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BOSCHI E FORESTE - FAUNA E FLORA
- BENI CULTURALI E AMBIENTALI - INCENDI - Nozione di bosco - Tutela
paesaggistica - Competenze dello Stato e delle Regioni - Lotta contro gli
incendi boschivi - Art. 2 c. 6, D.Lgs. n. 227/2001. La definizione della
nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che
l'ha esercita attraverso il comma 6, dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227,
mentre spetta alle Regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco
per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per
esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli
incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc.. E' evidente
che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia
anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo
paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela
dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato.
(Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato la ripartizione delle
competenze regionali tra Stato e Regioni). Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric.
Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c.
16/11/2006), Sentenza n. 1874
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Individuazione dei territori
boschivi protetti dal vincolo paesaggistico - Nozione di bosco. La nozione
di bosco ai fini della individuazione dei territori boschivi protetti dal
vincolo paesaggistico è stata definita nel comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs.
18.5.2001 n. 227, e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale
arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sugherete o da
macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore a 2.000 metri
quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al
20 per cento. Inoltre, sono assimilati al bosco i fondi gravati dall'obbligo di
rimboschimento per fini di tutela ambientale, nonché le radure e le altre
superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco. Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874
INCENDI boschivi - Elaborazione dei piani regionali - Competenza regioni -
Limiti. In materia di incendi boschivi, la legge 21.11.2000 n. 353 (legge
quadro in materia di incendi boschivi), affida alle regioni il compito di
elaborare piani regionali per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee
guida e direttive deliberate dal Consiglio dei ministri. Pres. Lupo - Est.
Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007
(c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela paesaggistica -
Intervento edilizio effettuato con permesso di costruire ma in assenza della
autorizzazione paesaggistica - Violazione, dell’art. 181 D.Lgs. 22.1.2004 n. 42
- Sussiste - Reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, in relazione
agli artt. 142 e 146 D.Lgs. 42/2004 - art. 2, comma 6, D.Lgs. 227/2001. In
materia di tutela paesaggistica, deve essere ravvisato il fumus della
contravvenzione di cui agli artt. 142 e 146 (rectius di cui all'art. 181 in
relazione agli artt. 142 e 146) D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 sul rilievo che un
intervento edilizio sia stato effettuato in forza di una concessione edilizia (rectius
permesso di costruire), ma in assenza della autorizzazione paesaggistica
prescritta dal citato art. 146. Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n.
1874
FAUNA E FLORA - BOSCHI E FORESTE - Tutela dei boschi - Concetto di bosco -
Fattispecie. Il D.Lgs. 18.5 2001 n. 277, all'art. 2, stabilisce una
definizione generale, valevole per ogni normativa che si riferisca ai boschi ed
espressamente per la normativa ambientale che tutela i boschi, quale è l'art.
146, comma 1. lett. g) D.Lgs. 490/1999, ora sostituito dall'art. 142 comma 1,
lett. g) D.Lgs. 22.1.2004 n. 42. Tale generale definizione vale sino a che le
regioni, per gli stessi fini previsti dalle norme nazionali, non provvedano a
definire il concetto di bosco relativamente al territorio di loro competenza, e
a meno che le stesse regioni non abbiano diversamente già definito il concetto
per gli stessi fini previsti dalle leggi nazionali. Nella specie, il concetto di
bosco definito dal piano regionale della Sardegna approvato allo specifico fine
della prevenzione e repressione degli incendi boschivi, non può sostituire la
definizione di bosco formulata nel comma 6 dell'art. 2 su riportato valevole al
fine della tutela paesaggistica. Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza
n. 1874
BOSCHI E FORESTE - Nozione di bosco - Fattispecie giuridica di "bosco" -
Giurisprudenza - Art. 2 del D.Lgs. 227/2001. Nella nozione di bosco rientra
sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale,
indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo, sicché non si dovrebbe
più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa",
di natura arbustiva. In tal senso non si può condividere Cass. Sez. III, n. 6011
del 14.12.2001, Martella, rv. 221164 (poi seguita da Cass. Sez. III, n. 48118
del 4.11.2004, Cani, rv. 230483), che ha il merito di aver rigorosamente
distinto, secondo criteri botanici, le nozioni di macchia alta, macchia bassa e
macchia rada o "gariga", ma anche il difetto di aver del tutto ignorato la
definizione da poco formulata dal legislatore con l'art. 2 del D.Lgs. 227/2001.
(In relazione a tale definizione, si potrebbe plausibilmente sostenere che dei
tre tipi di macchia individuati nella sentenza Martella, solo la "gariga", cioè
la scarna coltre vegetale dei suoli più poveri, resti estranea alla nozione
legislativa di bosco). Alla luce dei principi su esposti, del tutto
correttamente il giudice del riesame ha ritenuto che nel caso di specie
ricorresse la fattispecie giuridica di "bosco", come tale vincolata a fini
paesaggistici, atteso che il terreno sul quale era in corso di realizzazione
l'intervento de quo era coperto da macchia mediterranea c.d. alta, composta da
tipica vegetazione arborea, associata a vegetazione arbustiva. Pres. Lupo - Est.
Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007
(c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874
Camera di consiglio del 16.11.2006
SENTENZA N. 1137
REG. GENERALE n. 24986/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per MONNI Pier Luigi, nato a Nuoro il 14.6.1937,
avverso la ordinanza resa il 19.5.2006 dal tribunale collegiale di Cagliari.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi
Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'indagato, avv. Rodolfo Meloni, che ha insistita nel
ricorso,
Osserva:
Svolgimento del procedimento
1 - Con ordinanza del 19.5.2005 il tribunale di Cagliari, in sede di riesame, ha
confermato il decreto del 3.5.2006 con cui il g.i.p. dello stesso tribunale
aveva disposto il sequestro preventivo di un'area ubicata in località Chia-Setti
Ballas, del comune di Domus de Maria, nella quale erano in corso lavori di
sbancamento, nonché di un manufatto in corso di edificazione, destinato a
garage.
L'ing. Pier Luigi Monni, legale rappresentante della Società Chia Immobiliare
s.p.a. che eseguiva i lavori, veniva indagato per il reato di cui all'art. 44
lett. c)
D.P.R. 380/2001, in relazione agli artt. 142 e 146 D.Lgs. 42/2004, giacché
l'area interessata all'intervento aveva natura boschiva e l'intervento stesso
era eseguito in base a una concessione edilizia del 25.3.2005 ma in assenza
dell'autorizzazione paesaggistica dell'autorità tutoria.
In ordine al fumus del reato il giudice del riesame ha specificamente
osservato che dalla descrizione contenuta nel verbale di sequestro e dalla
fotografie in atti risultava che Ia zona era coperta da macchia mediterranea c.d.
"alta", cioè da una vegetazione "composta nel piano dominante da specie arboree
quali ginepro, olivastro, fillirea, associate nel piano dominato a vegetazione
composta da lentischio, euforbia e ginestra spinosa" nonché da altre forme
arbustive: questa complessa vegetazione era tale da coprire il suolo al 100%
senza soluzione di continuità. Per conseguenza ricorreva la fattispecie
giuridica di "bosco" ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.Lgs. 227/2001.
Esisteva anche il periculum in mora perché l'opera sequestrata costituiva
solo l'inizio di un più ampio intervento illecito che occorreva impedire.
2- Il difensore del Monni ha presentato ricorso per cassazione, deducendo:
2.1 - violazione dell'art. 125 c.p.p. per mancanza o apparenza di motivazione,
giacché il tribunale ha ritenuto che sbancamento e garage fossero realizzati in
base alla concessione edilizia del 25.3.2005, e quindi in tempi attuali, mentre
invece si trattava di lavori che ricadevano "all'interno" di uno sbancamento
regolarmente eseguito nel 1982;
2.2 - violazione dell'art. 146 D.L.gs. 42/2004 in relazione all'art. 2 D.L.gs.
227/2001. Sostiene:
a) che i lavori de quibus insistevano in una superficie superiore ai 2.000 mq, che interrompeva la continuità della copertura arborea: e quindi esulava la fattispecie di bosco ai sensi dell'art. 2, comma 6, ultimo periodo del più volte citato D.Lgs. 227/2001; b) che ai sensi del Piano regionale della Sardegna per la difesa dagli incendi, elaborato in forza dell'art. 1 legge 47/1975 e approvato con decreto interministeriale del 14.5.1981, la macchia mediterranea è definita come un consorzio di arbusti e di specie arboree di altezza variabile da m. 1,5 a m. 4, con la conseguenza che nel caso di specie non poteva parlarsi di macchia mediterranea; c) che la zona de qua è totalmente lottizzata e altamente antropizzata, sicché i lavori in corso non potevano ledere valori paesaggistici.
Motivi della decisione
3 - Il primo motivo (n. 2.1) é inammissibile, perché deduce circostanze di fatto
sottratte alla cognizione del giudice di legittimità ed è comunque
manifestamente infondato.
Nella discussione orale, il difensore ha sostenuto che i lavori contestati rientravano nelle previsioni di una concessione edilizia rilasciata nel 1979, modificate da una variante del 1982.
Ma in tal caso il titolo abilitativo avrebbe ormai perso la sua efficacia, atteso che a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 28.1.1977 n. 10. la concessione edilizia prevede un termine di ultimazione dei lavori che - salvo proroghe eccezionali - non può essere superiore a tre anni.
Quel che più conta, però, é che il possesso del titolo urbanistico non esclude
la sussistenza del reato ambientale ipotizzato a carico dell'indagato. Tanto é
vero che il giudice del riesame ha correttamente ravvisato il fumus della
contravvenzione di cui agli artt. 142 e 146 (rectius di cui all'art. 181 in
relazione agli artt. 142 e 146) D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 sul rilievo che
l'intervento edilizio era stato effettuato in forza di una concessione edilizia
(rectius permesso di costruire) del 25.3.2005, ma in assenza della
autorizzazione paesaggistica prescritta dal citato art. 146.
4 -Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso (n. 2.2).
Ai fini della definizione del concetto di bosco non è pertinente il richiamo
difensivo alla legge 1.3.1975 n. 47 e al piano regionale della Sardegna per la
difesa dagli incendi, che sarebbe stato approvato nel 1981 in forza dell'art. 1
della legge stessa.
Infatti, l'art. 1 della legge 47/1975 (che peraltro è stata abrogata dall'art. 13
della legge 21.11.2000 n. 353) prevedeva che gli organi regionali elaborassero
piani regionali e interregionali, articolati per province o per aree
territoriali omogenee (coordinati e approvati con decreti interministeriali), ai
fini della difesa e della conservazione del patrimonio
boschivo dagli incendi. E' evidente che se piani siffatti contenessero anche la
definizione di bosco, la definizione varrebbe soltanto per i fini specifici
dell'organizzazione della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.
Come già accennato, la legge 47/1975 è stata abrogata e sostituita con la legge
21.11.2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), che affida alle
regioni il compito di elaborare piani regionali per la programmazione delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
sulla base di linee guida e direttive deliberate dal Consiglio dei ministri.
5 - Attualmente, per la definizione di bosco bisogna invece riferirsi al D.Lgs.
18.5 2001 n. 277, il quale, con l'art. 2, stabilisce quanto segue:
"Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno.
1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in
vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono
equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la
definizione di bosco (...)
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione
dei territori coperti da boschi di cui all'art. 146, comma 1, lett. g), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazioni di alberi, in terreni
non buscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La
coltivazione è reversibile al termine dei ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non
diversamente già stabilito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni
coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di
origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti,
le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati
le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli
impianti di frutticoltura e d'arboricoltura di cui al comma 5. Le suddette
formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non
inferiore ai 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e
copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base
esterna dei fusti. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo
di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio,
qualità dell'aria, salvaguardia dei patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le
radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati
che interrompono la continuità del bosco."
Come si vede, si tratta di una definizione generale, valevole per ogni normativa
che si riferisca ai boschi ed espressamente per la normativa ambientale che
tutela i boschi, quale è l'art. 146, comma 1. lett. g) D.Lgs. 490/1999, ora
sostituito dall'art. 142 comma 1, lett. g) D.Lgs. 22.1.2004 n. 42. Tale generale
definizione vale sino a che le regioni, per gli stessi fini previsti dalle norme
nazionali, non provvedano a definire il concetto di bosco relativamente al
territorio di loro competenza, e a meno che le stesse regioni non abbiano
diversamente già definito il concetto per gli stessi fini previsti dalle leggi
nazionali. Come già accennato, il concetto di bosco definito dal piano regionale
della Sardegna approvato il 14.5.1981 allo specifico fine della prevenzione e
repressione degli incendi boschivi, non può sostituire la definizione di bosco
formulata nel comma 6 dell'art. 2 su riportato valevole al fine della tutela
paesaggistica.
Sotto quest'ultimo profilo, anzi, si deve rilevare che dopo l'entrata in
vigore del nuovo testo dell'art. 117 Cost., il quale ha attribuito allo Stato la
competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente",
e ha
ripartito tra Stato e Regioni la competenza legislativa in tema di
"valorizzazione dei beni ambientali", le Regioni stesse non hanno più titolo per
definire il concetto di bosco al fine della tutela paesaggistica neppure
relativamente al territorio di loro appartenenza. In altri termini, dopo
l'entrata in vigore della legge costituzionale 18.10 2001 n. 3, che ha
modificalo la ripartizione delle competenze regionali tra Stato e Regioni, la
definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta
solo allo Stato, che l'ha esercitata col più volte citato comma 6, mentre
spetterà alle Regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco per i
territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio
allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi
boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc.. E' invece evidente che
se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia
anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo
paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela
dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato.
Tanto premesso, si dove concludere che la nozione di bosco ai fini della
individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico è stata
definita nel comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227, e coincide con ogni
terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella
arbustiva, da castagneti, sugherete o da macchia mediterranea, purché avente
estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a
20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento.
Sono poi assimilati al bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per
fini di tutela ambientale, nonché le radure e le altre superfici di estensione
inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
Considerata la formulazione letterale della definizione, nella nozione di bosco
rientra sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale,
indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo, sicché non si dovrebbe
più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa",
di natura arbustiva. In tal senso non si può condividere Cass. Sez. III, n. 6011
del 14.12.2001, Martella, rv. 221164 (poi seguita da Cass. Sez. III, n. 48118
del 4.11.2004, Cani, rv. 230483), che ha il merito di aver rigorosamente
distinto, secondo criteri botanici, le nozioni di macchia alta, macchia bassa e
macchia rada o "gariga", ma anche il difetto di aver del tutto ignorato la
definizione da poco formulata dal legislatore con l'art. 2 del D.Lgs. 227/2001.
(In relazione a tale definizione, si potrebbe plausibilmente sostenere che dei
tre tipi di macchia individuati nella sentenza Martella, solo la "gariga", cioè la
scarna coltre vegetale dei suoli più poveri, resti estranea alla nozione
legislativa di bosco).
Alla luce dei principi su esposti, del tutto correttamente il giudice del
riesame ha ritenuto che nel caso di specie ricorresse la fattispecie giuridica
di "bosco", come tale vincolata a fini paesaggistici, atteso che il terreno sul
quale era in corso di realizzazione l'intervento de quo era coperto da
macchia mediterranea c.d. alta, composta da tipica vegetazione arborea, associata
a vegetazione arbustiva.
5 - Il ricorso va quindi respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il
contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria
che detta norma consente.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16.11.2006.
L' estensore
Il presidente
Pierluigi Onorato
Ernesto Lupo
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