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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana, 31/12/2007, Decisione n. 1203
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Designazione - Natura - Annullamento della revoca
della precedente designazione - Motivazione - Necessità. La “designazione”
si deve qualificare come atto endoprocedimentale, per cui le modalità del suo
eventuale ritiro, non possono ritenersi sottratte a qualsiasi onere di
motivazione. Ciò non solo per la potenzialità lesiva di quest’atto, ma anche per
il suo rilievo organizzatorio, incidente sul principio di buona amministrazione.
Tutto ciò esige che la decisione amministrativa - frutto di un procedimento (non
di un atto volitivo istantaneo) - assuma trasparenza in tutte le fasi della sua
formazione. Pres. Barbagallo - Est. Salvia - Consoli (avv. Francese) c.
Ministero della Salute (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) ed altri
(annulla T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n.
2322/05 del 6/12/2005). C.G.A. Sicilia del 31/12/2007 (C.c. 12/07/2007),
Sentenza n. 1203
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1203/07 Reg.Dec.
N. 1163 Reg.Ric.
ANNO 2006
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1163/06 proposto da
CONSOLI MASSIMO
rappresentato e difeso dall’avv. Maria Nella Francese ed elettivamente
domiciliato in Palermo, via Pacini n. 12, presso lo studio dell’avv. Giuseppe
Evola;
c o n t r o
il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici
in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
e nei confronti di
MICALE ALESSANDRO rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Tafuri e Luigi
Tafuri ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo
studio dell’avv. Lucia Di Salvo;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV)
- n. 2322/05 del 6 dicembre 2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il
Ministero della Salute e degli avv.ti G. e L. Tafuri per Micale Alessandro;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Filippo Salvia;
Udito alla pubblica udienza del 12 luglio 2007 l’avv. D. Barbarino, su delega
dell’avv. M. N. Francese, per l’appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con la sentenza in epigrafe il TAR ha respinto il ricorso proposto dal sig.
Massimo Consoli contro il Ministero della salute per l’annullamento della revoca
della precedente designazione dello stesso quale rappresentante del Ministero
nel costituendo collegio sindacale dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro di
Catania. Al posto del sig. Consoli il Ministero ha provveduto a una nuova
designazione nella persona del sig. Alessandro Micale.
Il TAR ha respinto il ricorso in base al rilievo che - atteggiandosi la
“designazione” come atto interno non provvedimentale - allo stesso non
potrebbero applicarsi le garanzie procedimentali e di motivazione valevoli per
una revoca in senso proprio.
L’interessato ha impugnato la sentenza innanzi a questo Consiglio, ritenendola
ingiusta.
Nel relativo ricorso l’appellante si duole del fatto che la revoca è stata
effettuata senza giusta causa, in violazione dell’art. 21 quinquies l. n.
241/1990, nonché in violazione dell’obbligo generale della motivazione. Contesta
in particolare l’asserzione, secondo cui la nomina a componente del Collegio
sindacale - acquisendo efficacia al momento in cui l’organo collegiale è
costituito - lasci l’amministrazione totalmente libera di ritirarla, senza dover
soggiacere ad alcun obbligo né sostanziale, né formale di motivazione e di
procedimento.
D I R I T T O
Questo Collegio ritiene che l’appello sia fondato.
Ed infatti, pur dovendosi qualificare la “designazione” come atto
endoprocedimentale, appare indubbio che le modalità del suo eventuale ritiro,
non possono ritenersi sottratte a qualsiasi onere di motivazione. Ciò non solo
per la potenzialità lesiva di quest’atto, ma anche per il suo rilievo
organizzatorio, incidente sul principio di buona amministrazione. Tutto ciò
esige che la decisione amministrativa - frutto di un procedimento (non di un
atto volitivo istantaneo) - assuma trasparenza in tutte le fasi della sua
formazione.
Rimane assorbito ogni altro motivo ed eccezione.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti per
entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e
per l’effetto in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento
originariamente impugnato.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 luglio 2007, dal
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente,
Pier Giorgio Trovato, Claudio Zucchelli, Antonino Corsaro, Filippo Salvia,
estensore, Componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Filippo Salvia, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 31 dicembre 2007
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