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INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Attività di verniciatura e
sabbiatura - Rilascio dell’autorizzazione al trasferimento dell’impianto -
Conformità alla normativa ambientale - Improcedibilità del ricorso per
sopravenuta carenza di interesse - Artt. 15, c. 1, punto B, e 7 D.P.R. n.
2003/1988. Quando viene superato ogni ostacolo di natura ambientale, nella
specie, attraverso il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento ed
all’esercizio dell’impianto, l’attività, dal punto di vista della normativa
ambientale risulta lecita. Risultando di conseguenza, improcedibile il ricorso
per sopravenuta carenza di interesse, in quanto ormai superato dalle verifiche
effettuate, dal rilascio dell’autorizzazione, dall’accertamento delle qualità
fisico-chimiche delle emissioni e dall’autorizzazione al trasferimento
definitivo e all’esercizio dell’impianto. Pres. Elefante - Est. Russo - soc.
F.lli Righetto S.n.c., (avv.ti Degli Espositi, Risapia e Villata) c. Comune di
Gorla Maggiore (avv.ti Manzi e Salvatore) (improcedibilità del ricorso per
sopravvenuto difetto di interesse TAR Lombardia-Milano: Sezione II 3234/2005).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12/02/2007 (C.c. 28/02/2006), Sentenza n. 570
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.570/07 REG.DEC.
N. 7240 REG.RIC.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sull’appello n. 7240/2005 proposto dalla soc. F.LLI RIGHETTO S.N.C., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Andreina Degli Espositi, Mauro Risapia e Riccardo Villata con domicilio
eletto in Roma presso il loro studio alla via Bissolati, n. 76;
CONTRO
- il Comune di GORLA MAGGIORE rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi
Manzi e Luigi Sergio Salvatore con domicilio eletto in Roma via Federico
Confalonieri, n. 5 presso l’avv. Luigi Manzi,
- e la Provincia di Varese rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Bonomi con
domicilio eletto in Roma viale Mazzini n. 119 presso l’avv. Stefano Naselli;
per la riforma
della sentenza del TAR Lombardia-Milano: Sezione II 3234/2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito all’udienza del 28 febbraio 2006 il relatore Consigliere Nicola Russo e
uditi, altresì, gli avv.ti Villata e A. Manzi per delega di L. Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Righetto s.n.c., svolgente attività di verniciatura e sabbiatura nei
laboratori siti nel comune di Gorla Maggiore, via XXV Aprile, nel corso del 2002
decideva di ampliare l’attività in un altro capannone sito in via Gramsci,
destinato dal P.r.g. allora vigente a zona per gli insediamenti produttivi D2.
Con delibera n. 8 del 7-3-2003 il Consiglio comunale di Gorla Maggiore approvava
una variante semplificata al P.r.g., ai sensi della legge regionale n° 23 del
1997, di modifica dell’art 33 delle N.T.A., prevedendo per la zona D2 il divieto
di nuovi insediamenti produttivi classificati insalubri di prima classe ai sensi
dell’art 216 del T.U. delle leggi sanitarie.
Il 21-1-2004 la Righetto presentava alla Provincia di Varese domanda per
l’autorizzazione per l’esercizio di attività a ridotto inquinamento atmosferico.
Il 7-2-2004 la Provincia richiedeva il parere al Comune di Gorla Maggiore che,
con nota del 18-2-2004, richiedeva l’applicazione della procedura prevista
dall’art 7 del d.p.r. 203 del 1988. Pertanto, in data 8-3-2004 la provincia
invitava la Righetto s.n.c. a presentare domanda ex art 7 del d.p.r. 203 del
1988.
Con ricorso dinanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, la Righetto impugnava il
provvedimento dell’8 marzo 2004 prot. n° 34111, con il quale il dirigente del
servizio ecologia ed energia della Provincia di Varese aveva archiviato la
domanda per avvalersi dell’autorizzazione in via generale per l’esercizio di
attività a ridotto inquinamento atmosferico ed aveva invitato la Righetto s.n.c.
ad inoltrare specifica domanda ex art 7 del d.p.r. 203 del 1988.
Avverso tali atti deduceva i seguenti motivi:
- violazione dell’art 5 del d.p.r. 25-7-1991 e della delibera della Giunta della
Regione Lombardia n° 6/27487 del 18-4-1997; eccesso di potere per sviamento e
difetto dei presupposti;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e motivazione erronea.
Si costituivano le Amministrazioni resistenti contestando la fondatezza del
ricorso e chiedendone il rigetto.
Il TAR Lombardia, sez. II, con sentenza n. 3234 del 5 luglio 2005, respingeva il
ricorso.
Con ricorso notificato il 24 agosto 2005 e depositato il 7 settembre successivo
la soc. Righetto ha appellato la prefata sentenza, notificata in data 27 luglio
2005, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o
la riforma, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del
doppio grado.
Si sono costituite le Amministrazioni appellate, che hanno chiesto il rigetto
dell’appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente
conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese, competenze ed onorari
di giudizio.
Prima dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie
illustrative.
Con ordinanza n. 5616 del 22 novembre 2005 la Sezione ha dichiarato cessata la
materia del contendere sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia
della sentenza impugnata, in considerazione dell’avvenuto rilascio, da parte
della Regione Lombardia, con decreto n. 11868 del 29 luglio 2005,
dell’autorizzazione al trasferimento dell’impianto nel capannone in Gorla
Maggiore.
Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
DIRITTO
L’appellante in sede di memoria ha fatto presente che, successivamente alla
proposizione del presente appello, con riguardo all’asserita mancanza
dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera per gli impianti trasferiti nella
nuova sede, ha presentato sin dal 2004 istanza nell’ambito della procedura
disciplinata dall’art. 15, comma 1, punto B, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 2003
e che, all’esito delle verifiche effettuate, la Regione Lombardia ha rilasciato
in data 29 luglio 2005 il decreto 11868, con cui, previo accertamento delle
qualità fisico-chimiche delle emissioni di cui si discute, viene autorizzato il
trasferimento definitivo e l’esercizio degli impianti in oggetto nell’attuale
sede.
Deve, pertanto, ad avviso del Collegio, dichiararsi l’improcedibilità per
sopravenuta carenza di interesse al ricorso, in quanto deve ritenersi ormai
superato ogni ostacolo di natura ambientale all’attività della ditta Righetto,
giacché siffatta attività risulta in ogni caso lecita dal punti di vista della
normativa ambientale.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra
le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara
improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2006 con
l’intervento dei Signori:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Nicola Russo Consigliere estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Nicola Russo
f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 febbraio 2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
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