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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana, 3 Ottobre 2007 (C.c. 21/02/2007), Decisione n. 911
APPALTI - Dichiarazioni sostitutive - Disposizioni in materia di documentazione
amministrativa - Prescrizioni dei bandi - Certificazione semplificata e
sostitutiva - Art. 15 L. n. 3/2003, che aggiunge l’art. 77 bis al D.P.R. n.
445/00 - L.R. Sicilia n. 16/2005. Le disposizioni in materia di
documentazione amministrativa, fra le quali è riconducibile quella riguardante
le dichiarazioni sostitutive ex art. 77 bis, D.P.R. n. 445/00, si applichino in
tutti i casi in cui sia prevista una certificazione, «ivi comprese quelle
concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di
pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme
speciali». Di conseguenza, le prescrizioni dei bandi vanno sempre intese nel
senso che, in mancanza di richiamo alla norma sopra citata, si deve ammettere la
certificazione semplificata e sostitutiva stabilita dal menzionato d.P.R. n.
445/00 (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2006, n. 4972). Ad una tale conclusione,
non osta l’invocata normativa regionale, posta dal comma 12 bis dell'articolo 19
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto l'art. 1, comma 12, della l.r.
29 novembre 2005, n. 16, in quanto il richiamato art. 77 bis del t.u. n. 445/00
costituisce norma di fondamentale riforma economico-sociale, applicabile anche
alla Regione siciliana (C.G.A. 12 agosto 2005, n. 533). Pres. Barbagallo - Est.
Falcone - Impresa Frisella Ing. Francesco s.r.l.,( avv.Immordino) c. Onofaro
Antonino (avv. Cintioli) e Comune di Messina (avv. Giacoppo) (conferma T.A.R.
per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 1020/06 del 19
giugno 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana,
3 Ottobre 2007 (C.c. 21/02/2007), Decisione n. 911
APPALTI - Certificazione rilasciata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla
Cassa edile - Dichiarazione sostitutiva - DURC (documento unico di regolarità
contributiva) - Disciplina. L’art. 6 del Dec. Ass. Reg. Sicilia 24 febbraio
2006, recante “Modalità attuative della disposizione di cui al comma 12-bis
dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109”, consente al concorrente di
optare, in luogo della certificazione prevista agli articoli 1 e 2, per la
produzione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il
richiamato art. 1 concerne la produzione di certificazione rilasciata
dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla Cassa edile, dimostrante la "regolarità
contributiva"; mentre l’art. 2 prevede che la regolarità contributiva sia
certificabile e/o attestabile anche attraverso la produzione del DURC (documento
unico di regolarità contributiva). Per il principio di gerarchia delle fonti, la
disposizione recata dal decreto assessorile non può che avere valore attuativo
interpretativo della norma di legge regionale e quindi effetto retroattivo.
Pres. Barbagallo - Est. Falcone - Impresa Frisella Ing. Francesco s.r.l.,(
avv.Immordino) c. Onofaro Antonino (avv. Cintioli) e Comune di Messina (avv.
Giacoppo) (conferma T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV)
- n. 1020/06 del 19 giugno 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per
la Regione Siciliana, 3 Ottobre 2007 (C.c. 21/02/2007), Decisione n. 911
APPALTI - Autocertificazioni - Art. 38 d.P.R. n. 445/2000 - Procedura e
contenuto - DURC (documento unico di regolarità contributiva). Le
autocertificazioni di cui all'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, necessitano, per
la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale
rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto,
ovvero dell'allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento del sottoscrittore (Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2745).
Tale documento, infatti, ai fini della regolarità contributiva, attesta la
correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente
riferita all'intera situazione aziendale. A tal fine, come chiarito dalla
circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2005 n.
230, il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità
del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al
quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Pres. Barbagallo - Est.
Falcone - Impresa Frisella Ing. Francesco s.r.l.,( avv.Immordino) c. Onofaro
Antonino (avv. Cintioli) e Comune di Messina (avv. Giacoppo) (conferma T.A.R.
per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 1020/06 del 19
giugno 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana,
3 Ottobre 2007 (C.c. 21/02/2007), Decisione n. 911
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 911/07 Reg.Dec.
N. 1056 Reg.Ric.
ANNO 2006
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1056/2006 proposto da IMPRESA FRISELLA ING.
FRANCESCO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale capogruppo mandataria dell’ATI fra la stessa e l’impresa SPI.CO.J. s.r.l.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Giovanni Immordino, elettivamente
domiciliata in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio degli stessi;
c o n t r o
la ditta individuale ONOFARO ANTONINO, in persona dell’omonimo titolare, in
proprio e quale designata capogruppo dell’associazione con le imprese
CASTROVINCI BASILIO e SMEDA s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio
Cintioli, elettivamente domiciliata in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo
studio dell’avv. Giovanna Condorelli
e nei confronti
del COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Giovanni Giacoppo, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Gioacchino Ventura n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Piazza;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez.
IV) - n. 1020/06 del 19 giugno 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. F. Cintioli per la ditta
individuale Onofaro Antonino in proprio e n.q. e dell’avv. G. Giacoppo per il
Comune di Messina;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione n. 23/07 del 26 febbraio 2007;
Relatore alla pubblica udienza del 21 febbraio 2007 il consigliere Pietro
Falcone, e uditi, altresì, l’avv. Giuseppe Immordino per l’appellante, l’avv. F.
Cintioli per la ditta individuale appellata e l’avv. G. Giacoppo per il Comune
di Messina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
F A T T O
1. In primo grado, la impresa individuale Onofaro Antonino, in proprio e quale
designata capogruppo dell’associazione con le imprese Castrovinci Basilio e
Smeda s.r.l., ha chiesto l’annullamento:
1) dell’aggiudicazione del pubblico incanto per “lavori di sostituzione di
condotta di cemento amianto nella galleria Lamari e Sambuca dell’acquedotto
esterno della Santissima ME 001”, di cui ai verbali del 26 gennaio e del 10
febbraio 2006, nonché dell’esclusione del Raggruppamento ricorrente;
2) ove occorra, del relativo disciplinare di gara, nella parte (punto 7) in cui
prescrive, ai fini del requisito di regolarità contributiva, i certificati e non
menziona, come fungibili, le dichiarazioni sostitutive; nonché della
comminatoria della esclusione dalla gara in difetto dei certificati, ove tale
clausola si intenda riferita alla prescrizione in questione.
La sentenza, in epigrafe specificata, ha accolto il ricorso.
In sede d’appello, l’Impresa Frisella, in proprio e quale capogruppo mandataria
dell’ATI fra la stessa e l’impresa SPI.CO.J. s.r.l. ha sostenuto l’erroneità
della sentenza, sotto diversi profili, e ne ha chiesto la riforma.
Si sono costituiti in giudizio la ditta individuale Onofaro ed il Comune di
Messina.
D I R I T T O
1. Oggetto del presente giudizio è l’aggiudicazione del pubblico incanto per
“lavori di sostituzione di condotta di cemento amianto nella galleria Lamari e
Sambuca dell’acquedotto esterno della Santissima ME 001”, di cui ai verbali del
26 gennaio e del 10 febbraio 2006, nonché l’esclusione del Raggruppamento
Onofaro ricorrente in primo grado.
2. L’amministrazione aveva escluso dalla procedura di gara il Raggruppamento
Onofaro, in quanto l’impresa mandante Smeda aveva prodotto una certificazione di
regolarità contributiva, relativamente all’INAIL, datata 14.9.2005, ossia
antecedente di oltre quattro mesi rispetto alla data in cui si è svolta la gara
in questione (26 gennaio 2006), in violazione di quanto stabilito dal punto 7
del disciplinare di gara.
Con la sentenza appellata, l’impugnata esclusione è stata ritenuta illegittima
dal primo giudice, considerato che la Smeda aveva prodotto in gara, unitamente
al predetto certificato INAIL ed agli altri due certificati di capacità
contributiva (INPS e Cassa edile):
a) la dichiarazione “di essere in regola con i versamenti nei confronti degli
Enti previdenziali ed assistenziali INPS, INAIL ed Edil Cassa”, con indicazione
della sede provinciale di detti Enti ed il numero provinciale delle posizione
con cui vi figura iscritta;
b) la copia del documento d’identità del legale rappresentante.
3. Appella l’Impresa Frisella, per i seguenti motivi:
3.1. La dichiarazione sostitutiva della certificazione si pone in violazione di
quanto stabilito dall’art. 1, punto 7, del disciplinare di gara, che imponeva,
in via esclusiva, la produzione della certificazione.
Una tale disposizione, peraltro, è conforme all'articolo 19, comma 12bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla L.R. 29 novembre 2005 n.
16, secondo cui "Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla
soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione
prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la
produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa
edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla
partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti.
Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per
quattro mesi dal rilascio".
3.2. Inoltre, la dichiarazione prodotta dall’impresa mandante Smeda difettava
dell'espressa menzione della norma applicata della qualificazione dell'atto.
Infine, era errato ed insufficiente il richiamo ai numeri di posizione della
dichiarante.
4. Ad avviso del Collegio, il ricorso va rigettato.
4.1. Quanto al primo motivo, l’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ha
aggiunto l’art. 77 bis al citato testo unico in materia di documentazione
amministrativa n. 445/00, che espressamente recita: “Le disposizioni in materia
di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a
tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra
attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione ed
affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture,
ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente
richiamate dall’articolo 78”.
Ritiene il Collegio che le disposizioni in materia di documentazione
amministrativa, fra le quali è riconducibile quella riguardante le dichiarazioni
sostitutive ex art. 77 bis, D.P.R. n. 445/00, si applichino in tutti i casi in
cui sia prevista una certificazione, «ivi comprese quelle concernenti le
procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali».
Di conseguenza, le prescrizioni dei bandi vanno sempre intese nel senso che, in
mancanza di richiamo alla norma sopra citata, si deve ammettere la
certificazione semplificata e sostitutiva stabilita dal menzionato d.P.R. n.
445/00 (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2006, n. 4972).
Ad una tale conclusione, non osta l’invocata normativa regionale, posta dal
comma 12 bis dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto
l'art. 1, comma 12, della l.r. 29 novembre 2005, n. 16, in quanto il richiamato
art. 77 bis del t.u. n. 445/00 costituisce norma di fondamentale riforma
economicosociale, applicabile anche alla Regione siciliana (C.G.A. 12 agosto
2005, n. 533).
Peraltro, l'art. 1, comma 13 della stessa l.r. n. 16/2005, prevede che: "entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per i lavori pubblici, con proprio decreto, previa delibera della
Giunta regionale, disciplina le modalità attuative della disposizione di cui al
comma 12 del presente articolo.
Di seguito, è stato emanato il Dec. Ass. 24 febbraio 2006, recante “Modalità
attuative della disposizione di cui al comma 12bis dell'art. 19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109”.
Per quanto interessa, l’art. 6 di tale decreto consente al concorrente di
optare, in luogo della certificazione prevista agli articoli 1 e 2, per la
produzione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Il richiamato art. 1 concerne la produzione di certificazione rilasciata
dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla Cassa edile, dimostrante la "regolarità
contributiva"; mentre l’art. 2 prevede che la regolarità contributiva sia
certificabile e/o attestabile anche attraverso la produzione del DURC (documento
unico di regolarità contributiva).
Per il principio di gerarchia delle fonti, la disposizione recata dal decreto
assessorile non può che avere valore attuativointerpretativo della norma di
legge regionale e quindi effetto retroattivo.
4.2. Con un secondo motivo, la ricorrente sostiene l’invalidità della
dichiarazione prodotta dall’impresa Smeda, in quanto difetta dell'espressa
menzione della norma del D.P.R. n. 445/2000 e della qualificazione dell'atto.
La doglianza è infondata, atteso che le autocertificazioni di cui all'art. 38
d.P.R. n. 445 del 2000, necessitano, per la loro giuridica esistenza ed
efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa
in presenza di un dipendente addetto, ovvero dell'allegazione di copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore (Cons.
Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2745).
4.3. Con altra censura, l’appellante sostiene che la dichiarazione prodotta
dalla controinteressata Smeda sia errata ed insufficiente, quanto al richiamo
dei numeri di posizione con riferimento allo I.N.A.I.L..
Il motivo va disatteso, considerato che l’errore o l’insufficienza del richiamo
della dichiarante non toglie validità ed efficacia al DURC (documento unico di
regolarità contributiva) rilasciato alla società.
Tale documento, infatti, ai fini della regolarità contributiva, attesta la
correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente
riferita all'intera situazione aziendale.
A tal fine, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 12 luglio 2005 n. 230, il riferimento all'intera situazione
aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale
instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli
adempimenti connessi.
4.4. Va infine rigettata l’eccezione di carenza d’interesse, sollevata dal
Comune di Messina, nell’assunto che, ammettendo alla gara tutte le imprese che
si erano limitate ad autocertificare, l’appalto non sarebbe aggiudicato alla
ditta Onofaro.
In primo luogo, la questione è posta in termini generici e non viene meno un
interesse strumentale della impresa Onofaro all’affermazione dei principi sopra
affermati nei propri confronti, con annullamento dell’aggiudicazione della gara
alla controinteressata.
5. Il ricorso va quindi rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di
questo grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 21 febbraio
2007, con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Claudio
Zucchelli, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia,
componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 3 ottobre 2007
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