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Pesca - Fermo biologico - Interruzione in assoluto dell’attività amatoriale -
Sistemi di pesca alternativi - Sistemi polivalenti (draga idraulica e sistema a strascio e\o volante) - Presupposto per l’erogazione del premio - Mancata
produzione di reddito - DM 4 giungo 1997 - Art. 5 d.l. n.130\1997.
L’interruzione in assoluto dell’attività armatoriale ed il mancato impiego della
nave per sistemi di pesca alternativi integra il presupposto per l’erogazione
del premio previsto dall’art.5 del d.l. n.130\1997 che assolve funzione
indennitaria della mancata produzione di reddito durante il periodo di fermo
biologico. La disposizione va correttamente riferita alle navi che, munite di
attrezzatura di pesca polivalenti (draga idraulica e sistema a strascio e\o
volante) osservino entrambi i periodi di fermo con carattere di effettività. Si
tratta di norma che trova la sua ratio nell’intento di disincentivare il
mancato utilizzo del sistema di pesca alternativo per tutti e due i periodi di
fermo biologico onde conseguire l’indennizzo per mancata attività previsto
dall’art.3 del DM 4 giungo 1997. (conforme: C.d.S. Sez. VI, 18/01/2007
(c.c. 13/06/2006), Sentenza n. 66). Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo -
Ministero delle politiche agricole (Avvocatura generale dello Stato) c. Ditta
Lombi Gerardo & C. s.n.c. (n.c.) (conferma TAR Lazio, Sezione II ter n.549 del
25/01/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 18/01/2007 (c.c. 13/06/2006),
Sentenza n. 67
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 67/2007
Reg.Dec.
N. 10185 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Ministero delle politiche agricole in
persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;
contro
Ditta Lombi Gerardo & C. s.n.c., non costituitasi;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II
ter n.549 del 25 gennaio 2001.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra
Caracciolo.
Udito l’avv. dello Stato Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto
dalla Ditta in epigrafe, proprietaria ed armatrice di motopeschereccio, avverso
la decisione di rigetto di ricorso inoltrato avverso il provvedimento della
Capitaneria di porto di Pescara, pur esso impugnato, che aveva negato la
corresponsione del premio di fermo biologico relativo all’anno 1997.
L’adito Tribunale rilevava che la ricorrente, titolare di licenza che consente
sia la pesca a strascico che quella a draga idraulica, affermava di aver
richiesto l’autorizzazione, in deroga al fermo assoluto, alla pesca con sistema
alternativo, di cui all’art.4 del DM 4 giugno 1997, unicamente per il fermo
biologico riguardante la pesca a strascico e quindi per il periodo 31 luglio-13
settembre 1997; mentre per il periodo di giugno 1997 sosteneva di aver
rispettato un fermo assoluto di pesca (non solo relativo al sistema di draga
idraulica). Ciò era verosimile considerato che il DM 4 giugno 1997, che
disciplinava le autorizzazioni per la pesca con sistemi alternativi rispetto a
quelli oggetto del fermo, era stato pubblicato sulla G.U. il 14 luglio 1997,
quando era ormai ampiamente trascorso il tempo del fermo biologico per la pesca
con draga idraulica (mese di giugno). Nel silenzio su tale circostanza, sia del
diniego che della decisione gerarchica, era ritenuto fondato il primo motivo di
gravame, relativo a un errore sui fatti oggettivi, poiché la decisione
gerarchica e la difesa della resistente si limitavano ad affermare non spettante
l’indennizzo per chi avesse potuto operare comunque la pesca con sistemi
alternativi, ignorando la circostanza che per il mese di giugno la ricorrente
aveva appunto osservato un fermo assoluto. Era dichiarato inammissibile il
secondo motivo di ricorso in quanto ipotizzava una motivazione del rigetto e del
diniego del premio non espressa negli atti impugnati (presunta necessità di
concorrenza dei due fermi).
Appella l’Amministrazione deducendo i seguenti motivi di gravame:
ERRORE DI FATTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA. VIOLAZIONE DELL’ART.3, COMMA 5, DEL D.M. 4 GIUGNO 1997.
L’individuazione da parte del Tar dei motivi a fondamento del rigetto è stata
incompleta. Il provvedimento 28 aprile 1998, prot.n.6222967 del Ministero delle
politiche agricole, infatti, spiegava in motivazione di essersi attenuto alla
nota inviata alla Capitaneria di porto di Pescara del 16 dicembre 1997, prot. n.
6222967. In questa si rilevava che, in merito all’applicazione della circolare
6222924 del 10 dicembre 1997 alle unità abilitate sia allo strascico che
all’attrezzo turbosoffiante, per cui gli armatori avevano chiesto e ottenuto
l’esenzione di cui all’art.4 del DM 4 giugno 1997, “l’art.3, comma 5, del Dm
4.6.1997, ha previsto per tali unità, obbligate ad entrambi i periodi di fermo,
la possibilità della corresponsione del solo premio previsto per il periodo
dell’attività di pesca a strascico”. Nel caso, l’esenzione del fermo fu ottenuta
proprio per il periodo relativo alla pesca a strascico, dal 31.7 al 13.9.1997,
unico che andava preso in considerazione, e in detto periodo il fermo non fu
assoluto. Il Tar ha quindi errato omettendo parte della motivazione del
provvedimento e prendendo a riferimento, ai fini del decidere, un periodo errato
di fermo, come sottolinea la decisione di non prendere in considerazione
l’argomentazione del ricorrente relativa proprio al disposto dell’art.3, comma
5, del DM cit.
Nel dedurre che se il provvedimento impugnato avesse aderito “per relationem”
al provvedimento della Capitaneria di porto di Pescara, nel senso di ritenere
che per le M\P c.d. polivalenti il premio era dovuto solo a quelle che avessero
effettuato entrambi i fermi con sospensione assoluta dell’attività, avrebbe
compiuto un’interpretazione del DM del tutto arbitraria e irrazionale, il
ricorrente aveva ben individuato il punto decisivo della controversia.
L’art.3, comma 5, prevede: ”all’armatore della nave, autorizzata ad operare
oltre che con l’attrezzo draga idraulica anche con i sistemi a strascico e\o
volante, che effettuano sia il fermo biologico previsto per l’attrezzo draga
idraulica che quello previsto per i sistemi a strascico e\o volante, sarà
corrisposto il solo premio per i sistemi a strascico e\o volante”. Ne deriva che
non è richiesto il doppio fermo come afferma la ricorrente, ma è preso in
considerazione esclusivamente il fermo per i sistemi a strascico e\o volante. La
norma non dà adito a interpretazioni, risultando esplicita, e del resto il
ricorrente non impugna l’art.3, comma 5, del DM 4 giugno 1997, che pertanto
trova applicazione nel caso di specie.
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Non è contestato in punto di fatto che la Società intimata durante il periodo
dal 1° al 30 giugno 1997 non ha svolto, in osservanza dell’inibitoria di cui
all’art.3, comma terzo, del DM 4 giugno 1997, attività di pesca con draga
idraulica né ha avanzato richiesta ai sensi dell’art.4, comma primo, dello
stesso DM, di avvalersi di altro sistema di pesca autorizzato con la licenza.
L’interruzione in assoluto dell’attività armatoriale ed il mancato impiego della
nave per sistemi di pesca alternativi veniva quindi ad integrare il presupposto
per l’erogazione del premio previsto dall’art.5 del d.l. n.130\1997 che assolve
funzione indennitaria della mancata produzione di reddito durante il periodo di
fermo biologico.
Nessuna pretesa di indennizzo risulta invece avanzata dalla società resistente
per il diverso periodo di inibitoria (31 luglio-12 settembre 1997) relativo
all’utilizzo dei sistemi “a strascico e\o volante” durante il quale, avvalendosi
dell’art.4, comma primo, del citato DM 4 giungo 1997, ha esercitato l’attività
di pesca con il diverso mezzo della draga idraulica, periodo al quale appare
fare riferimento la motivazione dell’atto negativo della Capitaneria di porto
impugnato e la decisione ministeriale di reiezione del ricorso avverso lo stesso
proposto in via gerarchica.
Non giova alle ragioni dell’Amministrazione appellante il richiamo al testo
dell’art.3, comma quinto, del DM, ove è stabilito che “all’armatore della nave,
autorizzata ad operare oltre che con l’attrezzo a draga idraulica anche con i
sistemi a strascico e\o volante, che effettuano sia il fermo biologico previsto
per l’attrezzo draga idraulica che quello previsto per i sistemi a strascico e\o
volante, sarà corrisposto il solo premio di fermo per i sistemi a strascico e\o
volante”. La disposizione va invero correttamente riferita alle navi che, munite
di attrezzatura di pesca polivalenti (draga idraulica e sistema a strascio e\o
volante) osservino entrambi i periodi di fermo con carattere di effettività. Si
tratta invero di norma che trova la sua ratio nell’intento di disincentivare il
mancato utilizzo del sistema di pesca alternativo per tutti e due i periodi di
fermo biologico onde conseguire l’indennizzo per mancata attività previsto
dall’art.3 del DM citato.
Nel caso di specie l’istanza di contributo è stata avanzata per un solo periodo
di fermo armatoriale relativo al mancato utilizzo della draga idraulica e ciò
esclude che si versi nell’ipotesi presa in considerazione dalla norma in
precedenza richiamata.
L’appello va quindi respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese non
essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando per l’effetto la sentenza
impugnata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2006 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.
Giuseppe Minicone Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Presidente
Consigliere
Segretario
CLAUDIO VARRONE
LUCIANO BARRA
CARACCIOLO ANNAMARIA RICCI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 18/01/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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