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URBANISTICA E EDILIZIA - Ignoranza sulla necessità del titolo
abilitativo conseguente da un imposizione da parte della pubblica
amministrazione - Permesso di costruire - Necessità - Violazione del
DPR n. 380/2001 - Disposizioni in materia di sicurezza - Autonomia -
Circ. Ministero degli Interni n. 74/1965. Le disposizioni in
materia di sicurezza non esonerano il loro destinatario dall'obbligo
di osservare le altre prescrizioni imposte dalla normativa che
disciplina l'attività finalizzata alla realizzazione anche di quanto
previsto per ragioni di sicurezza. Nella specie, un imprenditore non
può ignorare che per realizzare due verande, peraltro di rilevante
superficie, ed un deposito per bombole di gas occorre il permesso di
costruire. L'azione della pubblica amministrazione, infatti, non può
ritenersi idonea a indurlo in errore, in considerazione delle sue
qualità personali, sulla necessità che l’esecuzione di interventi
edilizi sia preceduta dall'apposito permesso di costruire. Pres.
Lupo, Est. Lombardi, Ric. Pomarolli. CORTE DI CASSAZIONE Penale
Sez. III, del 4 aprile 2007 (Ud. 6 mar. 2007), Sentenza n. 13758 |
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P.U. del 6.3.2007
SENTENZA N. 690
REG. GENERALE N.29563/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Ernesto Lupo
Consigliere Ciro Petti
Alfredo Maria Lombardi
Aldo Fiale
Margherita Marmo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Pomarolli Eraldo, n. a Salorno il 12.5.19M, avverso la
sentenza in data 7.4.2005 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata
di Bolzano, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bolzano
in data 7.5.2004, venne condannato alla pena di giorni venti di arresto ed €
3.500,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 20 lett. b) della
L. n. 47/85.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Enrico Falcolini, che ha concluso per l'annullamento
senza rinvio della sentenza per prescrizione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di
Bolzano, ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Pomarolli Eraldo in
ordine al reato di cui all'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85, ascrittogli per
avere realizzato due verande ed un vano deposito per le bombole di gas senza il
permesso di costruire.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva
dedotto di avere eseguito i manufatti di cui alla contestazione versando in
errore scusabile sulla legge penale, nonché la natura precaria delle opere e la
estinzione del reato per prescrizione.
La Corte territoriale ha, invece, accolto il subordinato motivo afferente alla
pena inflitta dal giudice di primo grado, rideterminandola nella misura
precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per
mancanza, manifesta illogicità della motivazione, nonché per l'omessa
valutazione di prove decisive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento il ricorrente deduce che la sentenza impugnata
ha escluso l'applicabilità, nel caso in esame, degli art. 5 e 47 c.p. ed in
particolare il legittimo affidamento dell'imputato sull'operato della pubblica
amministrazione con motivazione illogica, essendosi riconosciuto nella stessa
sentenza che l'amministrazione comunale di Ora, imponendo all'imputato
l'esecuzione di alcune migliorie sulla piccolissima azienda da lui rilevata,
aveva fatto "strame" del principio di buona amministrazione; che, peraltro, i
giudici di merito hanno ritenuto applicabile il principio della buona fede con
riferimento alla realizzazione da parte dell'imputato di una cella frigorifero.
Si aggiunge che la predisposizione di un vano deposito delle bombole di gas è
previsto, per ragioni di sicurezza, dalla circolare del Ministero degli Interni
n. 74 del 20 settembre 1965.
Con lo stesso motivo di gravame si denuncia inoltre la omessa valutazione delle
risultanze processuali dalle quali era emersa prova della preesistenza dei due
gazebo di cui alla contestazione, con la conseguenza che l'imputato si era
limitato a ricostruire due manufatti preesistenti, nonché prova che la struttura
risultava risalente al 1998.
Si deduce, infine, che i predetti gazebo avevano natura di opere precarie, sia
in considerazione dei materiali utilizzati per la loro realizzazione (tubolari
in alluminio con copertura in PVC), sia perché destinati ad essere rimossi alla
scadenza del contratto stipulato dall'imputato per la gestione della piccola
azienda, costituita da un posto di ristoro al margine della strada.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte, in relazione alla prima censura del ricorrente, afferente alla
buona fede dell'imputato, per avere versato in errore scusabile sulla legge
penale quale conseguenza del comportamento contraddittorio dell'amministrazione
comunale di Ora, che la sentenza impugnata ha rigettato il corrispondente morivo
di gravame con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici.
Si è, infatti, osservato che un imprenditore non poteva ignorare che per
realizzare due verande, peraltro di rilevante superficie, ed un deposito per
bombole di gas occorre il permesso di costruire, sicché si è ritenuto dai
giudici di merito, con valutazione non censurabile in sede di legittimità, che
l'azione della pubblica amministrazione, in ogni caso, non poteva ritenersi
idonea a indurre in errore l'imputato, in considerazione delle sue qualità
personali, sulla necessità che l'esecuzione degli interventi edilizi di cui si
tratta fosse preceduta dall'apposito permesso di costruire, previsto attualmente
del DPR n. 380/2001 ed in precedenza dalla normativa di cui alla L. n. 47/85.
Con riferimento alla prescrizione della circolare ministeriale citata dal
ricorrente circa la necessità di predisporre un riparo adeguato per le bombole
di gas, è agevole rilevare che le disposizioni in materia di sicurezza non
esonerano il loro destinatario dall'obbligo di osservare le altre prescrizioni
imposte dalla normativa che disciplina l'attività finalizzata alla realizzazione
anche di quanto previsto per ragioni di sicurezza.
I rilievi del ricorrente circa la natura precaria dei gazebo sono stati già
respinti dalla sentenza impugnata con motivazione esaustiva e conforme ai
principi di diritto enunciati da questa Suprema Corte in materia, secondo i
quali qualsiasi opera, indipendentemente dai materiali con i quali è stata
realizzata, necessita del permesso di costruire allorché risulti destinata a
soddisfare esigenze durature nel tempo, quale l'esercizio dell'attività di
ristorazione gestita dall'imputato.
I rilievi con i quali è stata dedotta la preesistenza dei manufatti, sotto il
profilo della omessa valutazione di risultanze probatorie, sono da un lato
inconferenti, in quanto la ricostruzione di manufatti preesistenti richiede, in
ogni caso, il permesso di costruire, se le opere preesistenti non erano state
realizzate legittimamente, e dall'altro costituiscono censure in punto di fatto.
Peraltro, la sentenza impugnata ne ha escluso la preesistenza.
L'ulteriore doglianza circa la prescrizione del reato è stata già respinta dalla
sentenza impugnata, mentre la censura del ricorrente sul punto è di natura
esclusivamente fattuale e, perciò, anche essa inammissibile in sede di
legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 6.3.2007.
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