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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25/09/07 (C.C. 13/04/2007) Sentenza, n. 4934
RIFIUTI - Impianti di incenerimento e coincenerimento - Accesso alle
informazioni ambientali - Dir. 76/2000 e d.lgs. n. 133/2005 - Domande di nuova
autorizzazione - Pubblicazione preventiva - Varianti progettuali per le sole
opere civili - Fattispecie. La presentazione di una variante progettuale
relativa alle sole opere civili per la realizzazione di un impianto di
termovalorizzazione del CDR non integra una domanda nuova ai fini di cui
all’art. 12 della direttiva 76/2000, trattandosi piuttosto di mera prosecuzione
dei lavori. La disposizione menzionata (cfr. ora il d.lgs. n. 133
dell’11/5/2005), richiede infatti che siano accessibili per un periodo di tempo
adeguato, in uno o più luoghi aperti al pubblico, solo le domande di “nuova
autorizzazione”per impianti di incenerimento e coincenerimento, in funzione
strumentale all’informazione e alla partecipazione del pubblico e dei cittadini
residenti. Pres. Trotta, Est. Caringella - Comune di Acerra (avv.ti Petretti e
Balletta) c. Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione
Campania e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) - Conferma TAR Campania, Napoli, n.
20693/2005 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 25 settembre 2007 (C.C.
13/04/2007), Sentenza n. 4934
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4934/07
Reg. Dec.
N. 4071 Rrg. Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4071/2006 proposto dal Comune di Acerra, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio Petretti e
Maurizio Balletta, presso il primo elettivamente domiciliato in Roma via degli
Scipioni n. 268/A;
contro
il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, - dipartimento per la protezione
civile, in persona del Presidente in carica, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero dell’interno e per il coordinamento della protezione civile,
il Ministero per i beni e le attività culturali, non costituiti;
la Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale,
la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale,
tutti non costituiti;
e nei confronti di
- FIBE s.p.a., in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Magrì ed Ennio Magrì, ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. D’Arezzo, n. 18, presso lo studio
del secondo;
per l’annullamento
della sentenza n. 20693/2005 resa dalla Prima Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, che ha respinto il ricorso proposto
avverso l’ordinanza n. 12 del 27/4/2005 recante l’autorizzazione alla
prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un termovalorizzatore di
combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano, con autorizzazione
alla realizzazione degli impianti ex art. 27 del d. lgs. n. 22 del 1997 e con
riserva dell’approvazione della variante ai sensi della legge n. 109 del 1994;
delle ordinanze commissariali n. 16 del 21/1/2003, n. 179 del 29/7/2004, n. 28
del 4/2/2005, della nota n. 3279/CDRif. dell’1/3/2005, della nota FIBE assunta
al prot. n. 5377/CDRif. del 25/3/2005, della nota FIBE n. F/057677/Ape/ri del
7/4/2005 assunta al prot. 6297/CDRif. dell’8/4/2005, del parere del RUP del
26/4/2005 trasmesso con nota n. 7804, di ogni altro atto connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle parti in epigrafe specificate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il cons. Francesco Caringella,
uditi l’avv. Magrì (nelle preliminari), l’avv. Petretti, l’avv. dello Stato
Aiello e l’avv. Marangi per delega dell’avv. Magrì,
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale ha respinto il ricorso
proposto dal Comune di Acerra avverso gli atti in epigrafe relativi
all’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un
termovalorizzatore di combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località
Pantano, con autorizzazione alla realizzazione degli impianti ex art. 27 del d.
lgs. n. 22 del 1997 e con riserva dell’approvazione della variante ai sensi
della legge n. 109 del 1994.
Il Comune appella contestando gli argomenti posti a sostegno del decisum.
Resistono il Commissariato di Governo, le amministrazioni dello Stato e la FIBE.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore
illustrazione delle rispettive posizioni.
All’udienza del 13 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello non merita accoglimento.
2.1. Con un primo motivo il Comune di Acerra ripropone la doglianza volta a
dedurre la violazione dell’art. 12 della direttiva 76/2000, in relazione all’
omessa comunicazione al Comune ai fini della preventiva pubblicazione
strumentale all’informazione del pubblico e dei cittadini residenti in funzione
partecipativa.
La censura è infondata.
La disposizione invocata (cfr. ora il d. lgs. n. 133 dell’11/5/2005) prevede che
siano accessibili, per un periodo di tempo adeguato, in uno o più luoghi aperti
al pubblico, le domande di “nuove autorizzazioni”. Sennonché nella specie non vi
è una domanda nuova, ma si tratta piuttosto della mera prosecuzione dei lavori,
a seguito della presentazione di una variante progettuale relativa alle opere
civili per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione del CDR. Non
rileva neanche il richiamo alla necessità di procedere a dette formalità anche
con riguardo al successivo aggiornamento dell’autorizzazione, posto che nella
specie viene in rilievo l’assenso ad una soluzione progettuale meramente
esecutiva che attiene alle sole opere civili.
2.2. Non coglie nel segno neanche il successivo motivo di gravame con il quale
si ripropongono i motivi del ricorso originario relativi al rapporto tra
l’impugnato provvedimento di autorizzazione alla variante e l’aggiornamento
della valutazione di impatto ambientale, che confluiscono nell’assunto unitario
della necessità della valutazione delle opere di cui all’impugnata ordinanza di
variante rispetto al progetto del termovalorizzatore valutato in sede di
aggiornamento VIA del 9.2.2005.
Al riguardo si deve premettere che la pronuncia di compatibilità ambientale
dell’intervento risulta già emanata in data 20/12/1999. Nella specie l’ordinanza
n. 3369 del 2004 ha disposto non già un completo riesame, ma piuttosto un mero
aggiornamento delle suddette valutazioni.
Il relativo approfondimento istruttorio viene specificamente riferito “al
possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla
vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il
profilo tecnico-ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell’area
interessata”.
In sostanza, non è stata disposta una nuova valutazione ambientale ma viene in
rivivo un semplice aggiornamento con il respiro specifico ora rammentato.
In questo quadro si deve soggiungere che il provvedimento impugnato si riferisce
alla esecuzione delle opere civili, in conformità con le soluzioni tecniche
approvate con ordinanza commissariale n. 25 del 4/2/2005, per risolvere i
problemi emersi nello scavo delle fondazioni e per ottimizzare conseguentemente
aspetti logistici e planimetrici secondo le prescrizioni dettate con la stessa
ordinanza n. 25/2005. Detta Ordinanza nega expressis verbis che le modifiche
progettuali introdotte alterino la funzionalità degli impianti, e che, quindi,
possano incidere sugli aspetti, attinenti precipuamente alla parte
impiantistica, considerati nel parere di aggiornamento della compatibilità
ambientale eseguito in applicazione dell’ordinanza n. 3369 del 2004. In tal
senso militano anche i pareri tecnici posti a base delle determinazioni
impugnate, contro i quali peraltro neppure vengono dedotte specifiche e
circostanziate contestazioni.
In definitiva, dall’esame sinergico del provvedimento in questa sede gravato con
il suddetto aggiornamento VIA si ricava l’inesistenza di un apprezzabile
collegamento tra l’ordinanza commissariale n. 25/2005, relativa alla
realizzazione di sole opere civili, e l’aggiornamento VIA, relativa ad alcuni
aspetti del solo lay out impiantistico. Se ne ricava la fragilità del
presupposto posto a fondamento della censura, così come l’insussistenza del
dedotto profilo di deficienza istruttoria sotto tale aspetto prospettato.
4. In conclusione, il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.
Bruno Rosario Polito Consigliere
Presidente
Gaetano Trotta
Consigliere Segretario
Francesco Caringella Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....25/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
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