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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 29 Gennaio 2007 (c.c.08/06/2006), Sentenza n. 1
DEMANIO MARITTIMO - Capitaneria di porto - Istanza di rilascio di concessione - Procedimento - Avviso di integrazione documentale - Mancata specificazione della potestà di negare la concessione - Illegittimità - Esclusione. La mancata specificazione da parte della Capitaneria di porto, nell’avviso di integrazione documentale, della potestà di negare il rilascio di una concessione non esclude la configurabilità della potestà medesima, in presenza di un pubblico interesse contrario al rilascio della concessione. Nella specie, inoltre,si è avuto riguardo al principio della conservazione degli atti giuridici, che giustifica la scelta di limitare il numero di concessioni rispetto a quelle previste ab origine come possibili. (cfr. C.G.A. per la Regione Siciliana n. 2 del 29/01/2007) Pres. Virgilio, Est. Trovato, A.R.D.D. (Avv. Vitale) c. REGIONE SICILIANA e altri (Avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) e altri (n. c.) (conferma T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 2367/04 del 27 agosto 2004). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 29 Gennaio 2007 (c.c. 08/06/2006), Sentenza n. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 1/07 Reg.Dec.
N. 171 Reg.Ric.
ANNO 2005
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 171/2005,
proposto da
ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI DIPORTISTI (A.R.D.D.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Antonio Vitale, con domicilio eletto in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso lo studio dell'avv. Pietro Allotta;
c o n t r o
- la REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE e la CAPITANERIA DI
PORTO DI CATANIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo,
domiciliataria ex lege, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
- il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
- PORTOFRANCO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio;
- CLUB THALATTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 2367/04, in data 27 agosto 2004, del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, III;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana, Assessorato
territorio e ambiente e della Capitaneria di porto di Catania;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza
dell’8 giugno 2006, l’avv. A. Vitale per l’Associazione appellante e l’avv.
dello Stato Bucalo per le Amministrazioni appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1. Nel porticciolo di Acitrezza erano state a suo tempo assentite due
concessioni demaniali marittime, una al Club Thalatta s.r.l., l’altra al Circolo
nautico Lichea.
Con istanza pervenuta alla Capitaneria di porto di Catania il 15 novembre 2000 e
integrata l’8 gennaio 2001, la società Club Thalatta s.r.l. chiedeva il rinnovo
e l’ampliamento della concessione per una durata quadriennale.
Analoga istanza era presentata dal Circolo. Ulteriori istanze di concessione
pervenivano da altri soggetti
La Capitaneria indiceva, con nota n. 16/9236/DE in data 3 aprile 2001, una
conferenza di servizi con lo scopo di concordare tra le Amministrazioni
competenti (Regione Sicilia - Autorità marittima e Comune di Acicastello)
un’idonea programmazione finalizzata alla definizione di un migliore assetto
delle aree e degli specchi acquei siti nell’ambito del porticciolo di Acitrezza
nel Comune di Acicastello, da destinare all’installazione di strutture amovibili
al servizio della nautica da diporto, tenendo nel debito conto le
indispensabili condizioni di sicurezza dello scalo, alla luce delle concessioni
demaniali stagionali rilasciate negli anni passati e per cui sono state
presentate istanze di rinnovo e di ampliamento ( Club Thalatta s.r.l.), nonchè
delle ulteriori istanze documentate presentate alla Capitaneria di porto di
Catania, aventi il medesimo oggetto e che hanno determinato l’insorgere di un
concorso di domande ex art. 37 del codice della navigazione.
Nella conferenza si concordava:
-di rinnovare solo per la imminente stagione estiva le due concessioni demaniali
rilasciate al Club Thalatta s.r.l. e al Circolo nautico Lichea;
-di approntare a cura dell’organo regionale uno schema di massima programmatico,
con la previsione di un numero massimo di 7 pontili a servizio della nautica da
diporto nell’ambito portuale di Acitrezza e nella zona individuata dalla
Autorità marittima di Catania con una precedente ordinanza;
-di archiviare le istanze di concessione o di ampliamento di concessione sino
ad allora pervenute.
2. Con nota n. 16/4580/DE in data 13 febbraio 2002, la Capitaneria
comunicava alle ditte interessate che, essendo stati espletati gli atti
istruttori propedeutici alla predisposizione di uno schema di massima
programmatico aveva provveduto, nella stessa data, alla pubblicazione di un
avviso contenente le indicazioni cui, chiunque avesse avuto interesse, avrebbe
dovuto attenersi nella presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere le
relative concessioni;
- invitava le ditte stesse, qualora interessate, a presentare alla Capitaneria,
entro il termine indicato nel citato avviso, istanze documentate in conformità a
quanto esplicitato nello schema programmatico.
Più in dettaglio l’avviso prescriveva che le istanze dovessero essere conformi
all’allegato schema planimetrico ... che prevede la possibilità di collocazione
di n. 7 (sette) pontili lungo la banchina del porto di Acitrezza destinati alla
nautica da diporto, identificati progressivamente, in senso antiorario con le
lettere A - B - C - D - E - F - G per una occupazione complessiva di specchio
acqueo pari a mq. 7.880 circa, più complessivi mq. 350 di area a terra.
Il termine perentorio per la presentazione delle istanze era fissato al 6 marzo
2002.
3. Con istanze presentate il 19 febbraio 2002, la Associazione regionale per la
difesa dei diritti dei diportisti (A.R.D.D.) chiedeva le concessioni relative ai
pontili C e D.
4. L’Ufficio del genio civile Opere marittime di Palermo, con nota n. 2149, in
data 27 febbraio 2003 prodotta in sede di conferenza di servizi tenutasi il 6 e
25 marzo 2003, dopo ampia disamina delle istanze presentate dalle ditte
interessate per la concessione dei sette pontili, per tutte e in particolare per
quelle presentate dalla Associazione regionale per la difesa dei diritti dei
diportisti (A.R.D.D.) formulava osservazioni, concludendo, sulla base anche di
precedente nota che in atto non sussistevano le condizioni per esprimere il
richiesto parere tecnico e chiedendo alla Capitaneria di porto di Catania di
valutare, anche alla luce dei contenuti dell’avviso pubblico e della natura del
procedimento di cui trattasi, l’opportunità di richiedere alle ditte istanti la
produzione di atti integrativi utili a chiarire le problematiche emerse.
Dopo la conferenza di servizi sette delle ditte richiedenti presentavano
documentazione integrativa, in relazione alla quale l’Ufficio del genio civile
Opere marittime di Palermo, esprimeva per tutte le istanze parere favorevole
condizionato (nota n. 5039, in data 15 maggio 2003).
Con provvedimento n. 35019, in data 6 giugno 2003 l’Assessorato regionale, su
proposta della Capitaneria di porto di Catania (nota 16/17790 del 29 maggio
2003) autorizzava il rilascio di concessioni limitatamente a quattro pontili (B,
D, E, F concessi rispettivamente alle ditte Romano Cristina, ARDD, Grasso
Michele e Portofranco s.r.l.). Rigettava, l’istanza della Associazione regionale
per la difesa dei diritti dei diportisti (A.R.D.D.) relativamente al pontile C,
sia per la espressa condizione dettata da questo Assessorato, in ordine
all’assentimento in concessione di non più di un pontile per ciascuna ditta, sia
per le ragioni illustrate con la ... nota del 29.5.2003 dell’Ufficio del genio
civile Opere marittime di Palermo.
5. Nella parte relativa al diniego di concessione del pontile C, l’atto
assessorile n. 35019, in data 6 giugno 2003, era impugnato dalla Associazione
regionale per la difesa dei diritti dei diportisti (A.R.D.D.) avanti al TAR
Calabria e, dopo regolamento di competenza, avanti al Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso
con sentenza n. 2367/04, in data 27 agosto 2004.
La sentenza è stata appellata dalla Associazione regionale per la difesa dei
diritti dei diportisti (A.R.D.D.).
Resistono la Regione siciliana, Assessorato territorio e ambiente e la
Capitaneria di porto di Catania.
Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006, l’appello è passato in decisione.
D I R I T T O
1. Oggetto del contendere è il provvedimento n. 35019, in data 6 giugno 2003,
nella parte in cui l’Assessorato regionale ambiente e territorio, nel mentre ha
assentito il rilascio di concessione per quattro su sette pontili nel
porticciolo di Acitrezza oggetto di avviso pubblico (tra cui il pontile D
assegnato alla Associazione regionale per la difesa dei diritti dei diportisti
A.R.D.D.), ha invece rigettato l’istanza della predetta Associazione (intesa ad
ottenere la concessione del pontile C ) sia per la espressa condizione dettata
da questo Assessorato, in ordine all’assentimento in concessione di non più di
un pontile per ciascuna ditta, sia per le ragioni illustrate con la ... nota
del 29.5.2003 (della Capitaneria di porto).
Con il primo motivo riproposto in appello l’Associazione ha dedotto che
l’Amministrazione ben poteva assentire la concessione ad uno stesso soggetto per
più di un pontile.
La tesi non è condivisibile.
Dagli atti istruttori e dall’avviso pubblico, che hanno preceduto l’atto
impugnato, sembra potersi desumere che scopo della selezione è stato quello di
consentire una programmatica distribuzione anche soggettiva delle concessioni,
così da evitare una concentrazione delle stesse in mano di uno solo o di pochi
concessionari e di assicurare una gestione concorrenziale.
La nota dell’Assessorato regionale n. 27826, in data 15 maggio 2002, nella parte
in cui prevede detta limitazione appare pertanto legittima.
2. Il secondo motivo di appello è del pari infondato.
Esso è diretto a far valere il difetto di motivazione sotto il profio della
mancata coerenza con i risultati della istruttoria, il difetto di ponderazione
istruttoria e la violazione del procedimento nella parte in cui il diniego di
concessione del pontile C si correla alle ragioni illustrate con la nota del
29.5.2003 della Capitaneria di porto di Catania.
In essa si proponeva il non assentimento in concessione del pontile C, il che
potrebbe determinare l’eventuale translazione verso ovest dei primi due pontili
A e B, favorendo l’ormeggio delle unità di pesca all’adiacente banchina,
considerato alquanto problematico dal Capo della Corporazione dei Piloti di
Catania, sulla base dell’attuale schema.
La proposta, accolta poi nel provvedimento impugnato, è coerente con i
risultati della istruttoria e in particolare con il parere in data 15 maggio
2003 dell’Ufficio del genio civile e opere marittime di Palermo che rimanda alla
valutazione della Capitaneria il problema della ampiezza del corridoio tra
pontili limitrofi, problema che ha reso necessaria una diversa dislocazione dei
pontili medesimi. Anche sotto questo profilo, per dato oggettivo, appare logico
che, stanti le esigenze riduttive del numero dei pontili, sia stata sacrificata
la posizione della Associazione regionale per la difesa dei diritti dei
diportisti A.R.D.D., che, a differenza degli altri richiedenti, era risultata
concessionaria di altro pontile (D).
3. Va infine osservato che contrariamente a quanto si afferma nel terzo motivo
di ricorso riproposto in appello, la mancata specificazione nell’avviso della
potestà di escludere il rilascio di una concessione, per le ragioni qui
rilevanti, non sembra escludere la configurabilità della potestà medesima, in
presenza di un pubblico interesse contrario al rilascio della concessione e
avuto riguardo al principio della conservazione degli atti giuridici, che
giustifica la scelta di limitare il numero di concessioni rispetto a quelle
previste ab origine come possibili.
4. Per le ragioni che precedono, condivise le argomentazioni del TAR, l’appello
va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del
grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede
giurisdizionale respinge l’appello.
Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2006, dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente,
Pier Giorgio Trovato, estensore, Ermanno de Francisco, Francesco Teresi, Filippo
Salvia, Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 29 gennaio 2007
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