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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana, 31/12/2007, Decisione n. 1179
APPALTI - Affidamento dei servizi pubblici - Assegnazione dell'appalto mediante
gara - Obbligo di motivazione - Esclusione - Fondamento. L'amministrazione,
non è tenuta a motivare in modo specifico le ragioni per cui, anziché prorogare
l'affidamento di un servizio pubblico a trattativa privata con un precedente
gestore, dispone di ricorrere ad una procedura concorsuale per la scelta di un
nuovo contraente, essendo l'assegnazione dell'appalto mediante gara il sistema
ordinario stabilito dall'ordinamento per l'affidamento dei servizi pubblici
(Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 874). Pres. Barbagallo - Est. Est.
Falcone - RAPICAVOLI (Avv. Condorelli) c. COMUNE DI PALAGONIA (avv. Di Giovanni)
(riforma T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. II) - n.
720/06 del 10/05/2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione
siciliana del 31/12/2007 (C.c. 29/03/2007), Sentenza n. 1179
APPALTI - Contratti della Pubblica amministrazione - Gara a trattativa
privata - Selezione dei soggetti - Servizio svolto dalla precedente ditta -
Onere di motivazione - Mancato invito giustificato nell’inaffidabilità ed
inadeguatezza - Legittimità. Nelle gare per l'aggiudicazione di contratti
della Pubblica amministrazione, in sede di selezione dei soggetti da invitare
alla trattativa privata, l'Amministrazione ha l'onere di motivare la scelta,
ancorché discrezionale, di non invitare alla gara il privato che abbia
precedentemente svolto presso la stessa il servizio cui fa riferimento la
trattativa (Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 1997, n. 125). Pres. Barbagallo -
Est. Est. Falcone - RAPICAVOLI (Avv. Condorelli) c. COMUNE DI PALAGONIA (avv. Di
Giovanni) (riforma T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. II)
- n. 720/06 del 10/05/2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la
Regione siciliana del 31/12/2007 (C.c. 29/03/2007), Sentenza n. 1179
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1179/07 Reg.Dec.
N. 1151 Reg.Ric.
ANNO 2006
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1151/06 proposto da
ditta CO.MA.IM di RAPICAVOLI ROSARIO,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Domenico Condorelli, elettivamente domiciliata in Palermo, via Rodi n.
1, presso lo studio dell’avv. Ignazio Scardina;
c o n t r o
il COMUNE DI PALAGONIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Umberto Di Giovanni ed elettivamente domiciliato in Palermo,
via Marchese di Villabianca n. 4, presso lo studio dell’avv. Armando Sorrentino;
e nei confronti
del sig. FORMAGGIO GIUSEPPE, titolare della omonima impresa individuale,
rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Mauceri, elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Roberto Monastra in Palermo, via Notarbartolo n. 15;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. II)
- n. 720/06 del 10 maggio 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. U. Di Giovanni per il Comune
di Palagonia e dell’avv. S. Mauceri per Formaggio Giuseppe n.q.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pietro Falcone;
Uditi alla pubblica udienza del 29 marzo 2007 l’avv. D. Condorelli per
l’appellante, l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. U. Di Giovanni, per il
Comune di Palagonia e l’avv. F. Castiello, su delega dell’avv. S. Mauceri, per
Formaggio Giuseppe n.q.;
Visto il dispositivo di decisione n. 41/07 del 2 aprile 2007;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ditta CO.MA.IM di
Rapicavoli Rosario ha chiesto l’annullamento:
- della deliberazione della Giunta Municipale di Palagonia n. 275 del 6 ottobre
2004, con cui viene autorizzata la trattativa privata ai sensi del D. Lgs
157/1995 per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva del cimitero di
Palagonia; si approva lo schema di convenzione, la lettera di invito e l’elenco
delle ditte da invitare dando mandato al Capo del 1 Dipartimento di tutti gli
atti consequenziali;
- della deliberazione della Giunta Municipale di Palagonia n. 315 del 25 ottobre
2004, con cui si approva il verbale di gara relativo alla Trattativa privata per
l’affidamento del servizio lampade votive elettriche del cimitero comunale;
- del predetto verbale di gara del 21 ottobre 2004, che esplicita il vincitore
della gara;
- della nota del Sindaco di Palagonia n. prot. 18392 che comunica al ricorrente
che con delibera di G.M. n. 315 del 25 ottobre 2004 il servizio di illuminazione
votiva del cimitero comunale “è stato affidato ad altra ditta”.
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso.
La ditta CO.MA.IM. ha impugnato la citata sentenza, sostenendone l’erroneità,
sotto diversi profili.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Comune di Palagonia e il
signor Giuseppe Formaggio.
D I R I T T O
1. Oggetto del presente giudizio è l’affidamento al sig. Formaggio del servizio
lampade votive elettriche del cimitero comunale, mediante trattativa privata.
2. In sede d’appello, la impresa CO.MA.IM, reitera, con un primo motivo, la
violazione dell’art. 5 del disciplinare annesso al contratto che regolava i
rapporti con l’Amministrazione, stabilendo in suo favore il diritto di
privilegio al rinnovo della concessione e di eventuali proroghe.
In data 22.12.2003, la impresa ha chiesto il rinnovo della concessione in forza
della clausola richiamata, sul presupposto di aver adempiuto ai propri obblighi
contrattuali ed effettuato investimenti ancora in corso di ammortamento.
In data 3.11.2004 il Sindaco però comunicava di aver affidato il servizio ad
altra impresa con delibera n. 315/2004.
Ad avviso del Collegio, il motivo è infondato.
Come sostenuto dal primo giudice, la clausola contrattuale invocata dalla
ricorrente attribuiva al Comune solo un potere discrezionale di rinnovo o
proroga del contratto, a preferenza di altri, in favore della impresa
concessionaria del servizio.
Il Comune, alla scadenza naturale del rapporto, con comunicazione dell’11
settembre 2003, ha ritenuto discrezionalmente non opportuno il rinnovo.
L'amministrazione, infatti, non è tenuta a motivare in modo specifico le ragioni
per cui, anziché prorogare l'affidamento di un servizio pubblico a trattativa
privata con un precedente gestore, dispone di ricorrere ad una procedura
concorsuale per la scelta di un nuovo contraente, essendo l'assegnazione
dell'appalto mediante gara il sistema ordinario stabilito dall'ordinamento per
l'affidamento dei servizi pubblici (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n.
874).
2.1. E’, invece, fondato il secondo motivo, non esaminato dal primo giudice, con
il quale il ricorrente lamenta che non poteva non essere invitato alla
trattativa, quale precedente gestore del servizio.
Invero, nelle gare per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica
amministrazione, in sede di selezione dei soggetti da invitare alla trattativa
privata, l'Amministrazione ha l'onere di motivare la scelta, ancorché
discrezionale, di non invitare alla gara il privato che abbia precedentemente
svolto presso la stessa il servizio cui fa riferimento la trattativa (Cons.
Stato, sez. IV, 17 febbraio 1997, n. 125).
Al riguardo, va disattesa la tesi del controinteressato Giuseppe Formaggio e del
Comune di Palagonia, secondo cui il mancato invito trova giustificazione
nell’inaffidabilità ed inadeguatezza dimostrata nel lungo periodo del servizio
precedentemente affidato alla ditta CO.MA.IM..
Il rilievo appare apodittico, oltre che generico, in quanto non supportato da
idonee determinazioni comunali, previamente comunicate alla impresa CO.MA.IM..
3. Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso, per quanto in motivazione.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese fra le parti del doppio
grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, accoglie in parte l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 marzo 2007,
con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Claudio Zucchelli,
Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 31 dicembre 2007
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