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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 9 gennaio 2007
(Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 116
Pubblica Amministrazione - Zone di parcheggio a pagamento - Limiti - Zone di
parcheggio libero - C.d. “strisce blu” - Sanzioni amministrative irrogate per la
mancata esposizione del tagliando - Giurisprudenza. La Corte, su pronuncia a
Sezioni Unite (era stata sollevata eccezione di difetto di giurisdizione),
conferma la sentenza di merito di accoglimento dell’opposizione avverso alcune
sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, irrogate per la
mancata esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per
la sosta all’interno delle “strisce blu”, rilevando l’esistenza di vizi di
legittimità nei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio
a pagamento, qualora non rispettino l’obbligo, imposto dall’art 7, ottavo comma,
del codice della strada, di prevedere zone di parcheggio libero in prossimità di
esse (in questo senso già Cass. S.U. n. 6348 del 1984). Presidente V. Carbone,
Relatore M. Bonomo. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 9 gennaio 2007
(Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 116
Pubblica Amministrazione - Procedura e varie - Pagamento di sanzioni amministrative - CdS - Giurisdizione sulle controversie - giudice ordinario. La giurisdizione, sulle controversie aventi per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli, spettano al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria. Presidente V. Carbone, Relatore M. Bonomo. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 9 gennaio 2007 (Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 116
Udienza Pubblica del
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CIVILE
SEZIONI UNITE
Composta dagli III. mi Signori
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 novembre 2001 presso la Cancelleria del Giudice
di Pace di Cagliari l'Avv. Gavino Satta per sé e per la moglie Bonaria Piras si
opponeva all'intimazione di pagamento di alcune sanzioni applicate dal Comando
della Polizia Municipale del Comune di Quartu Sant'Elena per ripetute violazioni
all'art. 157 CdS (parcheggio dell'autovettura di proprietà della Piras,
utilizzata dal Satta, in zona a pagamento senza l'esposizione del tagliando
attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta).
Il ricorrente chiedeva che venissero dichiarati nulli ed inefficaci tutti i
verbali di accertamento e di contestazione notificatigli per manifesta nullità
delle delibere della Giunta Municipale e delle ordinanze del Sindaco di Quartu
adottate in materia di parcheggi a pagamento nel centro cittadino, nullità
derivante dalla mancata previsione di adeguate aree destinate al libero
parcheggio, come previsto dal comma 8 dell'art. 7 Cds.
Il Comune di Quartu S.E. eccepiva l'incompetenza del giudice a deliberare in
materia di dichiarazione di illegittimità di atti amministrativi, quali la
istituzione di aree di parcheggio e, nel merito, sosteneva che la zona di
parcheggio rientrava tra quelle definite A) dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968
n. 144, emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici.
Con sentenza deliberata e depositata il 3 luglio 2002, il Giudice di Pace di
Cagliari, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità ed inefficacia di
tutti i verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata impugnati, dei
quali ordinava la revoca, condannando il Comune di Quartu S.E al rimborso delle
spese processuali.
Osservava il giudice di merito, in particolare:
a) che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli atti
amministrativi erano esaminati solo incidentalmente;
b) che le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento dovevano essere
disapplicate per aver ignorato il disposto dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967
n. 317, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze
dell'area interessata;
c) che erano inoltre state emanate ordinanze del Sindaco di Quartu S.E.,
istitutive di ulteriori parcheggi a pagamento, nel periodo dal 18 maggio 1994 al
2 marzo 2001, in nessuna delle quali era state tenuto conto del dettato
dell'art. 8 CdS (salvo che nell'ordinanza n. 110 del 6 giugno 1994 che aveva
previsto l'istituzione di un parcheggio libero in una zona lontanissima);
d) che l'assunto del Comune, secondo cui le strade e le piazze interessate
rientravano nella zona definibile come A ai sensi dell'art. 2 del Decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 144, non poteva essere condiviso,
in mancanza di riscontri documentali.
Avverso tale decisione il Comune di Quartu Sant'Elena ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di tre motivi.
Gavino Satta e Maria Bonaria Piras hanno resistito con controricorso ed hanno
depositato una memoria, pervenuta in cancelleria per posta il 9 giugno 2006.
All'udienza del 12 giugno 2006 il Collegio della Prima Sezione civile disponeva
la remissione degli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione della
causa alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il controricorso è improcedibile, essendo stato depositato (mediante
spedizione a mezzo posta effettuata il 27 gennaio 2003) oltre il termine di
venti giorni dalla notificazione (avvenuta il 5 dicembre 2002), prescritto
dall'art. 370 c.p.c.
2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera b del D.P.R. 15 giugno 1959 n.
393, e succ. mod., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione,
lamentando che la sentenza impugnata non aveva considerato come il provvedimento
erroneamente ritenuto affetto da vizi avesse inteso tutelare le esigenze dei
servizi di sosta a pagamento, né che il pubblico interesse può (non) coincidere
con l'interesse di uno o più soggetti senza che ciò valga ad incidere
sull'aspetto pubblicistico dell'interesse tutelato con il provvedimento
amministrativo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, nonché
violazione e falsa applicazione dell'art. 23, terz'ultimo comma, della legge 24
novembre 1981 n. 689, nel suo coordinamento con gli artt. 4 e 5 della legge 20
marzo 1865 n. 22 48, all. E.
Si sostiene che il giudice di pace, sebbene tenuto a limitare il proprio
sindacato alla legittimità del provvedimento, ai soli fini della disapplicazione,
aveva esteso la sua valutazione al merito, travalicando i limiti interni della
propria competenza giurisdizionale, sia criticando la scelta operata
dall'Amministrazione nel prendere in considerazione l'interesse pubblico del
funzionamento dei servizi sia dichiarando l'opportunità di riservare un'area per
la sosta di determinati autoveicoli.
4. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, in base
alle medesime considerazioni svolte con il motivo precedente, con riferimento
alla parte della motivazione che contesta la corretta individuazione delle aree
del centro storico da parte del Comune di Quartu S.E..
5. La questione di giurisdizione, che va esaminata preliminarmente, non è
fondata.
La controversia ha per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per
violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli. La giurisdizione
spetta al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di
non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di
sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti
amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria.
Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento.
Il Giudice di pace di Cagliari ha disapplicato le delibere della Giunta comunale
e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le
contestate infrazioni perché esse (delibere n. 1469 del 21.8.1989, n. 1424 del
16.9.1991 e n. 621 del l'11.5.1994, nonché una serie di ordinanze del Sindaco
comprese tra il periodo 18.5.1994 - 2.3.2001) non prevedevano la istituzione di
parcheggi liberi né davano atto della preesistenza di tali parcheggi, in
violazione dell'art. 8 CdS.
Evidentemente si voleva fare riferimento all'art. 7, comma 8 CdS secondo cui
"Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo
di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite
a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato, nonché per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968 n. 1444 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e
condizioni particolari di traffico".
Il Giudice di pace ha osservato anche che solo l'ordinanza n. 110 del 6 giugno
1994 aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero, ma questo era situato
in zona lontanissima dall'area riguardante le contestate violazioni. Né poteva
ritenersi, secondo il medesimo giudice, che l'obbligo di riservare un'adeguata
area destinata a parcheggio libero non sussistesse con riferimento ai casi
esaminati, in quanto i parcheggi rientravano nella zona definita "A" dall'art. 2
del decreto del Ministro del Lavoro (più esattamente, dei Lavori Pubblici) 2
aprile 1968, perché il Comune non aveva mai definito come tale l'area in
questione né aveva prodotto documentazione da cui risultasse che le strade di
cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani di particolare valore storico
o di particolare pregio ambientale.
Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un
inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all'esercizio del potere
discrezionale dell'amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei
provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento,
consistenti nella violazione dell'obbligo di prevedere anche aree di parcheggio
libero. Nel medesimo senso, con riferimento all'art. 4, comma 8, del codice
della strada approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, si sono già pronunciate
queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 6348 del 4 dicembre 1984 n. 6348,
secondo cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di
autoveicolo senza l'osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona
da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta
escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del
potere discrezionale dell'amministrazione, deve ritenersi consentito con
riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure
al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella
violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in
prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a
pagamento.
Sul punto il ricorrente non ha formulato specifiche censure deducendo vizi di
violazione di legge né ha lamentato difetto di motivazione in relazione al
possesso in concreto, da parte delle aree interessate, dei caratteri necessari
per rientrare nella zona definita "A" dell'art. 2 citato.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'esito del
ricorso e dell'improcedibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il controricorso, di chiara la giurisdizione del
giudice ordinario e rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2006.
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Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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