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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

per la Regione Siciliana - 28 Maggio 2007 (c.c.28/09/2006), Sentenza n. 421


URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione - Impugnazione - Proprietario immobile limitrofo - Decorrenza termine - Piena conoscenza - Necessità.
Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia da parte di un proprietario di immobile limitrofo occorre la piena conoscenza della stessa, che si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23 settembre 2005, n. 5033; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 aprile 2005, n. 252). Pres. Barbagallo, Est. Trovato,  GRIGOLI DISTRIBUZIONI s.r.l. (Avv. Immordino e Immordino) c. C. B. e altri (Avv. Giacalone) e Comune di Castelvetrano (Avv. Grimaudo) (conferma T.A.R. Sicilia - Palermo (sez. I) - n. 4988/05 del 9 novembre 2005). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 28 Maggio 2007 (c.c. 28/09/2006), Sentenza n. 421


PROCEDURE E VARIE - Notifica - Atto introduttivo - Perfezionamento.
La notifica di un atto introduttivo di un giudizio si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario incaricato della formalità (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892; Corte costituzionale, 26 novembre 2002, n. 447. Pres. Barbagallo, Est. Trovato,  GRIGOLI DISTRIBUZIONI s.r.l. (Avv. Immordino e Immordino) c. C. B. e altri (Avv. Giacalone) e Comune di Castelvetrano (Avv. Grimaudo) (conferma T.A.R. Sicilia - Palermo (sez. I) - n. 4988/05 del 9 novembre 2005). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 28 Maggio 2007 (c.c. 28/09/2006), Sentenza n. 421
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale


N. 421/07 Reg.Dec.
N. 164 Reg.Ric.
ANNO 2006


ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 164/2006,

 

proposto dalla società
GRIGOLI DISTRIBUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto, presso lo studio dei medesimi, in Palermo, via Libertà n. 171;


c o n t r o
i signori CASTRENSE BARONE, VINCENZA ALASTRA e VINCENZO BARONE rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Giacalone, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Lucia Di Salvo;


e nei confronti di
del COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Grimaudo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Giuffrida, in Palermo, via Narbone n. 58;


per la riforma
della sentenza n. 4988, in data 9 novembre 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, I;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone, nonchè del Comune di Castelvetrano;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza del 28 settembre 2006, l’avv. Giuseppe Immordino per la società appellante e l’avv. Girolamo Rubino, su delega dell’avv. Salvatore Giacalone, per Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


Viene impugnata la sentenza n. 4988, in data 9 novembre 2005 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, I, ha accolto il ricorso dei signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone, diretto all’annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Castelvetrano alla società Grigoli Distribuzioni s.r.l. per la demolizione e la riedificazione di un fabbricato fino ad una altezza di ml. 7,50 contro i preesistenti ml. 4,50.


L’appellante denuncia profili di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso in primo grado e sostiene la legittimità della concessione in vertenza.


Si sono costituiti in giudizio:


- il Comune di Castelvetrano, che ha svolto tesi adesive a quelle dell’appellante;


- i signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone, che oltre a controdedurre alle tesi della parte appellante hanno eccepito la tardività dell’impugnazione.


Alla pubblica udienza del 28 settembre 2006, l’appello è passato in decisione.


D I R I T T O


1. L’appello è da respingere.


Oggetto del contendere è la concessione edilizia n. 317, in data 16 dicembre 2003, con la quale il Comune di Castelvetrano ha assentito la costruzione nel centro storico della borgata antica di Marinella di Selinunte di un fabbricato urbano dell’altezza di ml. 7,50, previa demolizione di un preesistente fabbricato con altezza di ml. 4,50.


Il TAR, in accoglimento di ricorso dei proprietari di un immobile limitrofo, ha annullato in parte qua la concessione, ritenendola contrastante con la normativa di settore (art. 55 legge regionale n. 71/1978; artt. 22 e 23 N.T.A. al P.R.G. di Castelvetrano).


2. In via preliminare va esaminata la eccezione di irricevibilità dell’appello, sollevata dai signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone sul rilievo che esso è stato notificato in data 9 febbraio 2006, nel 61° giorno dalla notifica della sentenza di primo grado intervenuta il 10 dicembre 2005.


L’eccezione non ha pregio.


A seguito della pronuncia della Corte costituzionale 26 novembre 2002 n. 477, la notifica di un atto introduttivo di un giudizio si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario incaricato della formalità (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892).


Nella specie la consegna è intervenuta l’8 febbraio e quindi nel termine di decadenza.


3. Infondate sono anche le eccezioni in rito sollevate dalla parte appellante con riferimento al ricorso di primo grado, sul rilievo anzitutto che i lavori erano stati intrapresi il 22 gennaio 2004, con affissione nel cantiere di apposita tabella con il relativo avviso e che i proprietari degli immobili limitrofi, da tale data, erano in grado di conoscere la concessione. Tardivamente il ricorso era stato notificato solo il 15 maggio 2004, ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni.


Osserva il Collegio che ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia da parte di un proprietario di immobile limitrofo occorre la piena conoscenza della stessa, che si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica(cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23 settembre 2005, n. 5033; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 aprile 2005, n. 252).


Nella specie non è dimostrato che i signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone avessero acquisito tale piena conoscenza in epoca tale da far ritenere tardivo il loro ricorso notificato il 15 maggio 2004.
Sostengono la parte appellante e il Comune che i lavori erano stati condotti speditamente e, in particolare, che la demolizione del manufatto era stata effettuata in 15 giorni dall’inizio dei lavori.


Osserva il Collegio che la circostanza non è rilevante, in quanto la piena conoscenza della concessione e la lesione dell’interesse degli odierni resistenti si ricollegano non già alla demolizione ma alla ricostruzione con l’altezza del fabbricato a ml. 7,50 (in luogo degli originari ml. 4,50).


4. Con due ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso in primo grado, la società Grigoli Distribuzioni s.r.l. sostiene che:


- i signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone non avevano dimostrato avanti al TAR la loro qualità di proprietari frontisti, limitandosi a dichiararla;


- gli stessi erano a conoscenza del procedimento concessorio sin dal 26 settembre 2001, allorchè avevano diffidato l’Amministrazione dal rilasciare la concessione di cui trattasi.


Le eccezioni vanno disattese.


La dichiarata qualità di proprietari limitrofi degli odierni resistenti trova ripetuti univoci incontestati riscontri negli atti di causa avanti al TAR, a nulla rilevando che in quella sede non fosse stata depositata apposita, specifica, documentazione probatoria. Quanto alla diffida del 26 settembre 2001, essa è di oltre due anni anteriore al provvedimento impugnato e non implica di per sè la piena conoscenza del sopravvenuto atto concessorio.


5. Nel merito la concessione edilizia, come dedotto in primo grado dai signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone, contrasta con la normativa di settore, laddove consente nella borgata antica Marinella di Selinunte la ricostruzione di un fabbricato con altezza di ml. 7,50 superiore a quella preesistente (ml. 4,50).


Esattamente il TAR è pervenuto a detta conclusione alla stregua dell’art. 55 della l.r. n. 71/1978 , nonchè degli artt. 22 e 23 delle N.T.A. al P.R.G. di Castelvetrano, la cui ratio mira a tutelare i centri storici da attività ricostruttive che ne stravolgano l’assetto originario.


In particolare:


- l’art. 23 delle norme d’attuazione al P.R.G. del Comune intimato concernente in modo specifico la borgata antica di Marinella di Selinunte stabilisce che in essa, il cui impianto morfologico va preservato, si applicano le stesse disposizioni normative di cui al precedente art. 22, come la demolizione e la ricostruzione nel rispetto della morfologia preesistente (attestando l’altezza a ml. 7,50), con la sola modifica dell’If =indice di fabbricabilità fondiaria, che è stabilito in 4 mc/mq e dell’altezza massima di ml. 10,00, nel caso di edilizia alberghiera l’altezza massima è di ml. 12,50;


- a sua volta l’art. 22 al punto 3.3 (zona omogenea del centro antico A2) prevede che è possibile la demolizione e ricostruzione degli edifici preesistenti, nel rispetto della morfologia, superficie coperta, ed altezze preesistenti e al punto 3.4 che nei lotti liberi si applicano indici specifici riguardanti l’indice di fabbricabilità fondiaria, i parcheggi, la visuale libera e le altezze.


Nella specie non viene in rilievo un lotto libero, con i conseguenti indici di cui all’art. 22.3.4. (come modificati per la borgata antica di Marinella di Selinunte dall’art. 23), ma un intervento di demolizione e di ricostruzione disciplinato, con il rinvio ex art. 23, dall’art. 22.3.3.


In base a quest’ultima disposizione la preesistente altezza costituisce un limite dal quale l’Amministrazione non può discostarsi, stante la esigenza di mantenere la morfologia preesistente.


In questo contesto il riferimento ex art. 23 alla altezza di ml. 7,50 (attestando l’altezza a ml. 7,50), conseguentemente non può essere inteso come possibilità di sopraelevazione sino a tale limite, ma in senso restrittivo, coerente con la ratio della disposizione, vale a dire come limite alle ricostruzioni di manufatti originariamente di altezza superiore a mt. 7,50.


6. Per le ragioni che precedono  assorbita ogni ulteriore censura e eccezione - l’appello va respinto.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.


P. Q. M.


Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale respinge l’appello.
Condanna la società Grigoli Distribuzioni s.r.l. e il Comune di Castelvetrano, in solido e in parti eguali, al pagamento in favore dei signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 settembre 2006 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Pietro Falcone, Francesco Teresi, Filippo Salvia, Componenti.


F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario


Depositata in segreteria
il 28 maggio 2007

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