prospettati nel ricorso, sicuramente per
lungo tempo (nelle more del perfezionamento di un nuovo procedimento per la
realizzazione dell’impianto in altre aree) e possibilmente anche in via
definitiva (nel caso in cui vicende politiche o giudiziarie ne impediscono
comunque la realizzazione).
Inoltre, come rilevato dall’appellante, i responsabili dell’impianto de quo sono
stati assolti per ben due volte in sede penale nell’ambito di giudizi attivati
proprio su denuncia degli attuali appellati, ricorrenti in primo grado, per
presunte esalazioni nocive che si asserivano provenienti dalla discarica in
questione (v. sentenza n. 316/2002 e dispositivo di sentenza del Tribunale di
Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, in data 13.12.2006, di assoluzione
perché il fatto non sussiste).
L’appello nel merito va respinto.
L’art. 5 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997, prevede che “Lo
smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fese residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare
allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la
prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero”.
L’art. 7 del decreto legislativo n. 36 nel 2003 precisa inoltre che “I rifiuti
possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione
non si applica: a) ai rifiuti inerti in cui trattamento non sia tecnicamente
fattibile;b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento
delle finalità di cui all’art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi
per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del
rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”.
La realizzazione della piattaforma, quale impianto finalizzato, attraverso il
pre-trattamento dei rifiuti, a ridurre e minimizzare, così come previsto dalle
norme richiamate, gli stessi rifiuti da smaltire, consente, peraltro, lo
smaltimento stesso in condizioni di maggiore sicurezza.
Pertanto, risulta corretta la sentenza del TAR laddove sostiene che il
provvedimento di autorizzazione all’impianto di trattamento di selezione ed
inertizzazione si presentava per l’amministrazione quanto all’an,
tendenzialmente vincolato.
Gli stessi appellanti, peraltro, riconoscono la necessità della realizzazione
della piattaforma polifunzionale, senza, però, esporre in nessuna parte degli
scritti difensivi le motivazioni per le quali il trattamento non debba essere
effettuato a fianco di ciascuna discarica.
Per tali considerazioni l’appello in esame deve, dunque, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra
le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2007 con l’intervento
dei Signori:
Sergio SANTORO PRESIDENTE
Cesare LAMBERTI CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO CONSIGLIERE
Marco LIPARI CONSIGLIERE
Nicola RUSSO Est. CONSIGLIERE
L'ESTENSORE
F.to Nicola Russo
IL PRESIDENTE
F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
F.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 14 giugno 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F. to Antonio Natale
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