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(Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI
E AMBIENTALI - Area boscata - Nozione - Qualifica di bosco - Presupposti -
Inclusione negli elenchi - Necessità - Esclusione - Art. 163 D. Lgs n. 490/99 -
Art. 181 D. Lgs n. 42/2004. Il taglio del bosco eseguito con tecnica a raso
e non culturale configura il reato dell'articolo 163 d lgs n. 490/99, ora
sostituito dall'articolo 181 del D. Lgs n. 42 della 2004 (Sez. 3 n 18695
dell'11.3.2004, rv 228452). Un’area boscata è qualificabile dalla presenza
effettiva del bosco quando un terreno coperto da vegetazione forestale arborea,
associata o meno a quella arbustiva, abbia i requisiti indicati dalla normativa
in materia, (ad es. estensione, copertura, ecc). e ciò indipendentemente dal
dato che la zona sia riportata come tale in specifici elenchi. Sicché, ai fini
della sottoposizione a vincolo paesaggistico non può assumere una portata
riduttiva la nozione di "territorio coperto da bosco". Pres. Grassi - Est. Sarno
- Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25
gennaio 2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nozione di "territorio
coperto da bosco" - Zona boscata - Natura. La nozione di "territorio coperto
da bosco", ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi
dell'art. 1 lett. g) della legge 08/08/1985 n. 431 e s.m., non può assumere una
portata riduttiva (Sez. 3, n. 1551 del 10/04/2000 Rv. 216980), sicché la natura
di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto
fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come
tale dalla Carta tecnica regionale (Sez. 3, n. 17060 del 21/03/2006 Rv. 234318).
Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/01/2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Macchia mediterranea - Zona
boscata - Tutela. La macchia mediterranea interessata dalla predominanza,
rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto o di essenze
arbustive di elevato sviluppo - e non avente, quindi, caratteristiche di macchia
bassa o rada - rientra nella previsione dell'art. 1 lett. g) della legge
08/08/1985 n. 431 e s.m. (da ultimo Sez. 3, n. 48118 del 04/11/2004 Rv. 230483).
Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
UDIENZA PUBBLICA DEL 14.12.2006
SENTENZA N. 02089/2006
REG. GENERALE n. 030293/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Omissis
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di TIVOLI nei confronti di:
1) T. M. N. .........
2) T. M. C. N. ..........
avverso SENTENZA del 10/02/2006
TRIBUNALE di TIVOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano
che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Udito il difensore Avv. Colosimo Paolo (ROMA)
Con sentenza in data 10 febbraio 2006 il tribunale di Tivoli assolveva perché il fatto non sussiste T.M. e T.M.C. dai reati di cui agli articoli 163 d.Lgs. n. 490/99 e 734 c.p. loro contestati per avere eseguito, senza la preventiva autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo, lavori di taglio a raso di bosco di specie miste (roverella, castagno e acero) governato ad alto fusto dell'età di circa cinquant'anni, mediante abbattimento di 104 piante.
In motivazione, si affermava al riguardo che dalle prove testimoniali espletate
era emerso che al terreno in questione mancava la qualità di bosco ceduo, sicché
non era possibile che si verificasse la variazione paesaggistica contestata.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Tivoli eccependo la violazione di legge e
contestando, in particolare, la individuazione della nozione di bosco fatta dal
giudice a quo.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva anzitutto il Collegio che, come già affermato da questa Corte, il taglio
del bosco eseguito con tecnica a raso e non culturale configura il reato
dell'articolo 163 d lgs n. 490/99, ora sostituito dall'articolo 181 del D. Lgs n.
41 della 2004 (Sez. 3 n 18695 dell'11.3.2004, rv 228452).
Sul piano concettuale si è già precisato anche che la nozione di "territorio
coperto da bosco", ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi
dell'art. 1 lett. g) della legge 08/08/1985 n. 431, non può assumere una portata
riduttiva (Sez. 3, n. 1551 del 10/04/2000 Rv. 216980) e che la natura di zona
boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di
bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla
Carta tecnica regionale (Sez. 3, n. 17060 del 21/03/2006 Rv. 234318).
Ed in applicazione dei principi enunciati si è affermato che anche la macchia
mediterranea interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli,
di alberi di medio fusto o di essenze arbustive di elevato sviluppo - e non
avente, quindi, caratteristiche di macchia bassa o rada - rientra nella
previsione dell'art. 1 lett. g) citato (da ultimo Sez. 3, n. 48118 del
04/11/2004 Rv. 230483 che, come ricorda il procuratore della Repubblica
ricorrente, ha riconosciuto la natura di macchia mediterranea alta nel caso di
vegetazione comprensiva di lecci e sugheri che superavano l'altezza di un uomo
fotografato).
Ciò premesso, appare evidente che la decisione impugnata si discosta - peraltro
in maniera del tutto immotivata - dai principi affermati da questa Corte.
Inoltre la sentenza non dà assolutamente conto dell'iter logico che ha
condotto alla conclusione raggiunta limitandosi la motivazione ad un laconico e
generico riferimento alle "prove testimoniali espletate" delle quali peraltro
non è dato conoscere nemmeno in maniera sintetica il contenuto.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Tivoli per un nuovo
giudizio che si adegui ai rilievi formulati in questa sede e tenga conto dei
principi affermati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Tivoli per nuovo
giudizio.
Così deciso in Roma il 14.12.06
L' estensore
Il presidente
Giulio Sarno Aldo
Grassi
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