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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana, 23/07/2007 (C.c. 29/11/2006), Decisione n. 690
RIFIUTI - APPALTI - Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento
dei sanitari pericolosi a rischio infettivo CER 180103 - Gara ad asta pubblica -
Fattispecie - D. L.vo. 152/06. In materia di gestione dei rifiuti,
l’attività di trasporto non può essere considerata unitaria e diretta, se
effettuata con mezzi diversi. Nella specie, non rileva il riferimento al D.
L.vo. 152/06, ed in particolare all’art. 193, trattandosi di disciplina non
vigente alla data di espletamento della gara. La gara concerneva l’affidamento,
per tre anni, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei sanitari
pericolosi a rischio infettivo CER 180103. Per tali rifiuti, secondo la
direttiva ministeriale 9 aprile 2002 (Allegato B - Codice CER - 18) la raccolta
e lo smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione
delle infezioni. Pres. Virgilio - Est. Falcone - A.T.I. tra le imprese PROGETTO
ECOLOGIA s.r.l., (capogruppo) e D.E.A. Service s.r.l. (mandante) (avv. Chiarello)
c. ECOLOGIA OGGI s.r.l. (avv. Pedrotti) (confema T.A.R. per la Sicilia, Sez. di
Catania, sez. II, n. 719/2006 del 10.5.2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana, 23/07/2007 (C.c. 29/11/2006), Decisione
n. 690
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.690/07 Reg.Dec.
N. 989 Reg.Ric.
ANNO 2006
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 989/2006, proposto da
A.T.I. tra le imprese PROGETTO ECOLOGIA s.r.l., (capogruppo) e D.E.A. Service
s.r.l. (mandante), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Chiarello, elettivamente domiciliata
in Palermo, via Mario Rutelli n. 38, presso l’avv. Stefania Arcidiacono;
c o n t r o
ECOLOGIA OGGI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bevilacqua, elettivamente domiciliata
in Palermo, via Marchese di Villa Bianca n. 4, presso l’avv. Claudia Pedrotti;
e nei confronti di
AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE, FERRAROTTO, S. BAMBINO DI CATANIA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di
Catania, sez. II, n. 719/2006 del 10.5.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. F. Bevilacqua - per la s.r.l.
Ecologia Oggi;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 29 novembre 2006 il consigliere Pietro
Falcone, e udito altresì l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. F. Chiarello, per
l’A.T.I. appellante;
Visto il dispositivo di decisione n. 153 del 1° dicembre 2006;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
F A T T O
1. Con deliberazione n. 1337 del 24.5.2004, l’Azienda ospedaliera universitaria
Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S. Bambino di Catania indiceva ai sensi
dell’art. 6, comma I, lett. “a” dell’art. 8, comma II, D.Lvo n. 157/1995, la
gara ad asta pubblica per l’affidamento, per tre anni, del servizio di raccolta,
trasporto, smaltimento dei sanitari pericolosi a rischio infettivo CER 180103.
La gara veniva espletata il 30.7.2004 e aggiudicata all’A.T.I. Progetto Ecologia
s.r.l., controinteressata, che aveva offerto il prezzo di 0,668.
I risultati di gara venivano approvati con deliberazione n. 1964 del 6.8.2004
del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera.
Avverso tali atti, l’Ecologia Oggi s.r.l. ha proposto ricorso al T.A.R.
Calabria; successivamente, a seguito di regolamento di competenza, il processo
veniva riassunto davanti al T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, che, con
sentenza n. 719/2006 del 10.5.2006, ha accolto il ricorso.
2. La sentenza è appellata dall’A.T.I. Progetto Ecologia s.r.l., che ne sostiene
l’erroneità, sotto diversi profili.
3. L’Ecologia Oggi s.r.l., appellata, costituitasi in giudizio, ha dedotto
l’infondatezza del ricorso.
D I R I T T O
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla Ecologia Oggi
s.r.l. per l’annullamento: - del verbale di gara del 30.7.2004 con il quale è
stata aggiudicata all’ATI tra Progetto Ecologia s.r.l. e D.E.A. Service s.r.l.
la gara ad asta pubblica per l’affidamento per tre anni del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei sanitari pericolosi a rischio infettivo
CER 180103; - e della deliberazione n. 1964 del 6.8.2004 del Direttore generale
dell’Azienda ospedaliera di approvazione del verbale suddetto e di
aggiudicazione definitiva all’ATI tra Progetto Ecologia s.r.l. e D.E.A. Service
s.r.l. della gara medesima.
Il primo giudice ha ritenuto che, in violazione dell’art. II, punto 4, del
Capitolato speciale, l’offerta dell’aggiudicataria prevedeva che il trasporto
venisse effettuato da due soggetti diversi e in due tempi, dal luogo di
produzione al luogo di smaltimento finale.
2. In sede d’appello, la ricorrente A.T.I. Progetto Ecologia s.r.l. lamenta:
Violazione e falsa applicazione della lett. v) punto n. 1 della Circolare 4
agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell’ambiente in concerto con il
Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, in relazione alla
nota del Capo ufficio legislativo del ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio del 17.11.20O4 prot. n. 8259/2004. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 193 d. lg. 152/06.
Secondo l’appellante, la tesi sostenuta dal primo giudice è inconciliabile con
l’interpretazione della circolare ministeriale circa la reale possibilità del
trasbordo dei rifiuti sanitari fra diversi automezzi appartenenti anche a
diversi trasportatori.
Invero, tale circolare (così come anche il parere dell’Ufficio legislativo
Ministero ambiente), nel dare esplicazioni sulle corrette modalità di
compilazione dei registri di carico/scarico e dei formulari d’identificazione
dei rifiuti, definisce con precisione le modalità da rispettare, nell’ipotesi
dei trasbordo di rifiuti da un automezzo ad un altro, senza con ciò
caratterizzare tale attività quale realizzabile limitatamente per motivi
eccezionali, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
In effetti, la normativa vigente all’epoca della gara non vieta l’uso di mezzi
diversi o l’esecuzione delle varie fasi della raccolta (quello del
raggruppamento e quello del trasporto) da parte di soggetti diversi, nè tale
preclusione è contenuta nel bando o capitolato di gara.
Il capitolato, nella prescrizione richiamata in sentenza, richiede che il
conferimento dei rifiuti avvenga direttamente presso l’impianto di smaltimento,
e tale asserzione è diretta ad eludere la compartecipazione di soggetti estranei
alla gara nell’espletamento del servizio, ma non certamente ad impedire che il
servizio venga prestato dai soggetti partecipanti in ATI.
L’attività di trasporto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice,
deve essere considerata unitaria, anche se effettuata con mezzi diversi.
A sostegno di tale tesi interpretativa, è intervenuto l’art. 193 del D. Lgt.
152/06, il quale appunto al n. 11 definisce ed introduce il concetto della
microraccolta ed al successivo n. 12 praticamente chiarisce che “la sosta
durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno … delle
stazioni ... di smistamento …, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione
di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non
rientrano nelle attività di stoccaggio … purchè le stesse siano dettate da
esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo
i giorni interdetti alla circolazione.”
Nella sostanza, il legislatore nella formulazione dell’articolo 193 sulla
regolamentazione del trasporto dei rifiuti ha previsto espressamente
l’operazione di trasbordo svincolandola totalmente dal concetto di
eccezionalità, nel senso che il trasbordo è consentito a prescindere dal
verificarsi di “motivi eccezionali”.
3. L’Ecologia Oggi s.r.l., appellata, costituitasi in giudizio, ha dedotto
l’infondatezza del ricorso.
4. Il ricorso va rigettato.
L’art. II, punto 4., del Capitolato speciale, che detta le modalità di
espletamento del servizio, prescrive alla ditta aggiudicataria di “conferire i
rifiuti in questione direttamente presso l’impianto di smaltimento finale …”.
Invece, l’offerta dell’aggiudicataria prevedeva che il trasporto venisse
effettuato da due soggetti diversi e in due tempi, dal luogo di produzione
(Catania) sino a Messina dalla mandante D.E.A. Service, mentre da Messina sino
al luogo di smaltimento finale dalla capogruppo Progetto Ecologia.
Nella specie, l’amministrazione, nel prescrivere alla ditta aggiudicataria di
“conferire i rifiuti in questione direttamente presso l’impianto di smaltimento
finale” ha inteso chiaramente escludere la possibilità che “per concrete
esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga
effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori
diversi …”, contemplata dall’invocata lett. v) punto n. 1 della Circolare 4
agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell’ambiente e dalla nota del Capo
ufficio legislativo del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
del 17.11.2004 prot. n. 8259/2004.
Pertanto, l’attività di trasporto non può essere considerata unitaria e diretta,
se effettuata con mezzi diversi.
Premesso che il trasporto dal luogo di produzione al luogo di smaltimento finale
effettuato in due tempi diversi, deve ritenersi una modalità derogatoria,
rispetto al conferimento diretto all’impianto di smaltimento finale, ritiene il
Collegio che, in ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere
conforme alle previsioni del capitolato, anche per quanto riguarda le modalità
di espletamento del servizio, né potrebbe consentirsi una variazione successiva
per renderla adeguata a tali previsioni, senza con ciò violare la par condicio
tra i concorrenti.
A tal fine, poi, non rilevano le argomentazioni dell’appellante, con riferimento
al D. L.vo. 152/06, ed in particolare all’art. 193 dello stesso decreto,
trattandosi di disciplina non vigente alla data di espletamento della gara.
Va aggiunto, infine, che la scelta dell’amministrazione del “conferimento
diretto” dei rifiuti, come sostenuto dal primo giudice, appare ispirato a
ragioni di cautela ambientale.
In tal senso, va osservato che la gara concerneva l’affidamento, per tre anni,
del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei sanitari pericolosi a
rischio infettivo CER 180103. Per tali rifiuti, secondo la direttiva
ministeriale 9 aprile 2002 (Allegato B - Codice CER - 18) la raccolta e lo
smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione delle
infezioni.
5. La sentenza appellata va quindi confermata.
Le spese di questo grado di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente,
nella misura complessiva di € 5.000,00 (cinquemila).
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase di
giudizio nella misura complessiva di € 5.000,00 (cinquemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 novembre
2006, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio
Zucchelli, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi,
componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 23 luglio 2007
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