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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28/09/07 (C.C. 15/06/2007) Sentenza, n. 4998


PROCEDURE - Autenticazione del mandato - Avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Invalidità - Art. 85 c.p.c..
A norma dell’art.85 cod. poc. civ., applicabile anche ai giudizi di appello davanti al Consiglio di Stato, la validità dell’autenticazione va di pari passo con l’abilitazione a difendere in giudizio, cosicché é invalida l’autenticazione del mandato effettuata a margine o in calce al ricorso in appello, da un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ancorché il mandato sia rilasciato a favore di avvocato abilitato (in termini, per tutte, Cons. Stato, Sez. V 28 gennaio 2005 n. 177 e 12 maggio 2003 n. 2515). Pres. Iannotta, Est. Cogliani - D.T. e altro (avv.ti Macchi e Manzi) c. M.L. e altro (avv. Barbantini) - (dich. inammissibilità) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 28 settembre 2007 (C.C. 15 giugno 2007), Sentenza n. 4998


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4998/07 REG. DEC.

N. 2017 REG. RIC.
ANNO 2002
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 2017 del 2002, proposto dai Sigg. Domenico TARALLO e Carla Maria GALIMBERTI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Macchi e Luigi Manzi, con domicilio letto in Roma, via F.Confalonieri n. 5,


contro


i Sigg. Mario ed Egidio LANFRANCONI, anche quali eredi della Sig.ra Maria BATTISTESSA ved. LANFRANCONI (deceduta in 25 novembre 2001, e parte ricorrente nel ricorso collettivo di primo grado), rappresentati e difesi dall’Avv. Goffredo Barbantini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14


e nei confronti
del COMUNE di SAN FEDELE INTELVI, in persona del Sindaco in carica, non costituito


per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, n. 7028/2001 del 26 ottobre 2001;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Sigg. Mario ed Egidio LANFRANCONI
Viste le memoria prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 15 giugno 2007, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi , altresì, l’Avv. Di Mattia in sostituzione dell’Avv. Luigi Manzi e l’Avv. Barbantini;
Vista la sentenza impugnata;


Considerato in fatto che:


- Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione II, riuniti i ricorsi nn. 446/1990 e 459/1991 proposti dagli attuali appellati signori Lanfranconi unitamente alla Sig.a Maria Battistessa ved. Lanfranconi, per l’annullamento (con entrambi) della medesima concessione edilizia n. 32/90-1861, rilasciata dal Comune di San Fedele Intelvi, in favore degli attuali appellanti, ha dichiarato inammissibile il primo ed ha accolto il secondo, per l’effetto annullando la concessione edilizia oggetto dell’impugnazione;


- avverso l’anzidetta sentenza si sono gravate le parti private sopra specificate con ricorso in appello recante, nella intestazione, l’indicazione dei difensori, nelle persone degli Avv.ti Alessandro Macchi e Luigi Manzi, ma non sottoscritto da nessuno dei due professionisti, bensì soltanto dalla Sig.a Carla Maria Galimberti e dal Taralli (con firma in parte indecifrabile), e recante, in calce, la procura speciale in favore di entrambi i difensori sopra specificati, con elezione di domicilio anch’essa coincidente, sottoscritta dalla signora Galimberti (senza che alla dicitura “é autentica” segua sottoscrizione di alcuno dei difensori) e dal signor Taralli (anche qui con firma in parte indecifrabile) autenticata dal solo Avv. Alessandro Macchi, il quale figura anche come richiedente la notificazione dell’atto;


- le parti private appellate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’inesistenza ed in ogni caso, l’inammissibilità dell’appello, sul rilievo che l’Avv. Alessandro Macchi non figurava al tempo iscritto all’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori, come da certificazione in atti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como in data 7 agosto 2002;


Ritenuto e considerato in diritto che:
- a norma dell’art.35 del R.D. 26 giugno 1924, n.1054, “i ricorsi presentati al Consiglio di Stato sono ...firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione”


- a norma dell’art.85 cod. poc. civ., applicabile anche ai giudizi di appello davanti al Consiglio di Stato, la validità dell’autenticazione va di pari passo con l’abilitazione a difendere in giudizio, cosicché é invalida l’autenticazione del mandato effettuata (a margine o, come nel caso in esame) in calce al ricorso in appello, da un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ancorché il mandato sia rilasciato a favore di avvocato abilitato(in termini, per tutte, Cons. Stato, Sez. V 28 gennaio 2005 n. 177 e 12 maggio 2003 n. 2515);


- sulla base di quanto precede, il ricorso in esame deve essere ritenuto manifestamente inammissibile per la duplice ragione di invalidità derivante dalla omessa sottoscrizione del difensore abilitato al patrocinio davanti a questa Magistratura superiore e dalla mancata autenticazione della firma degli appellanti da parte del difensore suddetto;


- deve essere pertanto accolta l’eccezione di inammissibilità dei resistenti, in favore dei quali devono essere liquidate le spese del giudizio, nella misura specificata in dispositivo, inferiore a quella indicata nella nota spese presentata dagli interessati, per ragioni inerenti all’oggetto della controversia;


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara inammissibile l’appello in epigrafe;


Condanna gli appellanti, in solido, in favore dei Sigg. Mario Lanfranconi ed Egidio Lanfraconi, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00=, oltre IVA e CPA come per legge;


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 15 giugno 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele IANNOTTA PRESIDENTE
Raffaele CARBONI CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI CONSIGLIERE
Caro LUCREZIO MONTICELLI CONSIGLIERE
Adolfo METRO CONSIGLIERE


L'ESTENSORE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani
IL PRESIDENTE

F.to Raffaele Iannotta

 

IL SEGRETARIO
F.to Agatina Maria Vilardo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 28-09-2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi
 



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