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Rifiuti - Gestione di rifiuti - Abbandono di rifiuti o deposito incontrollato
di rifiuti - Responsabilità proprietario terreno - Condotta omissiva. In
tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del
fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente
ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito incontrollato
di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo ad ipotesi di
responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo
dell'art. 40 c. p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
(Cassazione Sezione III, n. 32158/2002; 01/07/2002 - 26/09/2002, Ponzio, RV.
222420). Pres. Lupo - Est. Teresi - Ric. Mancini.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9 gennaio 2007 (Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 137
Rifiuti - Smaltimento di rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di
rifiuti - Responsabilità proprietario terreno - Comportamento omissivo -
Specifico obbligo giuridico di impedire l'evento - Necessità - Fattispecie.
Anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo acquista il connotato
dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma che imponga al soggetto
di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse
tutelato. Tale posizione è configurabile nei confronti del produttore dei
rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o
delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di
rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d. lgs. 5 febbraio 1997 n.
22, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la
produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente
riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile,
quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo, sancito
dall'art. 10, comma 1, del citato decreto, di provvedere allo smaltimento dei
detti rifiuti nei modi prescritti. Nella specie, non è stato ravvisato concorso
nel reato, potendosi, quello esterno materiale, realizzare con condotta
commissiva mediante cogestione di fatto o morale (istigazione, rafforzamento,
agevolazione) ovvero con condotta omissiva ma sempre che il non agere s'innesti
in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento [Cass. Sez. I, n.
12431/1995, 17/11/1995 - 15/12/1995, Insinna, RV. 203332], sicché erroneamente è
stato ritenuto che integri il reato contestato la condotta del proprietario di
un terreno che abbia omesso d'impedire che sul proprio fondo non recintato terzi
realizzassero un deposito incontrollato di rifiuti. Pres. Lupo - Est. Teresi -
Ric. Mancini.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9 gennaio 2007 (Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 137
Pubblica Udienza dell' 16.11.2006
SENTENZA N. 1841
REG. GENERALE n. 25250/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori:
dott. Ernesto
Lupo Presidente
1. dott. Guido De Maio
Consigliere
2. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere
rel.
4. Dott. Antonio Ianniello Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Mancini
Elvio, nato in Anderlues [Belgio] il 6.10.1957, avverso la sentenza
pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 26.09.2005 con cui è stato
condannato alla pena di €.5.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 51, comma
1 lettera a) e 2, d. lgs. n. 22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il
rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 26.09.2005 il Tribunale di Rimini condannava Mancini Elvio
alla pena dell'ammenda per avere, quale legale rappresentante dell'Immobiliare
Green di Carlini Giancarla e C. s. a. s., consentito, omettendo la
necessaria incombenza di recingere, vigilare e dissuadere utilizzatori
clandestini del terreno esteso circa 20.000 metri quadrati, che lo stesso
divenisse deposito incontrollato di circa 450 tonnellate di rifiuti urbani e
speciali non pericolosi.
Rilevava il Tribunale che il deposito incontrollato era stato realizzato per
l'incompleta recinzione del terreno; che l'imputato, quale legale rappresentante
della società, pur consapevole dello stato di degrado dell'area, aveva tollerato
la protrazione di tale situazione consentendo "con la sua condotta
dolosamente omissiva (essendosi intenzionalmente disinteressato delle sorti
dell'area)", la consumazione dell'illecito ravvisabile nella condotta
omissiva di colui che riveste una posizione di garanzia.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge;
mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato
perché la condotta omissiva del proprietario di un terreno, in relazione
alla realizzazione sullo stesso di un deposito incontrollato di rifiuti da parte
di terzi, integra concorso nel reato di cui all'art. 51, comma 2, d. lgs. n.
22/1997 soltanto ove sussista l'obbligo giuridico d'impedire l'evento.
Inoltre, poiché i reati di discarica abusiva e di non autorizzato stoccaggio di
rifiuti possono realizzarsi solo in forma commissiva, una condotta omissiva
(negligente) non può integrare il reato contestato non gravando sul proprietario
del terreno alcun obbligo di recinzione né d'immediata eliminazione dei rifiuti
abbandonati da altri.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato perché "in tema di gestione di rifiuti, la
consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo
di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel
reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997
n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta
omissiva può dare luogo ad ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui
ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c. p., ovvero sussista
l'obbligo
giuridico di impedire l'evento" (Cassazione Sezione III, n. 32158/2002;
01/07/2002 - 26/09/2002, Ponzio, RV. 222420).
Quindi, anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo acquista il
connotato dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma che imponga al
soggetto di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione
dell'interesse tutelato.
Tale posizione è configurabile nei confronti del produttore dei rifiuti il quale
è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati
osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di
rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d. lgs. 5 febbraio 1997 n.
22, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la
produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente
riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile,
quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo, sancito
dall'art. 10, comma 1, del citato decreto, di provvedere allo smaltimento dei
detti rifiuti nei modi prescritti.
Nella specie, non è stato ravvisato concorso nel reato, potendosi, quello
esterno materiale, realizzare con condotta commissiva mediante cogestione di
fatto o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) ovvero con condotta
omissiva - in linea teorica - ma sempre che il non agere s'innesti in uno
specifico obbligo giuridico di impedire l'evento [Cassazione Sezione I, n.
12431/1995, 17/11/1995 - 15/12/1995, Insinna, RV. 203332], sicché erroneamente è
stato ritenuto che integri il reato contestato la condotta del proprietario di
un terreno che abbia omesso d'impedire che sul proprio fondo non recintato terzi
realizzassero un deposito incontrollato di rifiuti.
Il ricorso, pertanto, deve essere annullato senza rinvio.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato
commesso il fatto.
Cosi deciso in ma nella pubblica udienza del 16.11.2006.
L' estensore Il presidente
Amedeo Franco Enrico Papa
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