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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 Gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451



Beni culturali e ambientali - Condono edilizio e condono paesaggistico - Differenza - C.d. "Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione - L. n. 308/2004 - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. In mancanza di esplicita norma di coordinamento, tra la Legge n. 308/2004 e l’art. 181 decreto legislativo n. 42 del 2004, non è possibile estendere la sanatoria anche al reato edilizio, (specialmente se commesso dopo il 31 marzo del 2003 e prima del 30 settembre del 2004), giacché il condono edilizio e quello paesaggistico si fondano su presupposti diversi quanto ai paramenti di valutazione della compatibilità dell’opera. Invero, per la condonabilità dell’abuso edilizio, è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti; per quella dell’abuso paesaggistico la conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica ove vigenti, o, altrimenti, al cosiddetto contesto paesaggistico”. Sicché, un’opera può essere conforme ai piani paesaggistici ma non agli strumenti urbanistici e viceversa, giacché l’interesse paesaggistico è diverso da quello urbanistico, anche se si sta imponendo la tendenza a fare coincidere i due interessi (ad esempio l’articolo 145 del codice Urbani). Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451

Beni culturali e ambientali - Condono - C.d. "Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione. Per espressa disposizione della norma, la prevista sanatoria contenuta nella Legge n. 308 del 2004 è limitata al reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 e comunque ai reati paesaggistici come ad esempio a quello previsto dall'articolo 734 codice penale, ma non si estende al reato edilizio per la mancanza di norme di coordinamento. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Condono - Demolizione del manufatto illecitamente realizzato - Rapporto tra urbanistica e paesaggio - Differenza.
Il rapporto tra urbanistica e paesaggio, va distinto tenuto conto del diverso interesse pubblico tutelato: l’urbanistica ha infatti come scopo il raggiungimento di un ordinato assetto del territorio, il paesaggio tende invece alla conservazione della funzione estetico culturale del bene-valore, tra l’altro direttamente ed autonomamente tutelato dalla Costituzione (Cfr Cons. Stato, sez. VI 14 gennaio 1995 n 29, Cass. Sez. III 9 febbraio 1998 n.1492). Quindi, quand’anche si dovesse ottenere la compatibilità paesaggistica per l’abuso paesaggistico commesso, non si potrebbe evitare la condanna per l’abuso edilizio e la conseguente demolizione del manufatto illecitamente realizzato. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451

Urbanistica e edilizia - Illeciti edilizi - Opera non condonabile - Domanda di condono - Sospensione del procedimento in pendenza dei termini - Esclusione.
In tema di illeciti edilizi, non è possibile la sospensione del procedimento in pendenza dei termini per la presentazione della domanda di condono allorché si tratta di opera non condonabile (Cass Sez III 9 luglio del 2004 n 38694;Cass sez III 6 aprile del 2004 n 21679, Cass 3762 del 2000). Il comma 27 dell’articolo 32 della legge n. 326 del 2003 (Misure Urgenti per favorire lo sviluppo e per la Correzione dell’andamento dei conti pubblici) prescrive, fermo restando quanto disposto dagli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria qualora: “a)...b)...c)...d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici... qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere”. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451

Urbanistica e edilizia - Abusivismo - Sentenza di condanna - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto - Legittimità. In materia edilizia legittimamente il giudice, nel concedere con la sentenza di condanna la sospensione condizionale della pena, può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell’opera abusiva disposta con la stessa condanna ai sensi dell’an. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 714 del 1997; Cass. 15 giugno 1998, n. 7148 Dionisi; Cass. 30 settembre 1998, 10309 Licata; Cass. 7 aprile 2000, 4086, Pagano; Cass. n.18304 del 2003). Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
 



Udienza Pubblica del 22/11/2006
SENTENZA N.41082/05
REG. GENERALE n.1873


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE


Composta dal sigg. magistrati:
Dott. Claudio Vitalone                            Presidente
Dott. Ciro Petti                                      Consigliere
Dott. Vincenzo Tardino                          Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi                  Consigliere
Dotta Amedeo Franco                            Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto dal difensore di Ariano Vincenzo, nato a san Pancrazio Talentino il 22 febbraio del 1953, avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce del 30 marzo del 2005;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente all‘omessa pronuncia sull‘applicabilità della continuazione;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue


IN FATTO


Con sentenza del 30 marzo del 2005, la corte d’appello di Lecce confermava quella pronunciata dal tribunale della medesima città, sezione distaccata di Nardò, in data 27.11.02, con cui Ariano Vincenzo era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed € 20.000 di ammenda, con la concessione delle attenuanti generiche e col beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, delle opere abusivamente realizzate, per avere, in contravvenzione all’art. 20 lettera C) della legge n. 47/85 ed all’art. 163 decreto legislativo n. 490/99, realizzato in località Torre Lapillo di Porto Cesareo, in zona sottoposta a vincolo paesistico, un manufatto, verosimilmente destinato ad abitazione, composto da due piani di mq 50 ciascuno, in assenza di concessione edilizia e di nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Fatti accertati il 19 maggio del 2001.


La corte territoriale, dopo avere premesso che l’Ariano, originariamente imputato anche di violazione dei sigilli, alla prima udienza aveva patteggiato la pena limitatamente a tale imputazione, osservava che il giudice, accolta la richiesta, aveva rinviato il dibattimento ad altra udienza, nel corso della quale il processo era stato trattato da un magistrato persona fisica diversa, il quale, ammesse le prove richieste dalle parti, aveva preso atto, pur senza adottare un formale provvedimento a riguardo, che la difesa non aveva provveduto alla citazione di tutti i testi che aveva indicato e che erano stati già ammessi. Precisava in proposito che il giudice di primo grado non aveva adottato alcun formale provvedimento di decadenza dalla prova essendosi limitato a dichiarare chiusa l’istruttoria dibattimentale, tra l’altro, senza opposizione alcuna da parte della difesa e senza che quest’ultima avesse reiterato la richiesta d’esame dei testi non comparsi perché non citati. Rilevava che una decadenza a riguardo si era effettivamente verificata, poiché, dopo il rinvio del processo, il difensore non poteva esimersi dal citare i testi cui aveva interesse e che non erano comparsi alla precedente udienza. Peraltro la parte interessata, prima che fosse dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, non aveva insistito nella richiesta di escussione dei testi non comparsi nè aveva chiesto in appello la rinnovazione parziale del dibattimento. Osservava altresì che i reati non si erano estinti per la presentazione della domanda di condono e che non occorreva sospendere il processo trattandosi di opere non suscettibili di sanatoria: infatti l’art. 32 comma 26 lettera a) della legge relativa all’ultimo condono edilizio n. 326 del 2003 dichiara suscettibili di sanatoria, per quanto concerne gli “immobili soggetti a vincolo di cui all’an. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47”, le sole tipologie di illecito contemplate dai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 alla stessa legge, ossia le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, sempre che, peraltro, esse siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento della domanda. Invece nel caso in esame si tratta di nuova costruzione. Rilevava infine che la sospensione del processo non era prevista neppure dalla legge 15 dicembre del 2004 n. 308 sul cosiddetto mini condono ambientale e che legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato alla demolizione del manufatto abusivo; che la pena prossima al minimo edittale era congrua.

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) la nullità della sentenza per la violazione dell’articolo 81 c.p., per avere la corte omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta, ritualmente avanzata con i motivi d’appello, d’applicazione dell’istituto della continuazione con il fatto oggetto della sentenza patteggiata;
2) la nullità dell’intero giudizio per la violazione degli artt. 190, 468, 493 e 495 c.p.p. per avere, sia il tribunale che la corte, illegittimamente ritenuto l’imputato decaduto dalla prova testimoniale richiesta, in quanto non aveva provveduto a citare tempestivamente i testimoni: ribadisce in proposito che l’ammissione della prova testimoniale era stata deliberata da altro giudice e perciò occorreva una nuova autorizzazione alla citazione;
3) violazione di legge e mancanza di motivazione sia nella parte in cui si era ritenuto di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto, sia nella parte in cui si era rigettata l’istanza di sospensione del processo per la presentazione della domanda di condono, la quale, trattandosi di opera conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento della presentazione della domanda e non richiedendo la doppia conformità, poteva legittimamente essere presentata e comportava quindi sia la sospensione del processo che quella del decorso del termine prescrizionale.


IN DIRITTO


Il ricorso è fondato solo con riferimento al primo motivo che però verrà esaminato per ultimo giacché riguarda il trattamento sanzionatorio.


Il secondo motivo è infondato.

Il giudice autorizza la citazione dei testimoni indicati dalla difesa con il provvedimento con cui ammette la prova: nell’ipotesi di rinvio del dibattimento per qualsiasi ragione l’autorizzazione alla citazione dei testimoni già disposta dal giudice non perde efficacia. Di conseguenza, una volta che la prova sia stata ammessa, è onere della parte provvedere alla citazione dei propri testimoni o di adoperarsi per ottenere la presenza del teste in udienza.


Nella fattispecie la parte non si è preoccupata di citare i propri testi né, come risulta dalla sentenza impugnata, ha insistito per la loro audizione sia in primo grado che in appello.


Del pari infondato è il terzo motivo.

L’effetto sospensivo non si verifica per la semplice presentazione della domanda di condono, bensì soltanto a seguito dell’accertamento compiuto dal giudice ed allo stesso consentito in ordine all’astratta condonabilità dell’opera. Secondo l’orientamento di questa corte, in tema di illeciti edilizi, non è possibile la sospensione del procedimento in pendenza dei termini per la presentazione della domanda di condono allorché si tratta di opera non condonabile (Cass Sez III 9 luglio del 2004 n 38694; Cass sez III 6 aprile del 2004 n 21679, Cass 3762 del 2000).


Nella fattispecie era inutile sospendere il processo perché l’opera non è condonabile trattandosi di nuova costruzione non consentita nelle zone vincolate. Invero, il comma 27 dell’articolo 32 della legge n. 326 del 2003 (Misure Urgenti per favorire lo sviluppo e per la Correzione dell’andamento dei conti pubblici) elenca una serie di fattispecie in cui il condono non è comunque possibile. Esso prescrive che, fermo restando quanto prescritto dagli artt 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora: “a)...b)...C)...D) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici... qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere”.


Per comprendere il significato della norma occorre preliminarmente precisare che i vincoli all’attività edilizia sono di due tipi: vincoli d’inedificabilità assoluta e vincoli d’inedificabilità relativa. I primi sono previsti da leggi speciali a tutela di valori di particolare rilevanza. I secondi condizionano l’ottenimento del condono al conseguimento del nulla osta da parte dell’autorità titolare del vincolo. Poiché il comma 27 dell’articolo 32 della legge n 326 del 2003 fa salvo il disposto degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, è opportuno richiamare il contenuto di tali norme. L’articolo 32 della legge anzidetta fa salve le fattispecie di cui all’articolo 33 il quale esclude la sanatoria: a) per i vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici ed architettonici, archeologici, paesistici, ambientali idrogeologici; b) per i vincoli imposti da norme statali a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali; c) per i vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza pubblica; d) per ogni altro vincolo che importi l’inedificabilità delle aree (ad esempio il vincolo cimiteriale). Si tratta dì vincoli di inedificabilità assoluta. In base all’articolo 33 sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939 a 1089.


L’articolo 32, dopo avere disposto che il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stessa, con il secondo comma, stabilisce che sono suscettibili di sanatoria le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione alle condizioni indicate nella norma.


Richiamato, per quanto rileva in questa fattispecie, il contenuto degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 fatto salvo dal comma 27 dell’articolo 32 della legge n 326 del 2003, tornando a quest’ultimo comma ed in modo particolare alle zone sottoposte a vincoli, si rileva che il comma 26 per le zone vincolate a norme dell’articolo 32 legge dianzi citata ammette la possibilità di ottenere la sanatoria per gli interventi edilizi di minore importanza corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’allegato 1 corrispondenti alle tipologie di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Il comma 26 va coordinato con il comma 27 il quale, fatte salve le esclusioni già previste dagli artt. 32 e 33 dalla legge n. 47 del 1985, non ammette la sanatoria per gli abusi realizzati su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali a tutela di interesse idrogeologici delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici nonché dei parchi e della aree protette nazionali, regionali e provinciali a condizione che i vincoli siano stati imposti prima dell’esecuzione delle opere e che le opere non siano conformi alla prescrizioni urbanistiche. Quindi, se il vincolo è stato imposto prima della costruzione, gli interventi maggiori ossia quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 non sono suscettibili di sanatoria. Siffatta interpretazione più volte ribadita da questa corte (Cass. nn. 37865 e 48956 del 2004) è anche in linea con la relazione governativa al D.L. n. 269 del 2003, la quale così si esprime: “E’ fissata la tipologia delle opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte al vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici.


Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggetto a vincolo, l’ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale”.


Per quanto concerne il condono paesaggistico il comma 37 dell’unico articolo della legge n. 308 del 2004 ha previsto tre possibilità di sanatoria di cui due a carattere generale (accertamento di compatibilità paesaggistica e rimessione in pristino), che sono confluiti nell’articolo 181 della legge n. 42 del 2004, ed il terzo per i soli lavori compiuti entro e non oltre il 30 settembre del 2004.


Quest’ultima sanatoria, che è quella alla quale allude il ricorrente, non è applicabile alla fattispecie perché allo stato degli atti mancano le condizioni richieste dalla legge per l’efficacia estintiva dell’accertamento di conformità. Inoltre si deve rilevare che tale sanatoria, per espressa disposizione della norma, è limitata al reato di cui all’articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 e comunque ai reati paesaggistici come ad esempio a quello previsto dall’articolo 734 codice penale, ma non si estende ai reato edilizio per la mancanza di norme di coordinamento. Invero, mentre la legge n 326 del 2003, con l’articolo 32 comma 43 n. 1 ha espressamente previsto che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo”, quella sul condono paesaggistico non contiene alcuna previsione del genere. In mancanza di esplicita norma di coordinamento non è possibile estendere la sanatoria anche al reato edilizio, specialmente se commesso dopo il 31 marzo del 2003 e prima del 30 settembre del 2004, giacché il condono edilizio e quello paesaggistico si fondano su presupposti diversi quanto ai paramenti di valutazione della compatibilità dell’opera. Invero, per la condonabilità dell’abuso edilizio, è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti; per quella dell’abuso paesaggistico la conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica ove vigenti, o, altrimenti, al cosiddetto contesto paesaggistico”. Un’opera può essere conforme ai piani paesaggistici ma non agli strumenti urbanistici e viceversa, giacché l’interesse paesaggistico è diverso da quello urbanistico, anche se si sta imponendo la tendenza a fare coincidere i due interessi (cfr ad esempio l’articolo 145 del codice Urbani).


La giurisprudenza analizzando il rapporto tra urbanistica e paesaggio, ha distinto le due materie tenuto conto del diverso interesse pubblico tutelato: l’urbanistica ha infatti come scopo il raggiungimento di un ordinato assetto del territorio, il paesaggio tende invece alla conservazione della funzione estetico culturale del bene-valore, tra l’altro direttamente ed autonomamente tutelato dalla Costituzione (Cfr Cons. Stato, sez. VI 14 gennaio 1995 n 29, Cass. Sez. III 9 febbraio 1998 n.1492). Quindi, quand’anche la prevenuta dovesse ottenere la compatibilità paesaggistica per l’abuso paesaggistico commesso, non potrebbe evitare la condanna per l’abuso edilizio e la conseguente demolizione del manufatto illecitamente realizzato. Questa corte, per evitare tali conseguenze, in qualche decisione ha adottato un’interpretazione restrittiva della norma nel senso che l’ha ritenuta applicabile con gli stessi limiti previsti dall’articolo 32 comma 26 della legge n 326 del 2003 ossia nel senso che la sanatoria è possibile solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (cfr Cass n. 33297 del 2005). Siffatta interpretazione contrasta però con la lettera e la ratio della norma. Invero il legislatore, dopo avere introdotto con la legge n.308 del 2004 per le zone vincolate una sanatoria a regime limitata agli abusi minori, ha voluto consentire in via eccezionale una sanatoria ad amplissimo raggio, posto che quella limitata era stata già prevista a regime e, d’altra parte la stessa legge n. 326 del 2003, già all’epoca in vigore, consentiva nelle zone vincolate la sanatoria degli abusi minori commessi fino a tutto il mese di marzo del 2003. Pertanto una sanatoria limitata ad interventi minori non avrebbe avuto senso. Tuttavia il problema esiste, ma non può essere risolto a livello interpretativo, occorrendo un intervento del legislatore.


Allo stato però la prevenuta non ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato paesaggistico non avendo ancora ottenuto l’attestazione di compatibilità paesaggistica, ma si è limitata ad avanzare istanza di sospensione del processo nell’attesa che l’autorità amministrativa si pronunci sulla compatibilità anzidetta. Siffatta istanza non può essere accolta giacché nulla dispone in proposito la legge n.308 del 2004. In una situazione del genere, mancando un’espressa previsione legislativa analoga a quella di cui all’articolo 33 della legge n. 47 deI 1985, richiamato dalla legge n.326 del 2003, questa corte non può sospendere sine die il processo con il conseguente fischio di prescrizione, giacché, non essendo prevista la sospensione del processo, non può considerarsi sospeso neppure il termine prescrizionale. Questa stessa sezione si è già pronunciata per la non sospendibilità del processo (Cass 33297 del 2005 già citata; n. 15946 deI 2006). D’altra parte, non si può fare ricorso all’articolo 479 c.p.p. perché tale norma presuppone l’esistenza di una controversia in atto da defluire con sentenza mentre alla stato non esiste alcuna controversia, la quale potrebbe sorgere ove la parte dovesse impugnare un eventuale provvedimento di rigetto. La mancanza di coordinamento tra la legge n. 326 del 2003 e la 308 del 2004, come già accennato, può essere risolta solo dal legislatore con un intervento correttivo.


Legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato subordinato alla demolizione del manufatto, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa corte, l’articolo 165 c.p. è applicabile anche a questa materia. Invero, a seguito dell’intervento delle sezioni unite del 1997 (Cass. Sez. Un. n. 714 del 1997) in materia edilizia legittimamente il giudice, nel concedere con la sentenza di condanna la sospensione condizionale della pena, può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell’opera abusiva disposta con la stessa condanna ai sensi dell’an. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. (cfr, Cass. 15 giugno 1998, n. 7148 Dionisi; Cass. 30 settembre 1998, 10309 Licata; Cass. 7 aprile 2000, 4086, Pagano; Cass. n.18304 del 2003).


Fondato, come anticipato nella premessa, è invece il primo motivo, in quanto la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sull’esplicita richiesta, contenuta nei motivi d’appello, d’applicazione della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e la violazione dei sigilli, commessa proprio per completare le opere in questione, oggetto della sentenza di patteggiamento. L’omessa pronuncia su tale punto determina però la nullità della sentenza limitatamente a tale punto con conseguente rinvio al giudice del merito. Per il principio della formazione progressiva del giudicato l’annullamento della decisione su tale punto non incide sulla validità della sentenza relativamente agli altri capi e punti. Di conseguenza l’affermazione di responsabilità deve ritenersi ormai passata in giudicato


P.Q.M.


La Corte
Letto l’articolo 623 c.p.p.


ANNULLA


La sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla continuazione con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 22 novembre deI 2006.


Il consigliere estensore                         Il Presidente
        Ciro Petti                                            Claudio Vitalone


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