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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 12 Aprile 2007,
n. 254
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 39 D.Lgs. n. 346/90 - Regione Sicilia -
Ambito oggettivo - Tutela dei beni culturali - Interesse tributario - Concorrenza degli
interessi pubblici - Giurisdizione - Fattispecie. Lo schema procedimentale
contenuto nell’art. 39 D.Lgs. n. 346/90 persegue e contempera due interessi
pubblici, quello di tutela in senso lato dei beni culturali e quello tributario.
Nella sua articolazione, ad una prima fase di iniziativa, rimessa al privato,
segue una fase istruttoria di acquisizione e valutazione degli interessi ed una
fase decisionale, affidate all'azione congiunta delle amministrazioni preposti
alla cura degli interessi considerati. La concorrenza degli interessi pubblici
coinvolti nel procedimento comporta, altresì, che la tutela della posizione
privata sia affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice
tributario, con riferimento allo specifico interesse pubblico contestato,
amministrativo o tributario. Nel caso in esame, la controversia non involge
specifiche questioni tributarie, essendo contestato il comportamento omissivo
dell’Assessorato regionale BB.CC.AA., in ordine alla richiesta di attestazione
dell’interesse della Regione ad acquisire il bene proposto in cessione;
pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez.
VI, 10 agosto 1998, n. 1152). Pres. Barbagallo, Est. Falcone, Assessorato
Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica Istruzione ed altri
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) c. Beatrice Pasqualino Di
Marineo ed altri (avv. Raimondi) (conferma T.A.R. Sicilia - sede di Palermo
(sez. I) - n. 1521/06 del 22 giugno 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 12 Aprile 2007 (c.c. 27/09/006),
Sentenza n. 254
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 254/07 Reg.Dec.
N. 1171 Reg.Ric.
ANNO 2006
ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1171/2006, proposto da
ASSESSORATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE,
ASSESSORATO REGIONALE AL BILANCIO E FINANZE e SOPRINTENDENZA PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI DI MESSINA, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 sono
domiciliati ex lege;
c o n t r o
BEATRICE PASQUALINO di MARINEO, ANNA VERGARA, SILVIA VERGARA, CORRADO VERGARA e
FRANCESCO VERGARA, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Raimondi, presso
lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Palermo, via N. Turrisi n.
59;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di
Palermo (sez. I) - n. 1521/06 del 22 giugno 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. S. Raimondi per Beatrice
Pasqualino di Marineo ed altri;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 27 settembre 2006 il consigliere Pietro
Falcone, e uditi altresì l’avv. dello Stato Bucalo per le amministrazioni
appellanti e l’avv. S. Raimondi per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
F A T T O e D I R I T T O
1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, i signori Beatrice Pasqualino di Marineo, Anna Vergara, Silvia Vergara,
Corrado Vergara e Francesco Vergara hanno chiesto l’annullamento del silenzio
inadempimento serbato sull’istanza dei ricorrenti volta all’assolvimento
dell’obbligazione tributaria derivante dalla successione del loro dante causa,
Sig. Fortunato Vergara, mediante cessione di un bene culturale, ai sensi
dell’art. 39 D.Lgs. n. 346/90.
L’adito T.A.R. Sicilia, con sentenza n. 1521/06 del 22 giugno 2006, ha accolto
il ricorso e, per l’effetto, ha ordinato alle Amministrazioni intimate, per
quanto di ragione e di rispettiva competenza, di pronunciarsi sull’istanza di
cessione del bene ex art. 39 D.Lgs. n. 346/90, nel termine di trenta giorni; in
caso di inutile decorso del termine, ha disposto la nomina del Segretario
Generale p.t. della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario ad acta,
perché provvedesse agli adempimenti con l’adozione dei necessari provvedimenti
connessi, a carico e spese delle Amministrazioni intimate.
2. La citata sentenza è impugnata dalle Amministrazioni appellanti, per i
seguenti motivi:
a) il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, in quanto la controversia rientra nella giurisdizione delle
commissioni tributarie, cui competono, ai sensi dell’art. 19, lett. h) del D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le questioni in ordine a diniego o revoca di
agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti
tributari;
b) dall’entrata in vigore dell’art. 13 della l. n. 383 del 2001, che ha
soppresso l’imposta delle successioni, non è più vigente l’art. 39 D.Lgs. n.
346/90. Se l’abrogazione non dovesse investire le successioni aperte in epoca
precedente all’entrata in vigore della predetta l. n. 383 del 2001, l’obbligo di
provvedere non sarebbe in capo alla Regione ma allo Stato. Infatti, il beneficio
ex art. 39 D. Lgs. n. 346/90 è concesso sulla base di un atto proprio del
Ministro dei beni culturali di concerto con il Ministro delle finanze,
coinvolgendo interessi pubblici statali.
3. Si è costituita in giudizio la parte intimata, che ha sostenuto
l’infondatezza dell’appello.
4. Ad avviso del Collegio, l’appello va rigettato.
4.1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso,
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la
controversia rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
Per quanto interessa, l’art. 39 D.Lgs. n. 346/90 dispone che:
- gli eredi possono proporre la cessione allo Stato di beni culturali, in
pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione;
- la proposta di cessione deve essere presentata al Ministero per i beni
culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente;
- l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate
nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere, l'interesse dello
Stato ad acquisirli;
- le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle
finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali.
Lo schema procedimentale sopra riportato persegue e contempera due interessi
pubblici, quello di tutela in senso lato dei beni culturali e quello tributario.
Nella sua articolazione, ad una prima fase di iniziativa, rimessa al privato,
segue una fase istruttoria di acquisizione e valutazione degli interessi ed una
fase decisionale, affidate all'azione congiunta delle amministrazioni preposti
alla cura degli interessi considerati.
La concorrenza degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento comporta,
altresì, che la tutela della posizione privata sia affidata alla giurisdizione
del giudice amministrativo o del giudice tributario, con riferimento allo
specifico interesse pubblico contestato, amministrativo o tributario.
Osserva il Collegio che, nell’iter procedimentale sopra delineato, assume
priorità logico-giuridica la funzione attribuita all'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali, che deve attestare per ogni singolo bene l'esistenza
delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e
dichiarare, per i beni e le opere proposte in cessione, l'interesse dello Stato
ad acquisirli.
Infatti, solo l’esito positivo di tale accertamento consente il proseguimento
dell’ulteriore fase di definizione delle condizioni e del valore della cessione,
affidata ad un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di
concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione.
In tal modo, il Ministero per i beni culturali e ambientali è l'Amministrazione
procedente.
Comunque, nel caso in esame, la controversia non involge specifiche questioni
tributarie, essendo contestato il comportamento omissivo dell’Assessorato
regionale BB.CC.AA., in ordine alla richiesta di attestazione dell’interesse
della Regione ad acquisire il bene proposto in cessione; pertanto, la
giurisdizione spetta al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 10 agosto
1998, n. 1152).
4.2. Nel merito, va rigettata la doglianza, secondo cui erroneamente il primo
giudice avrebbe riconosciuto l’obbligo di provvedere in capo alla Regione, in
quanto il beneficio ex art. 39 D.Lgs. n. 346/90 è concesso sulla base di un atto
proprio del Ministro dei beni culturali di concerto con il Ministro delle
finanze, coinvolgendo interessi pubblici statali.
In punto di fatto, va premesso che gli odierni appellati, nella qualità di eredi
del comune dante causa Fortunato Vergara, deceduto in data 23 febbraio 1997,
hanno ricevuto avviso di liquidazione dell’imposta di successione.
Con istanza del 22 giugno 2000 hanno quindi chiesto al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e all’Ufficio Successioni di Palermo di assolvere l’intera
obbligazione tributaria mediante la cessione di un bene di importante interesse
archeologico (dichiarato tale con D.Ass.Reg. BB.CC.AA. n. 5006 del 10 gennaio
2001).
Il Ministero, con nota del 7/7/2003, prot. G.8.236, diretta all’Agenzia delle
entrate di Palermo e per conoscenza agli stessi ricorrenti, invitava
quest’ultimi a fare riferimento, per il prosieguo della pratica, al competente
Assessorato regionale per i BB.CC.AA., in accoglimento della tesi sostenuta
dalla Regione, con nota 9 novembre 2000, n. 4502.
L’avv.to A. Manno, nell’interesse degli eredi, con nota del 10 dicembre 2004,
invitava l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. a rendere noto lo stato del
procedimento ex art. 39 L. n. 346/90 e ad emettere ogni ulteriore decisione di
spettanza.
In riscontro, con nota n. 544 del 9/2/2005 l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. -
Dipartimento Beni culturali, servizio tutela ed acquisizione - rappresentava che
la Soprintendenza, benché più volte sollecitata, non si era espressa in merito.
Con atto dichiaratorio, notificato all’Assessorato regionale BB.CC.AA. in data
13.5.2005 e alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina in data 17.5.05, i
ricorrenti diffidavano, le Amministrazioni in indirizzo ad adottare, entro il
termine di giorni 30, gli atti di rispettiva competenza al fine di procedere
alla cessione del bene proposto per l’assolvimento dell’obbligazione tributaria
sopradetta, facendo presente che, infruttuosamente decorso il termine, si
sarebbe proceduto per giurisdizionale.
Malgrado la notifica dell’atto extragiudiziario di diffida, l’Assessorato
regionale BB.CC.AA. non ha provveduto ad attestare l’interesse della Regione ad
acquisire il bene proposto in cessione; né risulta ancora convocata la
Commissione di cui al comma 4 dell’art. 39 cit..
Dalla ricostruzione che precede, merita segnalare che l’amministrazione
regionale ha sempre sostenuto la propria competenza in materia, anche dopo
l’introduzione del presente giudizio e dopo la proposizione dell’atto d’appello
(vedi nota regionale n. 65727 del 20 giugno 2006, depositata dalla parte
appellata) e tale tesi è stata condivisa dall’amministrazione statale con la
citata nota ministeriale del 7/7/2003, prot. G.8.236.
Tale espressa e non contestata affermazione di competenza regionale ha
costituito in capo agli eredi un sicuro affidamento ed ha definito il correlato
obbligo della stessa Regione di provvedere sull’istanza presentata dal privato.
Più in generale, l’incompetenza dell’amministrazione adita può avere
significativo rilievo, al fine di escludere l’obbligo di provvedere, quando sul
piano normativo e sul piano del concreto esercizio della funzione, non residua
alcun dubbio che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione.
Per quanto precede, la fattispecie in esame non presenta tali presupposti,
stante il concorde convincimento del Ministero e della Regione - portato a
conoscenza degli interessati - sulla spettanza a quest’ultima della competenza
in materia.
5. Per quanto precede, l’appello va respinto, con conferma della sentenza
appellata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, rigetta il ricorso.
Condanna le Amministrazioni appellanti, in solido, al pagamento delle spese di
questo grado del giudizio in favore degli appellati che liquida in complessivi €
2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 27 settembre
2006, con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier
Giorgio Trovato, Pietro Falcone, estensore, Francesco Teresi, Filippo Salvia
componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 12 aprile 2007
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