Tutti i diritti
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc.
14/12/2006), Sentenza n. 1893
URBANISTICA E EDILIZIA - Denunzia di inizio dell'attività - Ristrutturazione
edilizia - Sdoppiamento della categoria - Integrazioni funzionali e strutturali
dell'edificio esistente - Modifiche del "volume" - Incrementi limitati di
superficie e di volume - Limiti - T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs. n. 301/2002.
Ai sensi dell’art. 22, 3° comma - lett. a), del T.U. n. 380/2001, come
modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, sono sempre realizzabili previa mera denunzia
di inizio dell'attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle,
cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le
diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando
complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza
urbanistica (diverse da quelle descritte nell'art. 10, 1° comma - lett, c, T.U.
n. 380/2001 e s.m. che possono incidere sul carico urbanistico). Sicché, il T.U.
n. 380/2001 ha introdotto, uno sdoppiamento della categoria delle
ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dall'art. 31, 10
comma - lett. d), della legge n. 457/1978, riconducendo ad essa anche interventi
che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente,
pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Deve ritenersi, però,
che le modifiche del "volume", ora previste dall'art. 10 del T.U., possono
consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi
volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un
sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra
"ristrutturazione edilizia" e "nuova costrizione". Pres. Grassi - Est. Fiale -
Ric. Cristiano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc.
14/12/2006), Sentenza n. 1893
URBANISTICA E EDILIZIA - Ristrutturazione edilizia - Manutenzione
straordinaria - Restauro e risanamento conservativo - Definizione - Variazioni
d'uso "compatibili" - Connessione finalistica delle opere eseguite - T.U. n
380/2001 come mod. dal D L.gs n. 301/2002. Ai sensi dell'art. 3, 1° comma -
lett. d), del T.U. n 380/2001 - come modificato dal D L.gs 27.12.2002. n. 301,
la ristrutturazione edilizia non è vincolata, al rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla
manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie
utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento
della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non
può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente
soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). La stessa
attività di ristrutturazione, può attuarsi attraverso una serie di interventi
che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi
enunciati. L'elemento caratterizzante, però, e la connessione finalistica delle
opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel
loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero
edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in
parte nuovo. Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric. Cristiano. CORTE DI CASSAZIONE
Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 14/12/2006), Sentenza n. 1893
URBANISTICA E EDILIZIA - D.I.A. - Realizzazione di un piano ammezzato non
ricompreso nel progetto - Sequestro preventivo all'intera struttura -
Legittimità - Fondamento. La realizzazione di un piano ammezzato non
ricompreso nel progetto allegato alla D.I.A., rende legittima l'estensione della
misura, del sequestro preventivo, all'intera struttura per l'oggettiva rilevanza
di detta opera nel contesto complessivo di quelle eseguite. Pres. Grassi - Est.
Fiale - Ric. Cristiano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007
(cc. 14/12/2006), Sentenza n. 1893
PROCEDURE E VARIE - Provvedimenti di sequestro - Riesame - Procedimenti
incidentali - Potestà del giudice - Limiti - Accertamento della sussistenza del
fumus commissi delicti. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto
il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena
cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a
conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita
alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli
obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni
potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al
giudice del procedimento principale. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi). Inoltre, l'accertamento della
sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della
congruità degli dementi rappresentati, che non possono essere censurati sul
piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze
processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se
essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere
l'ipotesi formulate in quella tipica. Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric.
Cristiano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc.
14/12/2006), Sentenza n. 1893
Udienza in Camera di Consiglio del 14/12/2006
SENTENZA N.1323
REG. GENERALE n.39045/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli III. mi Signori
omissis
SENTENZA
sul ricorso proposto da Cristiano Antonio, n. a Napoli il 27/01/64 avverso l'ordinanza 10/07/2006 del Tribunale per il riesame di Napoli
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
udito il P.M. nella persona del dr. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli; con ordinanza del 10.7.2006, rigettava l'istanza di
riesame proposta nell'interesse di Cristiano Antonio (legale rappresentante
della s.r.l. "Superò") avverso il provvedimento 23.6.2006 con cui il G.I.P. di
quello stesso Tribunale - in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt.
44, lett. c), del T.U. n. 380/2001 e 163 del D.Lgs. n. 490/1999 - aveva disposto
il sequestro preventivo di locali interessati da lavori edilizi, siti in Napoli,
alla via Santa Lucia, nn. 59-63.
I lavori in oggetto riguardano la trasformazione, in area del centro storico
sottoposta a vincolo paesistico, di un manufatto già destinato a sala
cinematografica in un complesso da adibire a supermercato e, tra le opere
eseguite, é stata accertata la realizzazione ex novo, non assentite da
titolo edilizio e da autorizzazione paesaggistica:
- di una struttura metallica, posta al di sopra della copertura a volta del
locale, a mezzo di orditura orizzontale in profilati di ferro, con supporti di
appoggio e pannelli in griglie zincate costituenti calpestio, per una superficie
di circa 65 mq., sulla quale erano stati posizionati n. 8 armadietti asserventi
condensatori per l'aria condizionata;
- di un piano ammezzato, di circa 65 mq., ricavato attraverso Io sfruttamento di
locali attigui già esistenti, ai quali era stato predisposto un accesso mediante
messa in opera di una scala in ferro e foratura di una parete divisoria.
In relazione all'attività di trasformazione edilizia in atto risulta altresì
ipotizzato il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in quanto la superficie
effettiva di vendita del realizzando esercizio commerciale risulta pari a mq.
507 circa, mentre all'Amministrazione comunale essa era stata comunicata in
misura inferiore a 250 mq.
Tale falsa rappresentazione sarebbe stata finalizzata all'elusione della
procedura autorizzatoria prescritta dalla normativa vigente in materia di
apertura degli esercizi commerciali (D.Lgs. n. 114/1998 e normativa regionale di
specificazione), configurando surrettiziamente il punto di vendita quale
"esercizio di vicinato", stante il sicuro diniego dell'autorizzazione comunale
per una struttura "media" di vendita nella zona centrale della città.
Il Tribunale considerava irrilevante la circostanza che, nelle more, fosse stato
autorizzato dal P.M. il dissequestro temporaneo dei locali per consentire
l'eliminazione dell'impalcato metallico esterno dianzi descritto, evidenziando
che non vi era, peraltro, "prova alcuna del ripristino integrale dello status
quo ante".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Cristiano, il quale
- premesso che l'intervento demolitorio di ripristino della copertura a volta
del tetto (al quale si ricollegava il dissequestro provvisorio) era stato
eseguito - ha eccepito. sotto il profilo della violazione di legge, che:
- la contestata realizzazione di un piano ammezzato anche attraverso
l'utilizzazione di attigui locali di circa mq. 65 non sarebbe riconducibile al
regime del permesso di costruire e non dovrebbe essere sottoposta ad
autorizzazione paesaggistica, per la sua natura di mera "opera interna". Anche
qualora, inoltre, non si condividesse tale assunto difensivo, il sequestro
avrebbe dovuto essere limitato al solo ammezzato e non riguardare, invece,
"l'intero locale di oltre 500 mq.";
- non potrebbe legittimamente ravvisarsi il delineato "periculum in mora",
poiché eventuali violazioni del regime autorizzatone, prescritto dal D.Lgs. n.
114/1998 sarebbero sanzionate esclusivamente in via amministrativa,
******t
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, con le
specificazioni indicate dalle Sezioni Unite con la sentenza 29.1.1997, ric. P.M.
in proc. Bassi, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di
provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del
Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della
legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed
a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi
endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere
conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice
del procedimento principale.
Tale interpretazione limitative della cognizione incidentale risponde
all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la
relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae",
così da determinare una non-consentita preventiva verifica della fondatezza
dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di
competenze nell'ambito di un medesimo procedimento.
L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto
sotto il profilo della congruità degli dementi rappresentati, che non
possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con
le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al
fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole
probabilità - di sussumere l'ipotesi formulate in quella tipica.
Il Tribunale del riesame, dunque, non deve instaurare un processo nel
processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito
conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed
esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il
sequestro.
2. Nella fattispecie in oggetto il Tribunale di Napoli risulta essersi
correttamente attenuto a tali principi, dal momento che quei giudici - valutando
specificamente le prospettazioni difensive e con riferimento agli accertamenti
effettuati dai Carabinieri - hanno evidenziato:
a) la totale assenza di titoli abilitativi (edilizio e paesaggistico) per le
opere esterne finalizzate all'installazione degli impianti per l'aria
condizionata;
b) la mancata ricomprensione nella denuncia di inizio dell'attività (DIA) del
piano ammezzato di circa mq. tra.
Si vene, nella specie, in tema di ristrutturazione edilizia ed al riguardo va
rilevato che:
a) L'art. 3, 1° comma - lett. d), del T.U. n 380/2001 - come modificato dal D
L.gs 27.12.2002. n. 301 - definisce interventi di ristrutturazione edilizia
quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".
La ristrutturazione edilizia non è vincolata, pertanto, al rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce
sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della
superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma
o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio
preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio
conservato).
La stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi attraverso una
serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi
agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però, e la
connessione finalistica delle opere eseguite,
che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro complesso al
fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello
spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo.
Alla stregua di tali considerazioni appaiono ad evidenza infondate le
argomentazioni difensive che, nel caso in esame, tendono a configurare la
realizzazione del piano ammezzato quale "opera interna', valutabile
autonomamente e separatamente nel contesto dell'intervento complessivo di
trasformazione di una sala cinematografica in un supermercato.
b) L'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal
D.Lgs. n. 301/2002, assoggetta a permesso di costruire quegli interventi di
ristrutturazione edilizia «che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unita immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici», ovvero, si
connettano a mutamenti di destinazione d'uso, limitatamente agli immobili
compressi nelle zone omogenee A).
e) L'art. 22, 3° comma - lett. a), dello stesso T.U., come modificato dal D.Lgs.
n. 301/2002, prevede, però, che - a scelta dell'interessato - tali interventi
possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività.
Dalle disposizioni legislative dianzi ricordate si deduce che sono sempre
realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività le ristrutturazioni
edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica
dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione,
in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua
iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle descritte nell'art. 10, 1°
comma - lett, c, che possono incidere sul carico urbanistico).
Il T.U. n. 380/2001 ha introdotto, in sostanza, uno sdoppiamento della categoria
delle ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dall'art. 31,
10 comma - lett. d), della legge n. 457/1978, riconducendo ad essa anche
interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio
esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume.
Deve ritenersi, però, che le modifiche del "volume", ora previste dall'art.
10
del T.U., possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi
preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse
la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la
linea di distinzione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costrizione".
Nel caso in esame, comunque, la realizzazione del piano ammezzato non era
ricompresa nel progetto allegato alla D.I.A. effettivamente presentata e ciò, per
l'oggettiva rilevanza di detta opera nel contesto complessivo di quelle
eseguite, rende legittima l'estensione della misura all'intera struttura
commerciale.
3. Il "periculum in mora" ben risulta configurato per il contrasto !rilevante
quanto meno ai sensi dell'art. 44, lett. a), dei T.U. a. 380/20011 della
realizzanda "media struttura di vendita" con i criteri di programmazione
urbanistica riferiti al settore commerciale (di cui all'art 14 della legge 7.1.200, n
1 della Regione Campania), tenuto anche conto che nei centri storici -
ai sensi dell'art. (5 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 - deve essere perseguita la finalità di "salvaguardare e qualificare le presenza delle attività commerciali
e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli
esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione
delle attività commerciali e artigianali".
4. L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del
merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi di segno positivo,
della cui sufficienza in sede
cautelare non può dubitarsi, le contrarie affermazioni dei ricorrente non
valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" del reato ipotizzato.
Il successivo ripristino della sagoma dell'edificio, che si assume attuato
attraverso la rimozione integrale dei condizionatori e della struttura sulla
quale quelli erano stati installati, potrà essere valutato - invece - in seguito
ad apposita istanza per la revoca della misura, da proporsi al giudice
competente.
5, Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli arti. 127 e 325 c.p.p.,
rigetta il ricorso condanna il ricorrerne al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 14.12.2006
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it