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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

per la Regione Siciliana, 31/12/2007, Decisione n. 1203



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Designazione - Natura - Annullamento della revoca della precedente designazione - Motivazione - Necessità.
La “designazione” si deve qualificare come atto endoprocedimentale, per cui le modalità del suo eventuale ritiro, non possono ritenersi sottratte a qualsiasi onere di motivazione. Ciò non solo per la potenzialità lesiva di quest’atto, ma anche per il suo rilievo organizzatorio, incidente sul principio di buona amministrazione. Tutto ciò esige che la decisione amministrativa - frutto di un procedimento (non di un atto volitivo istantaneo) - assuma trasparenza in tutte le fasi della sua formazione. Pres. Barbagallo - Est. Salvia - Consoli (avv. Francese) c. Ministero della Salute (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) ed altri (annulla T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 2322/05 del 6/12/2005). C.G.A. Sicilia del 31/12/2007 (C.c. 12/07/2007), Sentenza n. 1203
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.1203/07 Reg.Dec.
N. 1163 Reg.Ric.
ANNO 2006


IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 1163/06 proposto da
CONSOLI MASSIMO
rappresentato e difeso dall’avv. Maria Nella Francese ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Pacini n. 12, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Evola;
c o n t r o
il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
e nei confronti di
MICALE ALESSANDRO rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Tafuri e Luigi Tafuri ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 2322/05 del 6 dicembre 2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero della Salute e degli avv.ti G. e L. Tafuri per Micale Alessandro;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Filippo Salvia;
Udito alla pubblica udienza del 12 luglio 2007 l’avv. D. Barbarino, su delega dell’avv. M. N. Francese, per l’appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


F A T T O


Con la sentenza in epigrafe il TAR ha respinto il ricorso proposto dal sig. Massimo Consoli contro il Ministero della salute per l’annullamento della revoca della precedente designazione dello stesso quale rappresentante del Ministero nel costituendo collegio sindacale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Al posto del sig. Consoli il Ministero ha provveduto a una nuova designazione nella persona del sig. Alessandro Micale.


Il TAR ha respinto il ricorso in base al rilievo che - atteggiandosi la “designazione” come atto interno non provvedimentale - allo stesso non potrebbero applicarsi le garanzie procedimentali e di motivazione valevoli per una revoca in senso proprio.


L’interessato ha impugnato la sentenza innanzi a questo Consiglio, ritenendola ingiusta.


Nel relativo ricorso l’appellante si duole del fatto che la revoca è stata effettuata senza giusta causa, in violazione dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990, nonché in violazione dell’obbligo generale della motivazione. Contesta in particolare l’asserzione, secondo cui la nomina a componente del Collegio sindacale - acquisendo efficacia al momento in cui l’organo collegiale è costituito - lasci l’amministrazione totalmente libera di ritirarla, senza dover soggiacere ad alcun obbligo né sostanziale, né formale di motivazione e di procedimento.


D I R I T T O


Questo Collegio ritiene che l’appello sia fondato.


Ed infatti, pur dovendosi qualificare la “designazione” come atto endoprocedimentale, appare indubbio che le modalità del suo eventuale ritiro, non possono ritenersi sottratte a qualsiasi onere di motivazione. Ciò non solo per la potenzialità lesiva di quest’atto, ma anche per il suo rilievo organizzatorio, incidente sul principio di buona amministrazione. Tutto ciò esige che la decisione amministrativa - frutto di un procedimento (non di un atto volitivo istantaneo) - assuma trasparenza in tutte le fasi della sua formazione.


Rimane assorbito ogni altro motivo ed eccezione.


Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.


P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento originariamente impugnato.


Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 luglio 2007, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Claudio Zucchelli, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, estensore, Componenti.


F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Filippo Salvia, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario


Depositata in segreteria
il 31 dicembre 2007
 

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