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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 4/10/2007 (C.c. 30/01/07), Sentenza n. 5125
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.REG.DEC.5125/07
N. 8615 REG.RIC.
ANNO: 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 8615 del 2006 proposto dalle società Hotel Royal Terme
srl, Hotel Hermitage & Park srl, Hotel Regina Palace srl, Hotel Terme Alexander
srl, Bristol Hotel Terme srl , in persona dei rispettivi rappresentanti legali,
rappresentate e difese dall’avv.to Lucio Iannotta ed elettivamente do-miciliate
in Roma, via Cola di Rienzo n. 111
contro
il Comune di Ischia, in persona del commissario prefettizio, rappresentato e
difeso dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella ed elettivamente domiciliato in Roma,
via Mercati n. 51;
per l’esecuzione e l’ottemperanza della decisione 20 ottobre 1998 n. 1546 del
Consiglio di Stato, Sezione Quinta;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 30 gennaio 2007, il Cons. Giancarlo
Giambartolomei;
Udito l’avvocato Iannotta e l’avvocato Accarino per delega dell’avvocato D’Angiolella;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.-Con decisione 20 ottobre 1998 n. 1546, in riforma della sentenza 15 maggio
1990 n. 175, emessa dal TAR Campania, questa Sezione annullò le delibere 23
marzo 1989 n. 476 della giunta del Comune di Ischia e 28 marzo 1989 n. 65 di
ratifica della prima da parte del consiglio comunale.
Con tali atti il Comune intimato aveva indicato in £ 6.200.000.000= l’importo
complessivo, per l’anno 1989, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e fissato in £ 10.090/mq la quota gravante sugli esercizi destinati ad
“alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar”.
In accoglimento del motivo di difetto d’istruttoria ed erroneità del calcolo del
costo del servizio, questa Sezione dispose che in sede di rinnovazione del
procedimento, volta alla corretta determinazione del costo del servizio,
l’Amministrazione avesse a riferimento, anziché la somma di £ 6,2 miliardi
quella risultante dal consuntivo per l’anno 1988, eventualmente aumentata in
relazione al tasso d’inflazione dell’epoca.
Con atto di diffida 4 ottobre 2001, i ricorrenti chiesero al Comune di Ischia di
dare esecuzione alla decisione, sulla quale nel frattempo si era formato il
giudicato.
Dopo la dichiarazione di dissesto del Comune intimato (giugno 1993), in seguito
a diuturne trattative, previa sottoscrizione di atti di transazione, avendo a
riferimento un costo del servizio pari a £ 3 miliardi e 663 milioni annui, la
Commissione Dissesto provvide a restituire ai ricorrenti le somme versate in più
per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992.
Nulla venne riconosciuto per gli anni successivi al 1992.
Da qui il ricorso in ottemperanza in esame ( notificato il 29 settembre 2006)
volto ad una compiuta esecuzione della decisione 20 ottobre 1998 n. 1546, da
perseguire anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Con memoria datata 6 dicembre 2006 il Comune di Ischia, costituitosi, nel
richiamo agli atti transattivi di cui sopra ha preliminarmente eccepito
l’inammissibilità del ricorso; nel merito ha dedotto la sua infondatezza per
essere stati emanati atti, dotati di propria lesività, di rideterminazione, anno
per anno, delle tariffe TARSU.
2.- Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza.
Diversamente da quanto prospettato dal Comune intimato, con la sottoscrizione
degli atti di transazione i ricorrenti non hanno inteso rinunziare alle
eventuali ed ulteriori somme loro dovute per annualità successive al 1992.
Gli odierni ricorrenti hanno avuto cura di specificare in una e-spressa
clausola, aggiunta a tali atti convenzionali, che la rinunzia atteneva alle sole
spettanze in più di quanto loro liquidato, riferibili agli anni 1989-1992 e non
anche ai crediti relativi alle annualità successive.
3.- Nel merito il ricorso è, tuttavia, infondato.
Occorre preliminarmente procedere ad individuare i limiti oggettivi del
giudicato, attraverso l’esame non solo del dispositivo, ma anche della
motivazione e dell’oggetto del giudizio risultante dagli elementi del petitum
e della causa petendi.
3.-1.-In forza degli artt. 8 e 9 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (convertito dalla
legge 24 aprile 1989 n. 144) ogni anno (a decorrere dal 1° gennaio 1989) ciascun
Comune doveva stabilire i criteri di determinazione dell’ammontare totale della
tassa sui rifiuti solidi urbani e ripercorrere l’iter logico che ne giustificava
la variazione o la sua conferma, coprendo in tutto od in parte i costi
complessivi del servizio.
Simile contenuto aveva l’art. 61, 1° co,. del d.lgv 15 novembre 1993 n. 507 per
il quale ciascun Comune era tenuto a determinare per ogni anno d’esercizio il
gettito complessivo della tassa rapportandolo al costo d’esercizio del servizio.
I commi successivi al primo (2°,3°,4°) del soprarichiamato art. 61 del dlgv n.
507 del 1993 ulteriormente specificavano i criteri ai quali i Comuni dovevano
attenersi, comprendendo tra i costi anche gli oneri diretti e indiretti, le
quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo
smaltimento dei rifiuti, le quote di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature, ed altro.
Per l’art. 65 del predetto d.lg. n. 507 del 1993, nel determinare i valori per
la commisurazione della tassa doveva aversi presente non solo il costo di
smaltimento ma le quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie
imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree, a seconda
del tipo d’uso a cui gli stessi erano destinati.
La tassa in esame (istituita con r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 e di cui al capo
III del decreto legislativo n. 507 del 1993) era poi soppressa (a decorrere dal
1° gennaio 1999) dall’art. 49 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 che introduceva la
c.d. “tariffa” e principi e disciplina assolutamente differenti rispetto a
quelli operanti nella previgente normativa del d.lgv n. 507 del 1993.
Interveniva, infine, l’art. 33 della l. 23 dicembre 1999 n. 488 che , a modifica
dell’art. 49 del d.lgv n. 22 del 1997, disponeva una introduzione graduale del
nuovo sistema tariffario, per cui, nelle more, continuavano ad essere
applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento di cui al
d.lgv n. 507 del 1993.
Tale è la disciplina (e la sua evoluzione ) che inerisce alla quantificazione
dell’ammontare complessivo della tassa sui rifiuti solidi urbani.
3.-2.- Come è dato leggere nella parte in fatto della decisione n.1 546 del
1998, di cui si chiede l’esecuzione, la sentenza del TAR Campania 15 maggio 1990
n. 175 era stata emessa su ricorso avente a suo oggetto le delibere n. 325 del
1989, 23 marzo 1989 n. 476 e 29 marzo 1989 n. 65 con le quali il Comune di
Ischia aveva fissato l’importo totale della tassa di smaltimento per l’anno
1989, pari al costo del servizio per l’anno 1988 erroneamente indicato in 6,2
miliardi anziche in £ 3 miliardi e 915 milioni .
Anche nella parte in diritto la decisione n. 1546 del 1998 ha a suo riferimento
la determinazione della tariffa per il 1989. Data poi “la palese erroneità del
costo del servizio posto a base del calcolo del tributo in esame per l’anno
1989” la decisione rilevava “l’illegittimità degli atti impugnati” e nel
dispositivo ne statuiva l’annullamento.
Oltre all’effetto cassatorio, dall’annullamento scaturiva l’obbligo per il
Comune d’adottare un provvedimento con un contenuto già sostanzialmente
determinato dalla decisione che aveva colto il vizio di erroneità
dell’istruttoria e indicato l’ammontare del costo del servizio da prendere a
riferimento per il 1989.
Per le annualità successive è illogico sostenere che gli elementi istruttori
inerenti ai costi da prendere a riferimento, per calcolare il gettito totale
della tassa, siano rimasti immutati e che la decisione abbia prodotto la
caducazione di tutti gli atti successivamente adottati con una inammissibile ed
improponibile estensione dei limiti oggettivi del giudicato .
Dal 1993 ad oggi, a parte l’incidenza della intervenuta disci-plina dettata in
materia dalla d.lgv. n. 507 del 1993, il Comune di Ischia ha assunto atti
deliberativi non impugnati o la cui impugnazione (seppure per questioni non
esattamente identiche a quelle oggetto della decisione di cui si chiede
l’esecuzione) ha avuto esito negativo (con riguardo alle tariffe 2001 è
intervenuta la decisione n. 858 del 2006 di questa Sezione; per l’anno 2002,
2004 e 2005 è intervenuta la sentenza di rigetto del TAR Campania n. 6399 del
2006).
In particolare, per l’anno 1993 le tariffe TARSU erano state rideterminate con
atto del Commissario 24 gennaio 1994 n. 7, richiamato nella delibera 27 aprile
1994 n. 153, di chiarimenti della delibera 2 settembre 1993 n. 32.
Si vedano anche: la delibera commissariale 24 gennaio 1994 n. 7 di conferma
delle tariffe della tassa di smaltimento e la delibera 29 giugno 1994 n. 282 di
adozione del regolamento comunale per l’applicazione di detta tassa ai sensi del
d.lgv n. 507 del 1993;la delibera 29 febbraio 1996 n. 11 (con la quale il
consiglio comunale confermava per il 1996 il costo del servizio fissato per il
1995 utlizzando parte dell’eccedenza di gettito realizzata nell’esercizio
finanziario 1994) ; le delibere 15 febbraio 1997 n. 89, 28 gennaio 1998 n. 26,
22 gennaio 1999 n9, 15 febbraio 2000 n. 38.
4.-Per quanto sopra dedotto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di-spositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, respinge il
ricorso n. 8615 del 2006.
Condanna le società appellanti, in solido, al pagamento delle spese e degli
onorari di giudizio che liquida a favore del Comune di Ischia in euro 5000/00
(cinquemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2007, con
l’intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Giancarlo Giambartolomei Consigliere,est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Giancarlo Giambartolomei
F.to Corrado Allegretta
IL SEGRETARIO
f.to Agatina Maria Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 4/10/2007
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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