AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Condono paesaggistico
- Efficacia estintiva - Limiti - Fase della cognizione. L'efficacia
estintiva del condono paesaggistico è limitata alla sola fase della cognizione
con esclusione dei procedimenti definiti. Pres. Lupo - Est. De Maio - Ric. De
Santis, (conferma, Corte Appello di Salerno Ordinanza del 25/10/2005). CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 febbraio 2007 (c.c. 07/12/2006), Sentenza n.
4399
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio e
condono paesaggistico - Causa estintiva del reato - Presupposti - Art. 1 c. 37
L. n. 308/2004. Il cd. condono edilizio può fungere da causa estintiva del
reato urbanistico qualora il relativo provvedimento intervenga prima della
pronuncia della sentenza definitiva, tali effetti devono, in mancanza, di una
esplicita previsione legislativa contraria, valere per evidenti ragioni di
logica simmetria e di necessaria coerenza sistematica, anche per il cd. condono
paesaggistico, introdotto dal comma 37 dell'art. 1 L. n.308/2004. Pres. Lupo -
Est. De Maio - Ric. De Santis, (conferma, Corte Appello di Salerno Ordinanza del
25/10/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 febbraio 2007 (c.c.
07/12/2006), Sentenza n. 4399
Camera di consiglio del 07.12.2006
SENTENZA N. 01274/2006
REG. GENERALE n. 000974/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SANTIS ARMANDO N. IL 31/08/1942
avverso ORDINANZA del 25/10/2005
CORTE APPELLO di SALERNO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
DE MAIO GUIDO
lette le conclusione del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv.
MOTIVAZIONE
Con istanza in data 10.2.2005 Antonio De Santis richiese: a) la sospensione
dell'esecutività della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno il
29.4.2004, divenuta irrevocabile, con la quale egli era stato condannato alla
pena ritenuta di giustizia, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli
artt. 151-163 d.l.vo 490/99 in relazione all'art. 20 lett. c l. 47/85; b)
dichiarazione della sopravvenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 1 co.
37 l. 15.12.2004 n. 308.
La predetta Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, all'esito
dell'instaurata procedura camerale, con ordinanza in data 25.10.2005, rigettò la
detta istanza, ritenendo che la disposizione citata non avesse esteso i propri
effetti ai procedimenti già definiti, com'è avvenuto, invece, in tema di condono
edilizio in base all'art. 38 co. 3 l. 47/85.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del
suddetto De Santis, i quali censurano la decisione impugnata, sotto il profilo
della inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1 co. 37 l. 308/2004,
"dovendo ritenersi evidente che tale disposizione possa trovare applicazione
anche rispetto ai procedimenti definiti con sentenza irrevocabile", in quanto
non sarebbe "ammissibile... che una disposizione di favore per l'imputato, che
com'è naturale procede unitamente alla contestazione di una violazione edilizia,
abbia applicazione soltanto per i processi in corso".
Il Proc. Gen. presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso é infondato.
Infatti, occorre premettere il rilievo (non fatto dai
primi giudici, ma che ben può essere sollevato d'ufficio in questa sede) che nel
caso in esame non si é, comunque, in presenza di una causa estintiva
perfezionata, perchè l'istante, a quanto risulta, ha solo proposto la domanda
per conseguire, da parte dell'autorità preposta alla tutela e gestione del
vincolo ambientale, la dichiarazione di accertamento di compatibilità
paesaggistica delle opere eseguite. Risulta evidente che la sola domanda non è,
di per sé, sufficiente ad integrare la fattispecie estintiva prevista dal comma
37 che richiede, al fine del verificarsi dell'effetto estintivo, la
realizzazione di due condizioni, prevedendo: la prima, che le tipologie
edilizie e i materiali impiegati, anche se diversi da quelli indicati nella
eventuale autorizzazione, rientrino tra quelli previsti e assentiti dagli
strumenti di pianificazione paesaggistici, ove vigenti o, altrimenti, siano
ritenuti compatibili con il contesto ambientale; la seconda, che i
trasgressori abbiano previamente corrisposto la sanzione pecuniaria di
cui all'art.167 d.l.vo 42/2004 maggiorata da un terzo alla metà e una sanzione
pecuniaria aggiuntiva determinata dall'autorità amministrativa competente. Tale
procedura risulta attivata, ma non esaurita con la prevista pronuncia di
compatibilità delle opere realizzate che, sola, consente il superamento -nel
concorso delle citate condizioni, della cui sussistenza manca in atti qualsiasi
traccia- del divieto di sanatoria sancito dall'art. 32 co. 27 l. 326/2003.
Comunque, il ricorso è infondato anche in punto di diritto, non essendo
condivisibile la tesi prospettata dal ricorrente, come rilevato dal Proc. Gen. in
requisitoria con argomentazioni che vanno qui richiamate. La questione posta dal
ricorrente si sostanzia nel quesito se la causa estintiva prevista dalla più
volte richiamata disposizione e che si riferisce a qualsiasi reato in materia
paesaggistica, possa farsi operare, sussistendone le condizioni, anche dopo che
il processo sia stato definito con la sentenza di condanna divenuta
irrevocabile.
Ai fini della corretta soluzione
della questione occorre innanzi tutto rilevare: I) che con la norma in questione
si è inteso predisporre, ad iniziativa del privato che chieda l'accertamento di
compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi effettuati in zona
vincolata ex lege, un procedimento di formazione di una causa estintiva;
II) che l'art. 676 cpp non costituisce una deroga al principio generale della
intangibilità del giudicato e del suo effetto preclusivo perché, quanto alle
cause estintive, si riferisce solo a quelle eccezionali che, in base a
specifiche disposizioni, possono operare anche dopo il passaggio in giudicato
(quali, ad es., quelle ex artt. 167 cp, 445 co. 2 app, 556 co. 3 cpp). Ne deriva
che la causa estintiva di cui si discute, in mancanza di esplicita diversa
previsione della norma, deve ritenersi destinata ad operare -al pari di quelle
generali previste dal codice penale nel titolo sesto del primo libro (alle
quali, peraltro, non è assimilabile) in pendenza del processo di cognizione,
agendo direttamente sul rapporto di punibilità sorto dal reato e impedendo
l'irrogazione della condanna, ma non in sede esecutiva dopo che la sentenza è
divenuta irrevocabile.
Gli stessi limiti di operatività entro i quali il cd. condono edilizio
può fungere da causa estintiva del reato urbanistico qualora il relativo
provvedimento intervenga prima della pronuncia della sentenza definitiva devono
-in mancanza, come si diceva, di una esplicita previsione legislativa
contraria valere, per evidenti ragioni di logica simmetria e di necessaria
coerenza sistematica, anche per il cd. condono paesaggistico, introdotto
dal comma 37 dell'art. 1 l. 308/2004. L'opinione contraria conduce a conseguenze
paradossali, ove si pensi che, per gli interventi abusivi in area sottoposta a
vincolo ambientale, sarebbe possibile l'estinzione dei soli reati paesaggistici
anche dopo la condanna irrevocabile, mentre sopravvivrebbero quelli urbanistici,
che comportano, comunque, l'obbligo della demolizione (ove, beninteso, l'abuso
non sia stato sanato). Esigenze di parallelismo e di necessario coordinamento
dettate dall'esigenza di assicurare nel silenzio della legge una
regolamentazione coerente al fine di evitare profonde discrasie nel sistema,
impongono, come si diceva, di limitare l'efficacia estintiva del condono
paesaggistico alla sola fase della cognizione. In effetti, la conclusione in tal
senso tiene ferma la razionalità del sistema, dal momento che si colloca su di
un piano di parallelismo con la delimitazione dell'effetto estintivo proprio
della sanatoria edilizia, la quale, se intervenuta nel corso del giudizio,
impedisce la pronuncia di condanna e la produzione delle conseguenze giuridiche
che alla stessa la legge ricollega, ma i cui effetti si riducono, dopo la
formazione del giudicato, alla sola non computabilità della condanna ai fini
della recidiva e della reiterazione della concessione del beneficio della
sospensione condizionale.
Una volta precisato l'ambito applicativo della causa estintiva in discorso, la
quale agisce sulla punibilità in concreto solo se il suo iter formativo
si sia concluso prima della definizione del procedimento, strettamente
conseguente è la valutazione che si deve fare dei rilievi difensivi di ordine
costituzionale (contenuti nel II motivo di ricorso), basati sulla asserita
esigenza di assicurare parità di trattamento normativo tra gli imputati di reati
paesaggistici per i quali non sia stata ancora pronunciata sentenza irrevocabile
-e che, pertanto, possono beneficiare degli effetti della più favorevole
disciplina dettata dai commi 37 e 38 dell'art. 1 legge citata- e i condannati in
via definitiva per i reati stessi, che, invece, ne sarebbero esclusi. Premesso
che il principio di uguaglianza non va inteso in senso assoluto, e cioè in modo
meccanicamente livellatore, la segnalata diversità di regolamentazione giuridica
tra le posizioni messe a confronto, in relazione al momento processuale in cui
la sentenza diviene irrevocabile rispetto allo ius novum, non si
sostanzia in una disparità di diritto lesiva del principio di uguaglianza, bensì
in una mera, inevitabile e insuperabile disparità di fatto, dipendente da un
evento casuale e aleatorio sottratto a qualsiasi discrezionalità del legislatore
e come tale ininfluente agli effetti della censura di pretesa irragionevolezza.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle
spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deliberato il 7.12.2006
L' estensore
Il presidente
Guido De Maio
Ernesto Lupo
Tutti i diritti
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it