AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/10/2007 (C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5121
 


P
ROCEDURE E VARIE - Regolamento di competenza territoriale - proposizione della domanda - termine perentorio - Accordo fra le parti e adesione all’eccezione - Previsione di un termine - Esclusione - Fattispecie. Nell'attuale sistema di giustizia amministrativa la competenza territoriale viene configurata come derogabile, di conseguenza, è stabilito un termine perentorio per la proposizione della domanda di regolamento di competenza, mentre non è previsto alcun termine entro il quale debba raggiungersi l’accordo fra le parti al riguardo, così come non è previsto che l’adesione all’eccezione debba avvenire prima che il Presidente del TAR sospenda il processo e trasmetta gli atti al Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2646/2007). Fattispecie: competenza territoriale su gli atti relativi alla costruzione di un terminale di rigassificazione. Pres. Varrone - Est. De Michele - OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (Avv.ti Anselmi, Di Gioia, Acquarone e Giallongo) c. GREENPEACE (Avv. Altavilla) e altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/10/2007 (C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5121


 

 www.AmbienteDiritto.it


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5121/2007
Reg.Dec.
N. 4494 Reg.Ric.
ANNO 2007
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
OLT OFFSHORE LNG TOSCANA, rappresentato e difeso dagli Avv. Daniela Anselmi, Giovanni Di Gioia, Lorenzo Acquarone e Natale Giallongo con domicilio eletto in Roma piazza Mazzini, 27, presso lo studio del secondo;
contro
GREENPEACE, non costituito in questa fase di giudizio; in I° grado rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Altavilla ed elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio Grez;
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLA DIFESA, STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO, RINA REGISTRO NAVALE ITALIANO SPA, AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO, AGENZIA DELLE DOGANE DIPARTIMENTO DOGANE E L.L., AGENZIA DELLE DOGANE-DIREZIONE REGIONALE TOSCANA, AGENZIA DELLE DOGANE U.T.F. LIVORNO, COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA, CTR COMITATO TECN. REG. C/O ISPETT. REG. VIG. FUOCO REG. TOSCANA, non costituiti in questa fase di giudizio; in I° grado rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
COMUNE DI PISA, COMUNE DI COLLESALVETTI, PROVINCIA DI LIVORNO, PROVINCIA DI PISA, COMUNE DI LIVORNO, non costituiti;
REGIONE TOSCANA, rappresentata e difesa dagli Avv. Barbara Mancino e Lucia Bora con domicilio eletto in Roma via del Viminale n.43, presso l’Avv. Fabio Lorenzoni;
RINA REG. ITAL. NAVALE-RINA INDUSTRY SPA-ENERGY & PROCESS UNIT, rappresentata e difesa dagli Avv. Ludovico Villani e Roberto Damonte con domicilio eletto in Roma via Asiago n.8, presso lo studio del primo;
in ordine al giudizio
n. 3370/07 pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, proposto da Greenpeace, rappresentato e difeso come sopra;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2007, relatore il Consigliere Gabriella De Michele;
Uditi gli Avvocati Di Gioia, Villani e Lorenzoni per delega di Bora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O E D I R I T T O


Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sono stati impugnati da Greenpeace gli atti, emessi a livello ministeriale e regionale, con cui è stata autorizzata la costruzione, da parte della società Olt Offshore LNG Toscana s.p.a., di un terminale di rigassificazione, previa positiva valutazione del relativo impatto ambientale.


La predetta società Olt Offshore LNG Toscana s.p.a., nel costituirsi in giudizio, ha proposto regolamento di competenza, con atto regolarmente notificato alle controparti, deducendo che sono stati impugnati atti aventi efficacia limitata al territorio della Regione Toscana, di modo che deve essere ritenuto competente – per il giudizio di legittimità sugli atti stessi – il TAR della Toscana, ai sensi dell’art. 3, u.c., della legge 6.12.1971, n. 1034 e delle comuni norme processuali in materia di connessione.


L’istanza risulta rituale, perché tempestivamente notificata e depositata nei termini di legge e tuttavia, nel merito, sulla medesima istanza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.


Nel costituirsi in giudizio, infatti, tutte le parti in causa hanno formulato richiesta in tal senso – con compensazione delle spese di lite – dichiarando di aderire alla rimessione del ricorso al TAR indicato nell’istanza di regolamento di competenza.


In tale situazione, il Collegio ritiene di dover prendere atto della conforme richiesta delle parti, considerato che nel vigente sistema di giustizia amministrativa – nel quale la competenza territoriale viene configurata come derogabile – è stabilito un termine perentorio per la proposizione della domanda di regolamento di competenza, mentre non è previsto alcun termine entro il quale debba raggiungersi l’accordo fra le parti al riguardo, così come non è previsto che l’adesione all’eccezione debba avvenire prima che il Presidente del TAR sospenda il processo e trasmetta gli atti al Consiglio di Stato (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, n. 2646/2007).


Nella fattispecie, considerato che le parti intimate hanno aderito alla eccezione di incompetenza del TAR del Lazio e alla richiesta di rimessione della causa al TAR della Toscana e ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; ritenuto altresì, quanto alle spese di lite, che le stesse possano essere compensate fra le parti


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al proposto regolamento di competenza.


Compensa tra le parti le spese di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 26 giugno 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Gabriella De Michele Consigliere Est.


Presidente
Claudio Varrone
Consigliere                                                  Segretario
Gabriella De Michele                                    Giovanni Ceci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 03/10/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006