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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11/9/2007 (c.c. 12/01/2007), Sentenza n. 4804
APPALTI - Aggiudicazione appalto per lavori infrastrutture PIP - Condanna per
turbata libertà degli incanti - Esclusione dalla gara - C.d. dissociazione -
Limiti - Art. 75 del dpr. 554/99. E' legittima l’esclusione dalla gara nel
caso di sentenza di condanna per il reato di turbata libertà degli incanti,
riportata nel periodo ritenuto rilevante dall’art. 75 del dpr. 554/99 (ossia nel
triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara). Tale disposizione è
posta a tutela di un interesse che trascende quello dei soci e che si riferisce
al mercato degli appalti pubblici. Pertanto, l’obiettivo di interesse pubblico
perseguito non può essere eluso facendo riferimento ad argomenti di carattere
formalistico quali il venir meno della carica al momento della condanna o la
mancanza di strumenti per modificare coattivamente la compagine sociale.
Inoltre, in riferimento alla c.d. dissociazione, non trattandosi di istituto
giuridico codificato, essa può aver luogo in svariate forme ma è certo che deve
risultare esistente, univoca e completa. Pres. Frascione - Est. Russo - soc.
BARONE COSTRUZIONI S.R.L. IN PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO A.T.I., SOCIETA’ LAVORI
GENERALI S.R.L. (avv. Prozzo) c. Soc. FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI ed
altri (avv. Lamberti) (conferma TAR CAMPANIA-NAPOLI: Sezione I 20507/2005).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11/9/2007 (c.c. 12/01/2007), Sentenza n. 4804
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4804/07 REG.DEC.
N. 974, REG.RIC.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sull’appello n. 974/2006 proposto dalla soc. BARONE COSTRUZIONI S.R.L. IN
PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO A.T.I.,
A.T.I. –SOCIETA’ LAVORI GENERALI S.R.L. rappresentate e difese dall’avv. Roberto
Prozzo con domicilio eletto in Roma Via Merulana, n. 234 presso l’avv. Giuliano
Bologna;
CONTRO
la Soc. FUSCHINI COSTRUZIONI DI SERGIO FUSCHINI rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Lamberti con domicilio eletto in Roma Viale Parioli, n. 67 presso l’avv.
Antonio Lamberti;
la SOC. COEDIL FAP S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Lamberti con
domicilio eletto in Roma Viale Parioli, n. 67 presso l’avv. Antonio Lamberti;
la Soc. TECNO-ECO S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Lamberti con
domicilio eletto in Roma Viale Parioli, n. 67 presso l’avv. Antonio Lamberti,
e nei confronti
del COMUNE DI AMOROSI non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA-NAPOLI: Sezione I 20507/2005, concernente
AGGIUDICAZIONE APPALTO PER LAVORI INFRASTRUTTURE PIP.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007 il relatore Consigliere Nicola
Russo e uditi, gli avv.ti Prozzo e Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La vicenda concerne l’affidamento, da parte del Comune di Amorosi, dei lavori
per la realizzazione delle infrastrutture relative al PIP.
L’aggiudicazione, dopo un ripensamento nella fase della aggiudicazione
provvisoria, ha avuto luogo in favore della Ati Barone costruzioni – Lavori
generali e contro questo provvedimento è insorto davanti al Tar Campania
l’originario aggiudicatario (ati Fuschini costruzioni).
Il Tar, con la sentenza qui gravata dalla ati Barone costruzioni s.r.l., ha
annullato l’aggiudicazione sul rilievo che la stessa ati avrebbe dovuto essere
esclusa dalla gara poiché il Sig. Giuseppe Barone, già legale rappresentante e
direttore tecnico, aveva riportato condanna per turbata libertà degli incanti.
Si è costituita in giudizio l’ati appellata, la quale contesta la prospettazione
avversaria.
La causa è passata in decisione all’udienza del 12.01.2007.
DIRITTO
La sentenza del Tar, che ha annullato l’aggiudicazione a favore dell’ati Barone
costruzioni s.r.l. a partire dall’assorbente censura che questa avrebbe dovuto
essere esclusa dalla gara, merita conferma.
Si parla qui di sentenza di condanna per il reato di turbata libertà degli
incanti, riportata nel periodo ritenuto rilevante dall’art. 75 del dpr. 554/99
(ossia nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara), da soggetto
che aveva rivestito la qualità di legale rappresentante e di direttore tecnico
della Barone costruzioni.
Partendo da questo dato, e senza che vi fosse necessità di particolare
motivazione per dimostrare che si trattava di condanna idonea ad assumere
capacità qualificatoria in punto di “affidabilità morale e professionale”, il
Tar si è orientato nel senso della doverosità dell’esclusione essendo mancata,
da parte della Barone costruzioni, la prova di “aver adottato atti o misure di
completa dissociazione” (art. 75, lettera c) ed anzi risultando che la Società
aveva “agito in direzione inequivocabilmente opposta ammettendo il Sig. Barone
Giuseppe come socio nella propria struttura sociale”.
La ricostruzione operata dal Tar è contestata a partire dal duplice rilievo che,
quando è intervenuta la condanna, il Sig. Barone Giuseppe non era più
amministratore e che, comunque, la Barone costruzioni nulla avrebbe potuto nei
suoi confronti non consentendo l’attuale disciplina civilistica né la
proposizione di azioni di responsabilità verso l’ex amministratore né
provvedimenti di carattere espulsivo nei confronti dei soci.
La tesi non convince. La disposizione alla stregua della quale è predicata
l’esclusione della società appellante è posta a tutela di un interesse che
trascende quello dei soci e che si riferisce al mercato degli appalti pubblici.
Ciò vuol dire che l’obiettivo di interesse pubblico perseguito non può essere
eluso facendo riferimento ad argomenti di carattere formalistico quali il venir
meno della carica al momento della condanna o la mancanza di strumenti per
modificare coattivamente la compagine sociale.
Intervenuta la condanna per turbata libertà degli incanti nel periodo rilevante
da parte di soggetto che ha avuto cariche nella società e che in quella continua
a detenere la posizione di socio, l’esclusione di questa dalla procedura
concorsuale può essere evitata solo se vi è la prova di una dissociazione
concreta dell’impresa.
La dissociazione, non trattandosi di istituto giuridico codificato, può aver
luogo in svariate forme ma è certo che deve risultare esistente, univoca e
completa.
Tanto non risulta nella fattispecie (nella quale alcuna azione è stata promossa
dalla Società, che quanto meno aveva titolo ad azione risarcitoria) sicché la
società deve restare soggetta alle conseguenze tipizzate dall’art. 75 dpr 554,
ossia all’esclusione dalla gara.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello indicato in epigrafe.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2007 con
l’intervento dei Magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Nicola Russo Consigliere estensore
L'ESTENSORE
Il PRESIDENTE
f.to Nicola Russo
f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 11-09-07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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