AmbienteDiritto.it 

Legislazione Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2007 (C.C. 30/10/2007) Sentenza n. 6337



ACQUA - URBANISTICA E EDILIZIA - Salvaguardia qualitativa delle acque destinate al consumo umano - Diniego di concessione edilizia - Zona di rispetto della sorgente - Art. 94, D. L.vo n. 152/2006. Le aree situate nella zona di rispetto delle risorse idriche non possono essere utilizzate a scopo edificatorio, in applicazione della normativa contenuta nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e successive modifiche, normativa, (oggi contenuta nel D.L.vo n. 152/2006) essenzialmente finalizzata alla salvaguardia qualitativa delle acque destinate al consumo umano, in stretta conformità alle vigenti disposizioni dettate in sede europea su tale materia.(Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/1992, n. 132). Pres. Salvatore - Est. Lodi - S.R.L. Immobiliare degli Aurunci (avv. Scipione) c. Comune di Formia (avv. Battaglia) e nei confronti della Regione Lazio (n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, n. 34 del 19/01/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2007 (C.C. 30/10/2007) Sentenza n. 6337

URBANISTICA E EDILIZIA - Iniziative edificatorie - Limitazione del diritto di proprietà subordinata alla necessità di un adempimento preventivo (Piano attuativo) - L. n. 1150/1942. La limitazione delle facoltà connesse al diritto di proprietà, derivante dalla necessità di un adempimento preventivo (nella specie piano attuativo), risulta giustificata da preminenti esigenze di interesse pubblico alla corretta realizzazione di iniziative edificatorie specie in zone che siano del tutto od in parte prive di adeguate opere di urbanizzazione (Cons. Stato, Sez. IV, 15/05/1995, n. 336). Pres. Salvatore - Est. Lodi - S.R.L. Immobiliare degli Aurunci (avv. Scipione) c. Comune di Formia (avv. Battaglia) e nei confronti della Regione Lazio (n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, n. 34 del 19/01/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2007 (C.C. 30/10/2007) Sentenza n. 6337

URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Vincolo espropriativo imposto dal PRG - Reviviscenza di una precedente destinazione - Limiti - Fattispecie: ex cava di argilla esclusa per le caratteristiche del sito dalla localizzazione del PEEP. La decadenza del vincolo espropriativo imposto dal PRG, non comporta necessariamente la reviviscenza di una precedente destinazione edificatoria, tenuto anche conto delle peculiari caratteristiche della zona (nella specie ex cava di argilla esclusa proprio per le caratteristiche del sito dalla localizzazione del PEEP). Pres. Salvatore - Est. Lodi - S.R.L. Immobiliare degli Aurunci (avv. Scipione) c. Comune di Formia (avv. Battaglia) e nei confronti della Regione Lazio (n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, n. 34 del 19/01/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2007 (C.C. 30/10/2007) Sentenza n. 6337


 

 www.AmbienteDiritto.it


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.6337/2007
Reg. Dec.
N. 8139
Reg. Ric.
Anno 1999


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso iscritto al NRG 8139/1999 proposto da S.R.L. IMMOBILIARE DEGLI AURUNCI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Aldo Scipione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Salvatore Napoli in Roma, Via Costantino Morin, n. 1;
contro
il COMUNE DI FORMIA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Sergio Rossi in Roma, Via Sora, n. 47;
e nei confronti della
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, n. 34 del 19 gennaio 1999.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 30 ottobre 2007 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, gli avvocati Scipione e Battaglia;
ritenuto e considerato quanto segue:


FATTO


Con atto notificato il 16 settembre 1999, ritualmente depositato, la S.r.l. Immobiliare degli Aurunci ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio - Sezione di Latina, n. 34/1999, che aveva respinto il ricorso della medesima società inteso all’annullamento del provvedimento del Comune di Formia, datato 28 aprile 1997, relativo al diniego di concessione edilizia, nonché all’annullamento della prescrizione di P.R.G. che subordina l’edificazione nella zona B3 (167) in questione alla preventiva approvazione di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare.


Il primo giudice, disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune, aveva ritenuto che l’impugnato diniego fosse congruamente motivato mediante il riferimento alla circostanza, preclusiva per l’edificazione, che le aree della società ricorrente risultavano ubicate nella zona di rispetto della sorgente “Mazzoccolo”, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, per cui si rendeva superfluo l’esame della questione concernente la specifica destinazione urbanistica della aree stesse.


Nell’atto di appello la società interessata sostiene, invece, con il primo motivo, che l’anzidetta zona di rispetto non escluderebbe la possibilità di edificazione, sia pure con talune cautele. Ripropone, poi, con il secondo motivo, le doglianze dedotte in primo grado nei confronti della previsione dello strumento urbanistico affermando che, essendo stato revocato, per motivi di ordine geologico, il provvedimento di localizzazione nelle aree in discorso dei previsti interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionata, si sarebbe determinata la reviviscenza della precedente previsione di piano di zona ad uso residenziale; ed alla stessa conclusione si perverrebbe anche nell’ipotesi che le indicazioni del P.R.G. riguardassero un vincolo preordinato all’espropriazione, il quale avrebbe comunque perduto efficacia per il decorso di un quinquennio senza l’approvazione dei piani attuativi. Prospetta, infine, con il terzo motivo, il contrasto con i principi generali posti a tutela della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione, della prescrizione di piano regolatore che subordini il diritto di edificare alla previa formazione di un piano particolareggiato.


Si è costituito il Comune di Formia il quale, con memoria, controdeduce alle tesi della ricorrente, prospettando l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.


La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 30 ottobre 2007.


DIRITTO


1. - Rileva preliminarmente la Sezione che l’impugnato provvedimento di diniego di concessione edilizia si basa su una duplice motivazione: da un lato, relativa alla circostanza che trattasi di area posta nella zona di rispetto di una sorgente, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236; dall’altro lato, attinente alla prescrizione del Piano regolatore generale (anch’essa oggetto di specifica impugnativa) che subordina l’edificazione nella zona alla preventiva approvazione di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare.


2. - La Sezione ritiene condivisibile l’assunto posto a base della sentenza di primo grado in ordine alla impossibilità della utilizzazione a scopo edificatorio di aree situate nella zona di rispetto delle risorse idriche, in applicazione della normativa succitata, apparendo infondate le obiezioni in proposito della società appellante, formulate con il primo motivo di gravame, in aderenza ad una isolata precedente pronuncia giurisprudenziale sull’argomento (Cons. Stato, Sez. IV, 18 febbraio 1992, n. 132).


In base alla disciplina di cui all’art. 6 del citato d.P.R. n. 236/1988, nel testo all’epoca vigente, nelle zone di rispetto era previsto in modo esplicito il divieto di una serie di attività potenzialmente inquinanti e pregiudizievoli per la buona qualità delle acque del sottosuolo destinate al consumo umano.


Osserva il Collegio che, anche se tra le opere vietate la norma non comprendeva espressamente la realizzazione di edifici residenziali per uso abitativo, la preclusione alla edificazione nelle zone di rispetto può indirettamente dedursi, come argomenta la difesa del Comune resistente, dalla previsione del terzo comma del citato art. 6, relativa al divieto di insediamento di “fognature e pozzi perdenti” e relativa altresì all’allontanamento, ove possibile, per quelle esistenti.


Secondo il Comune, escludendo le suddette fognature il legislatore avrebbe lasciato chiaramente intendere che sarebbe comunque vietata la edificazione di nuovi fabbricati abitativi, comportanti necessariamente la realizzazione di una rete fognaria.


In altri termini, secondo tale argomentazione, che fa ricorso alla figura retorica della “sineddoche”, il legislatore invece di fare riferimento espresso dall’oggetto del divieto, avrebbe fatto menzione di una sola parte dell’eventuale progetto costruttivo per individuare il tutto, ovvero l’intero contenuto della progettazione edificatoria.


Il Collegio deve rilevare che l’orientamento del Comune, evidentemente ispirato ad apprezzabili ragioni di più efficace salvaguardia delle risorse naturali, risulta coerente con una interpretazione “teleologica” della normativa in discorso, precipuamente finalizzata alla salvaguardia qualitativa delle acque destinate al consumo umano, in stretta conformità alle vigenti disposizioni dettate in sede europea su tale materia.


Sembra opportuno aggiungere che tale assunto può ritenersi confortato anche dai successivi interventi del legislatore il quale, proprio in sede di riformulazione dell’art. 6 ora in esame, con l’art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ha bensì previsto la possibilità di inserire, nelle zone di rispetto in parola, strutture di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, ma solo previa introduzione di apposita disciplina da parte delle regioni e delle province autonome, rendendosi comunque necessaria la previa adozione di specifiche ed opportune cautele al riguardo.


3. - Tanto premesso, la Sezione è a dell’avviso che l’impugnato provvedimento di diniego di concessione edilizia risulti, altresì, adeguatamente sorretto dall’altra causa giustificativa addotta dal Comune attinente, come sopra ricordato, alla specifica destinazione urbanistica dell’area con la previa necessità di un piano attuativo, oggetto delle censure riproposte in questa sede con il secondo mezzo di gravame che, per completezza, va anch’esso sottoposto all’esame della Sezione.


Non appare condivisibile, infatti, l’assunto prospettato dalla società appellante secondo cui la destinazione ad edilizia residenziale B3, con indicazione 167, da attuarsi mediante piani di zona a cura dell’Amministrazione comunale, impressa all’area interessata, non avrebbe precluso la edificazione diretta da parte dei privati, secondo gli indici di fabbricazione fondiaria per le sottozone di completamento B3.


Ciò conseguirebbe, sostiene la detta appellante, dal venir meno del vincolo espropriativo a seguito della revoca (per ragioni geologiche) del provvedimento di localizzazione del PEEP, ovvero dall’avvenuto decorso del quinquennio dalla adozione del PRG, ove le relative previsioni si sostanziassero in un vincolo di tipo espropriativo rimasto concretamente inattuato.


Osserva in proposito il Collegio che, come puntualmente precisato dalla difesa comunale, la destinazione di zona discendeva direttamente dal PRG ancora in vigore, e non già dalle successive determinazioni attuative, relative alla localizzazione del piano di edilizia popolare, oggetto di revoca, come si è accennato, per la riscontrata pericolosità del sito.


La decadenza del vincolo espropriativo imposto dal PRG, inoltre, contrariamente a quanto postulato dalla società interessata, non poteva comportare la reviviscenza di una precedente destinazione edificatoria, tenuto anche conto delle peculiari caratteristiche della zona in questione. Per la stessa può intendersi che si verrebbe semmai a formare, invece, una zona priva di concreta disciplina urbanistica, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell’art. 1 della legge Regione Lazio 21 novembre 1990, n. 86, che ha sostituito l’art. 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, i quali dettano specifici limiti alla possibilità di edificazione.


A ciò può aggiungersi, con riferimento al terzo motivo di gravame, che appare comunque manifestamente priva di fondamento la doglianza relativa alla previsione urbanistica che, senza alcun limite temporale, subordini la edificazione ad un previo piano attuativo. Al riguardo si osserva che la limitazione delle facoltà connesse al diritto di proprietà, derivante dalla necessità di un simile adempimento preventivo - che costituisce la regola generale cui l’Amministrazione deve attenersi nella pianificazione urbanistica secondo l’art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - risulta chiaramente giustificata da preminenti esigenze di interesse pubblico alla corretta realizzazione di iniziative edificatorie specie in zone che siano del tutto od in parte prive di adeguate opere di urbanizzazione (cfr. in particolare: Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 1995, n. 336).


In detta situazione è ragionevole presumere, appunto, che versino anche le aree di cui ora si discute, tenuto conto del fatto che si tratta di una ex cava di argilla e che proprio per tali caratteristiche del sito si è infine esclusa la localizzazione del PEEP; neppure la società ricorrente, d’altronde, ha fornito elementi di valutazione in senso contrario.


4. - Tenuto conto, pertanto, della accertata legittimità delle anzidette cause giustificative poste a base del provvedimento di diniego impugnato, l’appello della società interessata non può trovare accoglimento, dovendosi confermare la reiezione, per i motivi sopra esposti, del ricorso proposto in primo grado.


5. - Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e sono liquidate come indicato in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;


- condanna l’appellante a rifondere in favore del Comune resistente le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2007, con la partecipazione di:
Costantino SALVATORE - Presidente f.f.
Luigi MARUOTTI - Consigliere
Pier Luigi LODI Rel. Estensore - Consigliere
Vito POLI - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere


L’ESTENSORE                                IL PRESIDENTE, f.f.
Pier Luigi Lodi                                  Costantino Salvatore
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo


Depositata in Segreteria
Il 10/12/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)


Il Dirigente
dott. Antonio Serrao


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA - Ricerca in: LEGISLAZIONE - Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006