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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12/02/2007 (C.c. 28/02/2006), Sentenza n. 570



INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Attività di verniciatura e sabbiatura - Rilascio dell’autorizzazione al trasferimento dell’impianto - Conformità alla normativa ambientale - Improcedibilità del ricorso per sopravenuta carenza di interesse - Artt. 15, c. 1, punto B, e 7 D.P.R. n. 2003/1988. Quando viene superato ogni ostacolo di natura ambientale, nella specie, attraverso il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento ed all’esercizio dell’impianto, l’attività, dal punto di vista della normativa ambientale risulta lecita. Risultando di conseguenza, improcedibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse, in quanto ormai superato dalle verifiche effettuate, dal rilascio dell’autorizzazione, dall’accertamento delle qualità fisico-chimiche delle emissioni e dall’autorizzazione al trasferimento definitivo e all’esercizio dell’impianto. Pres. Elefante - Est. Russo - soc. F.lli Righetto S.n.c., (avv.ti Degli Espositi, Risapia e Villata) c. Comune di Gorla Maggiore (avv.ti Manzi e Salvatore) (improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse TAR Lombardia-Milano: Sezione II 3234/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12/02/2007 (C.c. 28/02/2006), Sentenza n. 570


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.570/07 REG.DEC.
N. 7240 REG.RIC.
ANNO 2005 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente


DECISIONE


Sull’appello n. 7240/2005 proposto dalla soc. F.LLI RIGHETTO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andreina Degli Espositi, Mauro Risapia e Riccardo Villata con domicilio eletto in Roma presso il loro studio alla via Bissolati, n. 76;
CONTRO
- il Comune di GORLA MAGGIORE rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Manzi e Luigi Sergio Salvatore con domicilio eletto in Roma via Federico Confalonieri, n. 5 presso l’avv. Luigi Manzi,
- e la Provincia di Varese rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Bonomi con domicilio eletto in Roma viale Mazzini n. 119 presso l’avv. Stefano Naselli;
per la riforma
della sentenza del TAR Lombardia-Milano: Sezione II 3234/2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito all’udienza del 28 febbraio 2006 il relatore Consigliere Nicola Russo e uditi, altresì, gli avv.ti Villata e A. Manzi per delega di L. Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La Righetto s.n.c., svolgente attività di verniciatura e sabbiatura nei laboratori siti nel comune di Gorla Maggiore, via XXV Aprile, nel corso del 2002 decideva di ampliare l’attività in un altro capannone sito in via Gramsci, destinato dal P.r.g. allora vigente a zona per gli insediamenti produttivi D2.


Con delibera n. 8 del 7-3-2003 il Consiglio comunale di Gorla Maggiore approvava una variante semplificata al P.r.g., ai sensi della legge regionale n° 23 del 1997, di modifica dell’art 33 delle N.T.A., prevedendo per la zona D2 il divieto di nuovi insediamenti produttivi classificati insalubri di prima classe ai sensi dell’art 216 del T.U. delle leggi sanitarie.


Il 21-1-2004 la Righetto presentava alla Provincia di Varese domanda per l’autorizzazione per l’esercizio di attività a ridotto inquinamento atmosferico.


Il 7-2-2004 la Provincia richiedeva il parere al Comune di Gorla Maggiore che, con nota del 18-2-2004, richiedeva l’applicazione della procedura prevista dall’art 7 del d.p.r. 203 del 1988. Pertanto, in data 8-3-2004 la provincia invitava la Righetto s.n.c. a presentare domanda ex art 7 del d.p.r. 203 del 1988.


Con ricorso dinanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, la Righetto impugnava il provvedimento dell’8 marzo 2004 prot. n° 34111, con il quale il dirigente del servizio ecologia ed energia della Provincia di Varese aveva archiviato la domanda per avvalersi dell’autorizzazione in via generale per l’esercizio di attività a ridotto inquinamento atmosferico ed aveva invitato la Righetto s.n.c. ad inoltrare specifica domanda ex art 7 del d.p.r. 203 del 1988.


Avverso tali atti deduceva i seguenti motivi:
- violazione dell’art 5 del d.p.r. 25-7-1991 e della delibera della Giunta della Regione Lombardia n° 6/27487 del 18-4-1997; eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e motivazione erronea.


Si costituivano le Amministrazioni resistenti contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.


Il TAR Lombardia, sez. II, con sentenza n. 3234 del 5 luglio 2005, respingeva il ricorso.


Con ricorso notificato il 24 agosto 2005 e depositato il 7 settembre successivo la soc. Righetto ha appellato la prefata sentenza, notificata in data 27 luglio 2005, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del doppio grado.


Si sono costituite le Amministrazioni appellate, che hanno chiesto il rigetto dell’appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.


Prima dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie illustrative.


Con ordinanza n. 5616 del 22 novembre 2005 la Sezione ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, in considerazione dell’avvenuto rilascio, da parte della Regione Lombardia, con decreto n. 11868 del 29 luglio 2005, dell’autorizzazione al trasferimento dell’impianto nel capannone in Gorla Maggiore.


Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO


L’appellante in sede di memoria ha fatto presente che, successivamente alla proposizione del presente appello, con riguardo all’asserita mancanza dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera per gli impianti trasferiti nella nuova sede, ha presentato sin dal 2004 istanza nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 15, comma 1, punto B, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 2003 e che, all’esito delle verifiche effettuate, la Regione Lombardia ha rilasciato in data 29 luglio 2005 il decreto 11868, con cui, previo accertamento delle qualità fisico-chimiche delle emissioni di cui si discute, viene autorizzato il trasferimento definitivo e l’esercizio degli impianti in oggetto nell’attuale sede.


Deve, pertanto, ad avviso del Collegio, dichiararsi l’improcedibilità per sopravenuta carenza di interesse al ricorso, in quanto deve ritenersi ormai superato ogni ostacolo di natura ambientale all’attività della ditta Righetto, giacché siffatta attività risulta in ogni caso lecita dal punti di vista della normativa ambientale.


Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.


Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2006 con l’intervento dei Signori:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Nicola Russo Consigliere estensore


L'ESTENSORE                                    IL PRESIDENTE
f.to Nicola Russo                                  f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 febbraio 2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale

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