AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
URBANISTICA E EDILIZIA - Centro storico - Piano di recupero senza demolizioni
- Avvenuta demolizione dell'edificio in corso d'opera - Richiesta di concessione
in sanatoria - Oneri urbanistici - Oblazione. Una volta pagata la somma
determinata ai sensi dell’art.13 comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47
(ottenendo così la concessione in sanatoria e la conseguente estinzione del
reato) non è più possibile contestare dinanzi al giudice amministrativo
l’ammontare della somma in questione. Deve invero considerarsi che tale somma,
benché commisurata al contributo di concessione, è corrisposta a titolo di
oblazione. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone s.p.a. (Avv.ti
Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari, Cutrera e Soncini),
(conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996 n. 1105).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
URBANISTICA E EDILIZIA - Oblazione - Natura - Effetti. L’oblazione,
consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extra processuale,
produttivo di effetti giuridici di diritto pubblico costituiti dal
riconoscimento della sussistenza dell’illecito con conseguente rinuncia
irretrattabile alla garanzia giurisdizionale e da cui deriva la rinuncia dello
Stato all’applicazione di una sanzione superiore, sicchè va esclusa la
ripetibilità della somma pagata ed è irrilevante ogni riserva fatta a tal fine,
(Cass, civ., sez. I, 24 aprile 1979 n. 2319; Cass, pen., sez. I, 18 marzo 1988).
Né può sostenersi che in tal modo sarebbe compresso il diritto di difesa di
fronte ad una richiesta esorbitante dell’amministrazione, giacchè l’interessato
può far valere le proprie ragioni di fronte al giudice amministrativo prima di
corrispondere la somma. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone
s.p.a. (Avv.ti Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari,
Cutrera e Soncini), (conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996
n. 1105). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n.
3821
URBANISTICA E EDILIZIA - Violazioni edilizie - Concessione in sanatoria -
Azione penale - Sospensione. Il possibile allungamento dei tempi della
procedura amministrativa sulla richiesta di concessione in sanatoria non può
avere alcuna conseguenza negativa sul piano penale, perché l’art.22 della legge
n. 47/1985 prevede che l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone s.p.a. (Avv.ti
Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari, Cutrera e Soncini),
(conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996 n. 1105).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3821/07 REG.DEC.
N. 9464 REG.RIC.
ANNO 1997
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 9464/1997 , proposto dalla Società il Mattone
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Umberto Pillitteri e Giovanni Pratesi, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n.71;
contro
il Comune di Varese , in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Ugo Ferrari, Achille Cutrera e Stefano Soncini, elettivamente
domiciliato in Roma, via P.A. Micheli n. 78, presso lo studio del terzo
difensore
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia- seconda
sezione 15 luflio 1996 n. 1105;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Varese ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006 , il Consigliere Caro
Lucrezio Monticelli; uditi, altresì, l’Avv. Pillitteri e l’Avv. Ferrari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La società il Mattone s.p.a. era stata autorizzata dal Comune di Varese a
eseguire un piano di recupero riguardante un complesso immobiliare del centro
storico sito tra via Manzoni, p.zza della Repubblica e via Dazio Vecchio,
identificato con il n. 69. In particolare per l'edificio prospiciente via Dazio
Vecchio era stato previsto il recupero senza demolizioni.
A seguito di un sopraluogo del marzo 1991, il Comune di Varese, constatata la
completa demolizione dell'edificio di via Dazio Vecchio, ordinava la sospensione
dei lavori e inoltrava il dovuto rapporto ai giudice penale; a seguito di ciò la
predetta società presentava una richiesta di concessione in sanatoria per la
avvenuta demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio, che il Comune
accoglieva quantificando l'oblazione dovuta ai sensi del terzo comma dell'art.
13 della legge 47/85 in lit.122.247.359.
Il pagamento dell'importo consentiva il rilascio della concessione in sanatoria
e la conseguente estinzione del procedimento penale a mente dell'art 22 della
citata legge.
La società interessata proponeva tuttavia ricorso dinanzi al Tar Lombardia,
ritenendo l'importo quantificato dal Comune non dovuto, e comunque eccessivo.
La ricorrente, infatti, reputava che fosse soggetta ad autorizzazione la
demolizione a cui sarebbe stata costretta in corso d'opera, con la conseguenza
che il Comune avrebbe dovuto applicare l'ultimo comma dell'art. 13.
In ogni caso, a suo parere, la fattispecie ricadrebbe nell'art. 15 della
medesima legge, cioè si tratterebbe di variante in corso d'opera e oltretutto
non sarebbero collegabili alla concessione in questione quegli oneri urbanistici
che solo giustificherebbero la richiesta dell'importo; peraltro la società
rilevava di aver già provveduto al pagamento degli oneri in relazione alla
primitiva concessione edilizia, per cui nulla sarebbe dovuto trattandosi di
demolizione e fedele ricostruzione di un edificio per il quale era stata
autorizzata la ristrutturazione.
Si è costituito nel giudizio di primo grado il Comune di Varese , sostenendo che
il ricorso sarebbe stato inammissibile ed infondato.
Il Tar Lombardia , con sentenza n. 1105 del 13 luglio 1996, ha dichiarato, in
accoglimento dell’eccezione sollevata in tal senso dalla difesa del Comune,
inammissibile il ricorso, in quanto la società istante non avrebbe potuto con il
ricorso al Tribunale amministrativo tentare di far venire meno a posteriori, il
presupposto per il rilascio di un provvedimento il cui effetto era stato quello
di estinguere una fattispecie prevista dall'ordinamento come reato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Mattone s.p.a., la quale ha in via
preliminare contestato l’assunto secondo cui il pagamento della somma a titolo
di oblazione avrebbe precluso il ricorso dinanzi al giudice amministrativo,
ribadendo poi nel merito le censure dedotte in primo grado.
Si è costituito in giudizio per resistere all’appello il Comune di Varese,
confermando le difese già svolte dinanzi al Tar.
La sezione, poiché il difensore della società appellante aveva, all’udienza del
12 maggio 2006, chiesto un rinvio della discussione (giusta istanza
dell’11.5.2006) allegando la pendenza di trattative miranti ad una definizione
stragiudiziale della controversia, disponeva, con ordinanza 25 luglio 2006 n.
4661, l’acquisizione di una relazione di chiarimenti in proposito.
L’amministrazione comunicava tuttavia che non era stato possibile raggiungere
alcuno accordo.
L’appello deve essere respinto.
Va infatti condivisa la tesi del Tar secondo cui, una volta pagata la somma
determinata ai sensi dell’art.13 comma terzo dell legge 28 febbraio 1985 n. 47(
ottenendo così la concessione in sanatoria e la conseguente estinzione del
reato) non è più possibile contestare dinanzi al giudice amministrativo
l’ammontare della somma in questione.
Deve invero considerarsi che tale somma, benché commisurata al contributo di
concessione, è corrisposta a titolo di oblazione.
Orbene l’oblazione, secondo la giurisprudenza della Cassazione ( Cass, civ.,
sez. I, 24 aprile 1979 n. 2319; Cass, pen., sez. I, 18 marzo 1988), consiste in
un negozio giuridico unilaterale, processuale o extra processuale, produttivo di
effetti giuridici di diritto pubblico costituiti dal riconoscimento della
sussistenza dell’illecito con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia
giurisdizionale e da cui deriva la rinuncia dello Stato all’applicazione di una
sanzione superiore, sicchè va esclusa la ripetibilità della somma pagata ed è
irrilevante ogni riserva fatta a tal fine.
Né può sostenersi che in tal modo sarebbe compresso il diritto di difesa di
fronte ad una richiesta esorbitante dell’amministrazione, giacchè l’interessato
può far valere le proprie ragioni di fronta al giudice amministrativo prima di
corrispondere la somma.
D’altra parte non possono nemmeno determinarsi conseguenze negative a carico
dell’interessato per l’eventuale ritardo del pagamento rispetto alla richiesta
dell’amministrazione, perché è evidente che tali conseguenze negative non
possono configurarsi allorquando il ritardo è causato da un accertato errore
dell’amministrazione stessa.
In ogni caso poi il possibile allungamento dei tempi della procedura
amministrativa non può avere alcuna conseguenza negativa sul piano penale,
perché l’art.22 della legge n. 47/1985 prevede che l’azione penale relativa alle
violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i
procedimenti amministrativi di sanatoria.
Per le suesposte considerazioni l’appello deve dunque essere respinto.
Sussistono ragioni, in considerazione della complessità della questione
trattata, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del
giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge
l’appello.
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2006 , dal Consiglio di Stato in s.g.
(Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti
Magistrati:
Sergio Santoro PRESIDENTE
Raffaele Carboni CONSIGLIERE
Paolo Buonvino CONSIGLIERE
Caro Lucrezio Monticelli est. CONSIGLIERE
Aniello Cerreto CONSIGLIERE
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Caro Lucrezio Monticelli
f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 5/07/07
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi
Vedi
altre:
SENTENZE PER
ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006