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Legislazione Giurisprudenza


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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 13/11/2007 (C.C. 16/10/2007), Decisione n. 5810



PROCEDURE E VARIE - Processo amministrativo - Soggetti diversi dalle parti originarie - Legittimazione all'intervento volontario - Condizioni - Art. 22, c. 2, L. n. 1034/1971. Nel processo amministrativo, ai fini della legittimazione all'intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie (art. 22, comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034), è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, anche perché l'interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di una delle due parti principali." (Consiglio Stato , sez. V, 31 gennaio 2007 , n. 385). Pres. Iannotta - Est. Fera - Cooperativa Edilizia Novanta s.c.a.r.l. (avv. Rodio) c. Comune di Monopoli (avv. Pinto) (ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, quinta sezione, 19/2/2007, n. 825). CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 13/11/2007 (C.C. 16/10/2007), Decisione n. 5810

PROCEDURE E VARIE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimenti amministrativi - Efficacia - Esecuzione immediata - Esistenza di altre impugnazioni pendenti - Decisione passata in giudicato - Arresto dell’esecuzione - Necessità - Esclusione. L’articolo 21 quater della L. 7/8/1990 n. 241, aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15, riprendendo e coordinando principi già elaborati dalla giurisprudenza ha stabilito ( comma 1) che “ i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo “ aggiungendo poi ( comma 2) che “ l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.” Né l’esistenza di altre impugnazioni pendenti può costituire di per se una grave ragione, nel senso indicato dalla legge, poiché l’interesse dei soggetti che, ad altro titolo, ritengono di aver subito lesioni dall’atto annullato è tutelato dall’ordinamento giuridico attraverso lo strumento specifico dell’opposizione di terzo e, pertanto, la pendenza di altri giudizi non comporta la necessità di arrestare le operazioni per conformare l’attività amministrativa ai principi affermati dalla decisione passata in giudicato. Pres. Iannotta - Est. Fera - Cooperativa Edilizia Novanta s.c.a.r.l. (avv. Rodio) c. Comune di Monopoli (avv. Pinto) (ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, quinta sezione, 19/2/2007, n. 825). CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 13/11/2007 (C.C. 16/10/2007), Decisione n. 5810


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.5810/07 REG.DEC.
N. 5657 REG.RIC.
ANNO 2007


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso n. 5657 del 2007, proposto dalla Cooperativa Edilizia Novanta s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Guido Rodio, domiciliato presso il dott. Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;
CONTRO
Il Comune di Monopoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Natalia Pinto, domiciliato presso lo studio dell’avv. Maria Cristina Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;
e con l’intervento di
Anselmo Semeraro, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino, domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180;
per l’ottemperanza
alla decisione del Consiglio di Stato, quinta sezione, 19 febbraio 2007, n. 825;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 16 ottobre 2007 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Rodio, Pinto e l’avv. Paola Salvatore su delega di Sanino, come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


1. La Cooperativa Edilizia Novanta chiede che venga data ottemperanza alla decisione specificata in rubrica, con la quale, in accoglimento dell’appello da lei proposto, sono stati annullati i seguenti provvedimenti: diniego di approvazione, comunicato con la nota prot. n. 24584/04 del Comune di Monopoli, Programma Integrato di Intervento presentato dalla società in data 26 aprile 2000, la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1351 del 31 agosto 2004, con la quale il medesimo Programma fu ritenuto non meritevole di approvazione, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


La ricorrente, premesso di aver notificato all’amministrazione comunale, in data 9 maggio 2007, un atto di significazione e diffida a procedere all’immediata sottoscrizione della convenzione relativa al programma integrato di cui sopra, afferma che non è stata adottata dall’amministrazione alcuna concreta misura per conformare l’azione amministrativa al vincolo derivante dal giudicato.


In particolare, sostiene che la pronuncia giurisdizionale che ha definito il giudizio di cognizione si è chiusa con l’accertamento che “ essendosi raggiunto, in seno alla conferenza, l’accordo sull’approvazione del P.I.I. senza che la Regione, pur regolarmente convocata, vi avesse preso parte, né avesse successivamente manifestato alcun dissenso, va rilevata l’illegittimità dell’intervento regionale censurato, in quanto relativo ad un procedimento ormai definitivamente perfezionatosi, come formalmente sancito con la delibera comunale n. 51/2002.”


Conclude quindi chiedendo, che questo Consiglio di Stato adotti le misure idonee ad assicurare l’ottemperanza alla decisione di cui in epigrafe, provvedendo fin d’ora, ove occorra, alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi della perdurante inerzia dell’amministrazione resistente.


E’ costituito in giudizio il Comune di Monopoli, che controbatte le tesi avversarie, richiamando in particolare la circostanza che la delibera comunale n. 51/2002 è stata impugnata da altri soggetti interessati ed il relativo ricorso è tuttora pendente presso il Tar Puglia, per cui, prima di sottoscrivere la convenzione e procedere al rilascio dei permessi di costruire, è apparso prudente attendere la definizione del relativo contenzioso sgombrando così definitivamente il dubbio circa la legittimità dell’approvazione del programma integrato di intervento. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.


E’ costituito, inoltre, il sig. Anselmo Semeraro, che insiste per la nomina di un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione alla decisione.


All'udienza di discussione della causa, il difensore dell'amministrazione comunale solleva due eccezioni pregiudiziali contestando, per un verso l'intervento del signor Semeraro, che a suo avviso non avrebbe titolo a partecipare al processo, è l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza in quanto l’atto introduttivo non sarebbe stato notificato anche alla Regione Puglia.


DIRITTO


1. Secondo il consorzio ricorrente, il Comune di Monopoli non ha provveduto a conformare la propria azione al giudicato formatosi sulla decisione di questa Sezione 19 febbraio 2007, n. 825, con la quale sono stati annullati i seguenti provvedimenti: il diniego di approvazione, comunicato con la nota prot. n. 24584/04 del Comune di Monopoli, Programma Integrato di Intervento presentato dalla società Sicie e dalla Cooperativa Edilizia Novanta in data 26 aprile 2000, la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1351 del 31 agosto 2004 con la quale il medesimo Programma fu ritenuto non meritevole di approvazione, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


2. In primo luogo vanno esaminate le questioni preliminari sollevate dalla difesa del comune nel corso dell'udienza di discussione. Nessuna di esse merita accoglimento.


Anzitutto, secondo l’amministrazione comunale il ricorso per ottemperanza sarebbe inammissibile, per la mancata notificazione dell'atto introduttivo anche alla Regione Puglia. Al riguardo, va premesso che il giudice del processo di cognizione, nell’annullare il provvedimento negativo adottato dal comune, è partito dal presuppposto che“ essendosi raggiunto, in seno alla conferenza, l’accordo sull’approvazione del P.I.I. senza che la Regione, pur regolarmente convocata, vi avesse preso parte, né avesse successivamente manifestato alcun dissenso, va rilevata l’illegittimità dell’intervento regionale censurato, in quanto relativo ad un procedimento ormai definitivamente perfezionatosi, come formalmente sancito con la delibera comunale n. 51/2002”. Ora, l’interesse che ha mosso il ricorrente a percorrere la via giurisdizionale ed il bene della vita a cui tende la domanda di ottemperanza sono individuabili chiaramente nella conclusione del procedimento amministrativo e nel giungere alla "sottoscrizione della convenzione relativa al programma integrato di intervento al fine di poter proseguire le attività necessarie alla realizzazione dello stesso". Rispetto ad essi, nonostante la partecipazione della Regione nel corso del procedimento amministrativo che ne ha giustificato la presenza nel processo di cognizione, sta per certo che l’unico soggetto pubblico tenuto a dare ottemperanza alla decisione è solo il Comune di Monopoli, che risulta essere stato evocato nel presente giudizio secondo le forme di legge ed a cui, peraltro, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato anche notificato.


Inoltre l'amministrazione comunale sostiene che il signor Semeraro dovrebbe essere estromesso dal giudizio, non avendo egli un interesse qualificato. L'assunto ignora che “nel processo amministrativo, ai fini della legittimazione all'intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie (art. 22, comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034), è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, anche perché l'interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di una delle due parti principali." (Consiglio Stato , sez. V, 31 gennaio 2007 , n. 385). Ora il signor Semeraro è intervenuto nel presente giudizio ad adiuvandum della Cooperativa Edilizia Novanta nella qualità di promissario acquirente della totalità delle quote societarie della società Sicie, che aveva proposto il programma integrato di intervento in questione. Ciò è sufficiente a radicare quell'interesse di fatto che gli consente di intervenire nel presente giudizio.


2. Dopo l’esame della questione preliminare è necessario affrontare il merito della controversia.


Il Comune di Monopoli, in risposta agli inviti formulati dalla Cooperativa ricorrente a stipulare la convenzione relativa al programma integrato di intervento, ha ritenuto di non poter procedere in tale direzione perché “ avverso la legittimità (della delibera) consiliare n. 51 del 17 giugno 2002, da cui ha origine il procedimento di che trattasi, pendono due ricorsi davanti al Tar Puglia e che l’adito Tribunale sta per assumere le definitive decisioni in merito”. Sottolinea la difesa dell’Amministrazione come tale atteggiamento prudente si è reso ancor più necessario per il fatto che non è ben chiaro chi debba sottoscrivere la convenzione: se la cooperativa ricorrente o il sig. Semeraro.


Quanto a quest’ultima argomentazione, a parte la contraddittorietà con l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla stessa difesa che afferma come il sig. Semeraro non abbia alcun titolo per intervenire nella questione, sta per certo che la circostanza è del tutto irrilevante perché i soli interlocutori dell’amministrazione in questa vicenda non possono che essere coloro che hanno a suo tempo preso l’iniziativa del programma integrato di intervento, cioè, come d’altronde affermato dalla stessa difesa comunale nella memoria difensiva del 13 ottobre 2007, la società Sicie e la Cooperativa Edilizia Novanta.


Quanto alla prima argomentazione, giova ricordare come l’articolo 21-quater della L. 7-8-1990 n. 241, aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15, riprendendo e coordinando principi già elaborati dalla giurisprudenza ha stabilito ( comma 1) che “ i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo “ aggiungendo poi ( comma 2) che “ l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.”


Ora, non risulta in atti che l’efficacia della deliberazione consiliare n. 51 del 17 giugno 2002 sia stata sospesa, né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale, per cui non vi è, allo stato, alcuna valida ragione per non ottemperare alla decisione di questa Sezione 19 febbraio 2007, n. 825, che, giova ricordarlo, aveva accertato, con statuizione coperta da giudicato, che il procedimento era “ ormai definitivamente perfezionato, come formalmente sancito con la delibera comunale n. 51/2002”.


Né l’esistenza di altre impugnazioni pendenti può costituire di per se una grave ragione, nel senso indicato dalla legge, poiché l’interesse dei soggetti che, ad altro titolo, ritengono di aver subito lesioni dall’atto annullato è tutelato dall’ordinamento giuridico attraverso lo strumento specifico dell’opposizione di terzo e, pertanto, la pendenza di altri giudizi non comporta la necessità di arrestare le operazioni per conformare l’attività amministrativa ai principi affermati dalla decisione passata in giudicato.


3. Così precisati i criteri per l’ottemperanza alla decisione di cui in epigrafe, il Collegio, ritiene opportuno, per l’ipotesi del perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione resistente nominare un commissario ad acta, nella persona del prefetto di Bari o un funzionario dell’amministrazione periferica dello Stato da lui delegato, il quale provvederà, in conformità ai criteri medesimi.


Il compenso spettante al suddetto commissario, che sarà liquidato al termine delle operazioni, è posto a carico dell’Amministrazione resistente, che dovrà comunque erogare un anticipo di in € 2000,00 (duemila//00).


Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 5000,00 (cinquemila//00).


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato, sezione V, pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, assegna al Comune di Monopoli il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per dare completa ottemperanza alla decisione di questa Sezione 19 febbraio 2007, n. 825, secondo i criteri di cui in premessa, e, nell’eventualità della scadenza infruttuosa del termine indicato, nomina un Commissario ad acta, come specificato in motivazione, perché provveda in via sostitutiva.


Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5000,00 (cinquemila//00), oltre al compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, cui sarà comunque versato a cura del comune un anticipo di €. 2000,00 (duemila//00) e che sarà liquidato al termine della sua attività.


Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2007, con l’intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Aniello Cerreto Consigliere
Adolfo Metro Consigliere


L’ESTENSORE                        IL PRESIDENTE
f.to Aldo Fera f.to                      Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 13/11/2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale


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