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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5676
AGRICOLTURA - Revoca del “riconoscimento” dei frantoi oleari - Inadempimento
dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità - Provvedimento di revoca.
Il provvedimento di revoca del “riconoscimento” dei frantoi oleari, può essere
adottato legittimamente non solo nei casi di frode in danno della CEE, ma anche
in presenza di irregolarità, (nella specie, inadempimento dell'obbligo di
corretta tenuta della contabilità), che conducono ad un giudizio negativo sulla
idoneità della struttura a garantire il rispetto della normativa comunitaria
(Cons. St., Sez. VI, n.6347/2003; n.5092/2006). Pres. Varrone - Est. Cafini -
società a.s. F.lli Pata & C.(avv.ti Di Gioia e Tomassetti) c.Ministero delle
Politiche Agricole (Avvocatura generale dello Stato) (conferma T.A.R. Calabria,
Catanzaro Sez.I, n.3157/2002 del 28/11/2002, resa tra le parti) - (conf. C.d.S.
Sez. VI, 02/11/2007, Sentenze nn. 5677- 5675). CONSIGLIO DI
STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5676
AGRICOLTURA - Stabilimenti di molitura delle olive - Frantoi “riconosciuti” -
Revoca del riconoscimento - Presupposti - Corretto funzionamento del regime
comunitario di aiuti da concedere agli olivicoltori - Reg. C.E.E. n. 2261/1984.
L'art. 13, par. 4, del Regolamento C.E.E. n. 2261 del 17.7.1984 stabilisce che
nei confronti dei frantoi “riconosciuti” dagli Stati membri “il riconoscimento è
revocato per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione, se una delle
condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta”; mentre il precedente
par.1 prevede (alla lett. d), che gli stabilimenti di molitura delle olive
s'impegnano a tenere “una contabilità di magazzino standardizzata conforme ai
criteri da stabilire”. Sicché, l'importanza della funzione connessa al
“riconoscimento” degli stabilimenti di molitura delle olive e la necessità
conseguente di una valutazione particolarmente rigorosa dell’adempimento, da
parte dei medesimi, degli obblighi assunti al fine di ottenere il detto
“riconoscimento”, costituisce un momento centrale ai fini del corretto
funzionamento del regime comunitario di aiuti da concedere agli olivicoltori,
onde le norme che disciplinano i requisiti per conseguire e mantenere nel tempo
tale riconoscimento vanno osservate con particolare rigore e il loro mancato
rispetto legittima gli interventi sanzionatori dell’Autorità preposta, senza che
sia dato distinguere tra violazioni di carattere formale o sostanziale, atteso
che tali norme concorrono, in eguale misura, a garantire che gli oneri
finanziari facenti carico alla Comunità europea siano correttamente attribuiti
agli aventi diritto (cfr: Cons St., Sez. VI n.4808/2003 e, più recentemente,
n.5092/2006). Pres. Varrone - Est. Cafini - società a.s. F.lli Pata & C.(avv.ti
Di Gioia e Tomassetti) c.Ministero delle Politiche Agricole (Avvocatura generale
dello Stato) (conferma T.A.R. Calabria, Catanzaro Sez.I, n.3157/2002 del
28/11/2002, resa tra le parti) - (conf. C.d.S. Sez. VI, 02/11/2007, Sentenze nn.
5677- 5675). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C.
26/06/07), Sentenza n. 5676
AGRICOLTURA - Stabilimenti di molitura - Mancata installazione di un
meccanismo di pesatura delle olive e del contatore elettrico distinto per
l’impianto di triturazione - Inattendibilità della contabilità standardizzata di
magazzino - Reg. CE n. 2366/1998 - Revoca del “riconoscimento” del frantoio -
Presupposti. In materia “riconoscimento” dei frantoi oleari, solamente gli
stabilimenti di molitura in possesso dei requisiti possono ottenere il
riconoscimento e mantenerlo, essendo necessario il concreto possesso e non la
semplice intenzione di possedere. Nella specie, la dotazione di un sistema di
pesatura automatica costituisce presupposto indispensabile perché gli aiuti
comunitari siano destinati agli effettivi aventi diritto, anche perché la
mancanza di tale dotazione, lungi dall’avere solamente rilevanza formale,
comporta l'inattendibilità dei dati produttivi registrati nella contabilità di
magazzini, integrando, di conseguenza, gli estremi della violazione di cui
all’art. 13 par.4 del Regolamento n. 2261/1984. Sicché, il meccanismo del
“riconoscimento” del frantoio, finalizzato al controllo della quantità di olio
di oliva da ammettere al contributo comunitario, è correlato al presupposto
della piena trasparenza dell'attività di molitura ed alla regolare tenuta della
contabilità di magazzino, sicché anche semplici irregolarità del registro di
lavorazione giustificano la revoca del predetto riconoscimento (Cons. Stato, VI
Sez., n.90/1987; n.6347/2003; n.5092/2006). Pres. Varrone - Est. Cafini -
società a.s. F.lli Pata & C.(avv.ti Di Gioia e Tomassetti) c.Ministero delle
Politiche Agricole (Avvocatura generale dello Stato) (conferma T.A.R. Calabria,
Catanzaro Sez.I, n.3157/2002 del 28/11/2002, resa tra le parti) - (conf. C.d.S.
Sez. VI, 02/11/2007, Sentenze nn. 5677- 5675). CONSIGLIO DI
STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5676
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5676/2007
Reg.Dec.
N. 2755 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2755 del 2003, proposto dalla società a.s.
F.lli Pata di Pata Giuseppe & C., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Di Gioia e Domenico
Tomassetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma,
piazza Mazzini n.27;
contro
il Ministero delle Politiche Agricole, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici
è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro
Sez.I, n.3157/2002 del 28 novembre 2002, resa tra le parti;
visto il ricorso in appello con i relativi documenti;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della di causa;
alla pubblica udienza del 26 giugno 2007, relatore il Consigliere Domenico
Cafini, uditi i difensori delle parti avvocato Di Gioia e avvocato dello Stato
Nicoli;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. A seguito di verifica dell’Agecontrol, riportata in apposito verbale redatto
in contraddittorio con il suo rappresentante legale, nei confronti della società
F.lli Pata a.s. - che aveva ottenuto, con D.M. in data 20.9.1996, il
“riconoscimento” di cui ai Regolamenti CE nn.2261 e 22622 del 1984 del Consiglio
e nn.2366 e 2785 del 1985 della Commissione, nonché alle relative disposizioni
nazionali di attuazione - venivano riscontrate irregolarità e violazioni della
normativa comunitaria e nazionale, tali da integrare i presupposti per la revoca
del detto “riconoscimento”, consistenti sostanzialmente, da una parte, nella
mancata installazione di un meccanismo di pesatura delle olive e di un contatore
elettrico distinto per l’impianto di triturazione, previsto dal Regolamento CE
n. 2366/1998 e, dall’altra, nella omessa presentazione della dichiarazione
relativa alle scorte superiori a cinquanta litri.
A ciò seguiva il decreto del Direttore Generale delle Politiche Comunitarie ed
Internazionali del Ministero per le Politiche Agricole in data 2.8.2000, volto a
disporre il “ritiro del riconoscimento” fino al termine della campagna olivicola
2000-2001, che, con tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, veniva
impugnato dalla soc. F.lli Patta a.s. innanzi al TAR per la Calabria, sede di
Catanzaro, la quale deduceva, a sostegno del gravame, censure di eccesso di
potere e di violazione di legge sotto diversi profili, in particolare di
violazione dei Regolamenti CE n. 2261/1984, n. 2262/1984 e n. 2366/1998 nonché
della circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.2/1998.
Ad avviso della società ricorrente, infatti, l’Amministrazione predetta, nel
contestarle di aver lavorato per 61 giorni senza l’ausilio dell’apposita
apparecchiatura per la pesatura delle olive, non aveva tenuto conto del fatto
che ciò non era derivato dalla volontà della società medesima, che aveva
provveduto invero ad “ordinare la bilancia automatica di pesatura” ad apposita
ditta nel 1999, versando la relativa caparra; da tale violazione puramente
formale, in ogni caso, non sarebbero potute derivare conseguenze sostanziali sul
piano della alterazione dei dati riscontrati in ordine ai quantitativi di olive
lavorate.
Per la società istante, inoltre, doveva contestarsi la veridicità dell’altro
rilievo indicato nella determinazione sanzionatoria impugnata (mancanza della
dichiarazione relativa alle scorte d’olio residue superiori a cinquanta litri
possedute al 1°.11.1998, riguardanti le annate precedenti), in quanto tale
rilevata omissione sarebbe derivata dal fatto che a quella data la ricorrente
non possedeva alcuna scorta d’olio.
Nel gravame venivano dedotte, infine, anche le censure di difetto di motivazione
e di istruttoria per non avere dato conto l’Amministrazione intimata delle
contrarie ragioni opposte dalla società stessa nella propria memoria.
1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito TAR respingeva il ricorso,
ritenendo l’operato del Ministero delle Politiche Agricole - sulla base degli
orientamenti giurisprudenziali richiamati e delle circostanze in fatto
risultanti dal verbale ispettivo dell’Agecontrol - indenne dai vizi di
legittimità come sopra prospettati.
1.2. Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, affidato dalla
società F.lli Pata a.s., a censure sostanzialmente analoghe a quelle formulate
nel giudizio di primo grado; questi, comunque, i rilievi mossi in sintesi nel
ricorso in esame:
a) i primi giudici non avrebbero rilevato che la sanzione applicata nella specie
era sproporzionata e adottata in violazione dell’art.13 del Regolamento CE
n.2261 del 1984;
b) la stessa sanzione sarebbe stata illegittima anche perché il ritardo
dell’installazione dell’impianto automatico di pesatura doveva al più
determinare una diffida formale e non la revoca del riconoscimento di cui al
D.M. 20.9.1996;
c) la sentenza impugnata avrebbe apoditticamente ritenuto irrilevanti le
argomentazioni della ricorrente con riguardo alla mancata dichiarazione delle
scorte d’olio superiori a cinquanta litri;
d) la gravata pronuncia avrebbe, infine, omesso qualsiasi motivazione in ordine
a quanto dedotto nel ricorso originario con le censure di difetto di motivazione
e di carenza di istruttoria.
Ricostituitosi il contraddittorio nella attuale fase di giudizio,
l’Amministrazione delle Politiche Agricole ha replicato, con memoria datata
13.6.2007, alle argomentazioni ex adverso svolte, concludendo per il
rigetto dell’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con un’articolata memoria, depositata in prossimità dell’udienza di discussione
del ricorso, l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi,
insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa proposta.
2. Costituisce l’oggetto del presente giudizio la legittimità del decreto,
impugnato nel gravame originario, di “ritiro del riconoscimento” del frantoio
oleario posseduto dalla società F.lli Pata a.s, dovuto essenzialmente al fatto
che esso aveva “lavorato per almeno 61 giorni senza l’impianto automatico di
pesatura…., determinando così l’inattendibilità dei dati produttivi registrati
nella contabilità”.
2.1. Prima di esaminare la questione in cui s’incentra l’appello, occorre
ricordare che, la Comunità Europea, dopo avere previsto uno specifico aiuto alla
produzione di olio in favore degli olivicoltori comunitari e a condizione che le
olive prodotte siano molite presso frantoi appositamente “riconosciuti”, aveva
ritenuto necessario, a tali fini, il possesso da parte dei frantoi stessi di
determinati requisiti, idonei a garantire il rispetto della normativa
comunitaria, disponendo quindi, nel caso di perdita di requisiti qualificati
come essenziali, la revoca definitiva del “riconoscimento”, ovvero, nel caso di
carenze od omissioni, la revoca temporanea del medesimo.
Va premesso, altresì, che il sistema di aiuto comunitario, indicato nella
normativa CEE e in quella attuativa interna, riconosce importanza particolare
alla partecipazione dei frantoi nel procedimento finalizzato all’erogazione
dell’aiuto menzionato: gli stabilimenti di molitura delle olive, infatti, alla
stregua della detta normativa, possono considerarsi sostanzialmente degli
intermediari mediante i quali l’aiuto comunitario perviene ai produttori aventi
diritto, attribuendosi così agli stabilimenti stessi un potere di certificazione
nei riguardi dell’attività dei produttori olivicoli, previa verifica del
possesso di taluni presupposti e caratteristiche.
In altri termini, il c.d. “riconoscimento” attribuisce ai frantoi il potere di
rilasciare un apposito modello attestante la produzione olearia (c.d. mod. F),
che in definitiva costituisce il documento indispensabile per il conseguimento,
da parte dei produttori richiedenti, dell’aiuto comunitario previsto in rapporto
alla quantità di olio da loro effettivamente ottenuta.
Sull’attività svolta dagli stabilimenti di molitura delle olive e sulla
correttezza formale della contabilità da essi tenuta, deve evidenziarsi poi che
vigila un apposito organismo di controllo e monitoraggio (Agecontrol), con lo
scopo di verificare l’avvenuto rispetto, da parte del produttore interessato,
delle disposizioni normative comunitarie e nazionali dettate in materia,
presupposto questo necessario ai fini della corretta attribuzione dei fondi
comunitari, dovendo essere corredata, infatti, la domanda di aiuto comunitario
di apposita certificazione, da parte di un frantoio “riconosciuto”, delle
effettive quantità di prodotto riferito alle olive sottoposte a molitura.
Discende da quanto sopra che la verifica da parte dell’Agecontrol nei riguardi
di uno stabilimento di molitura delle olive viene effettuata, soprattutto, per
accertare la correttezza della contabilità tenuta dallo stabilimento medesimo,
in mancanza della quale viene meno il “riconoscimento” attribuito e, con esso,
la possibilità di rilascio della certificazione di produzione ai fini
dell’assegnazione a favore del produttore dell’aiuto comunitario non in base
alla resa forfettaria dei suoi terreni, stabilita dalla relativa disciplina per
zone omogenee, bensì non con riguardo alla produzione effettiva dei medesimi
terreni.
E’ di tutta evidenza quindi l'importanza della funzione connessa al
“riconoscimento” degli stabilimenti di molitura delle olive e la necessità
conseguente di una valutazione particolarmente rigorosa dell’adempimento, da
parte dei medesimi, degli obblighi assunti al fine di ottenere il detto
“riconoscimento”, costituendo in effetti tale istituto, come già osservato da
questa Sezione, un momento centrale ai fini del corretto funzionamento del
regime comunitario di aiuti da concedere agli olivicoltori, onde le norme che
disciplinano i requisiti per conseguire e mantenere nel tempo tale
riconoscimento vanno osservate con particolare rigore e il loro mancato rispetto
legittima gli interventi sanzionatori dell’Autorità preposta, senza che sia dato
distinguere tra violazioni di carattere formale o sostanziale, atteso che tali
norme concorrono, in eguale misura, a garantire che gli oneri finanziari facenti
carico alla Comunità europea siano correttamente attribuiti agli aventi diritto
(cfr: Cons St., Sez. VI n.4808/2003 e, più recentemente, n.5092/2006).
D’altra parte, la normativa comunitaria in proposito appare di estrema
chiarezza.
Da un lato, infatti, l'art. 13, par. 4, del Regolamento C.E.E. n. 2261 del
17.7.1984 stabilisce che nei confronti dei frantoi “riconosciuti” dagli Stati
membri “il riconoscimento è revocato per un periodo proporzionale alla gravità
dell'infrazione, se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più
soddisfatta”; mentre il precedente par.1 prevede (alla lett. d), che gli
stabilimenti di molitura delle olive s'impegnano a tenere “una contabilità di
magazzino standardizzata conforme ai criteri da stabilire”.
Dall’altro, gli artt. 7, 8 e 9 del successivo del Regolamento C.E.E. n. 2366 del
30.10.1998, nel fissare le norme relative alla dotazione di un sistema
automatico di pesatura delle olive e di registrazione del peso nonché alla
installazione di un contatore elettrico distinto per gli impianti di
triturazione (art.7) e alla tenuta della contabilità (artt.8 e 9), specifica il
regime di controllo al quale debbono impegnarsi a sottostare i titolari dei
frantoi, disposizioni queste per le quali il provvedimento di revoca può
disporsi non solo in presenza di irregolarità contabili che concretizzino
fattispecie di frode in danno della CEE, ma anche in presenza di irregolarità
contabili costituenti inadempimento dell'obbligo di corretta tenuta della
contabilità.
Quanto precede appare, d’altronde, in linea con quanto affermato dalla
giurisprudenza, ormai consolidatasi, della Sezione, che sul punto ha ritenuto
che il meccanismo del “riconoscimento” del frantoio, finalizzato al controllo
della quantità di olio di oliva da ammettere al contributo comunitario, è
correlato al presupposto della piena trasparenza dell'attività di molitura ed
alla regolare tenuta della contabilità di magazzino, sicché anche semplici
irregolarità del registro di lavorazione giustificano la revoca del predetto
riconoscimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI Sez., n.90/1987;
n.6347/2003; n.5092/2006).
2.2. Ora, nel caso in esame, a seguito della visita ispettiva effettuata dall’Agecontrol,
sono state rilevate, come avanti riferito, irregolarità nella contabilità, in
base a cui è stato adottata l’impugnata revoca (cd. “ritiro”) del riconoscimento
ex D.M. 20.9.1996 fino al termine della campagna olivicola 2000-2001.
Tale revoca è stata disposta a causa di accertate violazioni della normativa
comunitaria e nazionale, in particolare per la violazione dell’art. 13 par.4 del
Regolamento CEE n. 2261 del 1984, riguardante il preciso obbligo della regolare
tenuta della contabilità di magazzino standardizzata, dal che la inattendibilità
dei dati produttivi registrati nella contabilità medesima ai fini della
definizione, con riguardo ai produttori che hanno sottoposto alla molitura le
olive dei propri terreni presso il frantoio di cui trattasi, delle quantità di
olio ammissibili all’aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione
dell’anno preso in considerazione.
In particolare, è stato accertato nel corso della suddetta visita ispettiva che
non era stato installato dalla società ricorrente un meccanismo di pesatura
delle olive e un contatore elettrico distinto per l’impianto di triturazione,
previsto dal Regolamento CE n. 2366/1998, e che non era stata presentata,
inoltre, la dichiarazione relativa alle scorte superiori a cinquanta litri.
2.3. Il giudice di primo grado ha respinto il gravame proposto, ritenendo nella
sostanza che la misura del ritiro del riconoscimento di frantoio oleario è
legittimamente adottabile non solo a fronte di irregolarità contabili che
concretizzano una fattispecie di frode in danno della CEE, ma anche in presenza
di irregolarità contabili che, come nella specie, costituiscono inadempimento
dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità, determinando indubbiamente
tali irregolarità le carenze riscontrate in concreto dall’Agecontrol.
2.4. Tali statuizioni risultano indenni dai rilievi, come sopra specificati,
mossi nell’odierno appello.
A) Deve ritenersi, infatti, quanto alla prima censura - secondo cui, da un lato,
la sanzione applicata nella specie, diversamente da quanto ritenuto nella
gravata pronuncia, sarebbe stata sproporzionata ed illegittima, potendo derivare
dal contestato ritardo nell’installazione dell’impianto automatico di pesatura
soltanto una diffida formale e non il disposto “ritiro” del riconoscimento di
cui al D.M. 20.9.1996, e, dall’altro, che la pronuncia stessa avrebbe
apoditticamente ritenuto irrilevanti le argomentazioni della ricorrente con
riguardo alla mancata dichiarazione delle scorte d’olio superiori a cinquanta
litri ed avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine al rilievo riguardante
il denunciato difetto di motivazione e di istruttoria - che sulla questione
della revoca del “riconoscimento” dei frantoi oleari la Sezione ha avuto già
occasione di pronunciarsi, rilevando, come già accennato, che tale provvedimento
può essere adottato non solo nei casi di frode, ma anche in presenza di
irregolarità, che conducono ad un giudizio negativo sulla idoneità della
struttura a garantire il rispetto della normativa comunitaria.
Non può farsi dunque alcuna distinzione, come pretenderebbe appunto la parte
appellante, tra violazioni di ordine formale e quelle di ordine sostanziale,
concorrendo entrambe, in pari misura, qualora sussistenti, ad integrare i
presupposti che legittimano il provvedimento di revoca del riconoscimento.
Peraltro, non può condividersi la doglianza secondo cui la disposta sanzione
sarebbe sproporzionata, con conseguente violazione dell’art.13 del Regolamento
CEE n.2261/1984, e secondo cui le irregolarità contestate non possono dar luogo
al “ritiro del riconoscimento”, ma soltanto all’applicazioni di sanzioni
amministrative pecuniarie; e ciò in quanto anche semplici irregolarità formali
della tenuta del registro, che conducano ad un giudizio negativo sulla idoneità
della struttura a garantire il rispetto della normativa comunitaria, implicano
la sanzione del ritiro del riconoscimento. (in tal senso cfr. Cons. St., Sez. VI,
n.6347/2003; n.5092/2006).
B) Anche il secondo rilievo dell’appello, con cui si sostiene che i primi
giudici non avrebbero considerato la volontà della ricorrente di dotarsi di una
bilancia automatica per la pesatura, già oggetto di acquisto ma non fornita,
deve essere disatteso.
Premesso che, come già rilevato correttamente dall’Amministrazione e dal TAR, i
ritardi supposti nella consegna di detta bilancia non costituiscono una valida
ragione scriminante della condotta della ricorrente, comunque posta in
violazione della normativa che impone ai titolari dei frantoi di dotarsi del
necessario impianto automatico di pesatura prima della lavorazione delle olive,
deve osservarsi che le prescrizioni normative, come quella relativa al sistema
di pesatura automatico in questione, costituiscono presupposti necessari per la
piena trasparenza affinché gli aiuti comunitari siano destinati in modo
corretto.
Pertanto, solamente gli stabilimenti di molitura in possesso dei requisiti
predetti possono ottenere il riconoscimento e mantenerlo, essendo necessario il
concreto possesso e non la semplice intenzione di possedere.
In definitiva, la dotazione di un sistema di pesatura automatica costituisce,
come evidenziato dalla difesa erariale, presupposto indispensabile perché gli
aiuti comunitari siano destinati agli effettivi aventi diritto, anche perché la
mancanza di tale dotazione, lungi dall’avere solamente rilevanza formale, ha
comportato la inattendibilità dei dati produttivi registrati nella contabilità
di magazzini, integrando, di conseguenza, gli estremi della violazione di cui
all’art. 13 par.4 del Regolamento n. 2261/1984, contestata appunto
dall’Amministrazione nel caso in esame.
C) Quanto, poi, al terzo rilievo mosso nell’atto di appello - con cui si
evidenzia ancora che la dichiarazione delle scorte d’olio superiore a cinquanta
litri non era stata resa nel caso in esame perchè alla data 1.11.1998 “non vi
erano scorte di olio” - va rilevato che dal processo verbale di verifica emerge,
al contrario, la sostanziale ammissione della ricorrente circa l’esistenza di
una giacenza.
Anche tale motivo, pertanto, deve essere disatteso.
D) Nessun pregio, infine, può avere la quarta doglianza dell’appello, riferita
al dedotto vizio per difetto di motivazione e carenza di istruttoria del
provvedimento impugnato in prime cure, motivo che non sarebbe stato esaminato
dai primi giudici.
Tale provvedimento infatti risulta adeguatamente motivato in relazione al
verbale ispettivo suddetto, sottoscritto peraltro dal legale rappresentante
della società ricorrente, e da questi, quindi, conosciuto. Peraltro nella specie
sono stati eseguiti accertamenti istruttori congrui, che hanno costituito i
presupposti che hanno poi determinato, come conseguenza automatica, la revoca
del “riconoscimento “ in questione, di per sé derivante dal chiaro dettato
legislativo.
Nella specie, dunque, sono risultati violati da parte della ricorrente specifici
obblighi imposti dalla normativa comunitaria, con conseguente alterazione
sostanziale dei quantitativi di olive destinate all’attività molitoria.
2.5. In conclusione, le irregolarità come sopra descritte denotano una
insufficiente attendibilità dell’impianto di molitura in questione e sono,
quindi, idonee a supportare l’impugnato provvedimento di revoca, fondato su una
approfondita relazione dell’organismo preposto alle necessarie verifiche della
quale va condiviso il giudizio di inattendibilità della contabilità
standardizzata di magazzino formulato a sostegno della proposta di ritiro del
riconoscimento, formulata, peraltro, in relazione ad una sola campagna olearia.
Appaiono pertanto corrette le statuizioni rese dai primi giudici nel ritenere
legittimo l’operato dell’Amministrazione, in presenza delle puntuali circostanze
rilevate nel menzionato verbale ispettivo dell’Agecontrol, applicativo della
normativa di settore e dei principi giurisprudenziali richiamati.
2.6.. Il ricorso in appello deve essere, di conseguenza, respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), decidendo
definitivamente sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge e, per
l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2007 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere est.
Aldo Scola Consigliere
Francesco Caringella Consigliere
Presidente
Claudio Varrone
Consigliere
Segretario
Domenico Cafini
Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 02/11/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
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