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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 18 maggio 2007 (c.c. 01/02/2007), Sentenza
n. 390
DEMANIO - Mare e coste - Impianto costiero di distribuzione di carburanti - Strutture destinate alla diretta fruizione del mare - Rientra - Art. 15, L.R. Sicilia n. 78/1976. Gli impianti costieri di erogazione del carburante alle imbarcazioni da diporto sono opere destinate alla diretta fruizione del mare (oltre che indispensabili per una sua specifica ed assai rilevante modalità di fruizione), ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 15, lettera a), della legge regionale n. 78/1976, la quale – in deroga al principio di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia – consente la realizzazione delle opere e degli impianti destinati, per l’appunto, alla diretta fruizione del mare. È infatti opera destinata alla diretta fruizione del mare ogni infrastruttura che sia concretamente destinata a rendere possibile o migliore, ad una collettività aperta (e quand’anche non totalitaria) di potenziali utenti, l’uso del mare. Restano escluse le sole opere di uso strettamente privato, vale a dire non aperte all’uso pubblico, neppure a titolo oneroso. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - G. s.a.s. (avv.ti Pitruzzella e Comandè) c. Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e altri (Avv. Stato) e altri (n. c.) (riforma T.A.R. Sicilia, Palermo n. 1713/06). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 18 maggio 2007 (c.c. 01/02/2007), sentenza n. 390
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 390/07 Reg.Dec.
N. 1193 Reg.Ric.
ANNO 2006
ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1193/2006, proposto da
GIONATA s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Carlo Comandè, con
domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello, 40 presso lo studio degli
stessi;
c o n t r o
l’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED ALLA P.I. DELLA REGIONE
SICILIANA e LA SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI PALERMO, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici
in via A. De Gasperi, 81 sono ope legis domiciliati;
l’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED ALLA P.I. DELLA REGIONE
SICILIANA, DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – SERVIZIO
TUTELA ED ACQUISIZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito in giudizio;
e nei confronti
del COMUNE DI CARINI, in persona del sindaco pro tempore, non costituito
in giudizio;
della CAPITANERIA DI PORTO – UFFICIO DEMANIO - PALERMO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo (sez. int. III), n.
1713 del 22 marzo 2006.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per
l’Assessorato regionale beni culturali ed ambientali ed alla p.i. della regione
siciliana e per la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2007, il Consigliere Ermanno de
Francisco;
Uditi altresì l’avv. F. Campo, su delega dell’avv. G. Pitruzzella, per la
Gianata s.a.s. e l’avv. dello Stato Bucalo per l’Assessorato re-gionale beni
culturali ed ambientali ed alla p.i. della regione siciliana e per la
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha
respinto il ricorso dell’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento
n. 7315 del 9.9.2005 con cui il Dipartimento dei beni culturali ed ambientali ha
respinto il ricorso gerarchico avverso il parere negativo della Soprintendenza
per l’installazione di un distributore di carburante presso l’area di
rimessaggio barche di pro-prietà della ricorrente.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso avendo ritenuto che “punto
centrale della presente controversia è la qualificazione dell’impianto di
carburante come impianto destinato alla diretta fruizione del mare, ai sensi e
per gli effetti previsti dall’art. 15, lettera a), della legge regionale n.
78/1976, la quale – in deroga al principio di inedificabilità assoluta nella
fascia di 150 metri dalla battigia – consente la realizzazione delle opere e
degli impianti destinati, per l’appunto, alla diretta fruizione del mare”.
Questo Consiglio, con ordinanza 8 novembre 2005, n. 915, aveva invece accolto in
appello l’istanza cautelare, per l’effetto sospendendo l’efficacia
dell’impugnato diniego, sulla base dell’assunto che “un impianto di
distribuzione di carburanti da destinare all’esclusivo rifornimento delle
imbarcazioni a motore è un’opera o un impianto destinato alla diretta fruizione
del mare”; con ordinanza 8 settembre 2006, n. 747, ha quindi ribadito il
medesimo assetto cautelare.
Siffatto avviso non è stato però seguito dalla sentenza qui gravata.
In tesi del primo giudice (che si richiama anche alla circolare A.R.T.A. n. 2
del 1992), “tra le opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare
possono ricomprendersi esclusivamente le strutture necessarie affinché la
collettività (e non singoli gruppi, più o meno estesi, di persone) possa fruire
del mare e della fascia costiera ad es-so più prossima”.
Il Collegio non condivide, nella sua assolutezza, l’affermazione su cui si basa
la sentenza, e ritiene invece di dover ribadire il surriferi-to orientamento
esegetico già espresso in sede cautelare.
A prescindere dall’estensione del “gruppo” sociale dei “motonauti”
(identificabili con l’intero settore della nautica da diporto, oggi non
esistendo che pochissime imbarcazioni a remi o a vela senza motore), è
oggettivamente innegabile che gli impianti costieri di erogazione del
carburante alle imbarcazioni da diporto siano opere non solo destinate alla
diretta fruizione del mare, ma altresì indispensabili per una sua specifica ed
assai rilevante modalità di fruizione (è infatti ovvio che, in caso di loro
totale assenza, la motonautica non esisterebbe).
Né è questa la sede per operare quella valutazione “in concreto” (cui accenna la
sentenza a pag. 7) della “comparazione tra i possibili benefici derivanti
dall’erogazione del carburante e l’area ove questo accede”, ciò afferendo
all’eventuale attività di pianificazione della rete di distribuzione del
carburante per natanti, ma non costituendo (né, infatti, avendo costituito) base
dell’impugnato provvedimento che involge la competenza della soprintendenza.
È dunque opera destinata alla diretta fruizione del mare ogni infrastruttura
che, come quella in discorso, sia concretamente destinata a rendere possibile o
migliore, ad una collettività aperta (e quand’anche non totalitaria) di
potenziali utenti, l’uso del mare.
Restano escluse, cioè, le sole opere di uso strettamente privato, vale a dire
non aperte all’uso pubblico, neppure a titolo oneroso: tra cui è evidente che
non possa farsi rientrare l’installazione di una pompa di carburante destinata
al rifornimento dei natanti da diporto.
A questi ultimi sarebbe invero preclusa ogni concreta fruizione del mare
(contrariamente a quanto è costretta a sostenere la difesa di parte appellata,
ricordando il “serbatoio portatile e facilmente asportabile per il trasporto a
terra” di cui sarebbero dotate le piccole imbarcazioni), se tutti i distributori
di carburanti fossero davvero ubicati sulla terraferma e a non meno di 150 metri
dalla battigia.
In conclusione, l’appello va accolto, con annullamento degli atti impugnati in
prime cure.
Le spese del doppio grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno
poste a carico della parte soccombente,.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza
gravata, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Assessorato soccombente al pagamento delle spese del giudizio, che
liquida in complessivi € 5.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 1 febbraio 2007, dal Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in
camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente,
Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo
Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to:Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 18 maggio 2007
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