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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INQUINAMENTO ACUSTICO - Attività valutativa ed
elaborativa - Istanza generica di accesso agli atti - Limiti - Diniego di
accesso - Fattispecie. Quando l'istanza di accesso agli atti postuli
un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione,
è precluso il suo accoglimento, poiché rivela un fine di generale controllo
sull'attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo
specifico strumento in parola può venire azionato, che è solo quella della
tutela di un ben specifico interesse (Consiglio Stato, sez. IV, 9 agosto 2005,
n. 4216). Fattispecie: lesioni da inquinamento acustico, accesso alla
documentazione concernente il procedimento avviato dall’ARPA Lazio per il
risanamento acustico dell’area. Quanto al procedimento sanzionatorio a carico
dell’Impresa in relazione all’inquinamento acustico lamentato, la nota del
Comune informava l’interessato che il procedimento era in corso di svolgimento,
procedendosi alle verifiche richieste. Pertanto, l’auspicato intervento
sanzionatorio si trovava in una fase interlocutoria, destinata all’accertamento
dei presupposti legali per l’adozione del provvedimento, quindi,
l’Amministrazione non era in condizioni di esibire un documento di natura
provvedimentale, che integrava in modo compiuto l’esito delle valutazioni
necessarie. Pres. Santoro - Est. Branca - Comune di Arpino (avv. ti De Rubeis e
Cocco) c. Merolle (n.c.) (annulla, TAR Lazio, Latina, 27 febbraio 2006 n. 167,
resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31/01/2007 sentenza n. 408
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.408/07 Reg.Sent.
N.3755 Reg.Ric.
Anno 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3755 del 2006, proposto dal Comune di Arpino,
rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonio Maria De Rubeis Massimo Cocco,
elettivamente domiciliato presso ill primo in Roma, viale delle Milizie 38
contro
il sig. Rosario Merolle, non costituito in giudizio
e nei confronti
la Società C.I.R. s.a.s. di Bove Angela e il sig. Giulio Carnevale, non
costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Latina,
27 febbraio 2006 n. 167, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 giugno 2005 il consigliere Marzio Branca,
e udito l’avv. Antonio Maria De Rubeis .
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Rosario
Merolle per l’accesso alla documentazione richiesta al Comune di Arpino il 30
settembre 2005, e concernente i permessi di costruire rilasciati alla impresa
C.I.R. e il procedimento avviato dall’ARPA Lazio per il risanamento acustico
dell’area.
Il TAR ha ritenuto che, sebbene gli atti richiesti non fossero indicati
specificamente, la domanda non potesse ritenersi generica, e, pertanto, il
sostanziale diniego di accesso opposto dal Comune fosse illegittimo.
Il Comune di Arpino ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la
riforma.
Il ricorrente in primo grado non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2006 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Va premesso che il ricorrente di primo grado ha in corso un contenzioso dinanzi
a diverse autorità giudiziarie ordinarie nei confronti, oltre che del Comune di
Arpino, della Impresa di costruzioni edili C.I.R. per pretese lesioni da
inquinamento acustico.
Nel quadro di tali vertenze ha più volte richiesto l’accesso a documenti in
possesso del detto Comune e ha costantemente ottenuto gli atti richiesti. Ne
fanno fede le dichiarazioni del procuratore del richiedente, avv. Maddalena
Cioci, in data 21 dicembre 2004, del 5 gennaio 2005, del 24 febbraio 2005, del
12 maggio 2005.
Con nuova nota in data 30 settembre 2005 l’avv. Cioci, a nome e per contro del
sig. Rosario Merolle, ha richiesto l’accesso alla documentazione “aggiuntiva e
successiva al gennaio 2005 …afferente alle pratiche DIA e permessi di costruire
della ditta CIR nonché tutta la documentazione emessa dal Comune di Arpino in
ordine al procedimento azionato dall’ARPA Lazio per il risanamento acustico
nonché eventuali provvedimenti sanzionatori inerenti gli interventi edilizi
realizzati dalla ditta CIR/Prefer/Carnevale Giulio”.
Alla nota il Comune di Arpino ha risposto in data 14 ottobre 2005 fornendo gli
elementi in suo possesso con riguardo alle iniziative assunte in seguito
all’intervento dell’ARPA Lazio nei confronti dell’inquinamento acustico
provocato dalla CIR nell’abitazione del sig. Merolle.
Il sig. Merolle ha interpretato la nota come sostanziale rifiuto di consentire
l’accesso alla documentazione richiesta.
La tesi non può essere condivisa.
Va considerato che il diritto di accesso nella specie è stato più volte
esercitato fruttuosamente sicché, con riguardo alle autorizzazioni all’attività
edilizia emesse in favore della CIR, la richiesta può considerarsi reiterativa
di altre domande già esitate.
Quanto al procedimento sanzionatorio a carico dell’Impresa in relazione
all’inquinamento acustico lamentato, la nota del Comune informa l’interessato
che il procedimento è in corso di svolgimento, procedendosi alle verifiche
richieste dalla Società intimata. Poiché l’auspicato intervento sanzionatorio è
in una fase interlocutoria, destinata all’accertamento dei presupposti legali
per l’adozione del provvedimento, l’Amministrazione allo stato non è in
condizioni di esibire un documento di natura provvedimentale, che integri in
modo compiuto l’esito delle valutazioni necessarie.
A tale riguardo la gurisprudenza amministrativa ritiene che, ove l'istanza di
accesso agli atti postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in
possesso dell'amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché rivela un
fine di generale controllo sull'attività amministrativa che non risponde alla
finalità per la quale lo specifico strumento in parola può venire azionato, che
è solo quella della tutela di un ben specifico interesse (Consiglio Stato, sez.
IV, 9 agosto 2005, n. 4216).
In conclusione l’appello merita di essere accolto.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese
di lite
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,
rigetta il ricorso di primo grado;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2006 e del 19
dicembre 2006 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca
F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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