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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/9/2007 (c.c. 21/04/2006), Sentenza n. 4689
URBANISTICA E EDILIZIA - Accesso agli atti (L. n. 241/90) - Proprietari dei
terreni soggetti alla disciplina della pianificazione urbanistica - Atti
richiesti in copia - Relazione di accompagnamento al PRG - Rilascio - Stima del
fabbisogno dei vani e indicazione dei vani realizzabili. I proprietari dei
terreni soggetti alla disciplina della pianificazione urbanistica, sono
legittimati a verificare la conformità del certificato di destinazione
urbanistica loro rilasciato alle prescrizioni del Piano ed hanno diritto di
accedere a tutti gli atti oggetto della loro domanda di ostensione, compresi
quelli generali di pianificazione e programmazione, attesa la definitiva
conclusione del relativo procedimento. Nella specie, il silenzio mantenuto
dall'amministrazione, è stato ritenuto ingiustificato, non rientrando gli atti
per i quali è stato chiesto l’accesso tra quelli per i quali tale diritto è
escluso. Pres. Iannotta - Est. Metro - TORTORA e FEZZA (avv. Gaeta) c. Comune di
S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO (n.c.) (Riforma TAR Campania-Salerno Sez. II n.
1882/05). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/9/2007 (c.c. 21/04/2006), Sentenza n.
4689
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4689/07 REG.DEC.
N. 10089 REG.RIC.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso n. 10089/2005 proposto dai Signori Vincenzo TORTORA e
Annunziata FEZZA rappresentati e difesi dall’avv. Michele Gaeta ed elettivamente
domiciliata in Roma, presso la signora Antonia De Angelis, via Portuense, n.
104;
CONTRO
Il Comune di S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO, in persona del sindaco in carica, non
costituito;
per la riforma
della sentenza del TAR Campania-Salerno Sez. II n. 1882/05.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa,
Udito, alla pubblica udienza del 21 aprile 2006 relatore, il Consigliere Adolfo
Metro, l’avv. Gaeta per le parti ricorrenti
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Gli appellanti sostengono la violazione, sotto svariati profili, della L. n.
241/90 e chiedono la declaratoria di ingiustificabilità del silenzio sulla loro
istanza di accesso del 26/4/05, volta ad ottenere copia della relazione di
accompagnamento al PRG, limitatamente alla parte recante la stima del fabbisogno
dei vani e l’indicazione dei vani realizzabili, nonché delle concessioni
edilizie rilasciate nell’ambito delle zone B2 e B3, successivamente
all’approvazione del Piano.
Gli stessi, proprietari di un suolo nella zona omogenea B2, fondano la loro
pretesa sull’accertamento delle corrispondenti facoltà domenicali e sul
pagamento delle imposte, la cui base imponibile è correlata alla situazione
edificatoria del suolo. Sostengono che, con disposizione inserita dal Comitato
Tecnico Regionale (C.T.R.), come risultante da varie sentenze depositate in
atti, nella zona indicata sarebbe consentito l’intervento diretto.
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso, sul presupposto che
l’articolo 11 delle NTA del PRG prevede che la zona B 2, in cui ricade il suolo
di proprietà dei ricorrenti, deve considerarsi “satura ai fini residenziali” e
che in esso è “impedita la edificazione delle residue aree libere”.
DIRITTO
L’appello è fondato.
I ricorrenti affermano di voler verificare gli effetti dell’intervento del
C.T.R. sulle disposizioni introdotte nel Piano regolatore, quale risulta da
varie sentenze del Tar Campania, Salerno, allegate in atti, ed ipotizzano che la
prescrizione richiamata si riferisca ad una sola parte del territorio comunale
(zona territoriale 4 del p.u.t.) e non includerebbe il loro terreno.
Ciò premesso, posto che gli atti richiesti in copia riguardano la disciplina
della pianificazione urbanistica, i ricorrenti, per essere proprietari dei
terreni, sono legittimati a verificare la conformità del certificato di
destinazione urbanistica loro rilasciato alle prescrizioni del Piano ed hanno
diritto di accedere a tutti gli atti oggetto della loro domanda di ostensione,
compresi quelli generali di pianificazione e programmazione, attesa la
definitiva conclusione del relativo procedimento.
Il silenzio mantenuto l’amministrazione, pertanto, deve ritenersi
ingiustificato, non rientrando gli atti per i quali i ricorrenti hanno chiesto
l’accesso tra quelli per i quali tale diritto è escluso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente
pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, dichiara
l’illegittimità del silenzio sull’accesso richiesto dall’appellante; pone le
spese del giudizio, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), a carico della
parte soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2006, alla
presenza dei seguenti magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Adolfo Metro Consigliere rel. estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro
f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 06/09/07
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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