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CONSIGLIO DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006) sentenza n. 7



Urbanistica e edilizia - Marciapiede - Vicolo chiuso - Nuovo assetto viario - Distanza - Eliminazione dei marciapiedi - Illegittimità - Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio - Proprietà - Art. 24 D. L.vo 1992 n. 285 - Fattispecie. Il marciapiede è una pertinenza d’esercizio della strada (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che ne costituisce parte integrante. Nella specie, l’apertura al transito di un vicolo chiuso realizza senz’altro, ai fini dell’applicazione della norma di piano regolatore sulla larghezza delle nuove strade, un nuovo assetto viario. Nel merito, è stata ritenuta palesemente irrazionale ed illegittima la scelta, di aprire al traffico un vicolo chiuso a prezzo dell’eliminazione dei marciapiedi e con la carreggiata rasente alle case. Pres. Frascione - Est. Carboni - Bergese (avv. Santoro) c. comune di Pancalieri (Avv.ti Gallo e Romano) (annulla TAR Piemonte sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889). CONSIGLIO DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006) sentenza n. 7


Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Marciapiede - Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio - Proprietà - Ente proprietario della strada - Art. 24 C.d.S.. Il marciapiede costituisce parte integrante della strada ed è una pertinenza d’esercizio (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che pertanto si presume di proprietà dell’ente proprietario della strada. Pres. Frascione - Est. Carboni - Bergese (avv. Santoro) c. comune di Pancalieri (Avv.ti Gallo e Romano) (annulla TAR Piemonte sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889). CONSIGLIO DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006) sentenza n. 7


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7/07 REG.DEC.
N. 1343 REG:RIC.
ANNO 2006


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2006 ha pronunciato la seguente


decisione


sul ricorso in appello proposto da i signori Franco BERGESE, Antonio CASTELLANO, Margherita PETTITI, residenti in Pancalieri, difesi dall’avvocato Mario Santoro, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avv.ssa Daniela DE BERNARDIS, via San Tommaso D’Aquino 104;
contro
il comune di PANCALIERI, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, dottor Fiorenzo Gamna, difeso dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo e Alberto Romano e domiciliato presso il secondo in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio 1;
e nei confronti
dei signori Valter BERTINETTI, Margherita CERATO e Teresa CERATO, residenti in Pancalieri, costituitisi in giudizio con la difesa degli avvocati Massimo Andreis e Mario Contaldi e domiciliati presso il secondo in Roma, via Pier Luigi da Palestrina 63;
per la riforma
della sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la deliberazione 4 agosto 2005 n. 51 della giunta comunale di Pancalieri, contenente approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione dell’area R 15, comparti 5.1 e 5.2.
Visto il ricorso in appello, notificato il 2 e depositato il 16 febbraio 2006;
visto il controricorso del comune di Pancalieri, depositato il 17 febbraio 2006;
visto il controricorso dei signori Bertinetti e Margherita e Teresa Cerato;
vista la memoria difensiva presentata dal comune dei Pancalieri il 28 giugno 2006;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza dell’11 luglio 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Santoro, Romano e Contaldi;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


Il comune di Pancalieri con deliberazione del Consiglio comunale 16 settembre 2004 n. 42 aveva approvato un piano di lottizzazione (piano esecutivo convenzionato; d’ora in poi anche: PEC) presentato dai signori Cerato e Bertinetti e riguardante un loro terreno accatastato al foglio VII con le particelle 108, 442, 443 e 444. Per il collegamento alla viabilità comunale era prevista una strada sfociante sulla via comunale per Casagrasso. Sul lato opposto, la strada interna terminava, al confine dell’area di lottizzazione, su un canale, denominato canale o rio Angiale. Il PEC prevedeva un ponte sul predetto canale, in modo che la strada di lottizzazione continuasse, in linea retta, con il vicolo Angiale, il quale a sua volta sfocia sulla via Principe Amedeo, In tale vicolo, per l’innanzi appunto senza uscita all’estremità confinante con il canale, abitano i signori Bergese, Castellano e Pettiti, attuali appellanti. Con la deliberazione n. 51 del 4 agosto 2005 il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione (o “utilizzazione”) dell’area R 15, comparti 5.1 e 5.2, ossia dell’area comprendente il piano di lottizzazione anzidetto.


I signori Bergese, Castellano e Pettiti con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte notificato il 25 settembre 2005 (procedimento di primo grado n. 2889/2005) hanno impugnato quest’ultima deliberazione, negando la legittimità della previsione del ponte, non previsto dal piano regolatore generale del comune e non costituente accesso alla rete viaria principale del comune. Hanno altresì rappresentato che il progetto, per raggiungere la larghezza di cinque metri stabilita in generale dal piano regolatore per le nuove strade e per le strade di collegamento coi lotti (articolo 23, comma 4), prevedeva l’eliminazione del marciapiede antistante alle loro case, creando una situazione di pericolo per gli abitanti del vicolo Angiale; e ancora che il canale è soggetto ad esondazioni e che il comune di Carignano (il quale, nelle difese del comune, è indicato come “competente alla gestione dell’acqua pubblica del canale”; verosimilmente: titolare della derivazione d’acqua effettuata mediante il canale), nell’esprimere parere favorevole alla realizzazione del ponte, si era riservato di revocarlo quando la situazione idraulica fosse mutata (nota del comune di Carignano 5 luglio 2005 n. 0010136) Ciò premesso, hanno dedotto i motivi che si possono riassumere come segue.


1) Violazione del piano regolatore comunale.


2) Violazione del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1996 n. 503 sull’eliminazione delle barriere architettoniche, illogicità e contraddittorietà, perché non era previsto un marciapiede sul ponte ed era prevista l’eliminazione del marciapiede sul vicolo.


3) Violazione dell’articolo 17 della legge regionale piemontese n. 56 del 1977, modificata dall’articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 41 del 1997, perché la trasformazione del vicolo Angiale, senza uscita, in strada di transito, costituisce modifica al piano regolatore, soggetta ad approvazione del Consiglio comunale.


4) Il vicolo aveva la larghezza media di m 3,62, e quella regolamentare di 5 m era stata ottenuta eliminando il marciapiede e le pensiline delle case.


5) (4.2) Il vicolo non era mai stato predisposto (“fondato e rullato”) per il passaggio di automezzi di 300 q, né le vecchie case della via erano in grado di sostenere tale carico.


6) (4.3) Il progetto del ponte contenuto nel piano esecutivo era diverso da quello contenuto nel piano di lottizzazione approvato dal Consiglio comunale; e nell’approvare tale nuovo progetto il comune non aveva tenuto conto della riserva di revoca del parere favorevole, formulata dal comune di Carignano.


Il comune, costituendosi in giudizio, ha dichiarato che la larghezza del vicolo, inferiore ai cinque metri, era dovuta all’arbitraria realizzazione dei marciapiedi da parte degli abitanti. I controinteressati, signori Bertinetti e Cerato, hanno eccepito la tardività del ricorso, dal momento che le opere erano già tutte previste nel progetto approvato con la deliberazione del 2004, noto ai ricorrenti che avevano notificato al comune una diffida contro la realizzazione del ponte; hanno inoltre affermato che la minor larghezza del ponte, inferiore di soli cinque centimetri rispetto ai cinque metri, è irrilevante.


Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché la deliberazione impugnata è esecutiva di quella del 2004, non impugnata.


I signori Bergese, Castellano e Pettiti appellano, e con i primi due motivi censurano la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, perché la costruzione del ponte non è prevista nel piano regolatore del 2002; aggiungono che solo con la deliberazione n. 51 del 2005 si è chiarito l’intendimento del comune di modificare sostanzialmente la viabilità, e solo con l’esecuzione dei lavori i ricorrenti hanno potuto percepire la lesione dei loro interesse. Con il terzo motivo censurano la dichiarazione d’inammissibilità perché il progetto approvato con la deliberazione n. 51 del 2005 presenta caratteristiche diverse dal piano del 2004, per quanto riguarda l’asportazione del marciapiedi e la costruzione di una rampa di sessanta centimetri tra la casa del signor Bergese e il ponte. Gli appellanti riprongono poi tutti i motivi del ricorso di primo grado.


Resistono il comune e i controinteressati. Il comune, in particolare, rinnova l’asserzione che i marciapiedi sono abusivi, evidenzia le prove documentali della piena conoscenza che gli appellanti avevano del piano del 2004, che conteneva già tutte le particolarità esecutive contestate dagli appellanti; e sostiene che la riserva, da parte del comune di Carignano, di revoca del parere favorevole alla realizzazione del ponte, è una mera clausola di stile.


DIRITTO


Il collegio, relativamente ai motivi sopra indicati come 1, 3 e 5 del ricorso di primo grado, riproposti in appello, non può che confermare la pronuncia d’inammissibilità: le caratteristiche progettuali di cui quei motivi lamentano l’illegittimità - in definitiva, la realizzazione del ponte e la trasformazione del vicolo Angiale in strada di transito - erano state decise già con il piano di lottizzazione approvato nel 2004, che gli appellanti, pur essendo a conoscenza del progetto fin nei particolari (sul che c’è in atti ampia prova documentale), non hanno impugnato.


L’appello contro la decisione d’inammissibilità è invece fondato relativamente alla censura connessa con il parere espresso dal comune di Carignano sul piano esecutivo del 2005, nonché alla censura di difformità del piano approvato con la deliberazione di giunta n. 51 del 2005 rispetto a quello approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 42 del 2004. Il comune di Carignano ha espresso il parere idraulico sul ponte di congiunzione tra la strada di lottizzazione e il vicolo Angiale sul progetto esecutivo del 2005; perciò, da una parte si deve intendere che il piano del 2004 era subordinato, sul punto, al parere del comune titolare del diritto di derivazione e gestore o proprietario del canale, dall’altra gli appellanti erano legittimati a impugnare il piano esecutivo per dedurre l’illegittimità della previsione del ponte nonostante il parere del comune di Carignano, senza che avesse rilievo la mancata impugnazione del piano di lottizzazione.


Nel merito la censura d’illegittimità è fondata, perché il comune di Carignano, come si è detto, esprimendo parere favorevole alla realizzazione del ponte si era riservato di revocarlo quando la situazione idraulica fosse mutata (quando cioè il ponte a raso, o copertura del canale, si rivelasse d’ostacolo alla difesa dalle esondazioni); e la decisione di realizzare il ponte nonostante quel parere perplesso è irrazionale, come implicitamente ammette il comune di Pancalieri minimizzando il significato della riserva anzidetta. Quanto all’eliminazione dei marciapiedi sul vicolo Angiale, la circostanza che non se ne sia parlato nel carteggio relativo al piano del 2004, il quale del resto non aveva ragione di occuparsi della zona esterna all’area di lottizzazione, fa senz’altro presumere che si sia trattato di un particolare esecutivo del piano del 2005. In fatto, la circostanza che il vicolo era inferiore ai cinque metri, e che nel progetto esecutivo esso raggiunge i cinque metri di larghezza mediante l’eliminazione dei marciapiedi, è confermata nella relazione di chiarimenti 30 settembre 2005, redatta dal capo dell’ufficio tecnico dopo la proposizione del ricorso, ed è ammessa dal comune sin dal controricorso di primo grado.


Il comune si difende asserendo:

1) che i marciapiedi del vicolo erano stati realizzati arbitrariamente da privati;

2) che la norma sui cinque metri di larghezza si applica solo alle strade di nuova costruzione. Quanto alla prima difesa, va osservato che il marciapiede è una pertinenza d’esercizio della strada (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che ne costituisce parte integrante, e perciò si presume di proprietà dell’ente proprietario della strada; incombeva pertanto al comune di provare che i marciapiedi erano stati costruiti arbitrariamente da terzi (e che esso non era prontamente intervenuto a reprimere l’abuso); mentre esso si è limitato ad un’asserzione non sorretta da nessuna prova. Sulla necessità dei cinque metri, la tesi del comune è contraddetta dal fatto stesso che si sono eliminati i marciapiedi per ottenere quella larghezza; e in ogni caso l’apertura al transito di un vicolo chiuso realizza senz’altro, ai fini dell’applicazione della norma di piano regolatore sulla larghezza delle nuove strade, un nuovo assetto viario.


Nel merito, la censura degli appellanti è fondata, perché una simile scelta, di aprire al traffico un vicolo chiuso a prezzo dell’eliminazione dei marciapiedi e con la carreggiata rasente alle case, è palesemente irrazionale.


L’appello va pertanto accolto in parte, annullando il piano definitivo-esecutivo nella parte in cui prevede la copertura del rio Angiale e l’eliminazione dei marciapiedi del vicolo Angiale; con conseguente obbligo del comune di ripristinare lo stato dei luoghi.


Le spese di giudizio si liquidano in € 7000, di cui 3000 per il primo grado e 4000 per il grado d’appello; e vanno compensate per metà, stante l’accoglimento soltanto parziale delle impugnazioni.


Per questi motivi


accoglie in parte l’appello indicato in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla, nella parte specificata in motivazione, la deliberazione 4 agosto 2005 n. 51 della giunta comunale di Pancalieri. Liquida le spese di giudizio in settemila euro, le compensa per metà e condanna il comune di Pancalieri e i signori Bertinetti e Cerato Teresa e Margherita, in solido tra loro, al pagamento di tremilacinquecento euro a favore degli appellanti.


Ordina al comune di Pancalieri di dare esecuzione alla presente decisione.


Così deciso in Roma l’11 luglio 2006 dal collegio costituito dai signori:
Emidio Frascione presidente
Raffaele Carboni estensore
Chiarenza Millemaggi Cogliani componente, estensore
Nicola Russo componente
Michele Corradino componente


L'ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Carboni                                F.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO
F.to Agatina Maria Vilardo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Luciana Franchini


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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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