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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 4/10/2007 (C.c. 30/01/07), Sentenza n. 5125
 


 


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.REG.DEC.5125/07
N. 8615 REG.RIC.
ANNO: 2006
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso n. 8615 del 2006 proposto dalle società Hotel Royal Terme srl, Hotel Hermitage & Park srl, Hotel Regina Palace srl, Hotel Terme Alexander srl, Bristol Hotel Terme srl , in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dall’avv.to Lucio Iannotta ed elettivamente do-miciliate in Roma, via Cola di Rienzo n. 111
contro
il Comune di Ischia, in persona del commissario prefettizio, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella ed elettivamente domiciliato in Roma, via Mercati n. 51;
per l’esecuzione e l’ottemperanza della decisione 20 ottobre 1998 n. 1546 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 30 gennaio 2007, il Cons. Giancarlo Giambartolomei;
Udito l’avvocato Iannotta e l’avvocato Accarino per delega dell’avvocato D’Angiolella;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


1.-Con decisione 20 ottobre 1998 n. 1546, in riforma della sentenza 15 maggio 1990 n. 175, emessa dal TAR Campania, questa Sezione annullò le delibere 23 marzo 1989 n. 476 della giunta del Comune di Ischia e 28 marzo 1989 n. 65 di ratifica della prima da parte del consiglio comunale.


Con tali atti il Comune intimato aveva indicato in £ 6.200.000.000= l’importo complessivo, per l’anno 1989, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e fissato in £ 10.090/mq la quota gravante sugli esercizi destinati ad “alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar”.


In accoglimento del motivo di difetto d’istruttoria ed erroneità del calcolo del costo del servizio, questa Sezione dispose che in sede di rinnovazione del procedimento, volta alla corretta determinazione del costo del servizio, l’Amministrazione avesse a riferimento, anziché la somma di £ 6,2 miliardi quella risultante dal consuntivo per l’anno 1988, eventualmente aumentata in relazione al tasso d’inflazione dell’epoca.


Con atto di diffida 4 ottobre 2001, i ricorrenti chiesero al Comune di Ischia di dare esecuzione alla decisione, sulla quale nel frattempo si era formato il giudicato.


Dopo la dichiarazione di dissesto del Comune intimato (giugno 1993), in seguito a diuturne trattative, previa sottoscrizione di atti di transazione, avendo a riferimento un costo del servizio pari a £ 3 miliardi e 663 milioni annui, la Commissione Dissesto provvide a restituire ai ricorrenti le somme versate in più per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992.


Nulla venne riconosciuto per gli anni successivi al 1992.


Da qui il ricorso in ottemperanza in esame ( notificato il 29 settembre 2006) volto ad una compiuta esecuzione della decisione 20 ottobre 1998 n. 1546, da perseguire anche mediante la nomina di un commissario ad acta.


Con memoria datata 6 dicembre 2006 il Comune di Ischia, costituitosi, nel richiamo agli atti transattivi di cui sopra ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso; nel merito ha dedotto la sua infondatezza per essere stati emanati atti, dotati di propria lesività, di rideterminazione, anno per anno, delle tariffe TARSU.


2.- Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza. Diversamente da quanto prospettato dal Comune intimato, con la sottoscrizione degli atti di transazione i ricorrenti non hanno inteso rinunziare alle eventuali ed ulteriori somme loro dovute per annualità successive al 1992.


Gli odierni ricorrenti hanno avuto cura di specificare in una e-spressa clausola, aggiunta a tali atti convenzionali, che la rinunzia atteneva alle sole spettanze in più di quanto loro liquidato, riferibili agli anni 1989-1992 e non anche ai crediti relativi alle annualità successive.


3.- Nel merito il ricorso è, tuttavia, infondato.


Occorre preliminarmente procedere ad individuare i limiti oggettivi del giudicato, attraverso l’esame non solo del dispositivo, ma anche della motivazione e dell’oggetto del giudizio risultante dagli elementi del petitum e della causa petendi.


3.-1.-In forza degli artt. 8 e 9 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (convertito dalla legge 24 aprile 1989 n. 144) ogni anno (a decorrere dal 1° gennaio 1989) ciascun Comune doveva stabilire i criteri di determinazione dell’ammontare totale della tassa sui rifiuti solidi urbani e ripercorrere l’iter logico che ne giustificava la variazione o la sua conferma, coprendo in tutto od in parte i costi complessivi del servizio.


Simile contenuto aveva l’art. 61, 1° co,. del d.lgv 15 novembre 1993 n. 507 per il quale ciascun Comune era tenuto a determinare per ogni anno d’esercizio il gettito complessivo della tassa rapportandolo al costo d’esercizio del servizio.


I commi successivi al primo (2°,3°,4°) del soprarichiamato art. 61 del dlgv n. 507 del 1993 ulteriormente specificavano i criteri ai quali i Comuni dovevano attenersi, comprendendo tra i costi anche gli oneri diretti e indiretti, le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature, ed altro.


Per l’art. 65 del predetto d.lg. n. 507 del 1993, nel determinare i valori per la commisurazione della tassa doveva aversi presente non solo il costo di smaltimento ma le quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree, a seconda del tipo d’uso a cui gli stessi erano destinati.


La tassa in esame (istituita con r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 e di cui al capo III del decreto legislativo n. 507 del 1993) era poi soppressa (a decorrere dal 1° gennaio 1999) dall’art. 49 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 che introduceva la c.d. “tariffa” e principi e disciplina assolutamente differenti rispetto a quelli operanti nella previgente normativa del d.lgv n. 507 del 1993.


Interveniva, infine, l’art. 33 della l. 23 dicembre 1999 n. 488 che , a modifica dell’art. 49 del d.lgv n. 22 del 1997, disponeva una introduzione graduale del nuovo sistema tariffario, per cui, nelle more, continuavano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento di cui al d.lgv n. 507 del 1993.


Tale è la disciplina (e la sua evoluzione ) che inerisce alla quantificazione dell’ammontare complessivo della tassa sui rifiuti solidi urbani.


3.-2.- Come è dato leggere nella parte in fatto della decisione n.1 546 del 1998, di cui si chiede l’esecuzione, la sentenza del TAR Campania 15 maggio 1990 n. 175 era stata emessa su ricorso avente a suo oggetto le delibere n. 325 del 1989, 23 marzo 1989 n. 476 e 29 marzo 1989 n. 65 con le quali il Comune di Ischia aveva fissato l’importo totale della tassa di smaltimento per l’anno 1989, pari al costo del servizio per l’anno 1988 erroneamente indicato in 6,2 miliardi anziche in £ 3 miliardi e 915 milioni .


Anche nella parte in diritto la decisione n. 1546 del 1998 ha a suo riferimento la determinazione della tariffa per il 1989. Data poi “la palese erroneità del costo del servizio posto a base del calcolo del tributo in esame per l’anno 1989” la decisione rilevava “l’illegittimità degli atti impugnati” e nel dispositivo ne statuiva l’annullamento.


Oltre all’effetto cassatorio, dall’annullamento scaturiva l’obbligo per il Comune d’adottare un provvedimento con un contenuto già sostanzialmente determinato dalla decisione che aveva colto il vizio di erroneità dell’istruttoria e indicato l’ammontare del costo del servizio da prendere a riferimento per il 1989.


Per le annualità successive è illogico sostenere che gli elementi istruttori inerenti ai costi da prendere a riferimento, per calcolare il gettito totale della tassa, siano rimasti immutati e che la decisione abbia prodotto la caducazione di tutti gli atti successivamente adottati con una inammissibile ed improponibile estensione dei limiti oggettivi del giudicato .


Dal 1993 ad oggi, a parte l’incidenza della intervenuta disci-plina dettata in materia dalla d.lgv. n. 507 del 1993, il Comune di Ischia ha assunto atti deliberativi non impugnati o la cui impugnazione (seppure per questioni non esattamente identiche a quelle oggetto della decisione di cui si chiede l’esecuzione) ha avuto esito negativo (con riguardo alle tariffe 2001 è intervenuta la decisione n. 858 del 2006 di questa Sezione; per l’anno 2002, 2004 e 2005 è intervenuta la sentenza di rigetto del TAR Campania n. 6399 del 2006).


In particolare, per l’anno 1993 le tariffe TARSU erano state rideterminate con atto del Commissario 24 gennaio 1994 n. 7, richiamato nella delibera 27 aprile 1994 n. 153, di chiarimenti della delibera 2 settembre 1993 n. 32.


Si vedano anche: la delibera commissariale 24 gennaio 1994 n. 7 di conferma delle tariffe della tassa di smaltimento e la delibera 29 giugno 1994 n. 282 di adozione del regolamento comunale per l’applicazione di detta tassa ai sensi del d.lgv n. 507 del 1993;la delibera 29 febbraio 1996 n. 11 (con la quale il consiglio comunale confermava per il 1996 il costo del servizio fissato per il 1995 utlizzando parte dell’eccedenza di gettito realizzata nell’esercizio finanziario 1994) ; le delibere 15 febbraio 1997 n. 89, 28 gennaio 1998 n. 26, 22 gennaio 1999 n9, 15 febbraio 2000 n. 38.


4.-Per quanto sopra dedotto, il ricorso deve essere respinto.


Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di-spositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, respinge il ricorso n. 8615 del 2006.


Condanna le società appellanti, in solido, al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida a favore del Comune di Ischia in euro 5000/00 (cinquemila).

 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Giancarlo Giambartolomei Consigliere,est.


L'ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE
F.to Giancarlo Giambartolomei                    F.to Corrado Allegretta

IL SEGRETARIO
f.to Agatina Maria Vilardo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 4/10/2007
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi



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