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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (Cc. 05/06/2007), Sentenza n. 5452
DEMANIO MARITTIMO - Realizzazione di uno stabilimento balneare - Concessione di
un’area demaniale marittima - Diniego - Interesse pubblico - Mantenimento della
libera fruizione - Criteri per il rilascio delle concessioni - Posizione di
diritto soggettivo - Esclusione. E' legittimo il diniego della concessione
di un’area demaniale marittima (mq 1265 circa di superficie) per la
realizzazione di uno stabilimento balneare, (località “Baia verde” del Comune di
Gallipoli), in quanto “il progetto di cui trattasi riguarda una spiaggia
(arenile) che risulta essere una delle ultime rimaste al libero uso pubblico in
detta località, per cui “è intendimento della Capitaneria di Porto continuare a
mantenere la libera fruizione del segmento demaniale marittimo oggetto della
richiesta” (il progetto presentato non rispondeva “all’attuale interesse
pubblico”). Pertanto, in via generale nonostante “i criteri per il rilascio
delle concessioni”, è l’Autorità competente a valutare quale sia la situazione
che meglio corrisponde all’interesse pubblico, e che la fissazione di criteri
generali non vincola l’Amministrazione all’accoglimento di ogni istanza, quasi
che la posizione degli istanti sia divenuta una posizione di diritto soggettivo
all’ottenimento della concessione richiesta. Pres. Trotta - Est. Romeo - Della
Rocca Tiziana e Isceri Michele (avv. Pastore) c. Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e nei confronti Capitaneria di Porto di Gallipoli (Avv. gen.
Stato) (conferma sentenza n. 2654/2007 T.A.R. per la Puglia, sez. I di Lecce).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (Cc. 05/06/2007), Sentenza n. 5452
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5452/2007
Reg.Dec.
N.7906 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Della Rocca Tiziana e Isceri Michele,
rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Pastore, ed elettivamente domiciliati con
lo stesso in Roma presso lo studio dell’avv. Giunio Rizzelli, Piazza Verbano, n.
22, scala A,
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
e nei confronti
della Capitaneria di Porto di Gallipoli, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n.
12;
per l'annullamento
della sentenza n. 2654/2007 del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, sez. I di Lecce, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno della propria
difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2007, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo,
uditi l’avv. Pastore e l’avvocato dello Stato Massarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La Capitaneria di Porto di Gallipoli ha denegato agli istanti la concessione
di un’area demaniale marittima (mq 1265 circa di superficie) per la
realizzazione di uno stabilimento balneare, in località “Baia verde” del Comune
di Gallipoli, in quanto “il progetto di cui trattasi riguarda una spiaggia
(arenile) che risulta essere una delle ultime rimaste al libero uso pubblico in
località “Baia verde”, ed “è intendimento di questa Capitaneria di Porto
continuare a mantenere la libera fruizione del segmento demaniale marittimo
oggetto della richiesta” (il progetto presentato non risponde “all’attuale
interesse pubblico”).
2.- Su ricorso degli interessati, il TAR Lecce, con la sentenza di cui si chiede
la riforma, ha respinto il ricorso avverso tale diniego “per l’installazione di
una struttura qualificata come spiaggia libera attrezzata”.
3.- Appellano gli originari ricorrenti, i quali denunciano “l’equivoco di fondo”
del TAR, che ha assimilato le concessioni di “spiaggia libera attrezzata” a
quelle che “snaturano la vocazione del bene, sottraendolo all’uso collettivo”.
L’istanza degli appellanti non comporterebbe alcuna “modifica alla destinazione
demaniale del bene né una sua sottrazione all’uso” suo proprio, essendo volta a
rendere più agevole l’utilizzo del bene demaniale secondo la sua specifica
destinazione. Proseguono gli appellanti, esemplificando le possibili
“prescrizioni” che la Capitaneria avrebbe potuto imporre, piuttosto che denegare
la concessione, in coerenza con i “Criteri per il rilascio delle concessioni”,
stabiliti in via generale dalla stessa Capitaneria di Porto. Sarebbero poi “in
conferenti le argomentazioni del TAR” sul “rapporto uomo-natura che viene
garantito dalla spiaggia libera”, giacché il litorale è “intensamente
urbanizzato”, e “l’urbanizzazione e l’antropizzazione intensissima espone
l’arenile a divenire ricettacolo di rifiuti e sfruttamento indiscriminato”,
esponendo i bagnati a “gravi disagi”, che invece con la concessione richiesta
sarebbero evitati. Altro “palese errore” del TAR sarebbe quello di avere
affermato “l’insufficienza di spiagge libere rispetto alla richiesta
dell’utenza”, e di avere avallato la motivazione del diniego impugnato, secondo
la quale “la concessione eliminerebbe una delle ultime spiagge lasciate alla
libera fruizione”, obliterando “il mutato costume sociale e le esigenze pratiche
dei bagnanti”, che preferiscono le spiagge libere attrezzate (nelle quali non si
paga il biglietto di entrata), che consentono il godimento gratuito di alcuni
servizi (raccolta rifiuti, servizi igienici, spogliatoio, servizio di
salvataggio, e altro).
4.- Si è costituita l’Amministrazione, depositando il fascicolo di primo grado.
5.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 5 giugno 2007.
6.- Gli appellanti criticano la sentenza del TAR Lecce che ha statuito la
legittimità del provvedimento della Capitaneria di Porto di Gallipoli di diniego
di concessione di un’area demaniale marittima. La critica si rivolge, per un
verso, alle argomentazioni del TAR, che sarebbero frutto di “un equivoco di
fondo” (è stata chiesta la concessione della “spiaggia libera attrezzata” che
non comporta l’uso esclusivo del bene pubblico e la previsione del pagamento del
biglietto di ingresso, ma la sola installazione di attrezzature precarie di
servizio, che occupano in minima parte l’area interessata (in totale circa mq
1.265) e rendono più godibile la spiaggia), e, per l’altro, alla motivazione
dell’impugnato diniego (il progetto riguarda una spiaggia che risulta essere una
delle ultime rimaste al libero uso in località “Baia Verde”).
L’appello è infondato.
La problematica, suscitata dall’appello in esame, non è di ordine teorico, ma
concreto. Più che soffermarsi sulla distinzione tra uso particolare e uso
generale di un bene pubblico, ovvero se la c.d. spiaggia libera attrezzata sia
compatibile o meno con il libero uso del bene per il quale è stata chiesta la
concessione, occorre valutare se la motivazione, addotta dalla Capitaneria di
Porto di Gallipoli per respingere l’istanza degli appellanti, sia immune da vizi
logici.
Si è detto che la Capitaneria di Porto non ha ritenuto il progetto presentato
meritevole di essere assentito, perché non “rispondente all’interesse pubblico”,
che è quello di mantenere “una delle ultime” spiagge, rimaste in località “Baia
Verde”, in uso libero, vale a dire in un uso che consenta al “pubblico” di
godere del tratto di arenile nella sua interezza, senza che vi siano strutture
di alcun tipo.
Una tale valutazione è stata emessa dopo che il progetto, con le relative
installazioni, è stato presentato alla Capitaneria di Porto, il che esclude che
possa configurarsi nella specie alcun difetto di adeguata istruttoria.
Quanto al merito della valutazione, essa pare immune da vizi logici, dal momento
che l’Amministrazione intende preservare da ogni installazione “una delle ultime
spiagge” rimaste in libero uso.
Gli appellanti sono consapevoli che una tale valutazione è incensurabile in sede
di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità dell’Autorità competente, e
per questo orientano le loro critiche nel senso che la loro richiesta era volta
al migliore uso della spiaggia, perché prevedeva l’offerta di servizi gratuiti
(e non) e il mantenimento della pulizia dell’arenile, e che, al più,
l’Amministrazione avrebbe potuto dettare una serie di prescrizioni “per rendere
più fruibile liberamente l’arenile”, e che ancora sarebbe inesistente il
presupposto che ha giustificato la reiezione dell’istanza, vale a dire che vi
siano poche spiagge rimaste libere.
Pur pregevole lo sforzo di addentrarsi nel merito della valutazione espressa
dalla Amministrazione, significando che il potere discrezionale è stato
malamente esercitato, perché, in definitiva, sono i cittadini ad essere i più
danneggiati dalla determinazione impugnata, la tesi degli appellanti non può
essere seguita.
Vi è un chiaro tentativo da parte degli appellanti di assumere un ruolo
sostitutivo della Amministrazione, la quale ha fornito una precisa
giustificazione del diniego espresso, che – come detto – è quella di non
ritenere “rispondente all’interesse pubblico” il progetto presentato, perché è
preferibile che la spiaggia rimanga completamente libera.
Non può giovare agli appellanti l’esame dettagliato e puntuale della planimetria
del luogo, al fine di dedurre una sorta di difetto del presupposto dell’atto
impugnato (la concessione avrebbe eliminato una delle ultime spiagge lasciate
alla libera fruizione), perché non è dubbio che la concessione della spiaggia
libera attrezzata è pur sempre una concessione demaniale, che comporta la
sottrazione al libero uso di una parte (sia pure di non rilevante entità
rispetto alla metratura complessiva) dell’arenile, e che la Capitaneria di Porto
non ha individuato nell’area in questione “l’ultima spiaggia rimasta libera”, ma
“una delle ultime”, sicché appare inutile verificare se e quanti fossero i
tratti di spiaggia ancora liberi nella località Baia Verde.
Da ultimo, in ordine al migliore utilizzo della spiaggia che gli istanti
avrebbero assicurato in coerenza con “il mutato costume sociale” che
reclamerebbe la presenza di servizi nelle spiagge, come peraltro precisato in
via generale dalla stessa Capitaneria di Porto con “i criteri per il rilascio
delle concessioni”, è sufficiente osservare che è l’Autorità competente a
valutare quale sia la situazione che meglio corrisponde all’interesse pubblico,
e che la fissazione di criteri generali non vincola l’Amministrazione
all’accoglimento di ogni istanza, quasi che la posizione degli istanti sia
divenuta una posizione di diritto soggettivo all’ottenimento della concessione
richiesta.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello
in epigrafe. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere est.
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Presidente
Gaetano Trotta
Consigliere
Segretario
Giuseppe Romeo
Glauco Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 19/10/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
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