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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - DANNO AMBIENTALE - PROCEDURE E VARIE -
T.A.V. - Microeffetti - Giurisdizione. La competenza sugli effetti
riguardanti le conseguenze
ambientali, derivanti dall’inserimento di un’opera in un particolare territorio
di rilievo nazionale e quelli radicati localmente (“microeffetti”), appartiene al TAR Lazio, sede di Roma. Pres. Varrone -
Est. Balucani - Trento ad alta velocita' - TAV - S.P.A., (Avv. D'Amelio) c.
Comune di Poncarale, Comune di Montirone, (n.c.) (annulla TAR di Brescia del 22
febbraio 2005 sentenza n. 91). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/02/2007 (C.C.
12/12/2006), Sentenza n. 513
PROCEDURE E VARIE - T.A.V. - Opere strategiche e di interesse nazionale -
Istanza di regolamento di competenza. La competenza a conoscere della
impugnativa su progetti riguardanti le opere strategiche e di interesse
nazionale è del TAR centrale (Lazio, sede di Roma), ai sensi degli artt. 2 e 3
L. TAR (nella specie, progetto preliminare della linea AV/AC Milano-Verona TAV).
Pres. Varrone - Est. Balucani - Trento ad alta velocita' - TAV - S.P.A., (Avv.
D'Amelio) c. Comune di Poncarale, Comune di Montirone, (n.c.) (annulla TAR di
Brescia del 22 febbraio 2005 sentenza n. 91). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
07/02/2007 (C.C. 12/12/2006), Sentenza n. 513
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 513/07
Reg.Dec.
N. 3869 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3869/2005, proposto da:
TRENTO AD ALTA VELOCITA' - TAV - S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Piero
D'Amelio con domicilio eletto in Roma via della Vite n. 7;
contro
COMUNE DI PONCARALE, COMUNE DI MONTIRONE, non costituitisi;
e nei confronti di
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, REGIONE LOMBARDIA, tutti rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n.
12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Sezione staccata di Brescia, 22 febbraio 2005 n. 91;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006 relatore il Consigliere Lanfranco
Balucani ed uditi, altresì, l’avv.to Masini, per delega dell’avv.to D’Amelio, e
l’avv.to dello Stato Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di
Brescia, i Comuni di Poncarale e di Montirone hanno impugnato la delibera CIPE
del 5.12.2003 che ha approvato il progetto preliminare della linea AV/AC
Milano-Verona, nonché gli atti connessi, tra cui in particolare la delibera CIPE
21.12.2001, n. 121 (con il quale è stato approvato il primo programma di opere
strategiche) e la intesa generale tra Governo e Regione Lombardia dell’11.4.2003
per la parte lombarda della tratta Torino-Venezia.
A fondamento del ricorso venivano dedotti vizi nel procedimento di adozione
degli atti impugnati e carenza di una adeguata valutazione ambientale
dell’opera.
In relazione a detto ricorso la controinteressata TAV, concessionaria della
progettazione e della realizzazione dell’opera, costituendosi in giudizio
eccepiva l’incompetenza per territorio del TAR di Brescia e notificava rituale
istanza di regolamento di competenza, indicando come Tribunale competente quello
del Lazio, trattandosi di impugnazione di atti ad effetti ultraregionali.
Con sentenza n. 91 del 22 febbraio 2005 il TAR di Brescia ha dichiarato
manifestamente infondata la istanza di regolamento di competenza sostenendo che
all’interno dei progetti riguardanti le opere strategiche e di interesse
nazionale debbono essere distinti gli effetti di rilievo nazionale, e quelli
radicati localmente (“microeffetti”), tra i quali ultimi si collocano le
conseguenze ambientali derivanti dall’inserimento dell’opera in un particolare
territorio. E poiché i motivi di ricorso si collegano nel complesso agli effetti
localmente radicati del progetto preliminare, ed il ricorso è rivolto non tanto
contro la realizzazione dell’opera, bensì contro le scelte del progetto
preliminare sulla localizzazione all’interno del territorio della provincia di
Brescia, competente a conoscere della impugnativa avanzata dai Comuni di
Poncarale e di Montirone è il TAR di Brescia.
Nei confronti di detta pronuncia TAV ha interposto appello denunciando:
a) la violazione dei limiti del sindacato sulla manifesta infondatezza,
nell’assunto che il TAR avrebbe esorbitato dalla funzione di “filtro” delle
istanze manifestamente infondate entrando “pesantemente” nel merito della
questione di competenza;
b) la violazione delle norme e dei principi in tema di determinazione della
competenza dei TT.AA.RR., in quanto oggetto di impugnativa innanzi al TAR di
Brescia sono atti emessi da organi centrali dello Stato, la cui efficacia non è
limitata territorialmente alla circoscrizione di detto TAR.
L’appello è fondato.
Come ha infatti statuito questa Sezione in fattispecie del tutto analoga (cfr.
Consiglio di Stato VI Sez. 4 aprile 2005, n. 1485) - nella quale lo stesso TAR
di Brescia aveva dichiarato manifestamente infondata l’istanza di regolamento di
competenza avanzata dalla TAV S.p.a. in relazione al ricorso con cui altri
ricorrenti avevano impugnato (come nel presente giudizio) gli atti relativi alla
approvazione del progetto preliminare della linea Milano-Verona - a sostegno
della competenza del TAR centrale, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. TAR depongono
le seguenti univoche considerazioni:
a) con il ricorso di primo grado sono stati impugnati atti emanati da organi
statali concernenti la realizzazione di un’opera strategica e di interesse
nazionale che produce conseguenze sull’intero territorio nazionale, e che in
ogni caso interessa il territorio di due regioni, la Lombardia e il Veneto;
b) la controversia non riguarda la localizzazione dell’opera o gli atti inerenti
alla procedura espropriativa, ma il progetto preliminare recante prescrizioni
inscindibilmente connesse;
c) i motivi di censura attengono essenzialmente ad una asserita carenza del
progetto sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale.
In definitiva, dal momento che i motivi di gravame si appuntano su atti emanati
da Autorità centrali (il C.I.P.E.) e destinati a spiegare effetti anche al di
fuori della circoscrizione territoriale del TAR adito, la competenza a conoscere
della controversia, a norma di quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 L. TAR sopra
citata, non può che essere del TAR Lazio, con sede a Roma.
L’appello in esame deve essere pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie il regolamento di competenza e fissa la competenza
del TAR Lazio, sede di Roma.
Condanna il Comune di Poncarale ed il Comune di Montirone al pagamento in
solido, in favore della odierna appellante, delle spese relative alla presente
fase di giudizio liquidandole nella somma complessiva di 10.000 (diecimila)
EURO.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Sabino Luce Consigliere
Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere
Segretario
f.to Lanfranco Balucani
f.to Glauco Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 07/02/2007.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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