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Inquinamento idrico - Acque - Nuova attività produttiva nel medesimo impianto
- Autorizzazione allo scarico - Mutamento titolare dello scarico - Autonoma
autorizzazione - Necessità - Valori limite di emissione - Fattispecie - Art. 45
D. L.vo n. 152/99 (ora art. 124 D.Lgs. n. 152/06. L’insediamento di una
nuova attività produttiva nel medesimo capannone facente capo a diversa persona
giuridica priva di ogni collegamento con quella precedentemente insediata,
seppure avente non dissimile oggetto sociale, impone necessariamente
l'acquisizione di autonoma autorizzazione allo scarico da emettersi a seguito di
nuova valutazione dell'attività produttiva e delle caratteristiche dello
scarico. Ciò in quanto l'autorizzazione allo scarico ex art. 45 D. Legislativo
n. 152/99 (ora art. 124 del D. Lgs. n. 152/06) è necessariamente funzionale alle
caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, alla indicazione dei
mezzi tecnici indicati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché
all'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto
dei valori limite di emissione (art 46 D. Lgs.vo. 152/99). Fattispecie: nuovi
scarichi di acque reflue industriali, mediante immissione in rete fognaria
pubblica. (conferma, Tribunale di Modena sentenza del 3/10/2005). Pres. Vitalone
- Est. Ianniello - Ric. Camurati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25
gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2877
Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Nuovi scarichi di acque reflue
industriali, mediante immissione in rete fognaria pubblica - Controlli - Natura
- Titolare dell'attività autorizzata - Mutamento del titolare - Autonoma
autorizzazione - Necessità - Artt. 59, c. 1° e 45, D. Lgs. n. 152/1999 (ora
artt. 137 e 124 D. Lgs. n. 152/2006). In materia di tutela delle acque, la
natura temporanea dell'autorizzazione allo scarico è stabilita anche in funzione
di un controllo circa l'affidabilità del relativo destinatario in ordine alla
piena osservanza di tali prescrizioni. Sicché, non è indifferente per il
legislatore l'identità del soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario
della autorizzazione allo scarico, che appunto l'art. 45 del D. Lgs. n. 152 (ora
art. 124 del D. Lgs. n. 152/06) prevede che possa essere rilasciata unicamente
"al titolare dell'attività da cui origina lo scarico". Un tale collegamento
presuppone il controllo preventivo sulle caratteristiche e sulle qualità
soggettive di affidabilità dell'impresa richiedente, a garanzia, già nella fase
preliminare del procedimento di autorizzazione, dell'effettiva osservanza, da
parte del destinatario di questa, delle prescrizioni imposte dalla legge e
dall'autorità amministrativa in materia di scarichi. Pres. Vitalone - Est.
Ianniello - Ric. Camurati (conferma, Tribunale di Modena sentenza del
3/10/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/01/2007 (Ud. 21/12/2006),
Sentenza n. 2877
UDIENZA PUBBLICA DEL 21.12.2006
SENTENZA N. 02172/2006
REG. GENERALE n. 025674/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Omissis
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CAMURATI JAMES N. IL 04/08/1980
avverso sentenza del 03/10/2005
TRIBUNALE di MODENA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IANNIELLO ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Passacantando Guglielmo
che ha concluso con il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile l'Avv. //
Udito il difensore Avv. //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 ottobre 2005, il Tribunale di Modena ha dichiarato James
Camurati colpevole del reato di cui all'art. 59, comma 1° D. Lgs. 11 maggio 1999
n. 152 (ora art. 137 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per avere effettuato
senza autorizzazione, nella qualità di amministratore unico e legale
rappresentante della s.r.l. SUIMAC, nuovi scarichi di acque reflue industriali,
mediante immissione in rete fognaria pubblica (come accertato in Castelvetro di
Modena il 29 agosto 2002), condannandolo alla pena di € 800,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del
proprio difensore, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza o l'erronea
applicazione dell'art. 59, comma 1° D. Lgs. n. 152 del 1999 in relazione
all'art. 45 del medesimo decreto.
La sentenza dà infatti atto che in data 8 gennaio 2001 era stato autorizzato lo
scarico di reflui idrici provenienti dall'insediamento produttivo sito nel
medesimo luogo e all'epoca gestito dalla s.n.c. Camerati Walter, di cui era
amministratrice Loredana Mattioli, ai sensi della precedente legge n. 319/76 e
anzi, secondo l'unico teste sentito, ai sensi del medesimo D. Lgs n. 152 del
1999.
Secondo l'imputato, pertanto, nel caso dì specie si era verificato unicamente il
mutamento del titolare dello scarico, fatto che non sarebbe previsto dall'art.
45 (ora art. 124 del D. Lgs. n. 152/06) tra quelli che richiedono una nuova
autorizzazione, necessaria unicamente ove si sia verificata una modifica
sostanziale dell'impianto o dell'ambiente esterno, come sarebbe dato desumere da
comma 11° del citato art. 45.
Poiché dagli atti risulterebbe che le due società hanno il medesimo oggetto,
operano nella stessa sede, sono succedute l'una all'altra senza soluzione di
continuità e dall'istruttoria non risulterebbero mutamenti sostanziali degli
impianti o dell'ambiente esterno, il ricorrente conclude chiedendo
l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene con un unico motivo che l'esistenza di una precedente
autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ottenuta da una
precedente impresa, la Camurati Walter s.n.c., avente un oggetto analogo a
quello della s.r.I. Suimac, esercente in precedenza nel medesimo luogo la
propria attività e cessata in coincidenza dell'inizio dell'attività della Suimac,
esonererebbe quest'ultima dal chiedere altra autonoma autorizzazione.
L'analoga obiezione sollevata dalla difesa del ricorrente è stata respinta dal
Tribunale di Modena che ha correttamente osservato che "l'insediamento di una
nuova attività produttiva nel medesimo capannone facente capo a diversa persona
giuridica priva di ogni collegamento con quella precedentemente insediata,
seppure avente non dissimile oggetto sociale, impone... necessariamente
l'acquisizione di autonoma autorizzazione allo scarico da emettersi a seguito di
nuova valutazione dell'attività produttiva e delle caratteristiche dello scarico".
Ciò in quanto "l'autorizzazione allo scarico ex art. 45 D. Legislativo n.
152/99" è "necessariamente funzionale alle caratteristiche qualitative e
quantitative dello scarico, alla indicazione dei mezzi tecnici indicati nel
processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché all'indicazione dei sistemi
di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di
emissione (art. 46 D. Lgs.vo 152/99)".
Ed invero, come esattamente rilevato anche dal giudice di merito, non appare
indifferente per il legislatore l'identità del soggetto, persona fisica o
giuridica, destinatario della autorizzazione allo scarico, che appunto l'art. 45
del D. Lgs. n. 152 prevede che possa essere rilasciata unicamente "al
titolare dell'attività da cui origina lo scarico". Un tale collegamento
presuppone infatti il controllo preventivo sulle caratteristiche e sulle qualità
soggettive di affidabilità dell'impresa richiedente, a garanzia, già nella fase
preliminare del procedimento di autorizzazione, dell'effettiva osservanza, da
parte del destinatario di questa, delle prescrizioni imposte dalla legge e
dall'autorità amministrativa in materia di scarichi.
Del resto, anche la natura temporanea dell'autorizzazione allo scarico appare
stabilita anche in funzione di un controllo circa l'affidabilità del relativo
destinatario in ordine alla piena osservanza di tali prescrizioni, come
verificatasi nel quadriennio precedente.
Rispetto a tale dato normativo, restano irrilevanti le considerazioni del
ricorrente desunte dall'esame delle disposizioni di cui al comma 11° dell'art.
45 del D. Lgs, n. 152, in quanto queste ultime appaiono riferite a mutamenti
oggettivi dell'impianto da cui proviene lo scarico, ferma restando la titolarità
dello stesso.
In base alle considerazioni svolte, il ricorso appare infondato, in quanto è
stato accertato in maniera indiscutibile che la società di cui il ricorrente è
amministratore unico e legale rappresentante ha attivato in data 16 ottobre 2000
e successivamente proseguito l'effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali senza aver preventivamente conseguito la relativa autorizzazione,
concretando così la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 59, comma 1°
del D. Lgs. n. 152 del 1999.
Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente, ai
sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2006
L' estensore
Il presidente
Antonio Ianniello
Claudio Vitalone
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