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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31/01/2007 sentenza n. 408



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INQUINAMENTO ACUSTICO - Attività valutativa ed elaborativa - Istanza generica di accesso agli atti - Limiti - Diniego di accesso - Fattispecie. Quando l'istanza di accesso agli atti postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché rivela un fine di generale controllo sull'attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo specifico strumento in parola può venire azionato, che è solo quella della tutela di un ben specifico interesse (Consiglio Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216). Fattispecie: lesioni da inquinamento acustico, accesso alla documentazione concernente il procedimento avviato dall’ARPA Lazio per il risanamento acustico dell’area. Quanto al procedimento sanzionatorio a carico dell’Impresa in relazione all’inquinamento acustico lamentato, la nota del Comune informava l’interessato che il procedimento era in corso di svolgimento, procedendosi alle verifiche richieste. Pertanto, l’auspicato intervento sanzionatorio si trovava in una fase interlocutoria, destinata all’accertamento dei presupposti legali per l’adozione del provvedimento, quindi, l’Amministrazione non era in condizioni di esibire un documento di natura provvedimentale, che integrava in modo compiuto l’esito delle valutazioni necessarie. Pres. Santoro - Est. Branca - Comune di Arpino (avv. ti De Rubeis e Cocco) c. Merolle (n.c.) (annulla, TAR Lazio, Latina, 27 febbraio 2006 n. 167, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31/01/2007 sentenza n. 408


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.408/07 Reg.Sent.
N.3755 Reg.Ric.
Anno 2006
 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 3755 del 2006, proposto dal Comune di Arpino, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonio Maria De Rubeis Massimo Cocco, elettivamente domiciliato presso ill primo in Roma, viale delle Milizie 38
contro
il sig. Rosario Merolle, non costituito in giudizio
e nei confronti
la Società C.I.R. s.a.s. di Bove Angela e il sig. Giulio Carnevale, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Latina, 27 febbraio 2006 n. 167, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 giugno 2005 il consigliere Marzio Branca, e udito l’avv. Antonio Maria De Rubeis .
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Rosario Merolle per l’accesso alla documentazione richiesta al Comune di Arpino il 30 settembre 2005, e concernente i permessi di costruire rilasciati alla impresa C.I.R. e il procedimento avviato dall’ARPA Lazio per il risanamento acustico dell’area.


Il TAR ha ritenuto che, sebbene gli atti richiesti non fossero indicati specificamente, la domanda non potesse ritenersi generica, e, pertanto, il sostanziale diniego di accesso opposto dal Comune fosse illegittimo.


Il Comune di Arpino ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma.


Il ricorrente in primo grado non si è costituito in giudizio.


Alla pubblica udienza del 27 giugno 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


L’appello è fondato.


Va premesso che il ricorrente di primo grado ha in corso un contenzioso dinanzi a diverse autorità giudiziarie ordinarie nei confronti, oltre che del Comune di Arpino, della Impresa di costruzioni edili C.I.R. per pretese lesioni da inquinamento acustico.


Nel quadro di tali vertenze ha più volte richiesto l’accesso a documenti in possesso del detto Comune e ha costantemente ottenuto gli atti richiesti. Ne fanno fede le dichiarazioni del procuratore del richiedente, avv. Maddalena Cioci, in data 21 dicembre 2004, del 5 gennaio 2005, del 24 febbraio 2005, del 12 maggio 2005.


Con nuova nota in data 30 settembre 2005 l’avv. Cioci, a nome e per contro del sig. Rosario Merolle, ha richiesto l’accesso alla documentazione “aggiuntiva e successiva al gennaio 2005 …afferente alle pratiche DIA e permessi di costruire della ditta CIR nonché tutta la documentazione emessa dal Comune di Arpino in ordine al procedimento azionato dall’ARPA Lazio per il risanamento acustico nonché eventuali provvedimenti sanzionatori inerenti gli interventi edilizi realizzati dalla ditta CIR/Prefer/Carnevale Giulio”.


Alla nota il Comune di Arpino ha risposto in data 14 ottobre 2005 fornendo gli elementi in suo possesso con riguardo alle iniziative assunte in seguito all’intervento dell’ARPA Lazio nei confronti dell’inquinamento acustico provocato dalla CIR nell’abitazione del sig. Merolle.


Il sig. Merolle ha interpretato la nota come sostanziale rifiuto di consentire l’accesso alla documentazione richiesta.


La tesi non può essere condivisa.


Va considerato che il diritto di accesso nella specie è stato più volte esercitato fruttuosamente sicché, con riguardo alle autorizzazioni all’attività edilizia emesse in favore della CIR, la richiesta può considerarsi reiterativa di altre domande già esitate.


Quanto al procedimento sanzionatorio a carico dell’Impresa in relazione all’inquinamento acustico lamentato, la nota del Comune informa l’interessato che il procedimento è in corso di svolgimento, procedendosi alle verifiche richieste dalla Società intimata. Poiché l’auspicato intervento sanzionatorio è in una fase interlocutoria, destinata all’accertamento dei presupposti legali per l’adozione del provvedimento, l’Amministrazione allo stato non è in condizioni di esibire un documento di natura provvedimentale, che integri in modo compiuto l’esito delle valutazioni necessarie.


A tale riguardo la gurisprudenza amministrativa ritiene che, ove l'istanza di accesso agli atti postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché rivela un fine di generale controllo sull'attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo specifico strumento in parola può venire azionato, che è solo quella della tutela di un ben specifico interesse (Consiglio Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216).


In conclusione l’appello merita di essere accolto.


Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado;
dispone la compensazione delle spese;


ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2006 e del 19 dicembre 2006 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.


L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca                 F.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale


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