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Rifiuti - Lavori di ampliamento di una discarica - Provvedimento comunale di
diniego - Efficacia - Esclusione - Competenza regionale - Sussistenza. I
lavori di ampliamento di una discarica approvati da un apposito provvedimento
regionale non possono essere impediti, sotto il profilo ambientale, da un
provvedimento comunale (perché il Comune non è titolare di attribuzioni in
materia) e perché, dal punto di vista urbanistico, in materia, non si configura
alcuna competenza del settore ecologia del Comune. Pres. Santoro - Est. Russo -
s.r.l. VE-PART (avv.ti Abbamonte e Cacciavillani) c. Comune di Sommacampagna
(avv. Coglitore), (riforma, T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 608 del 17/03/2006).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 febbraio 2007 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 572
Rifiuti - Piani regionali - Approvazione di un progetto - Effetti - Variante
allo strumento urbanistico - Dichiarazione di pubblica utilità - Urgenza ed
indifferibilità dei lavori - Art. 22 del d.lgs. n. 22/97. In materia di
rifiuti, l’approvazione di un progetto, come specificato in applicazione
dell’art. 22 del d.lgs. n. 22/97 (Piani regionali), comporta variante allo
strumento urbanistico nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori. Pres. Santoro - Est. Russo - s.r.l. VE-PART (avv.ti
Abbamonte e Cacciavillani) c. Comune di Sommacampagna (avv. Coglitore),
(riforma, T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 608 del 17/03/2006). CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 12 febbraio 2007 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 572
Rifiuti - Discarica “esistente” - Nozione - Fase della cd. gestione post
operativa - Gestore della discarica - Responsabile - L.R. Veneto n. 3/2000,
artt. 32 e 32 bis - Art. 13, direttiva 1999/31/CE. La nozione di discarica
“esistente”, ai sensi della L.R. Veneto n. 3/2000, artt. 32 e 32 bis, (che
distinguno tra discarica per rifiuti speciali “esistente” e discarica “non più
in attività”), va riferita a qualunque sito nel quale sia in corso, non soltanto
l’attuale conferimento di rifiuti, ma anche la fase della cd. gestione post
operativa. Nell’un caso e nell’altro, l’area compresa nell’originario
provvedimento autorizzatorio soggiace al regime previsto per le discariche e ad
ogni altra cautela in materia. La riprova è che il gestore della discarica,
anche nella fase della cd. gestione post operativa, non risulta destinatario di
una “minore responsabilità alle condizioni stabilite dall’autorizzazione” (art.
13, direttiva 1999/31/CE). Pres. Santoro - Est. Russo - s.r.l. VE-PART (avv.ti
Abbamonte e Cacciavillani) c. Comune di Sommacampagna (avv. Coglitore),
(riforma, T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 608 del 17/03/2006). CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 12/02/2007 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 572
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 572/07 REG.DEC.
N. 5726 REG.RIC.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5726 del 2006, proposto da s.r.l. VE-PART,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Chiara Cacciavillani, ed
elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via degli Avignonesi 5;
CONTRO
Il Comune di SOMMACAMPAGNA, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico
Confalonieri 5 presso e nello studio dell’avv. Emanuele Coglitore che lo
rappresenta e difende congiuntamente all’avv. Giovanni Sala;
e nei confronti
della REGIONE VENETO, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in
Roma, via Federico Confalonieri 5 presso e nello studio dell’avv. Luigi Manzi
che la rappresenta e difende congiuntamente all’avv. Romano Morra; di RISIDORI
SERGIO n.c.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 608 del 17 marzo 2006, resa inter
partes e non notificata;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati, notificato il 20 giugno 2006 e
depositato il 30 giugno successivo;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Sommacampagna e della Regione
Veneto;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2006, relatore il Consigliere Nicola
Russo ed uditi altresì gli avv.ti Cacciavillani, Abbamonte, Manzi e Di Mattia
per delega, quest’ultimo di Coglitore;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
E’ impugnata la sentenza n. 608/06, con la quale il TAR Veneto, Sez. III, ha
deciso sui ricorsi riuniti n. 2530/2004 e 3160/2004, proposti rispettivamente
dal Comune di Sommacampagna e da Ve-Part. s.r.l.; quanto al ric. n. 2530/2004,
per l’annullamento del provvedimento regionale n. 1932 del 25.6.2004 di
approvazione del progetto di autorizzazione dell’intervento di recupero e
ampliamento volumetrico della ex discarica 2B, sita in località “Casetta” - in
censuario di Sommacampagna; quanto al ric. n. 3160/2004, per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Sommacampagna n. 50 del 23.8.2004 di sospensione
lavori, e atti connessi.
La tesi principale del Comune è che il provvedimento regionale di autorizzazione
e la successiva variante (impugnata dal Comune con motivi aggiunti) sarebbero
illegittimi perché agli stessi non avrebbe potuto farsi luogo senza l’intervento
della stessa Amministrazione comunale; ciò perché nella fattispecie non si
poteva parlare di ampliamento di una discarica “esistente” ma del caso, ben
diverso, di realizzazione di una nuova discarica (perché la precedente era
esaurita). Alla tesi del Comune si contrappone quella delle altre parti, secondo
la quale la discarica alla quale si riferiscono i provvedimenti oggetto di
gravame doveva dirsi “esistente” e quindi si poteva parlare di ampliamento, con
conseguente estraneità del Comune di Sommacampagna al procedimento
autorizzatorio.
Tutto ciò per quanto riguarda il ricorso 1932/2004, nel quale è anche fatta
questione della mancata partecipazione del Comune e del mancato coinvolgimento
nel procedimento, nonché sono prospettate censure in ordine alla disponibilità
delle aree ed altri profili di pretesa illegittimità ai quali si aggiungono
censure mosse con motivi aggiunti proposti contro la presa d’atto regionale di
alcune modeste modifiche perimetrali del sito.
Nel ricorso 3160/2004 la materia del contendere concerne invece il potere del
settore ecologia del Comune di Sommacampagna di disporre la sospensione dei
lavori autorizzati dalla Regione Veneto. Tale potere è negato dalla Ve-Part a
partire dal rilievo che, a tacer d’altro, la materia urbanistica non risulta,
nell’attuale riparto di competenze, riferibile al settore ecologia.
La sentenza impugnata ha accolto la tesi del Comune circa la nozione di
discarica “esistente” e, a seguito dell’accoglimento del ricorso 1932/2004, ha
dichiarato improcedibile per difetto di interesse il ricorso 3160/2004, non
avendo più interesse la VE-Part a contestare un provvedimento di sospensione di
lavori che, essendo appunto stata annullata la relativa autorizzazione
regionale, non avrebbero comunque più potuto proseguire.
DIRITTO
Si tratta di stabilire se la discarica de qua potesse dirsi “esistente” allorché
fu presentata domanda di ampliamento; in caso positivo, correttamente l’iter
autorizzatorio si sarebbe conformato allo schema proprio dell’ampliamento; in
caso contrario il procedimento avrebbe dovuto attenersi allo schema previsto per
le autorizzazioni ex novo, con conseguente illegittimità del provvedimento che
sta alla base della presente controversia.
Va rilevato che L.R. Veneto n. 3/2000, agli artt. 32 e 32 bis, distingue tra
discarica per rifiuti speciali “esistente” e discarica “non più in attività”; la
sentenza impugnata, pur prendendo le mosse da tali due definizioni, le fa alla
fine coincidere e giunge ad affermare che discarica esistente può essere
qualificata solo quella in attività, ossia quella ancora capace di ricevere
rifiuti.
L’assunto non merita conferma. Occorre, infatti, rilevare, sul piano
sistematico, che, la circostanza che nel testo legislativo in questione il
termine discarica “esistente” sia distinto da quello di discarica in attività,
vuol appunto dire che le due definizioni non possono coincidere. Una corretta
interpretazione del dato normativo, condotta anche alla luce delle
corrispondenti disposizioni comunitarie (notoriamente prevalenti sulla
disciplina interna eventualmente difforme), porta infatti a ritenere che la
nozione di discarica “esistente” va riferita a qualunque sito nel quale sia in
corso, non soltanto l’attuale conferimento di rifiuti, ma anche la fase della
cd. gestione post operativa. Nell’un caso e nell’altro, l’area compresa
nell’originario provvedimento autorizzatorio soggiace al regime previsto per le
discariche e ad ogni altra cautela in materia.
La riprova è che il gestore della discarica, anche nella fase della cd. gestione
post operativa, non risulta destinatario di una “minore responsabilità alle
condizioni stabilite dall’autorizzazione” (art. 13, direttiva 1999/31/CE).
Si deve in ogni caso aggiungere che nella presente fattispecie il formale
provvedimento di approvazione della chiusura non risulta essere intervenuto
prima dell’avvio del procedimento sulla domanda di ampliamento della discarica.
Quindi, oltre al dato assorbente che la definizione di discarica “esistente” va
riferita anche ai siti per i quali sia in corso la post gestione operativa, sta
di fatto che la discarica non poteva comunque tecnicamente dirsi chiusa.
La conclusione, in accoglimento del corrispondente motivo di appello della
VE-PART, è che legittimamente la Regione Veneto ha nella specie seguito il
paradigma previsto per l’autorizzazione della discarica esistente.
Occorre allora esaminare i motivi, contenuti nel ricorso originario e nei motivi
aggiunti, che il TAR ha dichiarato assorbiti.
Infondati risultano i diversi profili di doglianza (III motivo, XIV e XV motivi
aggiunti) che prendono le mosse dalla mancata partecipazione del Comune al
procedimento posto che lo stesso, come si è visto, non doveva nella specie
esprimere alcun parere e non doveva quindi essere presente nel procedimento o
disporre di atti.
Non sussiste la violazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 36/03 (II motivo) perché
i dati del gestore sono chiesti solo ove esso sia diverso dal richiedente e si
tratti di autorizzazione all’esercizio.
Improcedibili a seguito del provvedimento gravato dal Comune con motivi aggiunti
sono le censure di cui al IV e VI motivo di ricorso con le quali si discute di
vicende appunto superate dalla presa d’atto a sanatoria assunta dalla Regione,
la quale (di qui l’infondatezza del XIII motivo aggiunto) non ha violato il
diritto alla tutela giurisdizionale ma ha semplicemente consentito di emendare
un errore in conformità alle censure dedotte nella sede giurisdizionale.
Si attengono al merito e non sconfinano nella arbitrarietà le valutazioni
regionali circa la fisionomia della struttura, sicché vanno dichiarate
inammissibili le censure proposte con il V e XII motivo.
Infondati sono il IX e il X motivo con i quali ci si duole in sostanza
dell’attività istruttoria la quale avrebbe dovuto ripartire da zero una volta
suggerite al progetto tutta una serie di modifiche: attiene infatti alla
fisiologia del procedimento che l’Ente possa imporre modifiche nel corso
dell’attività istruttoria e che la parte le recepisca senza che per questa
gestione partecipata si debba tutte le volte (assurdamente) ripartire dallo
stadio iniziale.
Infondati sono il X e l’XI motivo, con i quali si contestano violazioni alle
distanze ed erronea esposizione di dati: quanto alla pretesa violazione delle
distanze, risulta dagli atti che già in sede istruttoria (seconda conferenza di
servizi) la distanza è stata portata alla soglia legale cosicché nessun rilievo
può esser mosso sul punto al provvedimento regionale di autorizzazione; quanto
alla presunta discrasia di dati circa la profondità della falda è assorbente il
rilievo che l’intervento è destinato ad essere attuato su una discarica
esistente, la quale costituisce un insovvertibile punto di partenza
dell’ampliamento, il quale, a sua volta, costituirà un miglioramento (e non
aggravamento) della tenuta dell’impianto.
Infondato è il VII motivo col quale si sostiene che l’autorizzazione
all’ampliamento non poteva essere rilasciata in quanto, nella precedente fase di
chiusura, la titolare sarebbe incorsa nella violazione di prescrizioni
provinciali: è evidente, al contrario, che l’autorizzazione all’ampliamento non
può restare condizionata (a mò di non prevista sanzione accessoria) dalla
assunta mancata ottemperanza a precedenti prescrizioni, le quali ben possono
continuare ad operare anche una volta ampliata la struttura.
Infondato è infine il XVI motivo aggiunto relativo alla presunta illegittimità
della presa d’atto regionale: si è trattato di modifiche modeste al titolo
originario che fisiologicamente ricadono nella competenza regionale e non nella
distinta competenza per l’autorizzazione all’esercizio.
Ne consegue l’integrale reiezione del ricorso 2530/04 e dei motivi aggiunti in
esso proposti.
Torna, dunque, attuale l’interesse dell’appellante all’esame del ricorso
3160/04, proposto davanti al TAR avverso l’atto di sospensione dei lavori
adottato dal Comune di Sommacampagna e lì dichiarato improcedibile per difetto
di interesse.
Fondato è il primo motivo perché i lavori di ampliamento di una discarica
approvati da un apposito provvedimento regionale non possono essere impediti,
sotto il profilo ambientale, da un provvedimento comunale (perché il Comune non
è titolare di attribuzioni in materia) e perché, dal punto di vista urbanistico,
assorbente risulta la censura, a prescindere dagli altri rilievi mossi dalla
parte, che in materia non si configura alcuna competenza del settore ecologia
del Comune. Da quest’ultimo punto di vista, d’altro canto, è da condividere
l’obiezione, prospettata dalla Società (punto IV/f del ricorso), che
l’approvazione del progetto, come è ivi specificato in applicazione dell’art. 22
del d.lgs. 22/97, ha comportato variante allo strumento urbanistico nonché
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi
lavori.
In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado (di cui al r.g.n.
2530/04) proposto dal Comune di Sommacampagna avverso il provvedimento regionale
di approvazione del progetto di recupero ed ampliamento della discarica de qua
e, invece, deve essere accolto il ricorso di primo grado (di cui al r.g.n.
3160/04) proposto da Ve-Part s.r.l. avverso l’atto di sospensione dei lavori
adottato dal Comune di Sommacampagna.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra
le parti delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della impugnata
sentenza, respinge il ricorso di primo grado proposto dal Comune di
Sommacampagna avverso il provvedimento regionale di approvazione del progetto di
recupero ed ampliamento della discarica de qua ed accoglie il ricorso di primo
grado proposto da Ve-Part s.r.l. avverso l’atto di sospensione dei lavori
adottato dal Comune di Sommacampagna.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
nella camera di consiglio del 19 dicembre 2006, dal Collegio composto dai
seguenti signori magistrati:
Sergio Santoro Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli Consigliere
Nicola Russo Consigliere rel. est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Nicola Russo
f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 febbraio 2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
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