AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
RIFIUTI - Discarica abusiva - Responsabilità del proprietario dell’area -
Presupposti - Obbligo del proprietario imputabile a titolo di dolo o colpa -
Ripristino dello stato dei luoghi - D.L.vo n. 22/97 - D.L.vo n. 152/2006. In
base al disposto dell'articolo 14, del D.L.vo n. 22/97 (c.d. decreto Ronchi) ora
D.L.vo n. 152/2006, il proprietario del terreno è corresponsabile della
realizzazione o gestione della discarica effettuata da altri se l'accumulo
continuato e sistematico di rifiuti sul suo terreno gli può essere addebitato
almeno a titolo di negligenza: ad esempio, se pure essendo consapevole
dell'attività di discarica effettuata da altri non si attivi con segnalazioni,
denunce all'autorità, installazione di una recinzione ecc. L'obbligo del
proprietario del suolo di attivarsi per evitare che sul suo terreno vengano
abbandonati i rifiuti si è accentuato nel senso che costui è obbligato insieme
con l'autore dell'abbandono alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello
stato dei luoghi a condizione che il fatto gli sia imputabile a titolo di dolo o
colpa. Quindi il proprietario del suolo può essere chiamato a rimuovere i
rifiuti in concorso con il terzo a condizione che sia ravvisabile almeno una sua
colpa. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Marinelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10484
RIFIUTI - Illecita introduzione dei rifiuti - Proprietario dell'area -
Obbligo della rimozione. L'obbligo della rimozione a carico del proprietario
presuppone che a monte sia sempre configurabile una responsabilità dolosa o
colposa per l'illecita introduzione dei rifiuti. Di conseguenza obbligato al
ripristino ed autore o coautore dell'illecito coincidono. In proposito il
Consiglio di Stato sez V con sentenza del 2 aprile del 2001 ha statuito che "il
proprietario dell'area non può essere destinatario dell'ordinanza ex art 14
decreto legislativo n 22 del 1997, in assenza dell'elemento soggettivo del dolo
o della colpa". Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Marinelli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10484
RIFIUTI - Art. 14 c. 3, D.L.vo n.22/97 - Abbandono dei rifiuti - Proprietari
del terreno inquinato - Responsabilità. Il precetto di cui all'articolo 14
comma terzo, D.L.vo n.22/97 è rivolto ai responsabili dell'abbandono dei rifiuti
ed ai proprietari del terreno inquinato; mentre quello dell'articolo 50 comma
secondo è rivolto ai destinatari formali dell'ordinanza sindacale per via
amministrativa o giurisdizionale. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Marinelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n.
10484
Udienza pubblica del 26 gennaio del 2007
Registro Gen. N 39728/05
SENTENZA N. 281
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Enrico Papa presidente
Dott, Pierluigi Onorato consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi consigliere
Dott. Mario Gentile consigliere
la pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di Marinelli Giuseppe, nato a Comiso il 5
novembre del 1950 ,avverso la sentenza della corte d'appello di Catania del 2
febbraio del 2005;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglilemo Passacantando, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avvocato Saverio La Grua, il quale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 2 febbraio del 2005, la corte d'appello di Catania confermava
quella pronunciata l'11 marzo del 2004 dal tribunale di Ragusa, con cui
Marinelli Giuseppe, Broccolini Samuele e Zaccaria Giorgio erano stati condannati
il primo alla pena di mesi otto di arresto ed e 5000,00 di ammenda e gli altri
due a quella di e 3000,00 di ammenda ciascuno, quali responsabili, il Marinelli,
del reato di cui all'articolo 51 del d.leg.vo n 22 del 1997, per avere
realizzato e gestito una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi derivanti dalla demolizione di manufatti edili, e, gli altri due, del
reato di cui all'articolo 51 comma 1 decreto legislativo n. 22 del 1997, per
avere effettuato attività di trasporto di rifiuti senza alcuna autorizzazione.
Fatti accertati in Ragusa il 5 febbraio del 2003.
Ricorre per cassazione il difensore del Mannelli deducendo:
la violazione della norma incriminatrice per avere la corte ritenuto
configurabile il reato per il semplice fatto che il prevenuto non si era
attivato per ripristinare lo stato dei luoghi, pur essendo a conoscenza
dell'esistenza di una discarica nel proprio terreno;
omessa motivazione sulle specifiche doglianze manifestate con l'atto
d'impugnazione in ordine al coinvolgimento del proprio assistito
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che in caso di conferma la motivazione della sentenza del giudice del
gravame si integra con quella impugnata, si osserva che dalla motivazione delle
decisione dei giudici del merito emerge che il prevenuto aveva concorso nella
gestione della discarica sul proprio terreno. Tale circostanza è stata desunta
dalle foto allegate al fascicolo, dall'estensione della superficie interessata
dalla discarica (circa 15.000 mq) nonché dal fatto che l'imputato, diffidato con
ordinanza sindacale a ripristinare lo stato dei luoghi, non aveva in quella
circostanza avanzato contestazioni. Non è quindi vero che l'affermazione di
responsabilità del ricorrente si fondi sul semplice fatto di non avere impedito
l'evento. Tale circostanza è stata utilizzata dai giudici del merito, insieme
con le altre, per sottolineare che a carico del prevenuto era configurabile
almeno la colpa. Invero il proprietario del terreno è corresponsabile della
realizzazione o gestione della discarica effettuata da altri se l'accumulo
continuato e sistematico di rifiuti sul suo terreno gli può essere addebitato
almeno a titolo di negligenza: ad esempio, se pure essendo consapevole
dell'attività di discarica effettuata da altri non si attivi con segnalazioni,
denunce all'autorità, installazione di una recinzione ecc. A siffatta
conclusione si perviene in base al disposto dell'articolo 14 decreto Ronchi.
Invero con il decreto citato l'obbligo del proprietario del suolo di attivarsi
per evitare che sul suo terreno vengano abbandonati i rifiuti si è accentuato
nel senso che costui è obbligato insieme con l'autore dell'abbandono alla
rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a condizione che
il fatto gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Quindi il proprietario del
suolo può essere chiamato a rimuovere i rifiuti in concorso con il terzo a
condizione che sia ravvisabile almeno una sua colpa. Da ciò consegue che
l'obbligo della rimozione a carico del proprietario presuppone che a monte sia
sempre configurabile una responsabilità dolosa o colposa per l'illecita
introduzione dei rifiuti. Di conseguenza obbligato al ripristino ed autore o
coautore dell'illecito coincidono. In proposito il Consiglio di Stato sez V con
sentenza del 2 aprile del 2001 ha statuito che "il proprietario dell'area non
può essere destinatario dell'ordinanza ex art 14 decreto legislativo n 22 del
1997, in assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa". Questa
sezione con la decisione del 10 luglio del 2002, n 31003, Viti, ha affermato che
"il precetto di cui all'articolo 14 comma terzo è rivolto ai responsabili
dell'abbandono dei rifiuti ed ai proprietari del terreno inquinato; mentre
quello dell'articolo 50 comma secondo è rivolto ai destinatari formali
dell'ordinanza sindacale. Spetta quindi a costoro, per evitare di rendersi
responsabili dell'inottemperanza, attivarsi per ottenere l'annullamento
dell'ordinanza sindacale per via amministrativa o giurisdizionale.." Pertanto ,
proprio perché obbligato alla rimozione dei rifiuti ed autore o coautore
dell'abbandono dei medesimi coincidono e che la notificazione dell'ordinanza di
sgombero presuppone quanto meno la colpa nella causazione dell'abbandono
,legittimamente i giudici del merito hanno ravvisato la colpa del prevenuto
nella gestione della discarica desumendola, oltre che dalle altre circostanze
prima evidenziate(reiterazione degli scarichi dei rifiuti senza opposizione da
parte del proprietario, dimensione dell'area interessata dall'accumulo, ) dalla
notificazione a suo carico dell'ordinanza di sgombero e dalla mancata
contestazione da parte dell'interessato. In definitiva la colpevolezza del
prevenuto è stata affermata, non in base alla semplice qualità di proprietario
dell'area oggetto dell'abbandono sistematico di rifiuti, ma perché sia pure in
via presuntiva, si è accertata una sua responsabilità per colpa
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 gennaio del 2007
Il consigliere estensore
Il Presidente
Ciro Petti
Enric Papa
Tutti i diritti
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER
ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it