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CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9 marzo 2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n.
10262
RIFIUTI - Sottoprodotti e residui - Condizioni per l'utilizzazione - Mancanza
di danno per l'ambiente - D. L.vo n.152/2006. L'articolo 14 comma secondo
lettera a) del decreto legge 8 luglio 2002 n 138, convertito nella legge 8
agosto 2002 n 178 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (art
264 lettera 1) il quale con l'articolo 183 lettera n) detta le condizioni per
l'utilizzazione dei sottoprodotti (che non sempre coincidono con i residui,
posto che quest'ultima categoria è più ampia di quella dei sottoprodotti)
stabilendo che possono essere utilizzati alle condizioni ivi previste, purché
non comportino per l'ambiente e la salute condizioni peggiorative rispetto a
quelle delle normali attività produttive. Spetta al soggetto che deduce la
riutilizzazione la prova della mancanza di danno per l'ambiente. Pres. Papa,
Est. Petti, Ric. Barcella. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9 marzo
2007 (Ud. 26 gen. 2007), Sentenza n. 10262
RIFIUTI - Deposito temporaneo - Nozione - Raggruppamento di rifiuti -
Elementi legislativi - D. 183 lettera m) D. L.vo n.152/2006. Ai sensi della
nuova e della vecchia disciplina, per deposito temporaneo si intende il
raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono
prodotti (art 6 lettera m) del decreto Ronchi e 183 lettera m) del decreto
legislativo n 152 del 2006). Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Barcella. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9 marzo 2007 (Ud. 26 gen. 2007), Sentenza n.
10262
RIFIUTI - Rifiuti speciali - Materiale da demolizione e scavo di strade -
Assimilabilità a terre e rocce da scavo - Esclusione - Artt. 185 c. 3° lett. b)
e 186 D. L.vo. n.152/2006. Il materiale da demolizione e scavo di strade non
è assimilabile alle terre e rocce da scavo in quanto non contiene esclusivamente
terre da scavo, ma anche pezzi di asfalto, ferro calcestruzzo ecc. (Cass n 12851
del 2003, Favale; n 39568 del 2005, Francucci). La distinzione tra materiale da
demolizione e terre e rocce da scavo elaborata dalla giurisprudenza è stata
ribadita con il decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale include tra i
rifiuti speciali anche quelli derivanti da attività di demolizione e costruzione
e quelli pericolosi derivanti da scavi (art. 185 comma terzo lettera b) e li
contrappone alle terre e rocce da scavo che sono escluse dalla disciplina del
decreto sui rifiuti alle condizioni di cui all'articolo 186. Pres. Papa, Est.
Petti, Ric. Barcella. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9 marzo 2007 (Ud.
26 gen. 2007), Sentenza n. 10262
Udienza Pubblica del 26/01/2007
SENTENZA N.33140/05
REG. GENERALE n.277
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Enrico Papa
presidente
Dott, Pierluigi Onorato
consigliere
Dott. Ciro Petti
consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi
consigliere
Dott. Mario Gentile
consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di Barcella Renzo, nato il 4 maggio del 1951
a Villa di Serio,avverso la sentenza del tribunale di Bergamo del 10 febbraio
del 2005;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore Avv. Fracchiolla Lettieri, il quale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza n. 295/05 del 10 febbraio 2005, il tribunale di Bergamo, in
composizione monocratica, condannava Renzo Barcella alla pena di Euro 5.000,00
di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del
reato p. e p. dall'art. 51,1° comma, del D.lgs 1997 n. 22 perché, nella qualità
di legale rappresentante della Nuova Edilstrada F.11i Barcella S.r.l., con sede
in Villa di Serio via Kennedy n. 40, effettuava attività di gestione rifiuti non
pericolosi derivanti da demolizioni e costruzioni edili, nonché attivava un
impianto mobile di trattamento dei medesimi rifiuti, in assenza della prescritta
autorizzazione. Fatto accertato il 6 ed il 10 marzo del 2003.
La vicenda nella sentenza impugnata era ricostruita nel seguente modo:
Nel territorio del Comune di Villa di Serio, su un appezzamento di terreno
prospiciente le sponde del fiume Serio di proprietà della Nuova Edilstrada F.lli
Barcella S.r.l. (in seguito più brevemente detta " Nuova Edilstrada "), messo a
disposizione della Seriana Scarl, associazione temporanea di imprese
aggiudicataria dei lavori di costruzione del raccordo stradale alla S.S. n. 42,
erano in corso i lavori di costruzione di un ponte stradale su detto fiume. Alla
nuova Edilstrada competeva, in forza di contratto del 14 aprile 2003, procedere
al riempimento e spianamento dell'area, sia per l'erezione dei piloni di
sostegno dell'erigendo ponte, sia per consentire alle macchine operatrici di
muoversi sui luoghi.
L'attività di riempimento era effettuata, secondo quanto accertato dagli agenti
della provincia di Bergamo, sia con materiale proveniente dagli scavi in loco,
sia con materiale provenienti dall'attività di demolizione edile effettuata
dalla medesima Nuova Edilstrada.
Infatti, in due distinti sopralluoghi, rispettivamente del 6 e 10 marzo 2003,
gli agenti notavano all'interno del cantiere della Seriana la presenza di cumuli
di materiale da demolizione edile, anche di notevoli dimensioni (calcestruzzo,
pezzi di cemento armato e relative strutture in ferro), ed il loro spianamento
ad opera di una ruspa condotta da un dipendente della medesima impresa, nonché
la presenza di un impianto mobile di frantumazione lì posizionato, di proprietà
della Nuova Edilstrada. Al momento del sopralluogo del 6 marzo gli stessi agenti
riscontravano anche l'ingresso di due autocarri della Nuova Edilstrada, che
trasportavano materiale da demolizione edile. Tali rifiuti da demolizione,
temporaneamente stoccati sull'area, venivano quindi trattati nell'impianto
mobile di triturazione, come accertato nel secondo sopralluogo.
Tanto premesso in fatto, il tribunale osservava che Barcella Renzo, quale legale
rappresentante della Società,era responsabile del reato contestato per aver
effettuato attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi ed attivato
un impianto mobile di trattamento dei medesimi in assenza delle prescritte
autorizzazioni di cui agli artt. 27, 28 e 33 del decreto Ronchi.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di un unico motivo,
successivamente integrato con memoria del 22 dicembre del 2006.
IN DIRITTO
Il ricorrente deduce la violazione della norma incriminatrice perché il
materiale rinvenuto nel cantiere a norma dell'articolo 14 della legge n. 178 del
2002 non poteva considerarsi rifiuto perché riutilizzato come riempimento per
scavi dopo avere subito un trattamento preventivo di frantumazione. Erroneamente
quindi il tribunale aveva ricompreso il materiale in questione nell'allegato d)
ritenendo di individuarlo nel codice 17, non avvedendosi tuttavia che l'allegato
d) riguardava i rifiuti pericolosi. Invece il materiale da demolizione se non
contiene amianto non è pericoloso tanto è vero che è compreso nelle categorie
merceologiche di cui al bollettino dei prezzi delle opere edili Nella memoria
integrativa sostiene che nella fattispecie si era realizzato un deposito
temporaneo che non si era trasformato in deposito preliminare o stoccaggio
perché il materiale era stato riutilizzato entro sei mesi dal deposito.
Il ricorso va respinto
A norma dell'articolo 14 comma secondo lettera a) del decreto legge 8 luglio
2002 n 138, convertito nella legge 8 agosto 2002 n 178- da interpretare,
peraltro, in senso restrittivo ed in modo da non determinare contrasto con i
principi indicati nelle direttive comunitarie ed affermati dalla corte di
giustizia europea, i residui del ciclo produttivo non sono considerati rifiuti
qualora gli stessi siano effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel
medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire alcun intervento
preventivo di trattamento o dopo avere subito un trattamento preventivo senza
che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate
nell'allegato C) del decreto legislativo n. 22 e soprattutto senza arrecare
pregiudizio all'ambiente. L'articolo anzidetto è stato abrogato dal decreto
legislativo n. 152 del 2006 (art 264 lettera 1) il quale con l'articolo 183
lettera n) detta le condizioni per l'utilizzazione dei sottoprodotti (che non
sempre coincidono con i residui, posto che quest'ultima categoria è pia ampia di
quella dei sottoprodotti) stabilendo che possono essere utilizzati alle
condizioni ivi previste, purché non comportino per l'ambiente e la salute
condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. La
prova della mancanza di danno per l'ambiente deve essere fornita dal soggetto
che deduce la riutilizzazione.
Ciò premesso, nella fattispecie il ricorrente parte da premesse erronee e perciò
giunge a conclusioni infondate.
Anzitutto va ribadito che i materiali provenienti da demolizioni sono rifiuti
speciali non pericolosi. L'allegato D) include non solo i rifiuti pericolosi ma
anche quelli non pericolosi: i primi sono contrassegnati con un asterisco.
Il materiale rinvenuto nel cantiere, come accertato dal tribunale proveniva in
larga misura dall'esterno. Di conseguenza contrariamente all'assunto del
ricorrente il raggruppamento di quel materiale non costituiva un deposito
preliminare posto che, sia per il decreto Ronchi che per il decreto legislativo
n 152 del 2006 per deposito temporaneo si intende il raggruppamento di rifiuti
effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti (art 6 lettera m)
del decreto Ronchi e 183 lettera m) del decreto legislativo n 152 del 2006).
Quello attuato dal prevenuto sul cantiere era un deposito preliminare o
stoccaggio diretto al recupero del materiale proveniente dalla demolizione e
perciò doveva essere autorizzato costituendo una fase della gestione dei
rifiuti. Il riferimento alle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 186 del
decreto legislativo n 152 contenuto nella memoria integrativa non è pertinente
perché, secondo la giurisprudenza prevalente di questa corte (per tutte Cass n
12851 del 2003, Favale; n 39568 del 2005, Francucci), il materiale da
demolizione e scavo di strade non è assimilabile alle terre e rocce da scavo in
quanto non contiene esclusivamente terre da scavo, ma anche pezzi di asfalto,
ferro calcestruzzo ecc. La distinzione tra materiale da demolizione e terre e
rocce da scavo elaborata dalla giurisprudenza di questa sezione e da quella
comunitaria è stata ribadita con il decreto legislativo n 152 del 2006, il quale
include tra i rifiuti speciali anche quelli derivanti da attività di demolizione
e costruzione e quelli pericolosi derivanti da scavi (art 185 comma terzo
lettera b) e li contrappone alle terre e rocce da scavo che sono escluse dalla
disciplina del decreto sui rifiuti alle condizioni di cui all'articolo 186
decreto citato,che nella fattispecie non ricorrono.
La stessa riutilizzazione del materiale da demolizione in base all'articolo 14
della legge 178 del 2002, invocato dal ricorrente, attualmente non più in
vigore, presupponeva l'assenza di danno per l'ambiente circostanza questa che
non risulta in alcun modo provata dal ricorrente, come era suo onere avendo
dedotto di essersi limitato a riutilizzare il materiale da demolizione e scavo.
In definitiva legittimamente il tribunale ha ritenuto che non fosse applicabile
l'articolo 14 e che l'attività svolta dal prevenuto, consistente nella raccolta
e deposito del materiale proveniente da demolizioni edile per il suo recupero
parziale dovesse essere autorizzata.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 26 gennaio del 2007
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