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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO,
Sez. V, 31/08/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n. 4531
RIFIUTI - Modifica strutturale di un impianto di trattamento rifiuti -
Variazione dell’impianto - Ampliamento delle tipologie di rifiuti - Nuova
autorizzazione - Necessità - Verifica dell’incidenza dell’impianto sulla
complessiva attività di smaltimento dei rifiuti - Necessità - Fattispecie.
Le modifiche strutturali di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti,
che ne comportino un cambiamento sostanziale della logica funzionale,
trasformandolo in un vero apparato di eliminazione dei rifiuti, privo
dell’originaria vocazione al “recupero”, comportano la necessità di ottenere una
nuova autorizzazione. La radicalità dell’innovazione non è esclusa né dal
riferimento, in seno all’autorizzazione originaria, al trattamento dei rifiuti
speciali non tossici nocivi e dei loro residui, anche mediante termodistruzione,
né dal criterio interpretativo traibile dalla disciplina dell’albo nazionale,
che descrive in modo omogeneo alcune categorie oggettive di materiali trattati
negli impianti di recupero o eliminazione dei rifiuti. Tale ultimo criterio
attiene infatti al profilo soggettivo e non all’aspetto oggettivo attinente ai
caratteri dell’impianto. Non è decisiva nemmeno la circostanza che il livello
delle emissioni prodotte in seguito alle richieste modifiche dell’impianto
resterebbe sostanzialmente immutato, o addirittura migliorerebbe. Questo
elemento, pur astrattamente importante in relazione ad un profilo dell’impianto
(gli effetti sull’ambiente), non è affatto determinante per stabilire il
carattere non innovativo delle modifiche proposte, valutate nella loro
globalità. Pres. Frascione - Est. Lipari - S.R.L. SOL (avv. Dell'Anno) c.
Regione Veneto (avv. Arena) e Comune di Sernaglia della Battaglia (n.c.)
(conferma TAR Veneto, Sezione Prima, 17 aprile 1997, n. 1051). CONSIGLIO DI
STATO, Sez. V, 31/08/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n. 4531
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REG. DEC. N. 4531/07
REG. RIC. N. 11036
ANNO 1997
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 11036/1997, proposto dalla S.R.L. SOL
rappresentato e difeso dall’ Avv. Paolo Dell'Anno con domicilio eletto in Roma
Via Cicerone, 60 presso il suo studio
contro
Regione Veneto rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Arena con domicilio in
Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
Provincia di Treviso rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Munari e Michele
Costa con domicilio eletto in Roma Via Bassano del Grappa n. 24 presso lo studio
del secondo;
e nei confronti di
Comune di Sernaglia della Battaglia non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione
Prima, 17 aprile 1997, n. 1051.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avvocati Dell’Anno e Costa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. La sentenza impugnata, pronunciandosi su tre ricorsi riuniti, proposti dalla
società SOL s.r.l., ha:
- respinto il ricorso n. 3812/1995, per l’annullamento del decreto del
Presidente della Giunta regionale del Veneto, n. 19591 del 28 settembre 1995,
concernente la modifica delle autorizzazioni relative ad un impianto di
trattamento dei rifiuti speciali, sito nel comune di Sernaglia della Battaglia;
- in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso n. 476/1996,
proposto contro il decreto della Provincia di Treviso n. 1676 del 28 dicembre
1995, concernente le prescrizioni modificative dell’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto;
- accolto il ricorso n. 2399/1996, proposto contro il decreto del presidente
della Provincia di Treviso n. 1779 del 22 maggio 1996.
2. La società Sol ha appellato la sentenza, contestando i capi della pronuncia
ad essa sfavorevoli.
3. La Regione Veneto e la Provincia di Treviso resistono al gravame.
DIRITTO
1. La s.r.l SOL, appellante e ricorrente in primo grado, espone di gestire un
impianto di trattamento e recupero di solventi esausti, ubicato nel comune di
Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso.
2. Con i provvedimenti impugnati in primo grado, la Regione Veneto e la
Provincia di Treviso si sono pronunciati sulla richiesta della SOL, intesa ad
ottenere alcune varianti all’approvazione dell’impianto e all’autorizzazione
dell’esercizio, concernenti la tipologia dei rifiuti da trattare e
l’organizzazione strutturale dei sistemi di stoccaggio.
3. In particolare:
- la Regione Veneto ha disatteso l’istanza di ampliamento delle tipologie di
rifiuti da trattare e la connessa richiesta di realizzazione di scomparti per lo
stoccaggio dei rifiuti solidi;
- la Provincia ha dettato prescrizioni in ordine alle caratteristiche fisiche
del materiale da distillare (“caratteristiche fisiche di liquido pompabile e
residuo secco a 105° non superiore al 15%”).
4. L’appellante contesta, anzitutto, il provvedimento regionale, nella parte in
cui ha disatteso la richiesta di ampliamento delle tipologie di rifiuti da
trattare, articolando diversi motivi di censura.
5. A dire dell’appellante, il provvedimento regionale è illegittimo, nella parte
in cui esso ritiene che le trasformazioni proposte dall’impresa interessata
determinerebbero una sostanziale modifica alla logica funzionale dell’impianto,
rendendone necessaria l’autorizzazione ex novo, non surrogabile da una mera
integrazione dell’originario titolo abilitativo.
6. La censura è infondata.
7. L’istruttoria procedimentale condotta dalla Regione, culminata nella
valutazione manifestata dal massimo organo tecnico regionale (C.T.R.A.), ha
espresso in modo convincente e logicamente congruente le ragioni che
giustificano le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione.
8. Questo esito resterebbe fermo anche se fosse dimostrata l’assenza di
modifiche nelle tecnologie impiegate nell’impianto.
9. Non rileva nemmeno la circostanza che i tipi di rifiuti trattabili oggetto
della richiesta formulata dall’impresa interessata appartengano alla stessa
categoria dei rifiuti speciali indicati nell’originario provvedimento
autorizzatorio.
10. Non è condivisibile neanche l’assunto dell’appellante, secondo cui non
occorrerebbe una nuova autorizzazione, perché, in concreto, i rifiuti oggetto
della richiesta sarebbero, comunque, del tutto simili a quelli già trattati.
11. Infatti, come correttamente osservato dal tribunale, la modifica proposta
realizzerebbe un cambiamento sostanziale della funzione dell’impianto,
trasformandolo in un vero apparato di eliminazione dei rifiuti, privo
dell’originaria vocazione al “recupero” dei rifiuti trattati.
12. Dunque, la radicalità dell’innovazione resta ferma anche se è forse esatto,
in punto di fatto, che tanto l’originaria autorizzazione quanto la richiesta del
1995 facessero riferimento al trattamento dei rifiuti speciali non tossici
nocivi e dei loro residui, anche mediante termodistruzione.
13. A favore della tesi difensiva dell’appellante non rileva nemmeno la
circostanza che le nuove tecnologie utilizzate nell’impianto resterebbero
“sostanzialmente” le stesse di quelle già presenti. I prospettati aspetti di
analogia tecnica e funzionale risultano contraddetti dalle valutazioni espresse
dall’organo consultivo regionale.
14. Non è appropriato nemmeno il riferimento, compiuto dall’appellante, al
criterio interpretativo tratto dalla disciplina dell’albo nazionale, che
descrive in modo omogeneo alcune categorie oggettive di materiali trattati negli
impianti di recupero o eliminazione dei rifiuti. Infatti, l’unitarietà
dell’attività di trattamento dei rifiuti riguarda, in tale contesto, il profilo
soggettivo considerato e non l’aspetto oggettivo attinente ai caratteri
dell’impianto e alle valutazioni demandate all’autorità di vigilanza.
15. In questa prospettiva, non sembra decisiva nemmeno la circostanza che il
livello delle emissioni prodotte in seguito alle richieste modifiche
dell’impianto resterebbe sostanzialmente immutato, o addirittura migliorerebbe.
Questo elemento, pur astrattamente importante in relazione ad un profilo
dell’impianto (gli effetti sull’ambiente), non è affatto determinante per
stabilire il carattere non innovativo delle modifiche proposte, valutate nella
loro globalità.
16. Per le stesse ragioni, quindi, è privo di fondamento anche l’altro profilo
di censura, relativo all’applicabilità temporale dell’articolo 17 della legge
regionale n. 62/1994, su cui il tribunale non si è pronunciato espressamente.
17. Infatti, se è vero che la legge regionale è entrata in vigore nell’ottobre
del 1994, mentre l’impianto è stato avviato nell’estate del 1993, all’esito del
collaudo, occorre considerare che, secondo il giudizio della Regione, le
“modifiche” indicate determinano la realizzazione di un impianto del tutto
nuovo, il quale richiede una nuova autorizzazione, pienamente soggetta alla
disciplina sostanziale di cui alla legge n. 62/1994.
18. L’appellante ripropone anche il secondo motivo di censura, con cui si
contesta la motivazione del provvedimento regionale, riguardante la mancata
dimostrazione della provenienza dei rifiuti dall’ambito territoriale della
Regione Veneto.
19. Anche tale motivo è infondato.
20. Anzitutto, la necessità di tale dichiarazione si basa sulla evidente
opportunità di verificare l’incidenza dell’impianto sulla complessiva attività
di smaltimento dei rifiuti in ambito regionale.
21. In secondo luogo, è difficilmente contestabile che tale dimostrazione
avrebbe dovuto collegarsi ad elementi probatori adeguati e non su una semplice
dichiarazione, priva di qualsiasi riscontro, ancorché accompagnata da un
“impegno”, successivo, a trattare rifiuti di provenienza prevalentemente
regionale.
22. Né la pretesa della Regione appare illogica, considerando che,
verosimilmente, l’interessata, programmando la variazione dell’impianto, avrebbe
già potuto delineare i possibili sviluppi della propria attività di impresa.
23. L’appellante ripropone, poi, il quarto motivo del ricorso di primo grado,
concernente il rigetto dell’istanza di modifica strutturale dell’impianto.
24. La censura è priva di pregio. Infatti, il diniego è adeguatamente motivato
con riferimento alla approfondita indicazione delle ragioni indicate per
respingere l’istanza di ampliamento delle tipologie di rifiuti.
25. La connessione logica e funzionale fra i due elementi della richiesta rende
evidente la superfluità di un autonomo supporto motivazionale, ancorché si
tratti di due oggetti diversi e distinti.
26. L’appellante ripropone, poi, il terzo motivo di gravame, concernente il
diniego di modifiche strutturali e funzionali dell’impianto, concernenti la
richiesta di poter utilizzare le acque solventate per la regolazione della
temperatura del forno.
27. A dire dell’appellante, la Regione non aveva alcun potere al riguardo, ma
aveva l’obbligo di trasmettere l’istanza alla Provincia, come affermato anche
dalla CTRA.
28. Il motivo è infondato.
29. Come correttamente rilevato dalla sentenza appellata, la reiezione
dell’istanza non priva la Provincia di adottare le determinazioni di competenza,
all’esito della prevista istruttoria.
30. Infine, l’appellante ripropone le censure articolate contro il provvedimento
della Provincia, nella parte in cui esso prevede il divieto di introdurre
nell’impianto rifiuti provenienti da terzi.
31. La determinazione provinciale, peraltro, si basa, correttamente, sulle
decisioni assunte dalla Regione Veneto.
32. Pertanto, l’infondatezza delle censure proposte contro tale atto si estende
anche alle doglianze riguardanti il provvedimento provinciale.
33. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
34. Le spese possono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l'appello, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2007 , con
l'intervento dei signori:
EMIDIO FRASCIONE Presidente
CORRADO ALLEGRETTA Consigliere
CESARE LAMBERTI Consigliere
MARCO LIPARI Consigliere Estensore
MARZIO BRANCA Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Marco Lipari
f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 31-08-2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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