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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana, 24 Ottobre 2007, Decisione n. 1026
URBANISTICA - PROCEDURE E VARIE - Lottizzazione abusiva - Ordinanza ingiunzione
per il pagamento della sanzione pecuniaria - Impugnazione - Giurisdizione
esclusiva del G.A. La cognizione dell'impugnativa contro l'ordinanza di
ingiunzione per il pagamento di sanzione pecuniaria per abusiva lottizzazione,
emessa ai sensi dell'art. 51, l. reg. Sicilia 27 dicembre 1978 n. 71, spetta
alla giurisdizione esclusiva del g.a., in applicazione della disposizione
dell'art. 16, l. 28 gennaio 1977 n. 10, la quale devolve all'indicata
giurisdizione amministrativa non solo i ricorsi giurisdizionali contro il
provvedimento col quale la concessione edilizia viene data o negata, ma anche i
ricorsi contro la determinazione e la liquidazione delle sanzioni. Pres.
Barbagallo, Est. Corsaro - C.C. (avv. Scardina) c. Comune di Sommatino (avv.
Rabiolo) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana -
24 ottobre 2007, n.1026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1026/07 Reg.Dec.
N. 1296 Reg.Ric.
ANNO 2006
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1296/2006, proposto da CAPRARO CARMELA, vedova
ed erede di Calogero Perconte, ricorrente in primo grado, rap-presentata e
difesa dall’avv. Ignazio Scardina ed elettivamente domiciliata in Palermo, via
Rodi 1, presso lo studio dello stesso;
c o n t r o
il COMUNE DI SOMMATINO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Pietro Rabiolo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via
Tasso n. 4 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sireci;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia -
Palermo (sez. III) - n. 1592/2005 del 19/7 - 15/9/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. P. Rabiolo per il comune di
Sommatino;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Antonino Corsaro;
Uditi, alla pubblica udienza del 28 marzo 2007, l’avv. G. Corso, su delega
dell’avv. I. Scardina, per l’appellante e l’avv. P. Rabiolo per il comune
appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso n. 1047/1988 presentato innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia - sede di Palermo, notificato in data 11 maggio 1988,
il sig. Perconte Calogero, coniuge dell’odierna appellante, impugnava
l’ordinanza del 26 marzo 1988 che ordinava il pagamento di lire 96.000.000 per
lottizzazione abusiva e ne chiedeva l'annullamento.
Esponeva che con atti stipulati il 23 febbraio, il 14 novembre e il 29 dicembre
1984, rispettivamente in not. Amendolia (il primo) e in not. Abbruscato (il
secondo e il terzo) il ricorrente aveva alienato a diversi compratori tre lotti
di terreno, per un totale di circa 4.800 mq. in territorio di Sommatino”. Il
possesso era stato trasferito, in forza di atti preliminari, in data
antecedente. Un quarto lotto, facente parte dello stesso complesso, era stato
trattenuto dal proprietario ed abusivamente edificato (cfr. verbale di
contravvenzione dello ufficio di polizia municipale del 4 settembre 1982).
Entrata in vigore la normativa sulla sanatoria edilizia l'interessato aveva
presentato domanda di condono (18 dicembre 1986) ed aveva quasi interamente
versato la somma dovuta a titolo di oblazione”;
Col provvedimento impugnato il Sindaco di Sommatino, premesso che il lotto
censito nel F. n. 12, part.lla n. 4, esteso mq. 4.800 era stato per tre quote
alienato dal Perconte, che tutte e quattro le quote erano state abusivamente
edificate e che l'operazione configurava lottizzazione abusiva, infliggeva al
ricorrente la sanzione pecuniaria di L. 96.000.000, determinata ai sensi
dell'art. 51 della L.r. 71/1978, in ragione cioè di lire 20.000 mq.; e assegnava
un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, con minaccia, in
difetto, di procedure alla riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14 aprile 1910
n. 639”.
Venivano dedotti i seguenti motivi:
I - Violazione dell'art. 39 della L.r. 10 agosto 1985 n. 37; applicazione di
norma abrogata; violazione dei principi in materia di successione delle leggi
nel tempo.
La norma di cui il Comune aveva fatto applicazione (art. 51, comma 10, della
L.r. 27 dicembre 1978, n. 71) era stata abrogata dall'art. 39 della L.r. n.
37/1985, onde non poteva farsi luogo all’applica-zione della sanzione prevista
dall'art. 51 per le lottizzazioni abusive (lire 20.000 mq.).
Né avrebbe avuto rilevanza che si trattava di illeciti commessi nella vigenza
della vecchia normativa, stante l’assenza di una norma transitoria, nella legge
reg. n. 37/85, tale da conferire ultrattività alle norme urbanistiche precedenti
abrogate.
II - Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n.
47 e dell'art. 1 della L.r. 10 agosto 1985 n. 37, violazione dei principi in
materia di successione delle leggi nel tempo.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non si giustificava nemmeno
alla stregua della nuova disciplina delle lottizzazioni abusive, introdotta
dalle nuove disposizioni sopra richiamate ed alla quale il provvedimento
impugnato non faceva cenno. E’ pur vero che la lottizzazione abusiva non è stata
eliminata dalla legislazione sul condono edilizio (ed è stata anzi assoggettata
a un regime di maggior rigore), tuttavia è stata eliminata la sanzione
pecuniaria (quale era prevista dall'art. 51 della L.r. 71/1978) e sostituita da
altra sanzione e ciò “… non autorizzava a ritenere che l'art. 18 della L.
47/1985 (operante in Sicilia in forza del richiamo contenuto nell'art. 1 della
L.r. 37/1985 e della abrogazione dell’art. 51 della L.r. 71/1978) potesse
trovare applicazione” al caso in esame. Il che troverebbe conferma nella
previsione dell’ultimo comma, secondo cui le disposizioni di cui sopra si
applicano agli atti stipulati ... dopo l'entrata in vigore della presente legge"
(ossia dopo il 17 marzo 1985): mentre i contratti di compravendita in relazione
ai quali è stato adottato l’atto impugnato sono stati conclusi tutti nel 1984
(23 febbraio, 14 novembre e 29 dicembre). Non poteva essere applicato l'art. 51
della L.r. 71/1978 perchè abrogato dall'art. 39 della L.r. 37/1985 (primo
motivo) e neppure l'art. 18 della L. 47/1985 perchè esso riguarda le
lottizzazioni abusive effettuate dopo il 17 marzo 1985 .
Il provvedimento sarebbe stato illegittimo perchè la norma non prevede alcuna
sanzione pecuniaria per la lottizzazione abusiva, ma la diversa sanzione della
acquisizione al patrimonio disponibile del Comune, dopo un procedimento che
viene minutamente regolato.
Per effetto del combinato disposto delle norme richiamate resta rilevante il
fatto della costruzione abusiva che sia stata realizzata sulla base della
lottizzazione abusiva, ma rimane assorbito nella più generale disciplina degli
abusi edilizi commessi prima del 1° ottobre 1983 (artt. 31 ss. L. 47/1985) o
dopo quella data (art. 7 stessa legge)”.
III - Violazione dell'art. 51 della L.r. 27 dicembre 1979 n. 71.
Si deduceva l'illegittimità dell'atto anche sotto il diverso profilo che il
ricorrente aveva alienato terreni agricoli ad usi agricoli, senza garantire
alcuna edificabilità e pertanto non poteva parlarsi di lottizzazione abusiva
alla stregua della giurisprudenza corrente prima della entrata in vigore
dell'art. 18 della L. 47/1985 secondo la quale era necessaria, perchè fosse
configurabile una lottizzazione abusiva, non soltanto la vendita di un terreno a
più acquirenti, ma anche la contestuale realizzazione delle infrastrutture e la
predisposizione delle opere di urbanizzazione idonee a soddisfare le esigenze
dell'insediamento.
L’intimata amministrazione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1592/05 il TAR rigettava il ricorso avente ad oggetto la
sanzione pecuniaria prevista, per l’ipotesi della “lottizzazione abusiva”,
dall’art. 51, comma 10, della L. n. 71/1978 che prevede che: “Gli atti giuridici
aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono
nulli, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza
della concessione. La medesima disposizione vale nel caso di compravendita di
terreni abusivamente lottizzati. In quest'ultimo caso a carico dell'alienante si
applica una sanzione pecuniaria di lire 20.000 al metro quadro”. Secondo, poi,
il successivo comma 12 “La sanzione è disposta con ordinanza del sindaco e la
sua mancata applicazione costituisce danno nei confronti del comune”.
L’intero art. 51 della L. n. 71/1978 è stato successivamente abrogato dall'art.
39 della L.R. 37/85.
Dichiarava quindi il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Osservava che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
amministrativo, in tema di sanzioni, si basa sulla distinzione tra sanzioni
amministrative c.d. ripristinatorie o restitutorie (destinate a realizzare il
medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione
amministrativa assistita dalla sanzione e nei confronti delle quali la posizione
soggettiva ha natura e consistenza di interesse legittimo) e sanzioni
amministrative afflittive o punitive (volte a garantire solo il rispetto della
norma posta a tutela dell'interesse pubblico, e nei cui confronti vi è una
posizione di diritto soggettivo, tutelabile innanzi al giudice ordinario) .
La sanzione stabilita dall'art. 51, comma 10, della L. reg. n. 71/1978, cit.,
non ha la finalità di assicurare il ripristino dell'area abusivamente lottizzata
o di supplire, per equivalente, al ripristino, bensì una peculiare funzione
puramente “punitiva” per cui l'opposizione del privato contro il provvedimento
irrogativo rientra nella giurisdizione ordinaria (C.G.A., sez. giurisdizionale,
n. 4 del 31 gennaio 1995 - conferma T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, n.
1078/1989).
Né potrebbe rilevare, in contrario, l’art. 16 della legge 28.1.1977 n. 10
(attribuzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte
le controversie in materia di rilascio di concessione, di determinazione e
liquidazione del contributo e di sanzioni), in quanto tale disposizione,
riferendosi testualmente alle “sanzioni previste dagli artt. 15 e 18”, richiama
le sanzioni edilizie in senso tecnico (cioè sanzioni derivanti dall'adempimento
di obblighi e di oneri relativi all'esercizio di determinate attività edilizie
soggette a concessioni) e, pertanto, non può estensivamente applicarsi alla
sanzione amministrativa prevista dall’art. 51 cit. per l’ipotesi di
lottizzazione abusiva di terreni.
Appellava la citata decisione la parte soccombente, deducendo:
Il TAR Sicilia ha ritenuto che la sanzione amministrativa prevista per la
lottizzazione abusiva dell’art. 51 co. 10 della L.r n. 71/1978 fosse impugnabile
davanti al Giudice ordinario: non essendo ricompresa fra quelle contemplate
dall’art. 15 della citata L. 10/1977 il cui contenzioso è affidato alla
giurisdizione esclusiva del G.A dal successivo art. 16. Aveva posto a fondamento
la decisione del CGA n 4 del 1995 che però era stata riformata dalle Sezioni
Unite della Cassazione con sentenza n. 10326 del 1996.
Si è costituita l’appellata Amministrazione chiedendo il rigetto.
Alla udienza del 28 marzo 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
L’appello è da accogliere. Ed infatti la cognizione dell'impugnativa contro
l'ordinanza di ingiunzione per il pagamento di sanzione pecuniaria per abusiva
lottizzazione, emessa ai sensi dell'art. 51, l. reg. Sicilia 27 dicembre 1978 n.
71, spetta alla giurisdizione esclusiva del g.a., in applicazione della
disposizione dell'art. 16, l. 28 gennaio 1977 n. 10, la quale devolve
all'indicata giurisdizione amministrativa non solo i ricorsi giurisdizionali
contro il provvedimento col quale la concessione edilizia viene data o negata,
ma anche i ricorsi contro la determinazione e la liquidazione delle sanzioni.
L'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione e in tema di sanzioni
amministrative in materia edilizia spetta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Ed infatti la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista
dall'art. 16 della legge citata, rimasta ferma anche dopo l'introduzione della
l. 24 novembre 1981 n. 689, in materia di sanzioni amministrative, in forza
della espressa riserva di cui all'art. 12, nonché dopo la nuova disciplina
dell'attività urbanistico - edilizia di cui alla l. 28 febbraio 1985 n. 47,
ribadita dall'art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 l.
21 luglio 2000 n. 205, riguarda tutte le controversie in cui viene in
contestazione il momento autoritativo del rapporto tra p.a. e privato, nelle
quali il giudice è chiamato ad accertare i presupposti che legittimano
l'adozione del provvedimento impositivo; spetta invece al giudice ordinario
conoscere delle questioni attinenti alla procedura coattiva di riscossione,
laddove il privato contesti l'attività di realizzazione della pretesa creditoria
in ragione o della illegittimità formale del titolo o del sopravvenuto venir
meno del diritto di procedere esecutivamente.(Cass. s.u. 20317/06).
Conclusivamente l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata
decisione, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
L’accoglimento dell’appello e l’annullamento della sentenza con rinvio al TAR
esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di gravame, che restano,
quindi, assorbiti. Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello e, per
l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 marzo 2007,
con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Claudio Zucchelli,
Pietro Falcone, Antonino Corsaro, estensore, Filippo Salvia, Componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Antonino Corsaro, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 24 ottobre 2007
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