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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19/06/2007 (C.c. 13/03/2007), Sentenza n. 3300
URBANISTICA E EDILIZIA - INQUINAMENTO AMBIENTALE - Funzione pianificatoria
dell’Amministrazione comunale - Governo del territorio - Verifica di fattori
inquinanti o di mero disagio per la popolazione - Competenza - Sussistenza -
Fattispecie. La possibilità di programmazione dell’assetto del territorio
tenendo conto di fattori inquinanti o di mero disagio per la popolazione ben può
convivere, senza entrare in rapporto di esclusione reciproca, con i
poteri-doveri dell’autorità sanitaria in materia; in altri termini, l’esclusione
della vocazione edificatoria di una data zona e la previsione di un’area a verde
in ragione della presenza di rischio di inquinamento ambientale non appare
ragionevolmente estranea all’ambito della funzione pianificatoria. Fattispecie:
competenza dell’Amministrazione comunale alla verifica della compatibilità degli
insediamenti produttivi con la tutela della salute e dell’ambiente in funzione
di limite all’attività edilizia. Pres. Riccio - Est. Mollica - Prefabbricati
Pascazio & C. s.a.s. ed altri (avv.ti Leone e Notaristefano) c. Comune di
Modugno (avv. Maulucci) e Regione Puglia, (avv. Sacchetti) - (conferma T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. I, n. 141 del 28/02/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
19/06/2007 (C.c. 13/03/2007), Sentenza n. 3300
URBANISTICA E EDILIZIA - Pianificazione urbanistica - Ripubblicazione del
piano - Presupposti - Rielaborazione complessiva - Mutamento delle
caratteristiche essenziali - Fattispecie. In materia di pianificazione
urbanistica, la ripubblicazione del piano è necessaria, laddove, in qualunque
momento della procedura che porta alla sua approvazione, si sia determinata una
rielaborazione complessiva dello stesso. Per rielaborazione complessiva deve
intendersi, un mutamento delle caratteristiche essenziali del piano e dei
criteri che alla sua impostazione presiedono (cfr., C.d.S. Sez. IV, 10 agosto
2004 n. 5492, 5 settembre 2003 n. 4977 e 25 novembre 2003 n. 7782). Nella
specie, la ripubblicazione del piano non è stata ritenuta necessaria, in quanto,
dalla documentazione versata in atti, risultava che le modifiche apportate si
muovevano nella linea della più compiuta definizione delle scelte urbanistiche
in ragione della valutazione di profili ambientali nella zona oggetto di
conformazione, e non a livello di “profonda deviazione” dai criteri posti a base
del piano stesso. Pres. Riccio - Est. Mollica - Prefabbricati Pascazio & C.
s.a.s. ed altri (avv.ti Leone e Notaristefano) c. Comune di Modugno (avv.
Maulucci) e Regione Puglia, (avv. Sacchetti) - (conferma T.A.R. Puglia, Bari,
Sez. I, n. 141 del 28/02/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19/06/2007 (C.c.
13/03/2007), Sentenza n. 3300
URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione dell’affidamento sull’edificabilità delle
aree - Motivazione analitica delle scelte amministrative - Necessità - Limite.
E’ illegittima la pretesa di una giustificazione analitica delle scelte
amministrative - giustificata dalla violazione dell’affidamento
sull’edificabilità delle aree in funzione, della realizzazione di una zona
“intermedia” quale “filtro verde”-, quando il riassetto organico del territorio
è stato vincolato dalle frammentarie determinazioni precedentemente adottate
dall’Amministrazione. Pres. Riccio - Est. Mollica - Prefabbricati Pascazio & C.
s.a.s. ed altri (avv.ti Leone e Notaristefano) c. Comune di Modugno (avv.
Maulucci) e Regione Puglia, (avv. Sacchetti) - (conferma T.A.R. Puglia, Bari,
Sez. I, n. 141 del 28/02/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19/06/2007 (C.c.
13/03/2007), Sentenza n. 3300
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3300/2007
Reg. Dec.
N. 4330 Reg. Ric.
Anno 1999
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4330/1999, proposto da Prefabbricati Pascazio &
C. s.a.s., Pascazio Angela, Cirone Angela, Trentadue Tommaso, Trentadue
Giustina, Lombardedil s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Leone
e Giovanni Notaristefano ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n.
88, presso lo studio dell’avv. Giorgio Recchia;
CONTRO
Comune di Modugno rappresentato e difeso dall’avv. Diego Maulucci ed
elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza, 24 (Cav. Luigi Gardin),
E NEI CONFRONTI DI
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Sacchetti, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Sesto Rufo n. 23 (studio Moscarini);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez.
I, n. 141 del 28 febbraio 1998;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Modugno e della Regione Puglia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 13.3.2007 la relazione del Consigliere
Bruno Mollica;
Uditi, altresì, l’avv. Merla su delega dell’avv. Notaristefano e l’avv.
Colagrande su delega dell’avv. Sacchetti;
F A T T O
La Prefabbricati Pascazio e C. S.a.s. e gli altri ricorrenti indicati in
epigrafe sono proprietari di aree nel territorio del Comune di Modugno destinate
dal previgente programma di fabbricazione a zona agricola e parco urbano; il
successivo p.r.g. destinava i suoli, compresi nei comparti edificati A/50, A/51,
A/52, A/53, a zona di espansione residenziale privata e/o pubblica.
Con deliberazioni consiliari 25.6.1990 n. 44, 26.6.1990 n. 45 e 12.9.1990 n. 81
(di chiarimenti), veniva stabilita la trasformazione a parco urbano senza il
beneficio del 20% di edificabilità del suolo dell’ex ferriera e veniva accolta
l’osservazione n. 5 con la specificazione “che debbono intendersi eliminati
tutti i comparti ivi compreso il n. A/52”; tale osservazione veniva rigettata
dal S.U.R. con relazione n.17/94; con parere n. 30/94 il C.U.R. prendeva
peraltro atto dell’accoglimento dell’osservazione da parte del Comune, pur
rilevando che le osservazioni dei progettisti “meritano una attenta valutazione
da parte dell’Amministrazione comunale … alla luce della possibile dismissione
della cementeria”.
Con delibera 2.8.1994 n. 5110 la Regione approvava il piano regolatore con
modifiche d’ufficio; con delibere 8.3.1995 n. 130 e 3.5.1995 n. 370 la
Commissione straordinaria del Comune prendeva atto dell’accoglimento
dell’osservazione n.5; con delibera giuntale 21.11.1995 n. 5105 la Regione
provvedeva alla definitiva approvazione del piano.
Avverso tale deliberazione gli interessati proponevano ricorso dinanzi al T.A.R.
per la Puglia che, con sentenza n. 141 del 28 febbraio 1998, respingeva il
gravame, impugnata in questa sede.
Gli appellanti, premessa una dettagliata illustrazione dello stato dei luoghi
interessati dalla procedura oggetto di causa, deducono l’erroneità della
sentenza di T.A.R. e ne chiedono l’annullamento sulla base delle seguenti
censure:
1.-Violazione di legge: artt. 9 e 10 L. 17.8.1942 n. 1150 - art. 16 L. reg.
31.5.1980 n. 56 - norme e principi generali in materia di pianificazione
urbanistica e di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo.
2.- Eccesso di potere: omessa ed insufficiente considerazione dei presupposti -
travisamento dei fatti - difetto di istruttoria - manifesta illogicità ed
ingiustizia.
3.- Eccesso di potere: difetto di motivazione anche in riguardo alla
pretermissione dell’interesse pubblico - omessa ed insufficiente considerazione
dei presupposti - travisamento dei fatti - difetto di istruttoria - manifesta
illogicità ed ingiustizia.
4.- Eccesso di potere: contraddittorietà palese - difetto di motivazione -
omessa ed insufficiente considerazione dei presupposti - travisamento dei fatti
- difetto di istruttoria - manifesta illogicità ed ingiustizia.
5.- Eccesso e sviamento di potere: contraddittorietà palese - difetto di
motivazione - omessa ed insufficiente considerazione dei presupposti -
travisamento dei fatti - difetto di istruttoria - manifesta illogicità ed
ingiustizia.
6.-Eccesso e sviamento di potere: in relazione all’applicazione degli artt. 216
e 217 T.U. 27.7.1934 n. 1265 - contraddittorietà palese - difetto di motivazione
- omessa ed insufficiente considerazione dei presupposti - travisamento dei
fatti - difetto di istruttoria - manifesta illogicità ed ingiustizia.
In conclusione, sostengono gli appellanti che le argomentazioni del Tribunale
amministrativo muovono da un presupposto travisato e, comunque, ove ravvisabile,
carente dei requisiti di razionalità, logicità e non contraddittorietà che
devono improntare l’esercizio della discrezionalità amministrativa nell’attività
di pianificazione urbanistica.
Resistono la Regione Puglia ed il Comune di Modugno.
Viene eccepita la carenza d’interesse qualificato alla proposizione
dell’impugnativa; nel merito, ne viene sostenuta diffusamente l’infondatezza con
memorie difensive.
In memorie difensive depositate in vista dell’udienza di discussione gli
appellanti insistono su fatti ulteriori costituiti dalla sopravvenuta inequivoca
dismissione della cementeria; la Regione sulla riscontrata diffusa presenza di
amianto sulle aree in cui era situata la cementeria.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Gli appellanti si dolgono della avvenuta trasformazione della destinazione
delle aree di cui sono proprietari, nel territorio del Comune di Modugno, da
zona di espansione residenziale privata e/o pubblica a parco urbano
(destinazione urbanistica prevista nel previgente p.d.f.) senza il beneficio del
20% di edificabilità del suolo dell’ex ferriera; ciò, per effetto del
procedimento indicato nella pregressa esposizione in fatto e dell’accoglimento
dell’osservazione n. 5.
2.- Può prescindersi dall’esame della eccezione di carenza d’interesse, essendo
il ricorso infondato nel merito (cfr., sulla stessa questione, dec. n.
5931/2006).
3.- Sostengono gli appellanti col primo motivo che, con l’accoglimento
dell’osservazione n. 5 - con la quale l’Amministrazione, paventando implicazioni
di inquinamento ambientale da parte della esistente cementeria, proponeva di
restituire alla zona C inclusa nei comparti A/50, A/51 e A/53 la destinazione
agricola a parco urbano (ed estendendo la prescrizione anche al comparto A/52) -
si è operato uno stravolgimento in radice delle previsioni dei progettisti (che
avevano localizzato nell’area di proprietà degli odierni appellanti la nuova
zona omogenea di espansione C4 - edilizia pubblica e privata), stralciando tout
court buona parte delle aree da destinare ai nuovi insediamenti residenziali
necessari al soddisfacimento delle esigenze rivenienti dalla proiezione di
sviluppo demografico, avuto riguardo, anche, alla realizzazione della nuova
stazione ferroviaria; con ciò sarebbero integrati i presupposti di una variante
sostanziale al piano in itinere, con conseguente necessità di ripubblicazione
del piano anche ai fini dell’intervento partecipativo degli interessati.
L’assunto non può essere condiviso.
Osserva invero il Collegio, alla stregua di orientamento giurisprudenziale
consolidato, e ripercorrendo l’iter argomentativo di cui alla precitata
decisione n. 5931/06, che la ripubblicazione del piano è in effetti necessaria
(in uno con l’apporto partecipativo degli interessati), laddove, in qualunque
momento della procedura che porta alla sua approvazione, si sia determinata una
rielaborazione complessiva del piano stesso; per tale deve intendersi, peraltro,
un mutamento delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che alla
sua impostazione presiedono (cfr., tra le tante, da ultimo, Sez. IV, 10 agosto
2004 n. 5492, 5 settembre 2003 n. 4977 e 25 novembre 2003 n. 7782).
Orbene, su un piano generale, va rilevato che, dalla documentazione versata in
atti, risulta che le modifiche di cui trattasi si muovono nella linea della più
compiuta definizione delle scelte urbanistiche in ragione della valutazione di
profili ambientali nella zona oggetto di conformazione, e non a livello di
“profonda deviazione” dai criteri posti a base del piano stesso (cfr. Sez. IV,
n.5492/2004 cit.); su un livello più particolare, va osservato poi che
l’introdotta prescrizione, se può apparire penalizzante per gli interessi della
proprietà degli appellanti, non riveste, ex se, ad avviso del Collegio, quel
carattere di essenziale innovazione delle caratteristiche e dei criteri
fondamentali del piano che, sola, può costituire presupposto per la rinnovazione
delle indicate formalità.
4. - L’impugnata sentenza viene censurata, con gli ulteriori motivi di gravame,
anche con riferimento alle argomentazioni svolte per il rigetto dei restanti
cinque motivi del ricorso di primo grado in quanto il Tribunale non avrebbe in
sostanza rilevato che l’Amministrazione ha esercitato il proprio potere
discrezionale di pianificazione del territorio senza la necessaria attenta ed
esatta rappresentazione delle situazioni di fatto, la doverosa assunzione di
determinazioni logiche e non contraddittorie, nonché senza una adeguata
rappresentazione degli interessi pubblici e privati.
4.1. - Sostengono gli interessati che, in sede di valutazione del rischio di
inquinamento ambientale prodotto dal cementificio, l’Amministrazione ha omesso
di considerare la circostanza della avvenuta chiusura dei forni della Cemensud
e, soprattutto, la manifesta contraddittorietà tra il mutamento di destinazione
dell’area a parco urbano e gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio
comunale.
Correlativamente, il giudice di primo grado avrebbe omesso di sindacare, sotto
il consentito profilo dell’errore di fatto e della grave e manifesta illogicità
e contraddittorietà:
a) la chiusura e la dismissione dei forni della Cemensud, ipotetica fonte di
inquinamento;
b) la contraddittorietà e l’illogicità manifesta tra l’accoglimento
dell’osservazione n. 5 (e la conseguente eliminazione dei comparti A/50, A/51,
A/52 e 53) e il mantenimento della destinazione residenziale per i comparti
A/46, A/47, A/48 e C12, posti nella medesima zona della cementeria;
c) l’irrazionalità della osservazione n. 5;
d) la nuova destinazione urbanistica dell’area occupata dalla cementeria e dalla
cava, in parte a zona D, con basso indice di copertura, in parte, a parco urbano
e, in parte, ad area di salvaguardia ambientale.
Aspetti di illogicità e contraddittorietà che, ad avviso degli appellanti,
avrebbero un rilievo perfino marginale rispetto allo iato ancor più stridente
tra l’accoglimento dell’osservazione e la precedente localizzazione nella
medesima area della nuova stazione ferroviaria e degli alloggi per i ferrovieri;
contraddittoria sarebbe, in definitiva, la stessa destinazione a parco urbano di
un’area che si assume potenzialmente insalubre.
I rilievi esposti non possono essere condivisi.
Va escluso ogni profilo di contrasto fra il mutamento di destinazione dell’area
e gli indirizzi programmatici del Comune. Seguendo l’iter argomentativo degli
appellanti va osservato che:
- risulta in atti che la Cemensud non aveva cessato del tutto l’attività e che
residuavano comunque adempimenti connessi alla fase finale del processo
produttivo; in ogni caso non poteva ragionevolmente escludersi,
aprioristicamente, la possibilità di ripresa dell’attività potenzialmente
inquinante, inoltre, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice,
significativi fenomeni di inquinamento acustico e ambientale erano riferibili al
brillamento delle mine e al trasporto e scarico del materiale nei capannoni;
- la precedente localizzazione, nella medesima area, della stazione ferroviaria
e degli alloggi per i ferrovieri non preclude la successiva ritipizzazione
dell’area in base alla avvenuta considerazione dei predetti elementi di
inquinamento ambientale; il che esclude l’attribuzione di ogni valenza, sul
piano della razionalità delle scelte, al paventato “rischio di periferizzazione”
della nuova stazione ferroviaria;
- la stessa destinazione a parco appare in linea con la esigenza della
introduzione di un’area a verde tra abitato e fonti di inquinamento;
- parimenti, in linea col delineato intervento di abbattimento del fenomeno
inquinante si colloca la destinazione dei suoli occupati dalla cementeria e
dalla cava ad area di salvaguardia ambientale ed a parco (e, in parte, a basso
indice di copertura);
- la specificità della prescrizione, inerente ad una particolare area del
territorio, e la rilevata assenza di “profonda deviazione” dai criteri posti a
base del piano escludono, ex se, profili di contrasto con l’impostazione
generale ed il disegno urbano del piano stesso; ne discende, anche, la
inconfigurabilità di profili di contraddittorietà ed illogicità con riguardo
alla eliminazione di alcuni comparti rispetto al mantenimento di altri.
4.2.-Gli appellanti assumono che l’Amministrazione avrebbe disatteso senza
adeguatamente motivare, le raccomandazioni degli organi tecnici.
In realtà, risulta in atti l’avvenuta considerazione delle indicazioni tecniche
e, in particolare, il recepimento del parere C.U.R. (il piano è approvato alle
condizioni di cui al parere C.U.R. n. 30/94 e lo stesso C.U.R. condivide parte
dei rilievi S.U.R.: il che è evidente indice dell’avvenuta considerazione);
altra questione è quella relativa al profilo della motivazione, non utilmente
dedotto ove si ponga mente ai noti limiti derivanti dall’ampio grado di
discrezionalità delle scelte pianificatorie.
4.3.- Sul punto della motivazione insistono gli appellanti in riferimento ad un
preteso affidamento sull’edificabilità delle aree.
Va osservato, da un lato, che la pretesa ad una giustificazione analitica delle
scelte trova limite nella stessa impostazione di fondo del piano in funzione,
per tali aree, della realizzazione di una zona “intermedia” quale “filtro
verde”; dall’altro, che correttamente il giudice di prime cure rileva che il
riassetto organico del territorio non può essere vincolato dalle frammentarie
determinazioni precedentemente adottate dall’Amministrazione.
4.4.- In ordine all’argomentazione secondo cui non compete all’Amministrazione
comunale la verifica della compatibilità degli insediamenti produttivi con la
tutela della salute e dell’ambiente in funzione di limite all’attività edilizia,
condivisibilmente il primo giudice rileva che la possibilità di programmazione
dell’assetto del territorio tenendo conto di fattori inquinanti o di mero
disagio per la popolazione ben può convivere, senza entrare in rapporto di
esclusione reciproca, con i poteri-doveri dell’autorità sanitaria in materia; in
altri termini, l’esclusione della vocazione edificatoria di una data zona e la
previsione di un’area a verde in ragione della presenza di rischio di
inquinamento ambientale non appare ragionevolmente estranea all’ambito della
funzione pianificatoria.
5.- Quanto esposto rende ragione della infondatezza dell’appello, restando
altresì irrilevante, ai fini per cui è causa, la sopravvenienza di “nuovi
eventi”, di cui è cenno in memoria 2 febbraio 2007.
Ciò non senza ulteriormente ribadire, da ultimo, che nella prospettazione degli
appellanti sono in massima parte ravvisabili elementi che trovano nel contempo
limite nell’ampio grado di discrezionalità che caratterizza le scelte
amministrative nella materia che ne occupa, ove non viziate da profili di
irrazionalità o illogicità (nella specie, non configurabili).
6.- Il ricorso va in conclusione respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV),
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo
rigetta.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano
in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge in
favore, in pari misura, della Regione Puglia e del Comune di Modugno.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2007 con
l’intervento dei signori:
Stenio RICCIO Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Bruno MOLLICA Consigliere, rel.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Bruno Mollica
Stenio Riccio
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
Depositata in Segreteria
Il 19/06/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Testa
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