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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
RIFIUTI - Abbandono incontrollato di rifiuti in area di proprietà comunale -
Responsabilità del sindaco - Sussiste - Delega di funzioni - Carattere tecnico -
operativo - Dirigente comunale - Art.51 c.2 DLvo 22/1997 - D. L.vo n. 152/2006.
In caso di abbandono incontrollato di rifiuti su area di proprietà comunale,
compete al Sindaco il potere, di porre in essere i necessari atti di indirizzo e
di mettere il delegato in condizione di operare adeguatamente, (nella specie,
delega di funzioni, mentre la gestione amministrativa del settore ed ogni
ulteriore problema di carattere tecnico - operativo spetta al dirigente
comunale). Né è invocabile, nel caso in esame, il principio secondo il quale il
controllo dell'organo elettivo e di governo è limitato alla verifica del
corretto svolgimento degli obiettivi di programmazione generale perché una tale
programmazione non è stata effettuata; né è applicabile la regola secondo la
quale il Sindaco non deve interferire ed invadere le sfere di competenza dei
delegati che, nei compiti di gestione loro affidati, operano in piena autonomia.
Sicché, va riconosciuta la responsabilità del Sindaco specie qualora gli sia
noto che lo smaltimento sia in violazione della legge avendo concordato con il
responsabile dell’area tecnica le modalità di gestione dell’area comunale. Pres.
Papa, Est. Squassoni, Ric. Nardini, (conferma sentenza 26 maggio 2006, il
Tribunale di Modena). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 26 marzo 2007 (Ud.
21/02/2007), Sentenza n. 12434
UDIENZA PUBBLICA DEL 21/02/2007
SENTENZA N. 00593 /2007
REG. GENERALE n. 034203/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PAPA ENRICO PRESIDENTE
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
3.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
4.Dott.AMOROSO GIOVANNI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) NARDINI NARDO NORBERTO N. IL 13/08/1946 avverso SENTENZA del 26/05/2006
TRIB. SEZ. DIST. di PAVULLO NEL FRIGNANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la
relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. G. Passacantando
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. ///
Udit /difensor Avv. ///
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 26 maggio 2006, il Tribunale di Modena ha ritenuto Cardini Nardo
Norberto responsabile del reato previsto dall'art.51 c.2 DLvo 22/1997 (per
avere, nella sua qualità di Sindaco di Fiumalbo, lasciato in stato di abbandono,
in modo incontrollato e senza autorizzazione, rifiuti urbani solidi in una area
di proprietà del Comune) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
A sostegno di tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato i fatti enucleati
nel capo di imputazione e, cioè, che, nonostante varie diffide da parte
dell'Arpa, l'imputato continuasse a tollerare il mantenimento dei rifiuti,
provenienti dallo scarto quotidiano dei cittadini, su un sito senza cautele ed
in assenza di provvedimenti autorizzatori o di ordinanze contingibili ed urgenti
.Secondo quanto riferito da un teste, le modalità di gestione dei rifiuti erano
state concordate tra il Sindaco ed il responsabile dell' aera tecnica.
Il Giudice non ha ritenuto non applicabile la scriminante di cui all'art.51 cp e
ininfluente, ai fini di un esonero dalla responsabilità penale del Sindaco, una
delega di funzioni in materia non avendo l'imputato compiuto i necessari atti di
indirizzo né avendo messo l'ufficio delegato in condizione di operare
adeguatamente.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare,
rilevando:
=che il Giudice non ha considerato la L.142/1990 che distingue, all'interno
degli Enti locali, "i poteri di indirizzo e di controllo", che incombono al
Sindaco, e l'attività di "gestione amministrativa" che spetta ai dirigenti;
=che, in presenza di una apposita delega per la gestione dei rifiuti, non poteva
rispondere delle eventuali violazioni commesse dal dirigente;
=che aveva adottato gli atti
amministrativi necessari per fornire il paese di discarica realizzando una isola
ecologica destinata alla raccolta dei rifiuti del territorio comunale (che è
stata ultimata con ritardo per fatti a lui non imputabili);
= che il suo comportamento deve ritenersi scriminato per la causa di
giustificazione dell'adempimento del dovere.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Il punto fondamentale della difesa dello imputato si incentra nella presenza di
una valida delega di funzioni al dirigente comunale che, a suo dire, lo
esonerava da responsabilità penali per le eventuali violazioni commesse dal
preposto.
A sostegno del suo assunto, l'imputato cita l'art.107 D.L.vo 267/2000 (testo
unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali) ,nel quale si compendiano
le disposizioni dell'art.51 L.142/1990, che distingue tra poteri di indirizzo e
di controllo politico- amministrativo (demandati agli organi di governo degli
enti locali) e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
(attribuiti ai dirigenti).
E' corretta la prospettazione che, in base a tale divisione, al Sindaco
competevano le scelte programmatiche fondamentali in materia di rifiuti e
l'adozione di provvedimenti di delega di funzioni; la gestione amministrativa
del settore ed ogni ulteriore problema di carattere tecnico-operativo spettava
al dirigente comunale.
Tuttavia, l'imputato dimentica come al Sindaco competesse, pure, di porre in
essere i necessari atti di indirizzo e di mettere il delegato in condizione di
adeguatamente operare; tali doverosi incombenti sono stati pretermessi come
risulta dal testo del provvedimento impugnato. Nè è invocabile, nel caso in
esame, il principio secondo il quale il controllo dell'organo elettivo e di
governo è limitato alla verifica del corretto svolgimento degli obiettivi di
programmazione generale perché una tale programmazione non è stata effettuata;
né è applicabile la regola secondo la quale il Sindaco non deve interferire ed
invadere le sfere di competenza dei delegati che, nei compiti di gestione loro
affidati, operano in piena autonomia.
Ciò in quanto l'imputato era pienamente consapevole che lo smaltimento dei
rifiuti nel suo territorio avveniva in violazione della legge ed era stato
diffidato dalla Arpa dal mantenere la illecita situazione; inoltre, risulta che
le modalità di gestione del sito erano state concordate dal Sindaco con il
responsabile della area tecnica.
In tale contesto, è chiaro che la situazione antigiuridica non dipendeva dalla
attività del preposto (che, comunque, essendo nota all'imputato imponeva un suo
intervento per garantire il rispetto della legge con la riassunzione della
originaria funzione delegata) ; la abusiva gestione dei rifiuti è stata
direttamente disposta dal Sindaco.
La prospettata "necessità ineluttabile" di fare fronte allo smaltimento dei
rifiuti, in attesa della realizzazione di una stazione ecologica, avrebbe dovuto
essere risolta non violando la legge ,ma con la emanazione di ordinanze
contingibili ed urgenti. L'art.13 D. L.vo 22/1997 era lo strumento che
l'ordinamento riconosceva all'imputato come scriminante per la non rigorosa
osservanza della legislazione in materia ; l'ordinanza avrebbe dovuto consentire
forme straordinarie di smaltimento nel rispetto di misure precauzionali volte a
tutela della ambiente e della salute.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 12 febbraio 2007
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