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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

per la Regione Siciliana - 29 Gennaio 2007 (c.c.08/06/2006), Sentenza n. 1

 

DEMANIO MARITTIMO - Capitaneria di porto - Istanza di rilascio di concessione - Procedimento - Avviso di integrazione documentale - Mancata specificazione della potestà di negare la concessione - Illegittimità - Esclusione. La mancata specificazione da parte della Capitaneria di porto, nell’avviso di integrazione documentale, della potestà di negare il rilascio di una concessione non esclude la configurabilità della potestà medesima, in presenza di un pubblico interesse contrario al rilascio della concessione. Nella specie, inoltre,si è avuto riguardo al principio della conservazione degli atti giuridici, che giustifica la scelta di limitare il numero di concessioni rispetto a quelle previste ab origine come possibili. (cfr. C.G.A. per la Regione Siciliana n. 2 del 29/01/2007) Pres. Virgilio, Est. Trovato, A.R.D.D. (Avv. Vitale) c. REGIONE SICILIANA e altri (Avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) e altri (n. c.) (conferma T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 2367/04 del 27 agosto 2004). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 29 Gennaio 2007 (c.c. 08/06/2006), Sentenza n. 1

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale


N. 1/07 Reg.Dec.
N. 171 Reg.Ric.
ANNO 2005


ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 171/2005,

 

proposto da
ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI DIPORTISTI (A.R.D.D.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Vitale, con domicilio eletto in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso lo studio dell'avv. Pietro Allotta;


c o n t r o
- la REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE e la CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
- il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;


e nei confronti di
- PORTOFRANCO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- CLUB THALATTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;


per la riforma
della sentenza n. 2367/04, in data 27 agosto 2004, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, III;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana, Assessorato territorio e ambiente e della Capitaneria di porto di Catania;
Visti gli atti tutti della causa;


Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006, l’avv. A. Vitale per l’Associazione appellante e l’avv. dello Stato Bucalo per le Amministrazioni appellate;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


1. Nel porticciolo di Acitrezza erano state a suo tempo assentite due concessioni demaniali marittime, una al Club Thalatta s.r.l., l’altra al Circolo nautico Lichea.


Con istanza pervenuta alla Capitaneria di porto di Catania il 15 novembre 2000 e integrata l’8 gennaio 2001, la società Club Thalatta s.r.l. chiedeva il rinnovo e l’ampliamento della concessione per una durata quadriennale.


Analoga istanza era presentata dal Circolo. Ulteriori istanze di concessione pervenivano da altri soggetti


La Capitaneria indiceva, con nota n. 16/9236/DE in data 3 aprile 2001, una conferenza di servizi con lo scopo di concordare tra le Amministrazioni competenti (Regione Sicilia - Autorità marittima e Comune di Acicastello) un’idonea programmazione finalizzata alla definizione di un migliore assetto delle aree e degli specchi acquei siti nell’ambito del porticciolo di Acitrezza nel Comune di Acicastello, da destinare all’installazione di strutture amovibili al servizio della nautica da diporto, tenendo nel debito conto le indispensabili condizioni di sicurezza dello scalo, alla luce delle concessioni demaniali stagionali rilasciate negli anni passati e per cui sono state presentate istanze di rinnovo e di ampliamento ( Club Thalatta s.r.l.), nonchè delle ulteriori istanze documentate presentate alla Capitaneria di porto di Catania, aventi il medesimo oggetto e che hanno determinato l’insorgere di un concorso di domande ex art. 37 del codice della navigazione.


Nella conferenza si concordava:


-di rinnovare solo per la imminente stagione estiva le due concessioni demaniali rilasciate al Club Thalatta s.r.l. e al Circolo nautico Lichea;


-di approntare a cura dell’organo regionale uno schema di massima programmatico, con la previsione di un numero massimo di 7 pontili a servizio della nautica da diporto nell’ambito portuale di Acitrezza e nella zona individuata dalla Autorità marittima di Catania con una precedente ordinanza;


-di archiviare le istanze di concessione o di ampliamento di concessione sino ad allora pervenute.


2. Con nota n. 16/4580/DE in data 13 febbraio 2002, la Capitaneria  comunicava alle ditte interessate che, essendo stati espletati gli atti istruttori propedeutici alla predisposizione di uno schema di massima programmatico aveva provveduto, nella stessa data, alla pubblicazione di un avviso contenente le indicazioni cui, chiunque avesse avuto interesse, avrebbe dovuto attenersi nella presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere le relative concessioni;


- invitava le ditte stesse, qualora interessate, a presentare alla Capitaneria, entro il termine indicato nel citato avviso, istanze documentate in conformità a quanto esplicitato nello schema programmatico.


Più in dettaglio l’avviso prescriveva che le istanze dovessero essere conformi all’allegato schema planimetrico ... che prevede la possibilità di collocazione di n. 7 (sette) pontili lungo la banchina del porto di Acitrezza destinati alla nautica da diporto, identificati progressivamente, in senso antiorario con le lettere A - B - C - D - E - F - G per una occupazione complessiva di specchio acqueo pari a mq. 7.880 circa, più complessivi mq. 350 di area a terra.


Il termine perentorio per la presentazione delle istanze era fissato al 6 marzo 2002.


3. Con istanze presentate il 19 febbraio 2002, la Associazione regionale per la difesa dei diritti dei diportisti (A.R.D.D.) chiedeva le concessioni relative ai pontili C e D.


4. L’Ufficio del genio civile Opere marittime di Palermo, con nota n. 2149, in data 27 febbraio 2003 prodotta in sede di conferenza di servizi tenutasi il 6 e 25 marzo 2003, dopo ampia disamina delle istanze presentate dalle ditte interessate per la concessione dei sette pontili, per tutte e in particolare per quelle presentate dalla Associazione regionale per la difesa dei diritti dei diportisti (A.R.D.D.) formulava osservazioni, concludendo, sulla base anche di precedente nota che in atto non sussistevano le condizioni per esprimere il richiesto parere tecnico e chiedendo alla Capitaneria di porto di Catania di valutare, anche alla luce dei contenuti dell’avviso pubblico e della natura del procedimento di cui trattasi, l’opportunità di richiedere alle ditte istanti la produzione di atti integrativi utili a chiarire le problematiche emerse.


Dopo la conferenza di servizi sette delle ditte richiedenti presentavano documentazione integrativa, in relazione alla quale l’Ufficio del genio civile Opere marittime di Palermo, esprimeva per tutte le istanze parere favorevole condizionato (nota n. 5039, in data 15 maggio 2003).


Con provvedimento n. 35019, in data 6 giugno 2003 l’Assessorato regionale, su proposta della Capitaneria di porto di Catania (nota 16/17790 del 29 maggio 2003) autorizzava il rilascio di concessioni limitatamente a quattro pontili (B, D, E, F concessi rispettivamente alle ditte Romano Cristina, ARDD, Grasso Michele e Portofranco s.r.l.). Rigettava, l’istanza della Associazione regionale per la difesa dei diritti dei diportisti (A.R.D.D.) relativamente al pontile C, sia per la espressa condizione dettata da questo Assessorato, in ordine all’assentimento in concessione di non più di un pontile per ciascuna ditta, sia per le ragioni illustrate con la ... nota del 29.5.2003 dell’Ufficio del genio civile Opere marittime di Palermo.


5. Nella parte relativa al diniego di concessione del pontile C, l’atto assessorile n. 35019, in data 6 giugno 2003, era impugnato dalla Associazione regionale per la difesa dei diritti dei diportisti (A.R.D.D.) avanti al TAR Calabria e, dopo regolamento di competenza, avanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso con sentenza n. 2367/04, in data 27 agosto 2004.


La sentenza è stata appellata dalla Associazione regionale per la difesa dei diritti dei diportisti (A.R.D.D.).


Resistono la Regione siciliana, Assessorato territorio e ambiente e la Capitaneria di porto di Catania.


Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006, l’appello è passato in decisione.


D I R I T T O


1. Oggetto del contendere è il provvedimento n. 35019, in data 6 giugno 2003, nella parte in cui l’Assessorato regionale ambiente e territorio, nel mentre ha assentito il rilascio di concessione per quattro su sette pontili nel porticciolo di Acitrezza oggetto di avviso pubblico (tra cui il pontile D assegnato alla Associazione regionale per la difesa dei diritti dei diportisti A.R.D.D.), ha invece rigettato l’istanza della predetta Associazione (intesa ad ottenere la concessione del pontile C ) sia per la espressa condizione dettata da questo Assessorato, in ordine all’assentimento in concessione di non più di un pontile per ciascuna ditta, sia per le ragioni illustrate con la ... nota del 29.5.2003 (della Capitaneria di porto).


Con il primo motivo riproposto in appello l’Associazione ha dedotto che l’Amministrazione ben poteva assentire la concessione ad uno stesso soggetto per più di un pontile.


La tesi non è condivisibile.


Dagli atti istruttori e dall’avviso pubblico, che hanno preceduto l’atto impugnato, sembra potersi desumere che scopo della selezione è stato quello di consentire una programmatica distribuzione anche soggettiva delle concessioni, così da evitare una concentrazione delle stesse in mano di uno solo o di pochi concessionari e di assicurare una gestione concorrenziale.


La nota dell’Assessorato regionale n. 27826, in data 15 maggio 2002, nella parte in cui prevede detta limitazione appare pertanto legittima.


2. Il secondo motivo di appello è del pari infondato.


Esso è diretto a far valere il difetto di motivazione sotto il profio della mancata coerenza con i risultati della istruttoria, il difetto di ponderazione istruttoria e la violazione del procedimento nella parte in cui il diniego di concessione del pontile C si correla alle ragioni illustrate con la nota del 29.5.2003 della Capitaneria di porto di Catania.


In essa si proponeva il non assentimento in concessione del pontile C, il che potrebbe determinare l’eventuale translazione verso ovest dei primi due pontili A e B, favorendo l’ormeggio delle unità di pesca all’adiacente banchina, considerato alquanto problematico dal Capo della Corporazione dei Piloti di Catania, sulla base dell’attuale schema.


La proposta, accolta poi nel provvedimento impugnato, è coerente con i risultati della istruttoria e in particolare con il parere in data 15 maggio 2003 dell’Ufficio del genio civile e opere marittime di Palermo che rimanda alla valutazione della Capitaneria il problema della ampiezza del corridoio tra pontili limitrofi, problema che ha reso necessaria una diversa dislocazione dei pontili medesimi. Anche sotto questo profilo, per dato oggettivo, appare logico che, stanti le esigenze riduttive del numero dei pontili, sia stata sacrificata la posizione della Associazione regionale per la difesa dei diritti dei diportisti A.R.D.D., che, a differenza degli altri richiedenti, era risultata concessionaria di altro pontile (D).


3. Va infine osservato che contrariamente a quanto si afferma nel terzo motivo di ricorso riproposto in appello, la mancata specificazione nell’avviso della potestà di escludere il rilascio di una concessione, per le ragioni qui rilevanti, non sembra escludere la configurabilità della potestà medesima, in presenza di un pubblico interesse contrario al rilascio della concessione e avuto riguardo al principio della conservazione degli atti giuridici, che giustifica la scelta di limitare il numero di concessioni rispetto a quelle previste ab origine come possibili.


4. Per le ragioni che precedono, condivise le argomentazioni del TAR, l’appello va respinto.


Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.


P. Q. M.


Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale respinge l’appello.
Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2006, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Ermanno de Francisco, Francesco Teresi, Filippo Salvia, Componenti.


F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario


Depositata in segreteria
il 29 gennaio 2007

 

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