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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 2 marzo 2007, sentenza n. 97
RIFIUTI - Discarica - Esaurimento - Prevedibilità e certezza - Ordinanza
contingibile e urgente - Avviso del procedimento - Omissione - Illegittimità.
L’esaurimento di una discarica non è evento contingibile, ma anzi prevedibile e
certo, oggetto di una conoscenza non meramente statistica, ma addirittura
scientifica, facilmente esplorabile con il ricorso a regole matematiche e
appartenenti alla tecnica specifica, e quindi certo nell’an e ragionevolmente
certo perfino nel quando. Ne deriva l’insussistenza delle “particolari esigenze
di celerità” che, a norma dell’art. 8 della L.R. Sicilia n. 10/1991 autorizzano
l’omissione agli interessati dell’avviso del procedimento. Pres. Virgilio, Est.
Zucchelli - O.F.N. e altri (avv. Paterniti La Via) c. Comune di Misterbianco (n.c.)
- CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 2 marzo
2007, n. 97
RIFIUTI - Ordinanza contingibile e urgente - Esercizio del potere extra
ordinem ex art. 191 d.lgs. 152/2006 - Tutela della salute pubblica -
Presupposti. L’articolo 12 del d.p.r. n. 915 del 1982 (oggi sostituito
dall’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) attribuisce al
Presidente della Regione o al Sindaco un potere extra ordinem strettamente
connesso con la tutela della salute pubblica in relazione allo smaltimento dei
rifiuti, esplicazione specifica del generale potere di emanazione di ordinanze
contingibili e urgenti, di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000. La necessità
che giustifica l’esercizio di siffatto potere si deve essere verificata per una
deviazione dall’ordine naturale delle cose che era lecito e ragionevole
attendersi: non può pertanto condividersi l’impostazione secondo cui il potere è
demandato al sindaco quando il pericolo per la salute sia comunque insorto,
costituendo esso stesso, evento contingibile cui porre rimedio. Pres. Virgilio,
Est. Zucchelli - O.F.N. e altri (avv. Paterniti La Via) c. Comune di
Misterbianco (n.c.) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione
Siciliana - 2 marzo 2007, n. 97
RIFIUTI - Individuazione di una discarica - Natura del provvedimento - Forma
“particolare” di smaltimento dei rifiuti - Esclusione. L’individuazione di
una discarica non può considerarsi “particolare forma di smaltimento dei
rifiuti” come da art. 12 del d.p.r. n. 915 del 1982 (oggi art. 191 del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152). Individuare una forma speciale di smaltimento significa,
infatti, dare disposizioni perché i rifiuti siano smaltiti in maniera differente
dall’ordinario, e quindi l'esatto contrario della individuazione di una
discarica ordinaria di smaltimento. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - O.F.N. e
altri (avv. Paterniti La Via) c. Comune di Misterbianco (n.c.) - CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 2 marzo 2007, n. 97
RIFIUTI - Discarica - Requisizione di un’area da adibire a discarica -
Competenza sindacale e competenza prefettizia - Limiti. La requisizione di
un’area da adibire a discarica di rifiuti, come espressione del potere di
ordinanza contingibile e urgente ex art. 71 L. n. 2359/1865 (o ex art. 7 L. n.
2248/1865), può rientrare nell’ambito del potere sindacale anziché prefettizio
nell’ipotesi di eccezionalità della situazione contingibile che non consenta
nemmeno l’indugio necessario per permettere l’intervento del prefetto, quando,
quindi, la necessità dell’intervento fosse ad horas. Pres. Virgilio, Est.
Zucchelli - O.F.N. e altri (avv. Paterniti La Via) c. Comune di Misterbianco (n.c.)
- CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 2 marzo
2007, n. 97
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 97/07 Reg.Dec.
N. 667 Reg.Ric.
ANNO 1998
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 667/98 proposto da
ORAZIO FRANCICA NAVA, ANTONINO PELLEGRINO, MICHELE SCAMMACCA DEL MURGO n.q. di
procuratore di EMANUELE SCAMMACCA DEL MURGO, rappresentati e difesi
dall’avvocato Pietro Paternini La Via, presso cui sono elettivamente domiciliati
in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 59, presso lo studio dell’avvocato Salvatore
Raimondi;
c o n t r o
il COMUNE DI MISTERBIANCO, in persona del sindaco pro tempore, non costituito;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I)
- n. 1676 del 4 aprile - 3 settembre 1995.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Claudio Zucchelli;
Udito alla pubblica udienza del 29 novembre 2006 l’avvocato G. Rubino, su delega
dell’avv. P. Paterniti La Via per l’appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con decreto del Presidente del 6 marzo 1989, la Regione ha approvato il piano
regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
limitatamente alla localizzazione nel territorio del comune di Misterbianco.
Con deliberazione n. 1475 del 26 novembre 1992 fu conferito dal Comune di
Misterbianco l’incarico tecnico preliminare per lo studio geologico,
idrogeologico e geotecnico al fine della fattibilità della discarica.
Con deliberazione n. 41 del 1993 il Comune esprimeva, in sede consultiva,
l'avviso per l’individuazione dell’area. La deliberazione era vistata dal
CORECO.
Con le ordinanze nn. 99 e 100 dell’11 febbraio 1999 il Comune aveva disposto il
conferimento dei rifiuti presso la discarica in contrada Ricupelli e la
contestuale requisizione dei terreni interessati.
Le ordinanze nn. 99 e 100 furono poi annullate in sede di autotutela con il
provvedimento sindacale n. 170 del 3 giugno 1994.
Con ordinanza n. 171 del 3 giugno 1994 il Sindaco del Comune di Misterbianco
disponeva, per motivi di urgenza e tutela della pubblica igiene, la costituzione
di una nuova discarica provvisoria nella medesima località, e la requisizione in
uso dei terreni di proprietà degli attuali appellanti.
Avverso tutti gli atti citati gli attuali appellanti proponevano vari ricorsi al
TAR di Catania lamentando:
1. La mancanza dell’avviso di procedimento;
2. La carenza di cui all’art. 12 d.p.r. 10 settembre 1992, n. 915 per
l’utilizzazione delle speciali potestà derogatorie ivi previste.
3. Difetto di motivazione.
4. Incompetenza del sindaco alla emanazione della ordinanza di requisizione di
spettanza del Prefetto ed in mancanza dei requisiti previsti per la sua
competenza surrogatoria.
5. Eccesso di potere per violazione delle circolari dell’assessorato ambiente n.
33288/X del 16 settembre 1986 e n. 65274 del 4 novembre 1992, del decreto
assessorile n. 630 del 31 dicembre 1984 e delle norme tecniche in materia di
discariche. Assenza delle indagini preventive.
6. Eccesso di potere per difetto di motivazione sulla scelta della area,
illogicità e per insufficienza della istruttoria.
7. Pericolo della localizzazione della discarica, sita all’interno del corridoio
di atterraggio dell’aeroporto di Catania.
Il Comune resisteva.
Con la sentenza di cui in epigrafe il TAR di Catania, riuniti i ricorsi,
dichiarava l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza di essi.
I ricorsi avverso: l’approvazione del piano regionale di organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti, la delibera di conferimento dell’incarico
preliminare di studio e la deliberazione con cui, in sede consultiva, si
individuava l’area da proporre all’Assessorato per la realizzazione della
discarica, sono inammissibili. Si tratta, infatti, di atti endoprocedimentali
non immediatamente lesivi, poiché l'atto finale del procedimento, ai sensi
dell’articolo 6, lettera b) del d.p.r. n. 915 del 1982, è costituito dal
provvedimento regionale di individuazione delle zone.
Il ricorso avverso le deliberazioni comunali nn. 99 e 100 del 11 febbraio 1999 è
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I due atti, infatti, sono
stati annullati in autotutela dal Comune con la deliberazione n. 170 del 3
giugno 1994.
Infine i ricorsi avverso le ordinanze nn. 170 e 171 del 3 giugno 1994 sono
infondati.
Osserva il TAR che:
1. Ai sensi dell’art. 8 secondo comma della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10 l’avviso di procedimento può essere omesso per esigenze di celerità, come
nella fattispecie.
2. I requisiti dell'articolo 12 del d.p.r. n. 915 del 1982 sussistono perché,
anche se difetta l’imprevedibilità, è presente la stringente urgenza per ragioni
di pubblica salute e di pericolo incombente.
3. L’articolo 12 conferisce al sindaco una potestà autonoma in tema di ordinanze
contingibili ed urgenti per la tutela della salute pubblica, al di là delle
procedure proprie della requisizione dei terreni. Per altro la requisizione è un
necessario antecedente dello smaltimento, quindi una conseguenza necessaria
della individuazione delle aree e della autorizzazione urgente.
4. I provvedimenti sono ben motivati e preceduti da indagini geologiche e
tecniche;
5. Anche la scelta della discarica temporanea è motivata;
6. Il rilievo circa la pericolosità della discarica per la navigazione aerea è
generico e non tiene conto delle prescrizioni di sicurezza contenute nell’atto
impugnato, né del fatto che l’area risulta comunque destinata a discarica per
una superficie maggiore.
7. Lo sviamento di potere lamentato è solo indiziario e non provato.
Avverso la detta sentenza propongono appello i ricorrenti in primo grado
lamentando, sinteticamente:
1. Non può essere esclusa l’applicazione dell'articolo 8 della legge regionale
n. 10 del 1991 (avviso di procedimento, poiché non sussistono quelle particolari
esigenze di celerità del procedimento che non consentano l’immediata
comunicazione. Ed, infatti, l’esaurimento della discarica in uso era noto da
tempo.
2. Carenza di presupposti ex articolo 12 d.p.r. n. 915 del 1982. Il
provvedimento extra ordinem contemplato da detta norma rientra nel novero dei
provvedimenti contingibili ed urgenti ed è legato alla impossibilità di
fronteggiare l’emergenza (cds IV 29-2-96 n. 208) in ragione della accidentalità,
imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e per
l’assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile. Ciò
indurrebbe altresì la violazione della circolare regionale che lega l’ordinanza
a eventi eccezionali e non alla sostituzione del procedimento ordinario della
legge regionale n. 67 del 1984.
3. L’apertura di una discarica provvisoria deve esser ben motivata, ma
l’assessorato con nota del 22 aprile 1994 aveva già autorizzato il comune ad
utilizzare la discarica di Catania.
4. Manca la motivazione sulla soluzione della discarica provvisoria.
5. L’articolo 12 attribuisce al sindaco il potere di emettere ordinanze
contingibili ed urgenti al fine di disporre forme di smaltimento, ma non di
requisire aree private. Per altro mancando, come prima lamentato, i requisiti
eccezionali di assoluta necessità (CGA 30 marzo 1995 n. 97 cds IV 13-9-95, n.
693, IV 28-3-94, n. 291).
6. Violazione della circolare regionale che chiede oltre alla indagine
idrogeologica anche quella sui venti, il traffico etc. Nella specie vi è il
pericolo per la vicinanza dell'aeroporto e la presenza di volatili attirati
dalla discarica.
7. Manca il parere degli organi tecnici per individuare le necessarie
infrastrutture.
8. Carenza di motivazione per individuazione della discarica provvisoria in
relazione al pericolo per la navigazione aerea. L’area, dalle mappe catastali,
risulta gravata da limitazioni aeree. Sul punto osservano che sussiste nota
negativa della circoscrizione aeroportuale n. 1019/E9 del 9 luglio 1994.
9. Insistono sullo sviamento.
Il Comune non si è costituito.
D I R I T T O
Per esaminare compiutamente il ricorso in oggetto è opportuno premettere una
breve disamina circa gli elementi della contingibilità, urgenza, eccezionalità,
imprevedibilità e necessità che, sotto diversi profili, costituiscono i
presupposti dei provvedimenti impugnati.
I termini contingente, contingibilità e contingibile, di uso arcaico ed ormai
quasi esclusivamente confinato nel diritto pubblico, derivano dal latino cum
tangěre e indicano un evento che può accadere imprevedibilmente. La
contingibilità, cioè l’essere contingibile, è sinonimo di un’accidentalità,
causalità. Indica, in sostanza, un accadimento che si pone fuori dell’ordinato e
prevedibile svolgersi degli eventi, ma che, al contempo, si pone all’interno
della catena di essi in maniera tale da risultare imprescindibile, vale a dire
non altrimenti eludibile o evitabile. L’evento contingente richiede un
intervento, un rimedio che sia tale da annullare la situazione eccezionale che
si è verificata.
Della contingibilità, quindi, si deve predicare l’accidentalità e la causalità,
cioè l'estraneità al percorso logico e razionale che ci si sarebbe potuti
ragionevolmente attendere; l’eccezionalità, vale a dire il porsi, come
eccezione, alla regola degli eventi, cioè, ancora, al dispiegarsi razionale di
essi che la ragione e l’id quod plerumque accidit suggerisce e ci permette di
attenderci; l’imprevedibilità, che è attributo naturale di un avvenimento il
quale, proprio perché eccezionale, accidentale e casuale come detto, non può
essere previsto. Sotto questo profilo occorre un approfondimento. Se per
imprevedibile si intende solo un avvenimento la cui esistenza la mente umana non
può ipotizzare, si tocca la categoria logica della impossibilità razionale. Ma
l’imprevedibilità nel senso più comune che qui interessa, è qualcosa di meno,
cioè è l’attributo di un evento altamente improbabile, ma anche di un evento
possibile e perfino probabile, ma incerto sia nell’an, sia soprattutto nel
quando. Un terremoto in una zona molto sismica e come tale riconosciuta è evento
probabile, talvolta probabilissimo, in questo senso previsto, cioè
ragionevolmente atteso, ma del tutto imprevedibile nel suo momento di
accadimento. Come ci insegna la filosofia della scienza, la conoscenza di tali
avvenimenti può essere di natura statistica, ma non sperimentale, sì che di essi
non si può postulare la regola, cioè l’assoluta previsione della ripetibilità
del fenomeno, ma solo la quantità percentuale della probabilità.
Il concetto di contingibilità, nel diritto pubblico, rinvia quindi ad un evento
che, deviando dalla catena regolare, e regolata, degli avvenimenti non può
essere affrontato che con strumenti anch’essi devianti rispetto alla catena
regolare, e regolata, della attività amministrativa. Con strumenti, in sintesi,
extra ordinem, là dove l’ordo cui si riferisce il brocardo non è l’ordinamento
giuridico, ma l’ordine naturale dell’azione amministrativa. Di per sé anche
l’intervento extra ordinem è pur sempre all’interno dell’ordinamento giuridico e
da esso normato.
Si è detto che contingibilità si coniuga con intervento, ma solo nella misura in
cui essa si accompagni alla urgenza. In questo senso urgenza possiede al
contempo due significati: necessità e sveltezza. Necessità, perché l’evento
contingente deve essere annullato solo se e quando determini l’insorgere di un
interesse che non sarebbe nato se non si fosse verificato l’evento. Se l’evento
contingente non determina un bisogno particolare, cioè se non richiede un
intervento riparatore, non sussiste l’urgenza, cioè il bisogno, di intervenire.
D’altra parte urgenza è altresì sveltezza nel provvedere, giacché l’improvviso
bisogno può essere tale da danneggiare irreparabilmente l’interesse per il solo
fatto del passare del tempo. Ciò non dipende dalla gravità dell’offesa, ma dalla
sua natura intrinseca. Paradossalmente l’offesa massima della morte della
persona o della distruzione della cosa può non richiedere un intervento urgente,
proprio attesa la ormai irreparabilità del fatto e quindi l’inutilità di una
qualsiasi misura potenzialmente riparatrice.
Questi principi, ormai abbondantemente approfonditi dalla secolare
giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono alla base del generale potere di
ordinanza, così come di una serie di eccezioni al normale procedimento, le quali
tutte sono accomunate da un criterio ermeneutico comune: esse inducono
l’eccezione, cioè la deviazione, dall’ordine naturale del potere e
dell’esercizio del potere amministrativo, sia sotto il profilo della competenza,
sia nella procedura, sia nella potestà esercitata. Esse sono, quindi, di stretta
interpretazione non solo con riferimento alle norme che le prevedono, ma anche
degli eventi che le giustificano.
Di più, esse sono sempre di durata temporanea. La deviazione dall’ordinato
procedimento o dall’ordinato riparto delle competenze e, di più, dall’ordinato
dispiegarsi del rapporto autorità libertà, deve trovare soluzione nella misura
ordinaria che l’ordinamento giuridico pone a disposizione per il soddisfacimento
dell’interesse improvvisamente sorto alla ribalta in maniera contingibile.
Ciò premesso, giova analizzare brevemente la situazione di fatto dalla quale
sarebbero scaturiti i fatti contingenti in ipotesi.
Il Comune di Misterbianco utilizzava discariche di rifiuti oggetto di precedenti
procedimenti e provvedimenti, ed in particolare la discarica sita in contrada
Sieli Ponderosa. Il provvedimento impugnato motiva l’esercizio del potere qui
impugnato proprio in virtù dell’esaurimento della discarica stessa.
Orbene, è fin troppo evidente che l’esaurimento di un contenitore sottoposto a
riempimento non è evento contingibile, ma anzi prevedibile e certo, oggetto di
una conoscenza non meramente statistica, come sopra detto, ma addirittura
scientifica, facilmente esplorabile con il ricorso a regole matematiche e
appartenenti alla tecnica specifica, e quindi certo nell’an e ragionevolmente
certo perfino nel quando.
Si suole ordinariamente affermare in giurisprudenza che l’urgenza non può essere
addotta a giustificazione quando derivi da imprevidenza della amministrazione.
L’affermazione è corretta, ma approfondendo logicamente il concetto, non è tanto
l’imprevidenza o l’incapacità della amministrazione che rilevano, quanto il
fatto che non avere posto rimedio preventivo ad una situazione il cui
verificarsi era ragionevolmente da attendere esclude, sotto un profilo logico,
in radice, il carattere della contingibilità.
Certamente non esclude l’urgenza di provvedere nella sostanza, ma certamente
esclude l’urgenza nel procedimento. Ed anche in tal caso non perché
l’amministrazione male si comporti, ma perché il ritardo nell’avvio di un
procedimento esclude esso stesso, sempre sotto un profilo logico, l’esistenza
della celerità la quale, se realmente esistente, avrebbe dovuto indurre
l’amministrazione ad un’accelerazione preventiva della procedura.
Da quanto si è detto emerge con estrema chiarezza che il primo motivo di appello
è fondato. In particolare si deve osservare che l’articolo 8 della legge
regionale n. 10 del 1991 richiede “particolari esigenze di celerità” per
autorizzare l’omissione dell’avviso di procedimento. L’uso dell’aggettivo
"particolare" induce l’interprete a ritenere che quella urgenza di provvedere in
termini strettissimi non è neppure ipotizzabile in un contesto normale, vale a
dire che i fatti devono essere tali da determinare una tale necessità di avviare
il procedimento da non sopportare alcun indugio. Va da sé che di tale
particolare esigenza l'Amministrazione deve dare conto nel provvedimento. Nella
specie, non solo ciò non è avvenuto, ma, di più, non sussistevano tali
particolari esigenze atteso che anzi la partecipazione degli interessati avrebbe
permesso una più approfondita comparazione degli interessi coinvolti.
Sulla stessa linea logica è da accogliere il secondo motivo di appello.
L’articolo 12 del d.p.r. n. 915 del 1982 (allora in vigore, ma oggi sostituito
dall’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) attribuisce al
Presidente della Regione o al Sindaco un potere extra ordinem strettamente
connesso con la tutela della salute pubblica in relazione allo smaltimento dei
rifiuti.
Si tratta di un’esplicazione specifica dell’usuale potere di emanazione di
ordinanze contingibili ed urgenti, assai risalente nel nostro ordinamento poiché
previsto in generale, originariamente, dall’articolo 55 del testo unico
provinciale e comunale del 1915 e poi dall’articolo 38 del decreto legislativo 8
giugno 1990, n. 142 in vigore all’epoca dei fatti di causa (ma ora sostituito
dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267). Un tale potere
è stato sempre legato ai presupposti di fatto già esaminati. Per quanto si è
sopra detto, però, la situazione di fatto nella fattispecie non corrispondeva a
tali presupposti. Il TAR adombra un’interpretazione estensiva della norma, là
dove ritiene che il potere sia demandato al Sindaco, quando il pericolo per la
salute pubblica sia comunque insorto, e quindi costituisca, esso, evento
contingibile cui porre rimedio. L’interpretazione non può essere condivisa.
L’uso del termine “eccezionale … necessità” indica con chiarezza che la
necessità si deve essere verificata per quella deviazione dall’ordine naturale
delle cose che era lecito e ragionevole attendersi, mentre, nella specie, come
si è detto, l’esaurimento della precedente discarica ed il verificarsi della
situazione di pericolo erano ben prevedibili, ed anzi largamente attesi.
Per i medesimi motivi è altresì fondato il terzo motivo di ricorso, cui devono
essere aggiunte le considerazioni che seguono.
L’articolo 12 del d.p.r. n. 915 citato attribuisce al sindaco una potestà extra
ordinem, oltre che legata ai presupposti della contingibilità ed urgenza, anche
limitata a disporre di particolari forme di smaltimento dei rifiuti. Che
l’individuazione di una discarica sia una speciale forma di smaltimento dei
rifiuti, prima ancora che la logica, lo esclude il linguaggio. In primo luogo
perché avviare i rifiuti a discarica è una modalità ordinaria e non speciale; in
secondo luogo perché individuare una forma speciale di smaltimento significa,
appunto, dare disposizioni perché i rifiuti siano smaltiti in maniera differente
dall’ordinario, e quindi l'esatto contrario della individuazione di una
discarica ordinaria di smaltimento. Non ha pregio il ragionamento per cui
l’individuazione di una discarica è presupposto per lo smaltimento, poiché
inverte i termini logici di presupposto e susseguente, di causa ed effetto.
Ancora, si osservi che il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo anche
se lo si considera come espressione di un diverso potere di ordinanza
contingibile ed urgente, quello cioè derivante dall'articolo 71 della legge 25
giugno 1865, n. 2359 preordinata alla realizzazione dell’opera pubblica
costituita dalla discarica (all’epoca in vigore, ma oggi trasfuso nell’articolo
49 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325). Per quanto non espressamente
richiamato nel provvedimento impugnato, pur tuttavia esso ben potrebbe essere
considerato, nella sostanza, come la base di un potere legittimamente
esercitabile. Nella specie, però, oltre a difettare i requisiti della
contingibilità ed urgenza come più volte ripetuto, difetta altresì la competenza
del Sindaco. Alla eccezionalità della situazione contingibile, infatti, che può
radicare il potere sindacale anziché prefettizio, manca l'ulteriore connotato di
una “urgenza … tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare
avvertire il Prefetto ed il Sottoprefetto ed attenderne il provvedimento”, sul
che non sembra debbano spendersi molte parole dato quanto si è più volte
osservato.
Analogamente, ove si procedesse ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E, il Sindaco potrebbe utilizzare il potere di
requisizione di beni privati solo quando l’urgenza fosse tale da non permettere
comunque l’intervento del prefetto (A.P. 11 novembre 1980, n. 47), quando,
quindi, la necessità dell’intervento fosse ad horas.
Si deve ancora aggiungere, sul punto della urgenza di provvedere, che era stata
posta a disposizione del Comune la discarica di Catania, come emerge dagli atti,
sicché il provvedimento da un lato non è motivato sulla necessità di provvedere
alla requisizione invece che utilizzare detta discarica, dall’altro indica
chiaramente l’inesistenza della richiamata urgenza secondo i principi che si
sono prima esposti.
Anche il quarto e il quinto motivo sono fondati. L’interferenza, o quanto meno
il pericolo di interferenza, con la circolazione aerea erano stati sollevati
anche dalla Circoscrizione aeroportuale di Catania con la nota n. 1019/E9 del 9
luglio 1994, in atti. La circostanza è indice, quanto meno, di un eccesso di
potere manifestato da una carente istruttoria, il che è confermato altresì dalla
mancanza dei pareri e degli accertamenti tecnici richiesti dalle disposizioni
regionali che il Comune ha del tutto omesso, evidentemente confidando nella
sussistenza di quella contingibilità che avrebbe permesso l'esercizio di un
potere del tutto extra ordinem.
Infondato, invece, è il sesto motivo di ricorso.
I ricorrenti desumono uno sviamento di potere dall’utilizzazione, da parte del
Comune, di una procedura illegittima, attribuendo al Sindaco una pervicacia nel
volere realizzare la discarica nei propri terreni.
Orbene, non è questo esattamente il vizio di eccesso di potere per sviamento.
Tale figura sintomatica si ha quando il potere è utilizzato per il
raggiungimento di un fine cui è preordinato un potere amministrativo diverso.
Nella specie il Sindaco ha esattamente utilizzato un potere amministrativo,
attraverso provvedimenti amministrativi, con la volontà esplicita di realizzare
una discarica esattamente su tali terreni, e ciò, di per sé, non è affatto
sintomo di uno sviamento. Potrà essere, come, in effetti è, un agire
illegittimo, ma certamente cerca di raggiungere un fine per il quale gli
strumenti da lui utilizzati sono esattamente preordinati.
Sembra di intuire che i ricorrenti adombrano un accanimento di natura personale,
ma di ciò non danno alcuna prova, né avrebbero dovuto darla in questa sede, ma
in quella penale, poiché ove una tale prospettazione fosse fondata si
verterebbe, all'evidenza, nella fattispecie prevista e punita dall'articolo 323
c.p., il che pare da escludere.
In definitiva l'appello deve essere accolto.
Le spese, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo
accoglie e per l’effetto accoglie anche il ricorso di primo grado.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese dei due gradi del
giudizio che liquida in complessivi euro seimila, oltre ad IVA e accessori se
dovuti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 novembre
2006, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio
Zucchelli, estensore, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, Francesco Teresi,
componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Claudio Zucchelli, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 02 marzo 2007
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