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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 28 Maggio 2007 (c.c.28/09/2006), Sentenza n. 421
URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione - Impugnazione - Proprietario immobile
limitrofo - Decorrenza termine - Piena conoscenza - Necessità. Ai fini della decorrenza
del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia da parte di un
proprietario di immobile limitrofo occorre la piena conoscenza della stessa, che
si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico della concessione o
del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo
certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non
conformità della stessa alla disciplina urbanistica (cfr. Consiglio Stato, sez.
V, 23 settembre 2005, n. 5033; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 22
aprile 2005, n. 252). Pres. Barbagallo, Est. Trovato, GRIGOLI
DISTRIBUZIONI s.r.l. (Avv. Immordino e Immordino) c. C. B. e altri (Avv.
Giacalone) e Comune di Castelvetrano (Avv. Grimaudo) (conferma T.A.R.
Sicilia - Palermo (sez. I) - n. 4988/05 del 9 novembre 2005). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 28 Maggio 2007 (c.c. 28/09/2006),
Sentenza n. 421
PROCEDURE E VARIE - Notifica - Atto introduttivo - Perfezionamento. La
notifica di un atto introduttivo di un giudizio si perfeziona per il notificante
al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario incaricato della
formalità (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892; Corte
costituzionale, 26 novembre 2002, n. 447. Pres. Barbagallo, Est. Trovato,
GRIGOLI DISTRIBUZIONI s.r.l. (Avv. Immordino e Immordino) c. C. B. e altri (Avv.
Giacalone) e Comune di Castelvetrano (Avv. Grimaudo) (conferma T.A.R.
Sicilia - Palermo (sez. I) - n. 4988/05 del 9 novembre 2005). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 28 Maggio 2007 (c.c. 28/09/2006),
Sentenza n. 421
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 421/07 Reg.Dec.
N. 164 Reg.Ric.
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 164/2006,
proposto dalla società
GRIGOLI DISTRIBUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe
Immordino, con domicilio eletto, presso lo studio dei medesimi, in Palermo, via
Libertà n. 171;
c o n t r o
i signori CASTRENSE BARONE, VINCENZA ALASTRA e VINCENZO BARONE rappresentati e
difesi dall'avv. Salvatore Giacalone, con domicilio eletto in Palermo, via
Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Lucia Di Salvo;
e nei confronti di
del COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Grimaudo, con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv. Gaetano Giuffrida, in Palermo, via Narbone n. 58;
per la riforma
della sentenza n. 4988, in data 9 novembre 2005 del Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia, Palermo, I;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Castrense Barone,
Vincenza Alastra e Vincenzo Barone, nonchè del Comune di Castelvetrano;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza del
28 settembre 2006, l’avv. Giuseppe Immordino per la società appellante e l’avv.
Girolamo Rubino, su delega dell’avv. Salvatore Giacalone, per Castrense Barone,
Vincenza Alastra e Vincenzo Barone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Viene impugnata la sentenza n. 4988, in data 9 novembre 2005 con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, I, ha accolto il
ricorso dei signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone,
diretto all’annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Castelvetrano alla società Grigoli Distribuzioni s.r.l. per la demolizione e la
riedificazione di un fabbricato fino ad una altezza di ml. 7,50 contro i
preesistenti ml. 4,50.
L’appellante denuncia profili di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso
in primo grado e sostiene la legittimità della concessione in vertenza.
Si sono costituiti in giudizio:
- il Comune di Castelvetrano, che ha svolto tesi adesive a quelle
dell’appellante;
- i signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone, che oltre a
controdedurre alle tesi della parte appellante hanno eccepito la tardività
dell’impugnazione.
Alla pubblica udienza del 28 settembre 2006, l’appello è passato in decisione.
D I R I T T O
1. L’appello è da respingere.
Oggetto del contendere è la concessione edilizia n. 317, in data 16 dicembre
2003, con la quale il Comune di Castelvetrano ha assentito la costruzione nel
centro storico della borgata antica di Marinella di Selinunte di un fabbricato
urbano dell’altezza di ml. 7,50, previa demolizione di un preesistente
fabbricato con altezza di ml. 4,50.
Il TAR, in accoglimento di ricorso dei proprietari di un immobile limitrofo, ha
annullato in parte qua la concessione, ritenendola contrastante con la normativa
di settore (art. 55 legge regionale n. 71/1978; artt. 22 e 23 N.T.A. al P.R.G.
di Castelvetrano).
2. In via preliminare va esaminata la eccezione di irricevibilità dell’appello,
sollevata dai signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone sul
rilievo che esso è stato notificato in data 9 febbraio 2006, nel 61° giorno
dalla notifica della sentenza di primo grado intervenuta il 10 dicembre 2005.
L’eccezione non ha pregio.
A seguito della pronuncia della Corte costituzionale 26 novembre 2002 n. 477, la
notifica di un atto introduttivo di un giudizio si perfeziona per il notificante
al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario incaricato della
formalità (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892).
Nella specie la consegna è intervenuta l’8 febbraio e quindi nel termine di
decadenza.
3. Infondate sono anche le eccezioni in rito sollevate dalla parte appellante
con riferimento al ricorso di primo grado, sul rilievo anzitutto che i lavori
erano stati intrapresi il 22 gennaio 2004, con affissione nel cantiere di
apposita tabella con il relativo avviso e che i proprietari degli immobili
limitrofi, da tale data, erano in grado di conoscere la concessione.
Tardivamente il ricorso era stato notificato solo il 15 maggio 2004, ben oltre
il termine decadenziale di 60 giorni.
Osserva il Collegio che ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione
di una concessione edilizia da parte di un proprietario di immobile limitrofo
occorre la piena conoscenza della stessa, che si verifica con la consapevolezza
del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando
la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali
caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla
disciplina urbanistica(cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23 settembre 2005, n. 5033;
Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 aprile 2005, n. 252).
Nella specie non è dimostrato che i signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e
Vincenzo Barone avessero acquisito tale piena conoscenza in epoca tale da far
ritenere tardivo il loro ricorso notificato il 15 maggio 2004.
Sostengono la parte appellante e il Comune che i lavori erano stati condotti
speditamente e, in particolare, che la demolizione del manufatto era stata
effettuata in 15 giorni dall’inizio dei lavori.
Osserva il Collegio che la circostanza non è rilevante, in quanto la piena
conoscenza della concessione e la lesione dell’interesse degli odierni
resistenti si ricollegano non già alla demolizione ma alla ricostruzione con
l’altezza del fabbricato a ml. 7,50 (in luogo degli originari ml. 4,50).
4. Con due ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso in primo grado, la
società Grigoli Distribuzioni s.r.l. sostiene che:
- i signori Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone non avevano
dimostrato avanti al TAR la loro qualità di proprietari frontisti, limitandosi a
dichiararla;
- gli stessi erano a conoscenza del procedimento concessorio sin dal 26
settembre 2001, allorchè avevano diffidato l’Amministrazione dal rilasciare la
concessione di cui trattasi.
Le eccezioni vanno disattese.
La dichiarata qualità di proprietari limitrofi degli odierni resistenti trova
ripetuti univoci incontestati riscontri negli atti di causa avanti al TAR, a
nulla rilevando che in quella sede non fosse stata depositata apposita,
specifica, documentazione probatoria. Quanto alla diffida del 26 settembre 2001,
essa è di oltre due anni anteriore al provvedimento impugnato e non implica di
per sè la piena conoscenza del sopravvenuto atto concessorio.
5. Nel merito la concessione edilizia, come dedotto in primo grado dai signori
Castrense Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone, contrasta con la normativa
di settore, laddove consente nella borgata antica Marinella di Selinunte la
ricostruzione di un fabbricato con altezza di ml. 7,50 superiore a quella
preesistente (ml. 4,50).
Esattamente il TAR è pervenuto a detta conclusione alla stregua dell’art. 55
della l.r. n. 71/1978 , nonchè degli artt. 22 e 23 delle N.T.A. al P.R.G. di
Castelvetrano, la cui ratio mira a tutelare i centri storici da attività
ricostruttive che ne stravolgano l’assetto originario.
In particolare:
- l’art. 23 delle norme d’attuazione al P.R.G. del Comune intimato concernente
in modo specifico la borgata antica di Marinella di Selinunte stabilisce che in
essa, il cui impianto morfologico va preservato, si applicano le stesse
disposizioni normative di cui al precedente art. 22, come la demolizione e la
ricostruzione nel rispetto della morfologia preesistente (attestando l’altezza a
ml. 7,50), con la sola modifica dell’If =indice di fabbricabilità fondiaria, che
è stabilito in 4 mc/mq e dell’altezza massima di ml. 10,00, nel caso di edilizia
alberghiera l’altezza massima è di ml. 12,50;
- a sua volta l’art. 22 al punto 3.3 (zona omogenea del centro antico A2)
prevede che è possibile la demolizione e ricostruzione degli edifici
preesistenti, nel rispetto della morfologia, superficie coperta, ed altezze
preesistenti e al punto 3.4 che nei lotti liberi si applicano indici specifici
riguardanti l’indice di fabbricabilità fondiaria, i parcheggi, la visuale libera
e le altezze.
Nella specie non viene in rilievo un lotto libero, con i conseguenti indici di
cui all’art. 22.3.4. (come modificati per la borgata antica di Marinella di
Selinunte dall’art. 23), ma un intervento di demolizione e di ricostruzione
disciplinato, con il rinvio ex art. 23, dall’art. 22.3.3.
In base a quest’ultima disposizione la preesistente altezza costituisce un
limite dal quale l’Amministrazione non può discostarsi, stante la esigenza di
mantenere la morfologia preesistente.
In questo contesto il riferimento ex art. 23 alla altezza di ml. 7,50
(attestando l’altezza a ml. 7,50), conseguentemente non può essere inteso come
possibilità di sopraelevazione sino a tale limite, ma in senso restrittivo,
coerente con la ratio della disposizione, vale a dire come limite alle
ricostruzioni di manufatti originariamente di altezza superiore a mt. 7,50.
6. Per le ragioni che precedono assorbita ogni ulteriore censura e
eccezione - l’appello va respinto.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede
giurisdizionale respinge l’appello.
Condanna la società Grigoli Distribuzioni s.r.l. e il Comune di Castelvetrano,
in solido e in parti eguali, al pagamento in favore dei signori Castrense
Barone, Vincenza Alastra e Vincenzo Barone delle spese di questo grado di
giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 settembre 2006 dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede
giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente,
Pier Giorgio Trovato, estensore, Pietro Falcone, Francesco Teresi, Filippo
Salvia, Componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 28 maggio 2007
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