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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

per la Regione Siciliana - 10 Maggio 2007 (c.c.28/06/2006), Sentenza n. 364


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE- Ricorso avverso il silenzio - Conversione in ricorso ordinario - Ammissibilità - Art. 2 L. 205/2000 - Art. 2, L. 241/1990.
In materia di ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 2, comma 5 della L. 241/1990 ad opera dell’art. 3 del D.L. 35/2005, convertito con modifiche nella L. 8/2005, il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza della istanza (vedi C.g.a 726/05). Conseguentemente, ad oggi, appare possibile la conversione del ricorso suddetto, ex art. 2 L. 205/2000, in ricorso ordinario. Né, a ciò, costituisce ostacolo la considerazione che così si favorirebbe l’elusione dei tempi ordinari di trattazione delle controversie, prevalendo invece l’interesse alla sollecita definizione del ricorso per attuare una tutela piena, principio costituzionalmente garantito. Pres. Barbagallo, Est. Corsaro,  D. S. (Avv. IAlbano e Messina) c. Comune di Pantelleria (n. c.) (riforma T.A.R. Sicilia - Palermo (sez. III) - n. 2292/05 del 9 febbraio 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 10 Maggio 2007 (c.c. 28/06/2006), Sentenza n. 364

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale


N. 364/07 Reg.Dec.
N. 893 Reg.Ric.
ANNO 2006


ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E  E  O R D I N A N Z A


sul ricorso in appello n. 893/2006

 

proposto da
D’ORAZIO STEFANO,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Albano e Nicola Messina, con domicilio eletto in Palermo, viale F. Scaduto, n. 2/d;


c o n t r o
COMUNE DI PANTELLERIA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

 
per l’annullamento
della sentenza n. 351/2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, Sez. III, del 9 febbraio 2006, nel ricorso n. 2292/05 con la quale è stato ritenuto inammissibile il ricorso volto ad ottenere l’annullamento “del silenziorifiuto formatosi sull’istanza di sanatoria ed accertamento di conformità avanzata in data 1.4.2005, ai sensi dell’art. 13 L. 47/1985, degli artt. 18 e 20, ultimo comma, della L.R. 4/2003 e dell’art. 12 della L.R. 40/1995, diretta ad ottenere il rilascio della concessione e/o autorizzazione in sanatoria per l’intervento meglio indicato nella impugnata ordinanza di demolizione n. 32 del 22.4.2005;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 giugno 2006 il Consigliere Antonino Corsaro e udito altresì, l’avv. F. Albano per l’appellante;


F A T T O


Con ricorso n. 2292/05 ritualmente notificato e depositato il signor D’Orazio impugnava “il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di sanatoria ed accertamento di conformità avanzata in data 1.4.2005, ai sensi dell’art. 13 L. 47/1985, degli artt. 18 e 20 ultimo comma, della L.R. 4/2003 e dell’art. 12 della L.R. 40/1995, diretta ad ottenere il rilascio della concessione e/o autorizzazione in sanatoria per l’intervento meglio indicato nella impugnata ordinanza di demolizione n. 32 del 22.4.2005 e deduceva:


1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. 47/1985 - Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione degli artt.2 e 3 della L. 2 e 3 della L. 241;


2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. 47/1985, degli artt. 18 e 20 ultimo comma, della L.R. 4/2003 e dell’art. 12 della L.R. 40/1995;


Il TAR con la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il ricorso volto ad ottenere l’annullamento.


Ha affermato che non poteva introdursi il ricorso nelle forme di cui all’art. 21 bis della L. 1034/1971, introdotto dall’art. 2 L. 205/2000 perché non è applicabile ai casi di silenzio significativo, quelli cioè in cui la norma attribuisce al comportamento inerte della p.a. il valore di assenso ed in particolare il silenzio significativo maturato sull’istanza di accertamento di conformità edilizia, che ha natura di atto tacito di reiezione dell’istanza con la conseguenza che il provvedimento tacito è impugnabile in via ordinaria per il suo contenuto di rigetto.


Affermava altresì che non era possibile la conversione del ricorso ex art. 2 L. 205/2000 in ricorso ordinario, data la incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto con quello ordinario che si svolge in pubblica udienza e quindi il primo non può essere convertito, essendo non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della vertenza. (Cons. St., Ad. Plen.9 gennaio 2002, n. 1).


Appella la sentenza il soccombente e deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 21 bis della L. 1034/71 e dell’art. 21 comma 2 della L. 1034/71.


D I R I T T O


L’appello è fondato e va accolto.


Il primo decidente ha affermato che l’attuale appellante non poteva introdurre l’originario ricorso nelle forme di cui all’art. 21 bis della L. 1034/1971, introdotto dall’art. 2 L. 205/2000. Il rito non è applicabile ai casi di silenzio significativo quelli cioè in cui la norma attribuisce al comportamento inerte della p.a. il valore di assenso ed in particolare il silenzio significativo maturato sull’istanza di accertamento di conformità edilizia, che ha natura di atto tacito di reiezione dell’istanza con la conseguenza che il provvedimento tacito è impugnabile in via ordinaria per il suo contenuto di rigetto.


Afferma ancora che nella specie non appare praticabile la conversione del ricorso ex art. 2 L. 205/2000 in ricorso ordinario, data la incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto con quello ordinario che si svolge in pubblica udienza e quindi il primo non può essere convertito, essendo non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della vertenza (Cons. St. Ad. Plen. 9 gennaio 2002, n. 1).


In conseguenza ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.


Tale assunto non è condivisibile. Ed infatti con l’intervenuta modifica dell’art. 2, comma 5 della L. 241/1990 ad opera dell’art. 3 del D.L. 35/2005, convertito con modifiche nella L. 8/2005 tale prospettazione appare superata dal momento che il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza della istanza (vedi C.g.a 726/05).


La riforma ha quindi operato una evoluzione del processo amministrativo e tende a realizzare una tutela piena e il problema del rito finirebbe per essere un non problema trattandosi di una giurisdizione di merito e rispondendo quindi ai requisiti di un processo a cognizione piena.


Nella specie appare possibile la conversione del ricorso ex art. 2 L. 205/2000 in ricorso ordinario. Né pare costituire ostacolo l’affermazione che ciò favorirebbe l’elusione dei tempi ordinari di trattazione delle controversie, prevalendo invece l’interesse alla sollecita definizione del ricorso per attuare una tutela piena, principio costituzionalmente garantito.


Va pertanto disposta la conversione del rito per l’ulteriore domanda di annullamento del provvedimento che va trattata con il rito ordinario, con le forme dell’udienza pubblica, previa iscrizione del ricorso.


Ritenuto altresì che ai fini della decisione appare utile acquisire relazione tecnica al fine di accertare se l’immobile di proprietà del signor Stefano D’Orazio, nella sua attuale consistenza, ed in particolare la vecchia stalla interrata di mq. 35 adiacente al magazzino, da tempo adibita a locale di sgombero e ricovero attrezzi, oggetto dell’ordinanza di demolizione, abbia o meno subito lavori di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo senza modifica alcuna della sagoma e senza alcun aumento volumetrico e/o di superficie utile e se in definitiva, le caratteristiche del fabbricato lo rendano compatibile con le norme urbanistiche.


P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, dispone la conversione del rito per l’ulteriore domanda di annullamento del provvedimento che va trattata con il rito ordinario con le forme dell’udienza pubblica previa iscrizione del ricorso; riservata ogni pronunzia sul rito, sul merito e sulle spese nomina CTU il geometra Carlino Gaetano, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Trapani, per accertare quanto in motivazione, fissa per il giuramento l’udienza del 29 maggio 2007, ore 11, assegnando giorni novanta per il deposito della relazione scritta, e rinvia all’udienza del 7 novembre 2007 per la discussione.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo il 28 giugno 2006 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pietro Falcone, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, estensore, Francesco Teresi, componenti.


F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Antonino Corsaro, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario


Depositata in segreteria
il 10 maggio 2007

 


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