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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 19/09/07 (C.C. 20/03/2007) Sentenza, n. 4887



URBANISTICA E EDILIZIA - Impianto di distribuzione del carburante - Distanze minime da rispettare - L. R. Lazio n.8/2001 - Interpretazione giuridica. L’art. 12, comma 2, della legge regionale Lazio 2.4.2001, n. 8, disciplina le distanze minime da rispettare per i nuovi impianti e per quelli da potenziare con nuovi prodotti rispetto ad altri impianti preesistenti. Emerge chiaramente dalla norma, che le distanze minime da rispettare nei centri abitati prescindono dalla eventuale collocazione degli impianti a margine delle strade che attraversano i centri abitati, ed è una distanza di trecento metri nel percorso stradale più breve ovvero di seicento metri nella stessa direttrice di marcia. Le maggiori distanze stabilite per le strade comunali, provinciali, regionali e statali, riguardano solo gli impianti di distribuzione di carburante situati “fuori dai centri abitati”. La norma è chiara e non si presta ad interpretazioni diverse. Pres. Millemaggi Cogliani - Est. Marchitiello - Tecnogas Laziale, S.p.A. (avv. Iacobelli) c. Comune di Ardea (Avv. Antonicelli), (annulla T.A.R. del Lazio, Sezione II ter, del 24.1.2006, n. 508). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 19/09/07 (C.C. 20/03/2007) Sentenza, n. 4887

URBANISTICA E EDILIZIA - Impianto di distribuzione del carburante - Localizzazione - Autorizzazione cd. petrolifera - D.Lgs. n. 32/98.
La localizzazione di un impianto di distribuzione di carburante, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 32/98, non è esclusa dalla destinazione dell’area a verde pubblico o a verde attrezzato (cfr. Cons. St., sez. V, 21 settembre 2005, n. 4945). Gli impianti di distribuzione del carburante, come è noto, sono ritenuti compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine di servire ad ogni tipo di attività. Pres. Millemaggi Cogliani - Est. Marchitiello - Tecnogas Laziale, S.p.A. (avv. Iacobelli) c. Comune di Ardea (Avv. Antonicelli), (annulla T.A.R. del Lazio, Sezione II ter, del 24.1.2006, n. 508). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 19/09/07 (C.C. 20/03/2007) Sentenza, n. 4887


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4887/07 REG. DEC.
N. 3504 REG. RIC.
ANNO 2006
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso n. 3504/2006, proposto dalla Tecnogas Laziale, S.p.A., in persona del legale rappresentante Sig. Maurizio De Santis, rappresentato e difeso dall’avv. Osvaldo Iacobelli con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte, n. 26,
CONTRO
il Comune di Ardea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Antonicelli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Merulana, n. 272,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione II ter, del 24.1.2006, n. 508,
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 20.3.2007, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avv.to Iacobelli e Antonicelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società Tecnogas Laziale, S.p.A., presentava in data 17.12.2001 istanza al Comune di Ardea per il rilascio di autorizzazione all’apertura di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti e per il rilascio della concessione edilizia.
La concessione edilizia per la costruzione dell’impianto su terreno distinto in catasto al fg. 55, plle. 3593 e 3594 veniva assentita con provvedimento del 23.10.2002, n. 332.
In data 10.3.2003, la società Tecnogas Laziale comunicava al Comune che, in ordine alla richiesta di autorizzazione all’apertura dell’impianto era maturato il silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 32 del 1998, essendo decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il Comune, peraltro, negava l’autorizzazione con provvedimento annullato dal T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 3267/2004.
Con la stessa sentenza, il T.A.R. annullava anche il provvedimento di sospensione della concessione edilizia del 1.4.2003.
Successivamente, tuttavia, il Comune di Ardea con il provvedimento del 29.12.2004, n. 859/04, ritenendo formatosi in modo illegittimo il silenzio, annullava l’autorizzazione assentita per inerzia ed ordinava la remissione in pristino dello stato dei luoghi.
La Tecnogas Laziale impugnava tale provvedimento.
Il Comune di Ardea si costituiva in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. del Lazio, Sezione II ter, con la sentenza del 24.1.2006, n. 508, respingeva il ricorso.
La Tecnogas Laziale appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
Resiste all’appello il Comune di Ardea che chiede la conferma della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 20.3.2007, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
La Tecnogas Laziale, S.p.A., appella la sentenza del 24.1.2006, n. 508, con la quale il T.A.R. del Lazio, II Sezione ter, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del Comune di Ardea del 29.12.2004, prot. n. 859/04.
Con tale provvedimento il Comune di Ardea ha annullato il silenzio formatosi sulla richiesta di autorizzazione per l’apertura di un nuovo impianto per la distribuzione di carburante, in località Tor San Lorenzo, su terreno distinto nel catasto comunale al fogl. 55, p.lle 3593 e 3594.
L’appello deve essere accolto, in quanto fondato nel merito.
Preliminarmente, peraltro, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, già rigettata dal T.A.R. e sollevata nuovamente dal Comune di Ardea.
Secondo il Comune di Ardea, la Tecnogas Laziale avrebbe dovuto notificare il ricorso originario ad almeno uno dei due titolari degli impianti di distribuzione di carburante situati nel medesimo ambito territoriale dell’impianto della Società ricorrente.
L’eccezione va respinta, in quanto, a parte la indeterminatezza del concetto di “stesso ambito territoriale”, non rapportata dal Comune resistente ad elementi di oggettivo rilievo ma affermato in modo del tutto generico, non è ravvisabile nei titolari degli impianti ai quali fa riferimento il Comune di Ardea un interesse giuridicamente qualificato ad opporsi alla eliminazione dell’atto impugnato. La circostanza che i titolari dei predetti impianti possano ricevere, di fatto, un vantaggio in conseguenza della conservazione dell’atto impugnato non è sufficiente ad attribuire loro la posizione giuridica di controinteressato.
Nel merito, si rilevano fondati ed assorbenti i due motivi di appello, che reiterano censure già respinte in primo grado, attinenti al profilo sostanziale del provvedimento comunale impugnato.
Si esaminano, quindi, solo questi due motivi.
Il Comune di Ardea ha annullato l’autorizzazione formatasi per silentium sul rilievo che il nuovo impianto avrebbe violato la distanza di 3 Km da altri impianti di distribuzione carburanti.
La Tecnogas Laziale ha sostenuto in primo grado, allegando un certificato a firma del Responsabile del Settore Edilizia privata del Comune, che il terreno relativo alla realizzazione dell’impianto “ricade all’interno della perimetrazione del centro abitato”, predisposta ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 8), del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), e approvata, ai sensi del successivo art. 4 dello stesso decreto legislativo, dalla Giunta Municipale di Ardea con la deliberazione del 1.12.1994, n. 786.
La distanza legale minima da osservare nella specie, secondo la Società appellante, è quindi quella prescritta per gli impianti situati all’interno dei centri abitati di soli 300 metri.
Il T.A.R. non ha condiviso tale impostazione, accedendo alle difese del Comune, secondo le quali l’impianto della Tecnogas Laziale localizzato lungo la strada provinciale, come emerge dalla planimetria allegata alla già citata deliberazione n. 786 del 1994, dalla nota della Provincia del 17.5.2004, n. 0059286, fasc. 94/02/AC, e dal verbale di consegna in data 19.9.2000 della Traversa Interna S.P. Laurentina, dal Km. 37,500 al Km. 39,300, sarebbe soggetto alla maggiore distanza di 3 Km da altri impianti di distribuzione di carburante stabiliti per gli impianti collocati sulle strade provinciali.
La Sezione non è dell’avviso del T.A.R.
L’art. 12, comma 2, della legge regionale 2.4.2001, n. 8, disciplina le distanze minime da rispettare per i nuovi impianti e per quelli da potenziare con nuovi prodotti rispetto ad altri impianti preesistenti.
La norma dispone che: ”a) nei centri abitati, la distanza minima di trecento metri nel percorso stradale più breve e di seicento metri nella stesa direttrice di marcia: b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali la distanza minima di un chilometro e mezzo nel percorso stradale più breve; c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direzione di marcia, o mano contraria, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve; d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direzione di marcia, o mano contraria, la distanza minima di cinque chilometri nel percorso stradale più breve”.
Emerge chiaramente dalla norma, riportata per le parti che interessano la presente controversia, che le distanze minime da rispettare nei centri abitati prescindono dalla eventuale collocazione degli impianti a margine delle strade che attraversano i centri abitati, ed è una distanza di trecento metri nel percorso stradale più breve ovvero di seicento metri nella stessa direttrice di marcia.
Le maggiori distanze stabilite per le strade comunali, provinciali, regionali e statali, riguardano solo gli impianti di distribuzione di carburante situati “fuori dai centri abitati”.
La norma è chiara e non si presta ad interpretazioni diverse.
Nella specie, non rileva, quindi, che l’impianto della Tecnogas Laziale sia localizzato lungo la strada provinciale, ovvero che gli accessi dell’impianto sbocchino su tale strada, come affermato dalla difesa del Comune, in quanto, come correttamente ha affermato la Società appellante, risulta dal certificato del Responsabile del competente Settore Edilizia privata del Comune di Ardea, che l’impianto, o meglio il terreno su cui l’impianto è stato realizzato, è all’interno del perimetro del centro abitato, così come delineato dalla deliberazione n. 786 del 1994.
L’impianto della Tecnogas Laziale, che dista da altro impianto situato nello stesso centro abitato di mt. 647, è pertanto del tutto in regola con le prescrizioni di cui alla lettera a) del citato art. 12, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2001.
Si rivela fondato anche il secondo motivo di appello.
L’altro rilievo posto a fondamento del provvedimento impugnato concerne la localizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante che, secondo il Comune appellato, non potrebbe essere ubicato in area con destinazione “a verde pubblico di quartiere”,
Al riguardo, a parte la considerazione che il rilievo concerne più specificamente la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto e non l’autorizzazione cd, petrolifera oggetto dell’atto impugnato, deve osservarsi che la localizzazione di un impianto di distribuzione di carburante, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 32/98, non è esclusa dalla destinazione dell’area a verde pubblico o a verde attrezzato (cfr. Cons. St., sez. V, 21 settembre 2005, n. 4945).
In base alla norma ora citata, infatti, gli impianti di distribuzione del carburante possono essere situati “in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”.
Gli impianti di distribuzione del carburante, come è noto, sono ritenuti compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine di servire ad ogni tipo di attività.
La pronuncia del T.A.R., peraltro, argomentando sulla base della deliberazione del 19.11.2001, n. 69, depositata in atti dalla stessa Società appellante, ha rilevato che il Comune di Ardea, procedendo alla pianificazione prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 32 del 1998, ha stabilito di consentire la localizzazione di nuovi impianti “in qualsiasi area, fatta eccezione delle aree pubbliche e/o destinate al soddisfacimento di standard urbanistici previsti dal D.M. n. 1444 del 1968 e delle zone territoriali omogenee di tipo “A”- Centro Storico”.
Sulla base di tale disposizione, il T.A.R. ha quindi affermata l’incompatibilità dell’impianto con il Piano di zona per l’edilizia economica e popolare concernente la zona (approvato nel 1989 e non ancora attuato).
L’argomento, peraltro, si rivela del tutto astratto e, quindi, non idoneo a sorreggere l’atto impugnato, non essendo stati prospettati gli elementi di fatto necessari per individuare l’esatta collocazione dell’impianto nell’ambito del predetto piano.
Non è dato, cioè, data la genericità del rilievo, desumere, se l’impianto di cui trattasi invada aree specificamente riservate nel Piano per l’edilizia economica e popolare a verde pubblico per rispettare gli spazi verdi inderogabilmente prescritti dal D.M. n. 1444 del 1968, come si afferma dal T.A.R., ovvero occupi spazi ugualmente destinati a verde pubblico, ma liberamente inseriti nel progetto del piano e non resi obbligatori dagli standard urbanistici.
Si deve, peraltro, preferire la seconda delle due ipotesi, in quanto il provvedimento di annullamento impugnato che, provenendo dalla stessa amministrazione comunale deve ritenersi più aderente alla situazione di fatto, ha affermato la incompatibilità dell’impianto con la destinazione dell’area a “verde pubblico di quartiere”, cioè l’esistenza di un contrasto dell’impianto con un’ordinaria zonizzazione a verde pubblico e non un suo contrasto con le disposizioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968.
L’appello, stante la fondatezza degli esaminati motivi di appello, che attengono alle due ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato con il ricorso originario, deve essere accolto,con assorbimento delle altre censure dedotte dalla Società Tecnogas Laziale.
La sentenza appellata, in conclusione, va riformata con l’accoglimento dell’originario ricorso e con il conseguente annullamento dell’atto impugnato in primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento del Comune di Ardea del 29.12.2004, prot. n. 859/04.


Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 20.3.2007, con l'intervento dei signori:
Chiarenza Millemaggi Cogliani Presidente
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere estensore
Marzio Branca Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere



L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE
f.to Claudio Marchitiello                          f.to Chiarenza Millemaggi Cogliani

IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi


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