AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 03/10/2007 (C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5121
PROCEDURE E VARIE - Regolamento di competenza
territoriale - proposizione della domanda - termine perentorio - Accordo fra le
parti e adesione all’eccezione - Previsione di un termine - Esclusione -
Fattispecie. Nell'attuale sistema di giustizia amministrativa la competenza
territoriale viene configurata come derogabile, di conseguenza, è stabilito un
termine perentorio per la proposizione della domanda di regolamento di
competenza, mentre non è previsto alcun termine entro il quale debba
raggiungersi l’accordo fra le parti al riguardo, così come non è previsto che
l’adesione all’eccezione debba avvenire prima che il Presidente del TAR sospenda
il processo e trasmetta gli atti al Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI,
n. 2646/2007). Fattispecie: competenza territoriale su gli atti relativi alla
costruzione di un terminale di rigassificazione. Pres. Varrone - Est. De Michele
- OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (Avv.ti Anselmi, Di Gioia, Acquarone e Giallongo) c.
GREENPEACE (Avv. Altavilla) e altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/10/2007
(C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5121
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5121/2007
Reg.Dec.
N. 4494 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
OLT OFFSHORE LNG TOSCANA, rappresentato e difeso dagli Avv. Daniela Anselmi,
Giovanni Di Gioia, Lorenzo Acquarone e Natale Giallongo con domicilio eletto in
Roma piazza Mazzini, 27, presso lo studio del secondo;
contro
GREENPEACE, non costituito in questa fase di giudizio; in I° grado
rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Altavilla ed elettivamente
domiciliato in Roma Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio Grez;
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLA DIFESA,
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, CAPITANERIA DI PORTO DI
LIVORNO, RINA REGISTRO NAVALE ITALIANO SPA, AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO,
AGENZIA DELLE DOGANE DIPARTIMENTO DOGANE E L.L., AGENZIA DELLE DOGANE-DIREZIONE
REGIONALE TOSCANA, AGENZIA DELLE DOGANE U.T.F. LIVORNO, COMANDO IN CAPO DEL
DIPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA, CTR COMITATO TECN. REG. C/O ISPETT. REG.
VIG. FUOCO REG. TOSCANA, non costituiti in questa fase di giudizio; in I° grado
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in
Roma via dei Portoghesi n. 12;
COMUNE DI PISA, COMUNE DI COLLESALVETTI, PROVINCIA DI LIVORNO, PROVINCIA DI
PISA, COMUNE DI LIVORNO, non costituiti;
REGIONE TOSCANA, rappresentata e difesa dagli Avv. Barbara Mancino e Lucia Bora
con domicilio eletto in Roma via del Viminale n.43, presso l’Avv. Fabio
Lorenzoni;
RINA REG. ITAL. NAVALE-RINA INDUSTRY SPA-ENERGY & PROCESS UNIT, rappresentata e
difesa dagli Avv. Ludovico Villani e Roberto Damonte con domicilio eletto in
Roma via Asiago n.8, presso lo studio del primo;
in ordine al giudizio
n. 3370/07 pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione III ter, proposto da Greenpeace, rappresentato e difeso come sopra;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2007, relatore il Consigliere Gabriella De
Michele;
Uditi gli Avvocati Di Gioia, Villani e Lorenzoni per delega di Bora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
sono stati impugnati da Greenpeace gli atti, emessi a livello ministeriale e
regionale, con cui è stata autorizzata la costruzione, da parte della società
Olt Offshore LNG Toscana s.p.a., di un terminale di rigassificazione, previa
positiva valutazione del relativo impatto ambientale.
La predetta società Olt Offshore LNG Toscana s.p.a., nel costituirsi in
giudizio, ha proposto regolamento di competenza, con atto regolarmente
notificato alle controparti, deducendo che sono stati impugnati atti aventi
efficacia limitata al territorio della Regione Toscana, di modo che deve essere
ritenuto competente – per il giudizio di legittimità sugli atti stessi – il TAR
della Toscana, ai sensi dell’art. 3, u.c., della legge 6.12.1971, n. 1034 e
delle comuni norme processuali in materia di connessione.
L’istanza risulta rituale, perché tempestivamente notificata e depositata nei
termini di legge e tuttavia, nel merito, sulla medesima istanza deve essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel costituirsi in giudizio, infatti, tutte le parti in causa hanno formulato
richiesta in tal senso – con compensazione delle spese di lite – dichiarando di
aderire alla rimessione del ricorso al TAR indicato nell’istanza di regolamento
di competenza.
In tale situazione, il Collegio ritiene di dover prendere atto della conforme
richiesta delle parti, considerato che nel vigente sistema di giustizia
amministrativa – nel quale la competenza territoriale viene configurata come
derogabile – è stabilito un termine perentorio per la proposizione della domanda
di regolamento di competenza, mentre non è previsto alcun termine entro il quale
debba raggiungersi l’accordo fra le parti al riguardo, così come non è previsto
che l’adesione all’eccezione debba avvenire prima che il Presidente del TAR
sospenda il processo e trasmetta gli atti al Consiglio di Stato (cfr. in tal
senso Cons. St., sez. VI, n. 2646/2007).
Nella fattispecie, considerato che le parti intimate hanno aderito alla
eccezione di incompetenza del TAR del Lazio e alla richiesta di rimessione della
causa al TAR della Toscana e ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere; ritenuto altresì, quanto alle spese di
lite, che le stesse possano essere compensate fra le parti
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara la
cessazione della materia del contendere in ordine al proposto regolamento di
competenza.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Gabriella De Michele Consigliere Est.
Presidente
Claudio Varrone
Consigliere
Segretario
Gabriella De Michele
Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 03/10/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
Vedi
altre:
SENTENZE PER
ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006