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CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C. 15/05/2007), Sentenza n. 5283
RIFIUTI - Obbligo di ripristino ambientale - Decorrenza di un
lungo lasso di tempo - Responsabilità dell’inquinamento - Esenzione -
Esclusione - Verifica - D. Lgs n. 152/2006. La decorrenza di un lungo
lasso di tempo non è di per sé in grado di esentare dall'eventuale
responsabilità dei fatti inquinanti e quindi dall’obbligo di provvedere ad
effettuare l’indispensabile ripristino ambientale. Tuttavia, tale lasso di tempo
non è comunque privo di rilevanza agli effetti della verifica della
responsabilità dell’inquinamento. Pres. Varrone - Est. Caringella - Esso
Italiana S.R.L. (avv. Zanchini) c. Comune di Trieste (Avv.ti Giraldi e Vicini) e
Autorità Portuale di Trieste (n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale
per il Friuli Venezia Giulia sentenza n. 488/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez.
VI, del 09/10/2007 (C.C. 15/05/2007), Sentenza n. 5283
RIFIUTI - Mancata eliminazione degli effetti inquinanti - Continuità
sostanziale con le disposizioni pregresse - Cagionamento o pericolo
d’inquinamento - Bonifica - Condotta omissiva a carattere permanente
- Disciplina applicabile ratione temporis vigente - Art. 51 bis,
D.lgs n. 22/1997 oggi art. 257 D. Lgs n. 152/2006. In materia di rifiuti,
trova applicazione in qualunque situazione di inquinamento l’art. 51 bis,
ratione temporis vigente, del d.lgs n. 22/1997 (attualmente
riprodotta nella fattispecie prevista dall'art. 257 D.Lgs. n. 156/2006), con i
vari profili di continuità sostanziale con le disposizioni pregresse, (cfr.
Cass. pen. 28 aprile 2000, n. 1783). Sicché, lo stato d’inquinamento dà luogo ad
una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano
rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i
limiti normativamente accettabili. Pertanto, le norme in materia si applicano a
qualunque sito che risulti attualmente inquinato, indipendentemente dal momento
in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale
situazione patologica. La formulazione legislativa, collega la pena non al
momento in cui viene cagionato l’inquinamento o il relativo pericolo ma alla
mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, ai sensi
dell’art. 17. Non si tratta di conseguenza di portata retroattiva della norma ma
dell’applicazione ratione temporis della legge onde fare cessare gli
effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere
elisi solo con la bonifica; detto altrimenti, non viene sanzionato
l’inquinamento in epoca precedente prodotto ma la mancata eliminazione degli
effetti che permangono nonostante il fluire del tempo. Pres. Varrone - Est.
Caringella - Esso Italiana S.R.L. (avv. Zanchini) c. Comune di Trieste (Avv.ti
Giraldi e Vicini) e Autorità Portuale di Trieste (n.c.) (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia sentenza n. 488/2001).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C. 15/05/2007), Sentenza n. 5283
RIFIUTI - Obbligo di bonifica - Inadempimento - Reato omissivo di
pericolo presunto - Disciplina applicabile - D.M. 471/1999 - D.lgs n.
22/1997 - D. Lgs n. 152/2006. La contravvenzione di cui all’art. 51 bis del
d.lgs n. 22/1997 (attualmente riprodotta nella fattispecie prevista dall'art.
257 D.Lgs. n. 156/2006), si configura come reato omissivo di pericolo presunto
che si consuma ove il soggetto non proceda all’adempimento dell’obbligo di
bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dall’art. 17 (Cass. pen. n.
1773/2000 cit.). La predetta si applica anche a situazioni verificatesi in epoca
anteriore all’emanazione del regolamento di cui al D.M. 471/1999”. Pres. Varrone
- Est. Caringella - Esso Italiana S.R.L. (avv. Zanchini) c. Comune di Trieste
(Avv.ti Giraldi e Vicini) e Autorità Portuale di Trieste (n.c.) (conferma
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia sentenza n.
488/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C. 15/05/2007),
Sentenza n. 5283
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5283/2007
Reg.Dec.
N. 7682 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 7682/2002 proposto dalla Esso Italiana S.R.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gian
Paolo Zanchini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla via
dei due Macelli, n. 66;
contro
il Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Maria Serena Giraldi e Domenico Vicini, elettivamente domiciliato
presso quest’ultimo in Roma, piazza Adriana, n. 7;
e nei confronti
dell’Autorità Portuale di Trieste, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 488/2001 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto dall’odierno
appellante avverso l’ordinanza sindacale 26.5.2000 n. 60247 con la quale è stato
ordinato alla ricorrente di adottare “interventi di messa in sicurezza
d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale” nel comprensorio di via
Errera in Trieste quale asserita responsabile del relativo inquinamento;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Nella pubblica udienza del 15 maggio 2007 - relatore il Consigliere Francesco
Caringella;
Uditi gli avv.ti Zanchini e Vicini;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato in prime cure riguarda una raffineria in Trieste
dove la ricorrente ha da anni cessato ogni attività, con dismissione
dell’attività di raffinazione nel 1965 e mantenimento in loco di un deposito di
prodotti per il quale, con D.M. 30.4.84 n. 13146, il Ministero dell’Industria
dava atto della rinuncia della Esso alla “concessione relativa al deposito
costiero..”.
Anche il deposito venne poi dismesso nei primi anni 80; i suoli interessati
dall’impianto vennero restituiti al concedente Ente Porto (ora Autorità
Portuale) con verbale di riconsegna del 31 marzo 1982 e le aree di proprietà
vennero venute all’Ente Porto con rogito del 14 gennaio 1988.
Con il decreto oggetto della presente impugnativa si ordina alla ricorrente “ai
sensi di quanto disposto dal D.M. 25.10.1999 n. 471” ...”di adottare i necessari
interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino
ambientale” delle aree asseritamente inquinate ricadenti sia tra quelle prima in
concessione sia tra quelle vendute all’Ente Porto.
2. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto
dalla Esso Italia s.r.l, reputando fondate le censure tese a stigmatizzare la
deficienza istruttoria della determinazione gravata.
Il Tribunale, premesso che il lungo lasso di tempo trascorso non è di per sé in
grado di esentare la ricorrente dalla eventuale responsabilità dei fatti
inquinanti e quindi dall’obbligo di provvedere ad effettuare l’indispensabile
ripristino ambientale così come previsto dal c.d. decreto Ronchi, ha osservato
che nondimeno tale lasso di tempo non è comunque privo di rilevanza agli effetti
della verifica della responsabilità dell’inquinamento. Il Collegio ha quindi
colto l’incompletezza dell’istruttoria con riguardo a tale considerazione che
avrebbe richiesto un’ampia ed approfondita disamina da svolgersi, ovviamente, in
contraddittorio con tutti coloro che sono stati nel possesso dei luoghi in
questione, non potendosi escludere a priori che lo stato di inquinamento
attualmente riscontrabile sia addebitabile a più e diversi fattori e quindi
anche a più di un soggetto. La Sezione ha puntualizzato che l’amministrazione
avrebbe dovuto considerare e valutare attentamente tutte le possibili cause del
superamento dei livelli di accettabilità, identificandole e valutandone le
possibili fonti in relazione a tutte le attività che sono state in loco
esercitate. Questa indagine non risulta essere stata fatta con il necessario
approfondimento e rigore, tanto più che l’indagine commissionata alla Foster
Wheeler Environmental Italia S.r.l. era preliminarmente mirata a verificare lo
stato di inquinamento ambientale dell’area al fine di suggerire le possibili
linee di intervento e non comprendeva specificamente tale questione, alla quale
sembra quasi che venga data una risposta ritenuta scontata, date le
caratteristiche dell’attività in loco a suo tempo esercitata dalla ESSO e la
mancanza di precedenti bonifiche dei luoghi.
Il Tribunale ha quindi concluso che nel caso di specie, proprio perché al
momento della riconsegna dei luoghi non sono state effettuati né verifiche
dell’inquinamento né interventi di alcun tipo, l’indagine avrebbe dovuto essere
“particolarmente mirata a dare risposta, attraverso l’identificazione
dettagliata del tipo di inquinamento e delle specifiche modalità di diffusione
anche territoriale dello stesso, anche al quesito circa l’esatta identificazione
del responsabile, onde permettere di addebitare, senza possibilità di dubbio, le
responsabilità del riscontrato superamento dei limiti di accettabilità della
contaminazione dei siti interessati all’uno o all’altro o, ed eventualmente in
che percentuale, a entrambi i soggetti che si sono succeduti nel possesso dei
luoghi interessati ed hanno ivi esercitato attività con effetti inquinanti”.
3. Con l’appello la Esso Italiano s.r.l. ripropone la censura, disattesa in
prime cure e idonea in caso di accoglimento a produrre un effetto maggiormente
satisfattivo, tesa a dedurre l’illegittimità dell’applicazione del decreto
Ronchi (d.lgs. n. 22/1997) e del successivo regolamento, a situazioni pregresse
all’entrata in vigore di detta normativa.
Il motivo non è fondato.
Giova rammentare che, ai sensi dell’art. 51 bis, ratione temporis
vigente, del d.lgs n. 22/1997, “Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo
concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 1; comma 2, è punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il
procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno
a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se
l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna
per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale”.
La Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale (cfr.Cass. pen. 28 aprile
2000, n. 1783) secondo cui la normativa in parola, che peraltro presenta profili
di continuità sostanziale con le disposizioni pregresse, trova applicazione a
qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore
del decreto legislativo. Infatti, posto che l’inquinamento dà luogo ad una
situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse
le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti
normativamente accettabili, si deve convenire, in armonia con i puntuali rilievi
svolti sul punto dal Primo Giudice, che le previsioni del decreto Ronchi si
applicano a qualunque sito che risulti attualmente inquinato, indipendentemente
dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori
dell’attuale situazione patologica.
La formulazione della norma collega infatti la pena non al momento in cui viene
cagionato l’inquinamento o il relativo pericolo ma alla mancata realizzazione,
da parte del responsabile, della bonifica, ai sensi dell’art. 17. Non si tratta
quindi di portata retroattiva della norma ma dell’applicazione ratione temporis
della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere
permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica; detto altrimenti, non
viene sanzionato l’inquinamento in epoca precedente prodotto ma la mancata
eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo.
In sintonia con detta ricostruzione la giurisprudenza della Cassazione, alla
quale si ritiene di aderire (Cass. pen. n. 1773/2000 cit.) ha per l’appunto
osservato che “la contravvenzione di cui all’art. 51 bis del d.lgs n. 22/1997 si
configura come reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il
soggetto non proceda all’adempimento dell’obbligo di bonifica secondo le cadenze
procedimentalizzate dall’art. 17. La predetta si applica anche a situazioni
verificatesi in epoca anteriore all’emanazione del regolamento di cui al D.M.
471/1999”.
4. L’appello deve pertanto essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.
Bruno Rosario Polito Consigliere
Presidente
Claudio Varrone
Consigliere Segretario
Francesco Caringella Glauco Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 09/10/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
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