AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Annullamento delle autorizzazioni - Termine -
Fase di comunicazione o notificazione - Computo - Esclusione. Il termine del
potere di annullamento delle autorizzazioni, emesse ex art. 7 della legge n.
1497/1939, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ha natura
perentoria, ed è riferito alla data di adozione del provvedimento e non anche
alla successiva fase di comunicazione o notificazione (fra le tante, Cons. St.,
sez. VI, 11.8.2000, n. 4465, 24.5.2000, n. 3010, 8.3.2000, n. 1162, 17.2.2000,
n. 885). Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c.
Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato)
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di
Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela ambientale, paesaggistico-territoriale -
Rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria - Motivato dissenso.
Il motivato dissenso, espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale” ovvero alla tutela “del patrimonio
storico artistico…preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria (Cons. St., sez. VI, 26.1.2001, n. 249). Pres. Varrone - Est. De
Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali
ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.
189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.
13/07/07), Sentenza n. 5669
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria - Anteriorità dell’intervento abusivo
rispetto al vincolo - Vincolo d’inedificabilità relativa - Obbligo di acquisire
il parere. Sussiste l’obbligo di acquisire il parere, previsto dalla L. n.
47/85 per tutte le fattispecie di condono riferibili ad aree vincolate, in cui
l’inedificabilità sia relativa (ovvero, sottoposta ad una specifica valutazione
tecnico-discrezionale, che assicuri la compatibilità dell’edificazione ammessa a
sanatoria con i valori tutelati, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia
antecedente o successivo all’edificazione Cons. St., Ad. Plen. 22.7.1999, n. 20;
Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6210, 7.10.2003, n. 5918 e 6.6.2003, n.
3186). Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c.
Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato)
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di
Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Annullamento
ministeriale - Limiti del controllo - Amministrazione comunale - Atti
consequenziali al diniego di autorizzazione - Rinnovazione dell’istruttoria.
In ambito di annullamento ministeriale è da escludere che tale potestà possa
trascendere i limiti del controllo di mera legittimità, con sovrapposizione o
sostituzione di una valutazione di merito dell’Autorità centrale al giudizio
dell’Ente locale, cui è rimesso l’apprezzamento di compatibilità dell’intervento
edilizio con le esigenze di tutela del territorio, oggetto di vincolo
paesaggistico (Cons. St., sez. VI, 23.9.2002, n. 4812). Tuttavia, dopo
l’annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico l’Amministrazione
comunale può senz’altro procedere all’adozione degli atti consequenziali al
diniego di autorizzazione, ma può anche procedere alla rinnovazione
dell’istruttoria, ove ne ricorrano i presupposti (Cons. St., n. 4812/02 cit.).
Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c.
Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato)
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di
Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atti discrezionali
(nella specie nulla osta paesaggistico) - Provvedimenti positivi - Motivazione -
Necessità - Principi di trasparenza e buona amministrazione - Art. 3, c. 1 L. n.
241/90. I principi di trasparenza e buona amministrazione impongono che
anche i provvedimenti positivi siano motivati, soprattutto in presenza di atti
discrezionali da cui discenda, come nel caso di specie, una irreversibile
alterazione dello stato dei luoghi, con incidenza non solo sugli interessi dei
privati proprietari, ma anche sull’interesse pubblico alla tutela del territorio
in aree vincolate (Cons. St., sez. VI, 13.2.2001, n. 685); non può, dunque, non
applicarsi anche al parere ex art. 7 L. n. 1497/1939 la prescrizione, di cui
all’art. 3, comma 1 della legge n. 241/90, a norma del quale il difetto di
motivazione deve considerarsi violazione di legge. Pres. Varrone - Est. De
Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali
ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.
189/2002 del 30.1.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.
13/07/07), Sentenza n. 5669
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5669/2007
Reg.Dec.
N. 4532 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4532/02 proposto dalla signora BRUNA BIAGI,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelo Scavone e Camilla Bovelacci ed
elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Quintino Sella, 41;
contro
il MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima
domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede
di Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 relatore, Consigliere Gabriella De
Michele e uditi l’avv. Gotti per delega dell’avv. Scavone e l’avv. dello Stato
Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 13.5.2002, si contesta
l’esito del giudizio instaurato presso il TAR dell’Emilia Romagna, sede di
Bologna, avverso il provvedimento in data 4.6.1996 dell’Ufficio Centrale per i
Beni Ambientali e Paesaggistici - emesso su richiesta della Sovrintendenza - con
il quale è stata annullata l’autorizzazione n. 6205 del 22.4.1996, rilasciata ai
sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/1939.
Quanto sopra nell’ambito di una procedura di condono edilizio, avviata per abusi
realizzati in area vincolata.
Nella sentenza appellata (n. 189/02 del 30.1.2002, notificata all’attuale
appellante il 14.3.2002) le censure della parte ricorrente vengono respinte in
base alle seguenti considerazioni:
a) esclusione della prospettata tardività del decreto di annullamento, in quanto
comunicato dopo la scadenza del termine di 60 giorni, di cui all’art. 82, comma
9 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 (come successivamente modificato ed integrato),
essendo sufficiente che entro il termine in questione l’atto venga adottato,
mentre resta estranea alla previsione normativa l’ulteriore fase della
comunicazione o notificazione dell’atto stesso ai soggetti interessati;
b) carattere assorbente - come motivo di annullamento - della carenza di
motivazione del parere annullato, con conseguente non rilevanza dei motivi di
gravame, nei quali si contesta che l’annullamento sia stato disposto in base a
inammissibili argomentazioni di merito, anziché per ragioni di legittimità.
Nel citato ricorso in appello vengono nuovamente rappresentate le seguenti tesi
difensive, con riferimento alla prospettata invalidità del provvedimento
impugnato:
I°) violazione dell’art. 82 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 (ora art. 151 del T.U.
n. 490 del 1990), nonché dell’art. 7 della legge 30.6.1939, n. 1497;
II°) violazione degli articoli 32 e 35 della legge 28.2.1985, n. 47;
III°) e IV°) eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, in
relazione al primo motivo di ricorso, proposto davanti al TAR.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, resiste formalmente
all’accoglimento dell’appello.
DIRITTO
Viene sottoposto all’esame del Collegio l’annullamento del provvedimento n. 6205
del 22.4.1996, emesso dal Comune di Lizzano in Belvedere - “visto il parere
della Commissione Edilizia integrata espresso in data 25.3.1993” - con
riferimento ad una domanda di concessione in sanatoria, che nell’atto si afferma
riferita alle seguenti opere: “demolizione e ricostruzione di due piani del
fabbricato, con innalzamento dell’altezza; costruzione portico al piano
seminterrato; costruzione terrazzo al primo piano….in località Monteacuto delle
Alpi…in area sottoposta a vincolo ambientale ai sensi della legge n. 1497/1939 e
della legge n. 431/85”.
Nell’atto di appello, in effetti, il citato provvedimento n. 6205/96, nel quale
si “autorizza il rilascio della sanatoria” viene erroneamente indicato come
concessione della sanatoria stessa, sulla base del medesimo parere che la
Commissione Edilizia integrata avrebbe espresso per una domanda di condono
edilizio presentata il 18.3.1986 (e conclusa con il rilascio della sanatoria il
24.8.1993) per un intervento così descritto: “recupero di superficie interna
utile, mediante riduzione dello spessore delle murature e recupero del volume
interno mediante riduzione dello spessore dei solai, con contestuale lieve
aumento dell’altezza interna del piano terreno e del primo piano, mantenendo
comunque inalterata l’altezza di gronda dell’immobile”.
Oltre alla evidente discrasia nella descrizione dell’intervento di cui sopra,
rispetto a quello cui si riferisce il provvedimento impugnato - e senza che
venga chiarito se vi siano state, o meno, nuove opere da sanare mediante nuovo
nulla-osta - resta innegabile una certa confusione procedurale, in quanto il
Comune di Lizzano in Belvedere avrebbe rilasciato nuova autorizzazione
paesaggistica, sulla base di un parere precedentemente espresso per un
intervento diverso, ovvero avrebbe - per il medesimo intervento - prima espresso
parere favorevole attraverso la Commissione Edilizia integrata (25.3.1993), poi
rilasciato concessione in sanatoria (n. prot. 1398 del 24.8.1993) ed infine
emesso autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 (come sembra più plausibile,
stante l’unicità del parere - formulato a seguito di domanda dell’interessata in
data 28.11.1992 - nonché in base al riepilogo della vicenda, operato dal Comune
con nota n. 27 del 2.1.1997, nella quale si riferisce di una ripresa dell’iter
autorizzatorio, dopo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, a
seguito di sollecitazione della Sovrintendenza).
Qualunque sia l’esatta rappresentazione dei fatti, il provvedimento emesso
dall’Amministrazione statale non appare, comunque, censurabile sotto i profili
evidenziati dagli appellanti.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la prospettata violazione dell’art. 82,
comma 8 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 (abrogato dall’art. 166 del D.Lgs.
29.10.1999, n. 490, ma vigente alla data di emanazione del decreto di cui
trattasi), va infatti ricordato che il Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali aveva potere di annullamento delle autorizzazioni, emesse ex art. 7
della legge n. 1497/1939, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta.
Il termine in questione, di natura perentoria, è stato con giurisprudenza
largamente prevalente riferito alla data di adozione del provvedimento e non
anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione (cfr., fra le tante,
Cons. St., sez. VI, 11.8.2000, n. 4465, 24.5.2000, n. 3010, 8.3.2000, n. 1162,
17.2.2000, n. 885) e da tale indirizzo (conforme al dettato normativo, secondo
cui il Ministro “si pronuncia” entro 60 giorni dalla data di ricevimento
anzidetta) il Collegio non ha ragione di discostarsi. Nel caso di specie il
termine appare pertanto rispettato, essendo la documentazione pervenuta al
citato Ministero il 26.4.1996 (n. prot. 7887) ed essendo stato emesso
l’annullamento in data 4.6.1996.
Non condivisibili appaiono anche le argomentazioni, che nel secondo motivo di
appello vengono riferite a presunta maturazione del silenzio assenso, ex art.
35, comma 18, della legge n. 47/85: in assenza dell’autorizzazione
paesaggistica, ove prevista, non vi è infatti utile decorso del termine biennale
previsto dalla citata norma, disponendo il precedente art. 32, comma 4, della
medesima legge n. 47/85 che “il motivato dissenso, espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale”
ovvero alla tutela “del patrimonio storico artistico…preclude il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria (cfr. anche, per il principio, Cons.
St., sez. VI, 26.1.2001, n. 249).
Nella situazione in esame, risulta emesso in data 25.3.1993 solo un atto
endo-procedimentale (parere della Commissione Edilizia integrata), mentre la
successiva autorizzazione comunale, perfezionata su tale base, è stata
tempestivamente annullata, con conseguente insussistenza - stabilita in via
retroattiva - di un fondamentale presupposto di legittimità delle concessioni in
sanatoria, che fossero comunque state in precedenza rilasciate, in base a detto
parere o a detta autorizzazione.
Ugualmente infondate appaiono le argomentazioni difensive riferite al già citato
art. 32 L. n. 47/85, sotto il profilo della anteriorità dell’intervento abusivo
rispetto alla data di introduzione del regime vincolistico sull’area
interessata. Tale anteriorità rileva, infatti, solo per precludere talune
fattispecie di vincolo di inedificabilità assoluta, ex art. 33, comma 1 della
stessa legge, mentre non esclude in nessun caso l’obbligo di acquisire il
parere, previsto dall’articolo precedente per tutte le fattispecie di condono
riferibili ad aree vincolate, in cui l’inedificabilità sia relativa (ovvero,
appunto, sottoposta ad una specifica valutazione tecnico-discrezionale, che
assicuri la compatibilità dell’edificazione ammessa a sanatoria con i valori
tutelati, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia antecedente o
successivo all’edificazione: cfr. in tal senso Cons. St., Ad. Plen. 22.7.1999,
n. 20; Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6210, 7.10.2003, n. 5918 e 6.6.2003,
n. 3186).
Quanto al terzo motivo di appello (eccesso di potere per difetto ed erroneità
della motivazione), ripetuto come quarto motivo avverso la sentenza appellata,
la questione investe l’affermata, perdurante efficacia della prima concessione
in sanatoria, nonché l’avvenuta emanazione dell’annullamento sulla base di una
inammissibile valutazione di merito anziché per ragioni di legittimità, peraltro
senza adeguata istruttoria in ordine alla effettiva consistenza dei lavori
eseguiti ed allo stato dei luoghi.
A tale riguardo la sentenza in questione si limita ad enunciare il principio,
secondo cui il difetto di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe
sufficiente presupposto di legittimità del relativo annullamento e dichiara
assorbita ogni altra ragione difensiva.
Tale assunto può essere solo in parte condiviso, con conclusioni che, in ogni
caso, inducono al rigetto dell’appello, fatti salvi - però - gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione.
Sicuramente non valutato, in effetti, risulta il titolo abilitativo formalmente
rilasciato il 24.8.1993 ed è escluso, per costante giurisprudenza, che la
potestà di annullamento ministeriale - per una interpretazione
costituzionalmente orientata delle norme, in materia di competenze delle
Autonomie locali - possa trascendere i limiti del controllo di mera legittimità,
con sovrapposizione o sostituzione di una valutazione di merito dell’Autorità
centrale al giudizio dell’Ente locale, cui è rimesso l’apprezzamento di
compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di tutela del territorio,
oggetto di vincolo paesaggistico (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI,
23.9.2002, n. 4812). Come riconosciuto dalla medesima giurisprudenza (Cons. St.,
n. 4812/02 cit.), tuttavia, dopo l’annullamento ministeriale del nulla osta
paesaggistico l’Amministrazione comunale può senz’altro procedere all’adozione
degli atti consequenziali al diniego di autorizzazione, ma può anche procedere
alla rinnovazione dell’istruttoria, ove ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di specie tali presupposti sono indubbiamente ravvisabili, sia in
rapporto all’esistenza di un atto di sanatoria (su cui l’Amministrazione è
chiamata ad esprimersi in via di autotutela, una volta venuto meno il
presupposto legittimante del parere), sia in considerazione dell’assenza, nel
parere stesso, di ragioni congruamente enunciate per la relativa emanazione.
Correttamente, a quest’ultimo riguardo, è stato rilevato l’assoluto difetto di
motivazione dell’autorizzazione n. 6205 del 19.6.1996, contenente solo
l’enunciato “visto il parere della Commissione Comunale Edilizia integrata
espresso in data 25.3.1993”, senza che le valutazioni tecnico-discrezionali,
giustificative dell’atto autorizzatorio, possano considerarsi integrate “per
relationem”, essendo il parere in questione - a sua volta - espresso nei
seguenti termini: “la commissione esprime parere favorevole alla domanda di
sanatoria edilizia”.
Deve essere ricordato, invece, che principi di trasparenza e buona
amministrazione impongono che anche i provvedimenti positivi siano motivati,
soprattutto in presenza di atti discrezionali da cui discenda, come nel caso di
specie, una irreversibile alterazione dello stato dei luoghi, con incidenza non
solo sugli interessi dei privati proprietari, ma anche sull’interesse pubblico
alla tutela del territorio in aree vincolate (cfr. in tal senso, per il
principio, Cons. St., sez. VI, 13.2.2001, n. 685); non può, dunque, non
applicarsi anche al parere ex art. 7 L. n. 1497/1939 la prescrizione, di cui
all’art. 3, comma 1 della legge n. 241/90, a norma del quale il difetto di
motivazione deve considerarsi violazione di legge.
Anche a tale riguardo, tuttavia, le ulteriori valutazioni espresse
dall’Amministrazione centrale nel rilevare detta violazione non possono - per le
ragioni già dette - considerarsi sostitutive di quelle spettanti all’Ente
locale, che non avendo espresso alcun giudizio, la cui congruità sia
oggettivamente valutabile, dovrà di nuovo provvedere, con gli strumenti
istruttori e con le garanzie procedurali di cui l’appellante lamenta la mancanza
(senza che le predette valutazioni di merito, contenute nell’atto di
annullamento, abbiano carattere vincolante e senza che le stesse, in tale
ottica, risultino invalidanti dell’annullamento stesso).
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba
essere respinto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la
compensazione, tenuto conto delle peculiari modalità e dei tempi, che hanno
caratterizzato la procedura di sanatoria in questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge
l’appello, nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere
Gabriella De Michele Consigliere est.
Presidente
Claudio Varrone
Consigliere
Segretario
Gabriella De Michele
Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 02/11/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
Vedi
altre:
SENTENZE PER
ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre
massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006