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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/06/2007 (C.C. 17/04/2007), Sentenza n. 3287



URBANISTICA E EDILIZIA - Convenzione di lottizzazione - Calcolo della superficie complessiva - Indice di fabbricabilità - Onere di urbanizzazione primaria - Costruzione di alcune strade - Fattispecie. In sede di convenzione di lottizzazione è corretto il calcolo della superficie complessiva, individuando per ciascun lotto l’indice di fabbricabilità su base territoriale e stabilendo come fatto di pianificazione esecutiva l’onere di urbanizzazione primaria a carico dei lottizzanti della costruzione di alcune strade. Nella specie, le strade considerate pubbliche e relativamente alle quali si è determinato il problema della loro partecipazione al calcolo della volumetria assentita, non sono strade preesistenti alla lottizzazione, per cui, in tal caso, l’indice volumetrico non poteva essere che quello fondiario, ma sono strade che sono state previste proprio per effetto della medesima lottizzazione. Pres. Salvatore - Est. Mele - DAMA S.r.l. (avv.ti Colagrande e Profeta) c. LACIRIGNOLA ed altri (avv. Chiatante) - (riforma T.A.R. Puglia, sede di Lecce, sez. I, n. 647 del 20 gennaio 2004, resa “inter partes”). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/06/2007 (C.C. 17/04/2007), Sentenza n. 3287


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3287/2007
Reg. Dec.
N. 3734
Reg. Ric.
Anno 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE


sul ricorso in appello n. 3734/04, proposto da
DAMA S.r.l.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Colagrande e Sandro Profeta ed elettivamente domiciliata in Roma, via Paisiello, 55, presso l’avv. Franco Gaetano Scoca;
C O N T R O
LACIRIGNOLA Domenico, VALENTINI Vita, PONTE Mariagrazia, TAURO Nicolò e FIUME Rosa,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Chiatante e domiciliati in Roma presso Giuseppe Crimi in Piazza Mazzini 8
e nei confronti del
COMUNE DI FASANO,
non costituitosi in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Lecce, sez. I, n. 647 del 20 gennaio 2004, resa “inter partes”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei soggetti controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 aprile 2007, il Consigliere Eugenio Mele;
Uditi l’avv. ;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F AT T O


E’ impugnata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto un ricorso presentato in quella sede dagli attuali controinteressati ed ha annullato una concessione edilizia rilasciata all’attuale appellante dal Comune di Fasano per errato calcolo della volumetria, che si sarebbe basata anche su un’area relativa a strade pubbliche.


L’appellante, premesso che anche i soggetti appellati, vincitori del ricorso di primo grado, hanno usufruito, relativamente al calcolo della propria volumetria, della superficie destinata alle medesime (pretese) strade pubbliche, formula i seguenti motivi di appello:
1) Tardività del ricorso di primo grado, in quanto la conoscenza delle dimensioni dell’intervento potevano benissimo essere individuate al momento del completamento del rustico, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre sessanta giorni dopo tale completamento;
2) Motivazione contraddittoria ed irragionevole della sentenza di primo grado in ordine ai principi generali sull’interesse a ricorrere; e ciò perché il Tribunale amministrativo regionale non ha tenuto conto del fatto che gli stessi ricorrenti hanno operato sfruttando, ai fini della volumetria, la superficie riservata alle strade, se non ai soli fini del diniego del risarcimento del danno;
3) Violazione ed errata applicazione dell’art. 28 della legge n. 1150 del 1942 e del Piano regolatore generale del Comune di Fasano; in quanto il piano di lottizzazione originariamente approvato prevedeva, oltre alla costruzione di fabbricati privati (per il lotto n. 32 era indicata una volumetria complessiva di 7188 mc, ben superiore ai 2698 mc assentiti con la concessione edilizia annullata), anche la costruzione di una serie di opere di urbanizzazione, tra cui le strade che erano destinate (e lo sono ancora) a restare di proprietà privata, per cui l’indice di volumetria doveva essere considerato quello territoriale e non quello fondiario.


I soggetti appellati si costituiscono in giudizio e resistono all’appello, richiedendone la reiezione e controdeducendo a tutte le censure dell’appello.


Rilevano, altresì, gli appellati che il Comune di Fasano ha concesso cinque sanatorie edilizie relative all’attività edilizia di cui alle concessioni annullate.


La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 17 aprile 2007.


D I R I T T O


Preliminarmente, il Collegio ritiene che non è fondata la richiesta di rinvio della presente decisione, presentata dagli appellati, in attesa della decisione del Tribunale amministrativo regionale sull’impugnativa avverso i provvedimenti di sanatoria rilasciati all’odierna appellante, in considerazione del fatto che trattasi di vicenda non collegata giuridicamente con la presente controversia, che attiene alla diversa fattispecie della legittimità o meno del rilascio dell’originaria concessione edilizia.


Ancora preliminarmente, il Collegio ritiene, per economia di giudizio, di prescindere dall’esame dei primi due motivi dell’appello, in quanto, essendo fondato il terzo motivo dell’appello stesso, tale esame appare superfluo.


L’appello, come si è detto, è fondato con riferimento al terzo motivo proposto.


Infatti, non può non rilevarsi che le strade considerate pubbliche e relativamente alle quali si è determinato il problema della loro partecipazione al calcolo della volumetria assentita alla società appellante, non sono strade preesistenti alla lottizzazione, per cui, in tal caso, l’indice volumetrico non poteva essere che quello fondiario, ma sono strade che sono state previste proprio per effetto della medesima lottizzazione.


Da ciò la conseguenza che in sede di convenzione di lottizzazione si è tenuto conto della superficie complessiva, individuando correttamente per ciascun lotto l’indice di fabbricabilità su base territoriale, e stabilendo come fatto di pianificazione esecutiva l’onere di urbanizzazione primaria a carico dei lottizzanti della costruzione di alcune strade.


Queste, in altre parole, sono parte integrante della lottizzazione, per cui la volumetria assegnata ai singoli lotti è vicenda contemporanea alla previsione della esecuzione viaria, onde la legittimità del calcolo volumetrico così come determinato.


E ciò a prescindere dallo stesso fatto che non vi è certezza che le strade medesime siano da considerarsi pubbliche, per il fatto che, almeno agli atti di causa, dopo la previsione del piano di lottizzazione che precisava fossero da considerarsi private, non risulta che ci sia stato un passaggio delle medesime al demanio stradale comunale.


L’appello va, conseguentemente, accolto, con riforma della sentenza appellata.


Le spese di giudizio del doppio grado possono, però, ricorrendo all’uopo giusti motivi complessivi, essere integralmente compensate fra le parti in lite.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 17 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Paolo SALVATORE - Presidente
Luigi MARUOTTI - Consigliere
Pier Luigi LODI - Consigliere
Antonino ANASTASI - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.


L’ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE
Eugenio Mele                                          Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

Depositata in Segreteria
Il 15/06/2007….
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao
 



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