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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

per la Regione Siciliana - 18 maggio 2007 (c.c. 01/02/2007), Sentenza n. 390
 

DEMANIO - Mare e coste - Impianto costiero di distribuzione di carburanti - Strutture destinate alla diretta fruizione del mare - Rientra - Art. 15, L.R. Sicilia n. 78/1976. Gli impianti costieri di erogazione del carburante alle imbarcazioni da diporto sono opere destinate alla diretta fruizione del mare (oltre che indispensabili per una sua specifica ed assai rilevante modalità di fruizione), ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 15, lettera a), della legge regionale n. 78/1976, la quale – in deroga al principio di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia – consente la realizzazione delle opere e degli impianti destinati, per l’appunto, alla diretta fruizione del mare. È infatti opera destinata alla diretta fruizione del mare ogni infrastruttura che sia concretamente destinata a rendere possibile o migliore, ad una collettività aperta (e quand’anche non totalitaria) di potenziali utenti, l’uso del mare. Restano escluse le sole opere di uso strettamente privato, vale a dire non aperte all’uso pubblico, neppure a titolo oneroso. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - G. s.a.s. (avv.ti Pitruzzella e Comandè) c. Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e altri (Avv. Stato) e altri (n. c.) (riforma T.A.R. Sicilia, Palermo n. 1713/06). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 18 maggio 2007 (c.c. 01/02/2007), sentenza n. 390

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale


N. 390/07 Reg.Dec.
N. 1193 Reg.Ric.
ANNO 2006


ha pronunziato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 1193/2006, proposto da
GIONATA s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Carlo Comandè, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello, 40 presso lo studio degli stessi;


c o n t r o


l’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED ALLA P.I. DELLA REGIONE SICILIANA e LA SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, 81 sono ope legis domiciliati;


l’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED ALLA P.I. DELLA REGIONE SICILIANA, DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;


e nei confronti
del COMUNE DI CARINI, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;


della CAPITANERIA DI PORTO – UFFICIO DEMANIO - PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;


per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo (sez. int. III), n. 1713 del 22 marzo 2006.


Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale beni culturali ed ambientali ed alla p.i. della regione siciliana e per la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. F. Campo, su delega dell’avv. G. Pitruzzella, per la Gianata s.a.s. e l’avv. dello Stato Bucalo per l’Assessorato re-gionale beni culturali ed ambientali ed alla p.i. della regione siciliana e per la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso dell’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento n. 7315 del 9.9.2005 con cui il Dipartimento dei beni culturali ed ambientali ha respinto il ricorso gerarchico avverso il parere negativo della Soprintendenza per l’installazione di un distributore di carburante presso l’area di rimessaggio barche di pro-prietà della ricorrente.


All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso avendo ritenuto che “punto centrale della presente controversia è la qualificazione dell’impianto di carburante come impianto destinato alla diretta fruizione del mare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 15, lettera a), della legge regionale n. 78/1976, la quale – in deroga al principio di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia – consente la realizzazione delle opere e degli impianti destinati, per l’appunto, alla diretta fruizione del mare”.


Questo Consiglio, con ordinanza 8 novembre 2005, n. 915, aveva invece accolto in appello l’istanza cautelare, per l’effetto sospendendo l’efficacia dell’impugnato diniego, sulla base dell’assunto che “un impianto di distribuzione di carburanti da destinare all’esclusivo rifornimento delle imbarcazioni a motore è un’opera o un impianto destinato alla diretta fruizione del mare”; con ordinanza 8 settembre 2006, n. 747, ha quindi ribadito il medesimo assetto cautelare.


Siffatto avviso non è stato però seguito dalla sentenza qui gravata.


In tesi del primo giudice (che si richiama anche alla circolare A.R.T.A. n. 2 del 1992), “tra le opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare possono ricomprendersi esclusivamente le strutture necessarie affinché la collettività (e non singoli gruppi, più o meno estesi, di persone) possa fruire del mare e della fascia costiera ad es-so più prossima”.


Il Collegio non condivide, nella sua assolutezza, l’affermazione su cui si basa la sentenza, e ritiene invece di dover ribadire il surriferi-to orientamento esegetico già espresso in sede cautelare.


A prescindere dall’estensione del “gruppo” sociale dei “motonauti” (identificabili con l’intero settore della nautica da diporto, oggi non esistendo che pochissime imbarcazioni a remi o a vela senza motore), è oggettivamente innegabile che gli impianti costieri di erogazione del carburante alle imbarcazioni da diporto siano opere non solo destinate alla diretta fruizione del mare, ma altresì indispensabili per una sua specifica ed assai rilevante modalità di fruizione (è infatti ovvio che, in caso di loro totale assenza, la motonautica non esisterebbe).


Né è questa la sede per operare quella valutazione “in concreto” (cui accenna la sentenza a pag. 7) della “comparazione tra i possibili benefici derivanti dall’erogazione del carburante e l’area ove questo accede”, ciò afferendo all’eventuale attività di pianificazione della rete di distribuzione del carburante per natanti, ma non costituendo (né, infatti, avendo costituito) base dell’impugnato provvedimento che involge la competenza della soprintendenza.


È dunque opera destinata alla diretta fruizione del mare ogni infrastruttura che, come quella in discorso, sia concretamente destinata a rendere possibile o migliore, ad una collettività aperta (e quand’anche non totalitaria) di potenziali utenti, l’uso del mare.


Restano escluse, cioè, le sole opere di uso strettamente privato, vale a dire non aperte all’uso pubblico, neppure a titolo oneroso: tra cui è evidente che non possa farsi rientrare l’installazione di una pompa di carburante destinata al rifornimento dei natanti da diporto.


A questi ultimi sarebbe invero preclusa ogni concreta fruizione del mare (contrariamente a quanto è costretta a sostenere la difesa di parte appellata, ricordando il “serbatoio portatile e facilmente asportabile per il trasporto a terra” di cui sarebbero dotate le piccole imbarcazioni), se tutti i distributori di carburanti fossero davvero ubicati sulla terraferma e a non meno di 150 metri dalla battigia.


In conclusione, l’appello va accolto, con annullamento degli atti impugnati in prime cure.


Le spese del doppio grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente,.


P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla i provvedimenti impugnati.


Condanna l’Assessorato soccombente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000, oltre accessori di legge.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo il 1 febbraio 2007, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.


F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to:Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario


Depositata in segreteria
il 18 maggio 2007

 

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