AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 07/11/2007 (C.C. 5/06/2007), Sentenza n. 5774
PROCEDURE E VARIE - APPALTI - Riproposizione dei motivi del ricorso di primo
grado - Formula c.d. di stile ai sensi dell'art. 346 c.p.c. -
Inadeguatezza - Onere di specificità delle censure - Necessità - Fattispecie.
E' inadeguata ai fini della riproposizione dei motivi del ricorso di primo
grado, la formula "ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono per la
superiore delibazione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato i motivi che sostenevano il
ricorso introduttivo del giudizio, che qui si intendono integralmente
trascritti", atteso che trattasi di formula di stile, violativa dell'onere di
specificità delle censure (Cons. St., Sez. VI, 29 marzo 2007 n. 1472).
Fattispecie: gara per l’affidamento novennale del servizio di raccolta
domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi - esclusione. Pres. Frascione
- Est. Branca - Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a. (avv.ti Manzi,Baccolini e
Rizzo) c. Consorzio Servizi Imprese Riunite - CO.S.I.R. a r.l. (avv.ti Coglitore
e Rossi) e Comune di Sennori (n.c.) (annulla T.A.R. Sardegna, Sez. I, 22 marzo
2006 n. 342). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7/11/2007 (C.C. 5/06/2007), Sentenza
n. 5774
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5774/07 R.Sent.
Anno
N. 4152 Reg.Ric.
Anno 2006
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4152 del 2006, proposto da Manutencoop Servizi
Ambientali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi,Stefano
Baccolini e Francesco Rizzo, elettivamente domiciliate presso il primo in Roma,
via F. Confalonieri 5
contro
il Consorzio Servizi Imprese Riunite – CO.S.I.R. a r.l., rappresentato e difeso
dagli avv.ti Emanuele Coglitore e Antonello Rossi, elettivamente domiciliato
presso il primo in Roma, via F. Confalonieri 5
e nei confronti
del Comune di Sennori, del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, della
Commissione di gara, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. I,
22 marzo 2006 n. 342, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 giugno 2007 il consigliere Marzio Branca, e
uditi gli avv.ti Cacciavillani per delega di Luigi Manzi e Giorgio Pafundi in
sostituzione dell’avv. Emanuele Coglitore.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dal Consorzio
Servizi Imprese Riunite Co.S.I.R. a r.l. per l’annullamento dell’esclusione
dalla gara per l’affidamento novennale del servizio di raccolta domiciliare dei
rifiuti urbani e servizi connessi.
Ha proposto appello per la riforma della sentenza previa sospensione
dell’efficacia, l’impresa aggiudicataria Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a..
Si è costituito in appello per resistere al gravame il Co.S.I.R. a r.l. .
Con ordinanza 18 luglio 2006 n. 3634 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2007 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
La sentenza appellata ha ritenuto illegittima la esclusione dalla gara per
l’affidamento del servizio di raccolta di rifiuti urbani disposta nei confronti
del concorrente, attuale controinteressato, che, secondo la Commissione di gara,
era sprovvisto di due requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando.
I requisiti in questione erano:
lo svolgimento di un analogo servizio per almeno un comune con numero di
residenti pari o superiore a 10.000 unità;
aver svolto il servizio nel triennio precedente.
Il concorrente escluso aveva documentato di aver in corso lo svolgimento
dell’analogo servizio per una unione di comuni, la cui popolazione complessiva
assommava a circa 20.000 unità, ma nessuno dei comuni serviti presentava una
popolazione residente non inferiore a 10.000.
Inoltre, lo stesso concorrente non aveva dimostrato di aver svolto il servizio
documentato nel triennio precedente.
Quanto al primo punto, il TAR ha ritenuto che l’unione di comuni doveva essere
considerata come un soggetto unico, equiparabile a tutti gli effetti al comune,
ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000, e, pertanto, non poteva darsi
rilievo a formalismi lessicali, tanto più che i due servizi non presentavano
apprezzabili differenze se svolti in agglomerati di differenti dimensioni.
Quanto al secondo punto, la sentenza ha affermato che non poteva affermarsi con
certezza che il bando richiedesse lo svolgimento dei servizi nel triennio
precedente.
L’appellante ha contestato entrambe tali proposizioni.
Ha dedotto che la prima clausola mirava ad accertare la capacità tecnica
mediante il riferimento ad un centro urbano di una determinata consistenza,
sicché risultava irrilevante la natura giuridica conferita dalla legge alla
unione di comuni, dovendo aversi riguardo alle problematiche specifiche dello
svolgimento del servizio in presenza di una determinata concentrazione urbana,
in quanto diverse da quella proprie di piccoli aggregati.
La censura è fondata.
La clausola del bando è chiara nella imposizione del requisito legato allo
svolgimento del servizio in un centro urbano di non meno di 10.000 residenti, e
la prescrizione costituisce esercizio della discrezionalità propria della
stazione appaltante di selezionare l’area dei concorrenti mediante la richiesta
di determinati requisiti di capacità tecnica, diversi, ulteriori e più
restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza
dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo
perseguito (Cons. St. Sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5377).
Tale limite bella specie risulta osservato ove si abbia presente la
indiscutibile differenza tra la raccolta dei rifiuti per una popolazione
disseminata in una pluralità di piccoli centri e la raccolta per una comunità
concentrata in un unico comune.
La differenza non risiede, evidentemente, nella natura del servizio, ma nella
maggiore complessità dello stesso legata alla consistenza dell’agglomerato. Una
comunità di 10.000 abitanti è qualitativamente diversa dal piccolo centro sotto
i profili del tipo di edifici, della viabilità, della natura stessa dei rifiuti,
a causa del necessario e naturale insediamento di un alto numero di utenze non
domestiche e di servizio, che spesso, anche a parità di numero di residenti,
accresce considerevolmente il volume dei materiali da raccogliere.
Tale conformazione incide inevitabilmente sulla organizzazione del servizio,
perché impone l’adeguamento dei mezzi e del personale necessari allo svolgimento
di operazioni che debbono essere eseguite entro tempi necessariamente contenuti
ed in larga misura vincolati.
Con il secondo mezzo si contesta l’affermazione dei primi giudici secondo la
quale il bando non prescriveva in termini chiari che il servizio richiesto fosse
stato svolto negli ultimi tre anni.
L’appellante allega a tal fine la formulazione del bando, a norma del quale,
l’attestazione dello svolgimento del servizio analogo “dovrà essere data con
stretta tassativa enunciazione di quanto indicato nel citato comma 1, lett. a),
art. 14, del d.lgs n. 157/95 e s.m. e i.”.
Ora, appare arduo metter in dubbio che la detta disposizione prescriva che, ai
fini della dimostrazione della capacità tecnica, essa possa essere fornita
mediante: “ a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi stessi;”.
E’ dunque da affermare che il bando pretendeva la attestazione del servizio
analogo svolto nel triennio precedente.
La censura va dunque accolta.
La memoria di costituzione della controinteressata reca la riproposizione in
forma generica di tutti gli altri motivi di doglianza rimasti assorbiti nella
pronuncia di accoglimento di primo grado.
Nei termini in cui è avanzata la domanda risulta inammissibile.
La giurisprudenza largamente prevalente, infatti, afferma che ai fini della
riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, è inadeguata la formula
"ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono per la superiore delibazione
dell'Ecc.mo Consiglio di Stato i motivi che sostenevano il ricorso introduttivo
del giudizio, che qui si intendono integralmente trascritti", atteso che
trattasi di formula di stile, violativa dell'onere di specificità delle censure
(Cons. St., Sez. VI, 29 marzo 2007 n. 1472).
In conclusione l’appello va accolto.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno posti a carico della parte
soccombente, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,
respinge il ricorso di primo grado;
condanna il Consorzio Servizi Imprese Riunite – Co.S.I.R. a r.l. al pagamento in
favore dell’appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida
in complessivi euro 5.000,00, oltre IVA e CPA;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2007 con
l'intervento dei magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
Aniello Cerreto Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca
F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7-11-2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi
Vedi
altre:
SENTENZE PER
ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE -
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006