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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 12 Aprile 2007, n. 254
 


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 39 D.Lgs. n. 346/90 - Regione Sicilia - Ambito oggettivo - Tutela dei beni culturali - Interesse tributario - Concorrenza degli interessi pubblici - Giurisdizione - Fattispecie. Lo schema procedimentale contenuto nell’art. 39 D.Lgs. n. 346/90 persegue e contempera due interessi pubblici, quello di tutela in senso lato dei beni culturali e quello tributario. Nella sua articolazione, ad una prima fase di iniziativa, rimessa al privato, segue una fase istruttoria di acquisizione e valutazione degli interessi ed una fase decisionale, affidate all'azione congiunta delle amministrazioni preposti alla cura degli interessi considerati. La concorrenza degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento comporta, altresì, che la tutela della posizione privata sia affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice tributario, con riferimento allo specifico interesse pubblico contestato, amministrativo o tributario. Nel caso in esame, la controversia non involge specifiche questioni tributarie, essendo contestato il comportamento omissivo dell’Assessorato regionale BB.CC.AA., in ordine alla richiesta di attestazione dell’interesse della Regione ad acquisire il bene proposto in cessione; pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 10 agosto 1998, n. 1152). Pres. Barbagallo, Est. Falcone, Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica Istruzione ed altri (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) c. Beatrice Pasqualino Di Marineo ed altri (avv. Raimondi) (conferma T.A.R. Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1521/06 del 22 giugno 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 12 Aprile 2007 (c.c. 27/09/006), Sentenza n. 254

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale


N. 254/07 Reg.Dec.
N. 1171 Reg.Ric.
ANNO 2006


ha pronunziato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 1171/2006, proposto da
ASSESSORATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSESSORATO REGIONALE AL BILANCIO E FINANZE e SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI MESSINA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 sono domiciliati ex lege;
c o n t r o
BEATRICE PASQUALINO di MARINEO, ANNA VERGARA, SILVIA VERGARA, CORRADO VERGARA e FRANCESCO VERGARA, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Raimondi, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Palermo, via N. Turrisi n. 59;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1521/06 del 22 giugno 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. S. Raimondi per Beatrice Pasqualino di Marineo ed altri;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 27 settembre 2006 il consigliere Pietro Falcone, e uditi altresì l’avv. dello Stato Bucalo per le amministrazioni appellanti e l’avv. S. Raimondi per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


F A T T O e D I R I T T O


1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, i signori Beatrice Pasqualino di Marineo, Anna Vergara, Silvia Vergara, Corrado Vergara e Francesco Vergara hanno chiesto l’annullamento del silenzio inadempimento serbato sull’istanza dei ricorrenti volta all’assolvimento dell’obbligazione tributaria derivante dalla successione del loro dante causa, Sig. Fortunato Vergara, mediante cessione di un bene culturale, ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. n. 346/90.


L’adito T.A.R. Sicilia, con sentenza n. 1521/06 del 22 giugno 2006, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha ordinato alle Amministrazioni intimate, per quanto di ragione e di rispettiva competenza, di pronunciarsi sull’istanza di cessione del bene ex art. 39 D.Lgs. n. 346/90, nel termine di trenta giorni; in caso di inutile decorso del termine, ha disposto la nomina del Segretario Generale p.t. della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario ad acta, perché provvedesse agli adempimenti con l’adozione dei necessari provvedimenti connessi, a carico e spese delle Amministrazioni intimate.


2. La citata sentenza è impugnata dalle Amministrazioni appellanti, per i seguenti motivi:
a) il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, cui competono, ai sensi dell’art. 19, lett. h) del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le questioni in ordine a diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
b) dall’entrata in vigore dell’art. 13 della l. n. 383 del 2001, che ha soppresso l’imposta delle successioni, non è più vigente l’art. 39 D.Lgs. n. 346/90. Se l’abrogazione non dovesse investire le successioni aperte in epoca precedente all’entrata in vigore della predetta l. n. 383 del 2001, l’obbligo di provvedere non sarebbe in capo alla Regione ma allo Stato. Infatti, il beneficio ex art. 39 D. Lgs. n. 346/90 è concesso sulla base di un atto proprio del Ministro dei beni culturali di concerto con il Ministro delle finanze, coinvolgendo interessi pubblici statali.


3. Si è costituita in giudizio la parte intimata, che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.


4. Ad avviso del Collegio, l’appello va rigettato.


4.1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tributarie.


Per quanto interessa, l’art. 39 D.Lgs. n. 346/90 dispone che:
- gli eredi possono proporre la cessione allo Stato di beni culturali, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione;
- la proposta di cessione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente;
- l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere, l'interesse dello Stato ad acquisirli;
- le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.


Lo schema procedimentale sopra riportato persegue e contempera due interessi pubblici, quello di tutela in senso lato dei beni culturali e quello tributario.


Nella sua articolazione, ad una prima fase di iniziativa, rimessa al privato, segue una fase istruttoria di acquisizione e valutazione degli interessi ed una fase decisionale, affidate all'azione congiunta delle amministrazioni preposti alla cura degli interessi considerati.


La concorrenza degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento comporta, altresì, che la tutela della posizione privata sia affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice tributario, con riferimento allo specifico interesse pubblico contestato, amministrativo o tributario.


Osserva il Collegio che, nell’iter procedimentale sopra delineato, assume priorità logico-giuridica la funzione attribuita all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, che deve attestare per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiarare, per i beni e le opere proposte in cessione, l'interesse dello Stato ad acquisirli.


Infatti, solo l’esito positivo di tale accertamento consente il proseguimento dell’ulteriore fase di definizione delle condizioni e del valore della cessione, affidata ad un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione.


In tal modo, il Ministero per i beni culturali e ambientali è l'Amministrazione procedente.


Comunque, nel caso in esame, la controversia non involge specifiche questioni tributarie, essendo contestato il comportamento omissivo dell’Assessorato regionale BB.CC.AA., in ordine alla richiesta di attestazione dell’interesse della Regione ad acquisire il bene proposto in cessione; pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 10 agosto 1998, n. 1152).


4.2. Nel merito, va rigettata la doglianza, secondo cui erroneamente il primo giudice avrebbe riconosciuto l’obbligo di provvedere in capo alla Regione, in quanto il beneficio ex art. 39 D.Lgs. n. 346/90 è concesso sulla base di un atto proprio del Ministro dei beni culturali di concerto con il Ministro delle finanze, coinvolgendo interessi pubblici statali.


In punto di fatto, va premesso che gli odierni appellati, nella qualità di eredi del comune dante causa Fortunato Vergara, deceduto in data 23 febbraio 1997, hanno ricevuto avviso di liquidazione dell’imposta di successione.


Con istanza del 22 giugno 2000 hanno quindi chiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e all’Ufficio Successioni di Palermo di assolvere l’intera obbligazione tributaria mediante la cessione di un bene di importante interesse archeologico (dichiarato tale con D.Ass.Reg. BB.CC.AA. n. 5006 del 10 gennaio 2001).


Il Ministero, con nota del 7/7/2003, prot. G.8.236, diretta all’Agenzia delle entrate di Palermo e per conoscenza agli stessi ricorrenti, invitava quest’ultimi a fare riferimento, per il prosieguo della pratica, al competente Assessorato regionale per i BB.CC.AA., in accoglimento della tesi sostenuta dalla Regione, con nota 9 novembre 2000, n. 4502.


L’avv.to A. Manno, nell’interesse degli eredi, con nota del 10 dicembre 2004, invitava l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. a rendere noto lo stato del procedimento ex art. 39 L. n. 346/90 e ad emettere ogni ulteriore decisione di spettanza.


In riscontro, con nota n. 544 del 9/2/2005 l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. - Dipartimento Beni culturali, servizio tutela ed acquisizione - rappresentava che la Soprintendenza, benché più volte sollecitata, non si era espressa in merito.


Con atto dichiaratorio, notificato all’Assessorato regionale BB.CC.AA. in data 13.5.2005 e alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina in data 17.5.05, i ricorrenti diffidavano, le Amministrazioni in indirizzo ad adottare, entro il termine di giorni 30, gli atti di rispettiva competenza al fine di procedere alla cessione del bene proposto per l’assolvimento dell’obbligazione tributaria sopradetta, facendo presente che, infruttuosamente decorso il termine, si sarebbe proceduto per giurisdizionale.


Malgrado la notifica dell’atto extragiudiziario di diffida, l’Assessorato regionale BB.CC.AA. non ha provveduto ad attestare l’interesse della Regione ad acquisire il bene proposto in cessione; né risulta ancora convocata la Commissione di cui al comma 4 dell’art. 39 cit..


Dalla ricostruzione che precede, merita segnalare che l’amministrazione regionale ha sempre sostenuto la propria competenza in materia, anche dopo l’introduzione del presente giudizio e dopo la proposizione dell’atto d’appello (vedi nota regionale n. 65727 del 20 giugno 2006, depositata dalla parte appellata) e tale tesi è stata condivisa dall’amministrazione statale con la citata nota ministeriale del 7/7/2003, prot. G.8.236.


Tale espressa e non contestata affermazione di competenza regionale ha costituito in capo agli eredi un sicuro affidamento ed ha definito il correlato obbligo della stessa Regione di provvedere sull’istanza presentata dal privato.


Più in generale, l’incompetenza dell’amministrazione adita può avere significativo rilievo, al fine di escludere l’obbligo di provvedere, quando sul piano normativo e sul piano del concreto esercizio della funzione, non residua alcun dubbio che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione.


Per quanto precede, la fattispecie in esame non presenta tali presupposti, stante il concorde convincimento del Ministero e della Regione - portato a conoscenza degli interessati - sulla spettanza a quest’ultima della competenza in materia.


5. Per quanto precede, l’appello va respinto, con conferma della sentenza appellata.


Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.


P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, rigetta il ricorso.


Condanna le Amministrazioni appellanti, in solido, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore degli appellati che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 27 settembre 2006, con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Pietro Falcone, estensore, Francesco Teresi, Filippo Salvia componenti.


F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario


Depositata in segreteria
il 12 aprile 2007
 

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