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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 04/05/2007 (Ud. 14/03/2007), Sentenza n. 16957


RIFIUTI - Obbligo di rimozione da parte del proprietario - Abbandono o concorso nell’abbandono del rifiuto - Necessità - Ordinanza sindacale - Assenza dei presupposti normativi - Illegittimità - Fattispecie - Art. 14 d. lgs. n. 22/1997 ora art. 192 d. lgs. n. 152/2006. L’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dei luoghi emessa ex art. 14 del d. lgs. n. 22 del 1997, sost. dall’art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario che non abbia abbandonato o concorso nell’abbandono del rifiuto è illegittima. Sicché, in assenza dei presupposti di legge, non è configurabile nei confronti del proprietario del rifiuto il reato di cui all’art. 50, comma 2, del decreto n. 22 del 1977, sost. dall’art. 255, comma 2, del decreto n. 152 del 2006. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza assolutoria del proprietario di una autovettura abbandonata, successivamente ad un furto, in terreno di terzi). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Salamò. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 04/05/2007 (Ud. 14/03/2007), Sentenza n. 16957

RIFIUTI - Reato - Abbandono di rifiuto - Destinatario dell'ordinanza del sindaco - Proprietario del rifiuto abbandonato da altri - Inconfigurabilità - Presupposti - Art. 50 D.Lgs. n. 22/97 (ora art. 255 D.Lgs. n. 152/06). Il reato di cui all'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n.22/1997 (ora trasfuso nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 3) non è configurabile nei confronti di chi, non essendo colui che ha abbandonato i rifiuti, o non avendo concorso materialmente o moralmente con questi, e non essendo il proprietario o titolare di diritto di godimento sull'area ove i rifiuti sono stati abbandonati, sia stato destinatario di una ordinanza del sindaco emessa nei suoi confronti esclusivamente perché proprietario del rifiuto abbandonato da altri, attesa la illegittimità e la conseguente disapplicabilità di siffatto provvedimento. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza assolutoria del proprietario di una autovettura abbandonata, successivamente ad un furto, in terreno di terzi). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Procura Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Genova. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 04/05/2007 (Ud. 14/03/2007), Sentenza n. 16957


PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Motivi attinenti al merito - Esclusione - Ricorso
per saltum - Conversione del ricorso in appello - Art. 569 c.p.p.. Secondo quanto disposto dall'art. 569 del c.p.p. il ricorso per cassazione può essere proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado, da parte del del titolare del diritto ad appellare la suddetta sentenza. Tale possibilità è esclusa qualora i motivi del ricorso attengono al merito (nella fattispecie si contesta la legittimità della motivazione della sentenza di prime cure), conseguentemente il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Procura Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Genova. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 04/05/2007 (Ud. 14/03/2007), Sentenza n. 16957


 

 Udienza camerale del 14 marzo del 2007

 SENTENZA N. 16957

REG. GENERALE n


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -


ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA


sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA;


avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2006 dal giudice del tribunale di Sanremo;


nei confronti di:
S.P.;


udita nella Pubblica udienza del 14 marzo 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla corte d'appello di Genova.


FATTO


S.P. venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 50, comma 2, perchè, in qualità di proprietario di un'auto rinvenuta abbandonata su una pubblica via di Sanremo, non aveva ottemperato alla ordinanza del dirigente comunale in data 20.5.2005 (notificatagli il 27.5.2005) che gli ingiungeva di provvedere entro dieci giorni alla rimozione della stessa.


Il giudice del tribunale di Sanremo, con la sentenza in epigrafe, osservò:


- che il veicolo era stato parcheggiato in pessimo stato di conservazione;


- che il 7 giugno 2005 l'imputato, residente in (Omissis), aveva denunziato il furto del veicolo in questione, che era stato parcheggiato dal figlio a (Omissis), senza alcuna intenzione di abbandonarlo;


- che ciò rendeva plausibile che l'imputato non avesse alcuna intenzione di disfarsi della propria auto, abbandonandola, e quindi la stessa non poteva considerarsi rifiuto, sicchè veniva meno il presupposto su cui si basava l'ordinanza comunale.


Di conseguenza assolse l'imputato perché il fatto non sussiste.


Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Genova propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 50, e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla esclusione della responsabilità, essendo risultato che il veicolo, in pessimo stato d'uso, non era più minimamente idoneo alla circolazione ed era irrecuperabile, ed andava quindi qualificato come rifiuto, sicché la eventuale mancanza di intenzione del S. di disfarsene era implausibile e comunque irrilevante.


Deduce inoltre, che il reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 50, è un reato omissivo che è integrato dalla mancata osservanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 14, comma 3, con la quale si intima al proprietario la rimozione, senza che rilevi il fatto che l'accumulo di rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione. E' quindi irrilevante che il S. avesse sporto denuncia di furto dell'auto, posto che del suo ritrovamento e della sua giacenza nella strada di Sanremo aveva avuto rituale notizia con la notificazione dell'ordinanza in questione.


DIRITTO


Rileva preliminarmente il Collegio che la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione per la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado, prevista dalla disposizione contenuta nell'art. 569 c.p.p., comma 1, è soggetta alle limitazioni stabilite dal terzo comma, sicchè in tali casi (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e)), il ricorso si converte in appello.


Nella specie il reato contestato è punito con la sola pena dell'arresto e, quindi - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 (nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento) intervenuta con la sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale - la sentenza de qua era appellabile da parte del pubblico ministero, sicché il ricorso proposto deve qualificarsi come ricorso per saltum.


Nella specie il ricorrente censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (accertamento dello stato di conservazione del veicolo di proprietà dell'imputato e sua qualificazione come rifiuto) sollecitando la rivalutazione del merito.


Pertanto, essendo stata sollevata questione attinente al fatto, l'impugnazione va convertita in appello e va disposta la trasmissione degli atti alla corte d'appello di Genova.


Peraltro, questa Corte deve anche porsi il problema se dagli atti emerga in modo evidente una causa di proscioglimento nel merito con conseguente obbligo della sua immediata declaratoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..


Ed invero, all'imputato è stato contestato il reato in questione perché, nella sua qualità di proprietario dell'auto abbandonata, non aveva ottemperato all'ordinanza di rimozione del dirigente comunale. Senonché, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente Procuratore generale - secondo il quale l'ordinanza D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ex art. 14, comma 3, potrebbe essere intimata anche al proprietario del rifiuto e quindi il reato di cui all'art. 50, comma 2, potrebbe essere commesso da chiunque non la ottemperi e "sia stato nella stessa individuato come responsabile dell'abbandono o proprietario" (peraltro citando in modo incompleto alcune massime di questa Corte) - va precisato che, invece, l'art. 14, comma 3, cit. (ora trasfuso nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192, comma 3) prevede che l'ordinanza del sindaco con l'ordine di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi, può essere emessa solo nei confronti dei soggetti che violino le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ossia dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e, in solido, nei confronti del proprietario dell'area sulla quale i rifiuti sono stati abbandonati (o del titolare di diritti di godimento sulla stessa) e non anche (come sembra sostenere il ricorrente) nei confronti del proprietario, in quanto tale, del rifiuto abbandonato da altri, a meno che, ovviamente, questi non sia colui che l'ha abbandonato o non abbia concorso, materialmente o moralmente, con chi l'ha abbandonato.


Orbene, una ordinanza del sindaco che imponesse ad un soggetto diverso da quelli espressamente indicati una prestazione personale non prevista da una disposizione posta da un atto avente forza di legge, sarebbe illegittima per violazione dell'art. 23 Cost., con conseguente obbligo del giudice di disapplicarla. Il reato di cui all'art. 50, comma 2, cit. (ora trasfuso nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 3) non è quindi configurabile nei confronti di chi, non essendo colui che ha abbandonato i rifiuti, o non avendo concorso materialmente o moralmente con questi, e non essendo il proprietario o titolare di diritto di godimento sull'area ove i rifiuti sono stati abbandonati, sia stato destinatario di una ordinanza del sindaco emessa nei suoi confronti esclusivamente perché proprietario del rifiuto abbandonato da altri, attesa la illegittimità e la conseguente disapplicabilità di siffatto provvedimento.


Nel caso di specie l'ordinanza comunale sembra essere stata emessa nei confronti dell'odierno imputato appunto solo nella "qualità di proprietario della autovettura", mentre l'imputato ha eccepito espressamente di non avere abbandonato, o concorso ad abbandonare, l'auto, che sarebbe stata invece abbandonata da ignoti ladri che l'avrebbero sottratta in (Omissis) al figlio cui sarebbe stata affidata.


Tuttavia, poiché la sentenza impugnata non ha preso in considerazione e valutato questa eccezione, dalla stessa e dagli atti non emerge in modo evidente che l'imputato non sia stato anche colui che abbia abbandonato l'auto o non abbia concorso, materialmente o moralmente, con chi l'ha abbandonata, sicché allo stato questa possibilità non può escludersi con assoluta certezza sulla base di una semplice lettura della sentenza impugnata.


Ne consegue che non può in questa sede pronunciarsi sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., dovendo il relativo accertamento essere compiuto dal giudice competente sulla proposta impugnazione, fermo restando che per un riconoscimento di responsabilità penale occorrerà che sussista la prova (ovviamente anche presuntiva) che l'imputato rivestiva una delle qualifiche necessarie per la legittimità dell'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza sindacale in questione.


P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


 Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla corte d'appello di Genova.


Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2007.


Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007

 


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