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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

per la Regione Siciliana, 23/07/2007 (C.c. 29/11/2006), Decisione n. 690


RIFIUTI - APPALTI - Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei sanitari pericolosi a rischio infettivo CER 180103 - Gara ad asta pubblica - Fattispecie - D. L.vo. 152/06.
In materia di gestione dei rifiuti, l’attività di trasporto non può essere considerata unitaria e diretta, se effettuata con mezzi diversi. Nella specie, non rileva il riferimento al D. L.vo. 152/06, ed in particolare all’art. 193, trattandosi di disciplina non vigente alla data di espletamento della gara. La gara concerneva l’affidamento, per tre anni, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei sanitari pericolosi a rischio infettivo CER 180103. Per tali rifiuti, secondo la direttiva ministeriale 9 aprile 2002 (Allegato B - Codice CER - 18) la raccolta e lo smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione delle infezioni. Pres. Virgilio - Est. Falcone - A.T.I. tra le imprese PROGETTO ECOLOGIA s.r.l., (capogruppo) e D.E.A. Service s.r.l. (mandante) (avv. Chiarello) c. ECOLOGIA OGGI s.r.l. (avv. Pedrotti) (confema T.A.R. per la Sicilia, Sez. di Catania, sez. II, n. 719/2006 del 10.5.2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana, 23/07/2007 (C.c. 29/11/2006), Decisione n. 690

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.690/07 Reg.Dec.
N. 989 Reg.Ric.
ANNO 2006


IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale



ha pronunziato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 989/2006, proposto da
A.T.I. tra le imprese PROGETTO ECOLOGIA s.r.l., (capogruppo) e D.E.A. Service s.r.l. (mandante), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Chiarello, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mario Rutelli n. 38, presso l’avv. Stefania Arcidiacono;
c o n t r o
ECOLOGIA OGGI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bevilacqua, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marchese di Villa Bianca n. 4, presso l’avv. Claudia Pedrotti;
e nei confronti di
AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE, FERRAROTTO, S. BAMBINO DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, sez. II, n. 719/2006 del 10.5.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. F. Bevilacqua - per la s.r.l. Ecologia Oggi;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 29 novembre 2006 il consigliere Pietro Falcone, e udito altresì l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. F. Chiarello, per l’A.T.I. appellante;
Visto il dispositivo di decisione n. 153 del 1° dicembre 2006;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


F A T T O


1. Con deliberazione n. 1337 del 24.5.2004, l’Azienda ospedaliera universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania indiceva ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. “a” dell’art. 8, comma II, D.Lvo n. 157/1995, la gara ad asta pubblica per l’affidamento, per tre anni, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei sanitari pericolosi a rischio infettivo CER 180103.


La gara veniva espletata il 30.7.2004 e aggiudicata all’A.T.I. Progetto Ecologia s.r.l., controinteressata, che aveva offerto il prezzo di 0,668.


I risultati di gara venivano approvati con deliberazione n. 1964 del 6.8.2004 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera.


Avverso tali atti, l’Ecologia Oggi s.r.l. ha proposto ricorso al T.A.R. Calabria; successivamente, a seguito di regolamento di competenza, il processo veniva riassunto davanti al T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, che, con sentenza n. 719/2006 del 10.5.2006, ha accolto il ricorso.


2. La sentenza è appellata dall’A.T.I. Progetto Ecologia s.r.l., che ne sostiene l’erroneità, sotto diversi profili.


3. L’Ecologia Oggi s.r.l., appellata, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.


D I R I T T O


1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla Ecologia Oggi s.r.l. per l’annullamento: - del verbale di gara del 30.7.2004 con il quale è stata aggiudicata all’ATI tra Progetto Ecologia s.r.l. e D.E.A. Service s.r.l. la gara ad asta pubblica per l’affidamento per tre anni del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei sanitari pericolosi a rischio infettivo CER 180103; - e della deliberazione n. 1964 del 6.8.2004 del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera di approvazione del verbale suddetto e di aggiudicazione definitiva all’ATI tra Progetto Ecologia s.r.l. e D.E.A. Service s.r.l. della gara medesima.


Il primo giudice ha ritenuto che, in violazione dell’art. II, punto 4, del Capitolato speciale, l’offerta dell’aggiudicataria prevedeva che il trasporto venisse effettuato da due soggetti diversi e in due tempi, dal luogo di produzione al luogo di smaltimento finale.


2. In sede d’appello, la ricorrente A.T.I. Progetto Ecologia s.r.l. lamenta: Violazione e falsa applicazione della lett. v) punto n. 1 della Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell’ambiente in concerto con il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, in relazione alla nota del Capo ufficio legislativo del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 17.11.20O4 prot. n. 8259/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 193 d. lg. 152/06.


Secondo l’appellante, la tesi sostenuta dal primo giudice è inconciliabile con l’interpretazione della circolare ministeriale circa la reale possibilità del trasbordo dei rifiuti sanitari fra diversi automezzi appartenenti anche a diversi trasportatori.


Invero, tale circolare (così come anche il parere dell’Ufficio legislativo Ministero ambiente), nel dare esplicazioni sulle corrette modalità di compilazione dei registri di carico/scarico e dei formulari d’identificazione dei rifiuti, definisce con precisione le modalità da rispettare, nell’ipotesi dei trasbordo di rifiuti da un automezzo ad un altro, senza con ciò caratterizzare tale attività quale realizzabile limitatamente per motivi eccezionali, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.


In effetti, la normativa vigente all’epoca della gara non vieta l’uso di mezzi diversi o l’esecuzione delle varie fasi della raccolta (quello del raggruppamento e quello del trasporto) da parte di soggetti diversi, nè tale preclusione è contenuta nel bando o capitolato di gara.


Il capitolato, nella prescrizione richiamata in sentenza, richiede che il conferimento dei rifiuti avvenga direttamente presso l’impianto di smaltimento, e tale asserzione è diretta ad eludere la compartecipazione di soggetti estranei alla gara nell’espletamento del servizio, ma non certamente ad impedire che il servizio venga prestato dai soggetti partecipanti in ATI.


L’attività di trasporto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, deve essere considerata unitaria, anche se effettuata con mezzi diversi.


A sostegno di tale tesi interpretativa, è intervenuto l’art. 193 del D. Lgt. 152/06, il quale appunto al n. 11 definisce ed introduce il concetto della microraccolta ed al successivo n. 12 praticamente chiarisce che “la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno … delle stazioni ... di smistamento …, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio … purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.”


Nella sostanza, il legislatore nella formulazione dell’articolo 193 sulla regolamentazione del trasporto dei rifiuti ha previsto espressamente l’operazione di trasbordo svincolandola totalmente dal concetto di eccezionalità, nel senso che il trasbordo è consentito a prescindere dal verificarsi di “motivi eccezionali”.


3. L’Ecologia Oggi s.r.l., appellata, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.


4. Il ricorso va rigettato.


L’art. II, punto 4., del Capitolato speciale, che detta le modalità di espletamento del servizio, prescrive alla ditta aggiudicataria di “conferire i rifiuti in questione direttamente presso l’impianto di smaltimento finale …”.


Invece, l’offerta dell’aggiudicataria prevedeva che il trasporto venisse effettuato da due soggetti diversi e in due tempi, dal luogo di produzione (Catania) sino a Messina dalla mandante D.E.A. Service, mentre da Messina sino al luogo di smaltimento finale dalla capogruppo Progetto Ecologia.


Nella specie, l’amministrazione, nel prescrivere alla ditta aggiudicataria di “conferire i rifiuti in questione direttamente presso l’impianto di smaltimento finale” ha inteso chiaramente escludere la possibilità che “per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi …”, contemplata dall’invocata lett. v) punto n. 1 della Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell’ambiente e dalla nota del Capo ufficio legislativo del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 17.11.2004 prot. n. 8259/2004.


Pertanto, l’attività di trasporto non può essere considerata unitaria e diretta, se effettuata con mezzi diversi.


Premesso che il trasporto dal luogo di produzione al luogo di smaltimento finale effettuato in due tempi diversi, deve ritenersi una modalità derogatoria, rispetto al conferimento diretto all’impianto di smaltimento finale, ritiene il Collegio che, in ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere conforme alle previsioni del capitolato, anche per quanto riguarda le modalità di espletamento del servizio, né potrebbe consentirsi una variazione successiva per renderla adeguata a tali previsioni, senza con ciò violare la par condicio tra i concorrenti.


A tal fine, poi, non rilevano le argomentazioni dell’appellante, con riferimento al D. L.vo. 152/06, ed in particolare all’art. 193 dello stesso decreto, trattandosi di disciplina non vigente alla data di espletamento della gara.


Va aggiunto, infine, che la scelta dell’amministrazione del “conferimento diretto” dei rifiuti, come sostenuto dal primo giudice, appare ispirato a ragioni di cautela ambientale.


In tal senso, va osservato che la gara concerneva l’affidamento, per tre anni, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei sanitari pericolosi a rischio infettivo CER 180103. Per tali rifiuti, secondo la direttiva ministeriale 9 aprile 2002 (Allegato B - Codice CER - 18) la raccolta e lo smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione delle infezioni.


5. La sentenza appellata va quindi confermata.


Le spese di questo grado di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente, nella misura complessiva di € 5.000,00 (cinquemila).


P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, rigetta il ricorso.


Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio nella misura complessiva di € 5.000,00 (cinquemila).


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 novembre 2006, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.


F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario


Depositata in segreteria
il 23 luglio 2007

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