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Urbanistica e edilizia - Natura precaria di una costruzione - Nozione -
Destinazione oggettiva della opera - Fattispecie - Reato edilizio -
Realizzazione abusiva di una veranda - Demolizione del manufatto. La natura
precaria di una costruzione non dipende dal tipo di materiali usati o dalla
tecnica costruttiva o dalla facile rimovibilità della struttura, ma dalla
destinazione oggettiva della opera. (Nella specie, è stato ritenuto esistente il
reato edilizio ed ordinata la demolizione del manufatto, in relazione
all’edificazione abusiva di una veranda, presentata come una struttura volante
fatta con un cannucciato ed un telo di limitate dimensioni avente l'unica
funzione di riparare dal sole). Pres. Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro.
(conferma, Tribunale di Grosseto, sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455
Urbanistica e edilizia - Natura precaria di una costruzione - Nozione -
Manufatti di assoluta ed evidente precarietà - Permesso di costruire - Necessità
- Esclusione. In materia edilizia, le costruzioni di natura precaria, non
necessitino di permesso di costruire i manufatti di assoluta ed evidente
precarietà destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche,
cronologicamente delimitate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso. Pres.
Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro. (conferma, Tribunale di Grosseto,
sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio
2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455
Procedura e varie - Ricorso in cassazione - Mancata assunzione di una perizia
- Esclusione - Accertamento tecnico - Potere discrezionale del Giudice - Art.
606 c. 1 lett. d c.p.p.. Non può essere dedotto come vizio in Cassazione, a
sensi dell'art. 606 c. 1 lett. d cpp, la mancata assunzione di una perizia
richiesta dallo imputato in quanto tale mezzo di prova - accertamento tecnico -
rientra nel potere discrezionale del Giudice ed è sottratta a quello dispositivo
delle parti. Pres. Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro. (conferma,
Tribunale di Grosseto, sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455
Udienza Pubblica 23.11.2006
SENTENZA N. 1885
REG. GENERALE n. 041302/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FERRARO GRAZIANO N. IL 25/09/1962 avverso SENTENZA del 01/07/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SQUASSONI CLAUDIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Baglione Tindari
che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito il difensore avv. Graziani Silvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 21 aprile 2004, il Tribunale di Grosseto ha ritenuto l'imputato Ferraro Graziano responsabile dei reati previsti dagli artt. 20 c.1 lett.
c. L.
47/1985, 1161 cod. nav. e lo ha condannato alla pena di giustizia, mentre lo ha
assolto dalla contravvenzione di cui all'art. 1 sexies L. 431/1985
con la formula "perché il fatto non sussiste"
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di
Firenze, con la sentenza in epigrafe precisata, ha ritenuto esistente solo il
reato edilizio, in relazione alla abusiva edificazione di una veranda, ed ha
ridotto la pena (a giorni cinque di arresto ed euro seimila di ammenda)
ordinando la demolizione del manufatto.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione
della difesa sulla non necessità di concessione per la natura precaria
dell'opera.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo
difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
-
che il manufatto consiste in una struttura volante fatta con un cannucciato ed
un telo di limitate dimensioni che ha l'unica funzione di riparare dal sole;
-
che il Tribunale, nel ritenere inesistente il reato ambientale, ha dato atto
della ridottissima volumetria della opera e della sua intrinseca precarietà;
- che non è stata assunta una prova
decisiva, cioè, la richiesta perizia tecnica sulla entità della edificazione;
-
che la veranda è stata realizzata da molti anni per cui il reato è prescritto;
-
che, per i fatti per cui è processo, l'imputato è già stato giudicato.
Le deduzioni del ricorrente non sono
meritevoli di accoglimento.
Deve, innanzi tutto, puntualizzasi come non vi sia preclusione di precedente
giudicato in quanto il provvedimento impugnato da atto che la sentenza 24
settembre 2004 del Tribunale di Grosseto, che ha assolto l'imputato dal reato di
cui all'art. 20 c. 1 lett. c L. 47/1985, non riguardava il manufatto in oggetto
all'epoca non ancora edificato; di questa motivazione, il ricorrente non tiene
conto nella redazione dell'atto di ricorso.
Tanto premesso, è il caso di rilevare come non necessitino di permesso di
costruire i manufatti di assoluta ed evidente precarietà destinati a soddisfare
esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate e ad essere
rimossi dopo il momentaneo uso; la natura precaria di una costruzione non
dipende dal tipo di materiali usati o dalla tecnica costruttiva o dalla facile rimovibilità della struttura, ma dalla destinazione oggettiva della opera.
In base a tali considerazioni, si deve concludere che la decisione della Corte
territoriale non merita censure.
Invero, il manufatto in legno per cui è processo (di metri 3,98 per 3,70) è
suscettibile di modificare l'assetto del territorio ed, anche se di agevole
demolizione, non può essere considerato precario in quanto serviva all'imputato,
in modo non contingente, per la sua attività di noleggiatore di attrezzature
balneari; il particolare che la costruzione avesse un utilizzo solo stagionale
non rileva dal momento che tale uso era reiterato ogni anno e, di conseguenza,
la veranda non era preposta a soddisfare bisogni intrinsecamente temporanei.
La circostanza che il manufatto avesse una utilità duratura è, sia pure
implicitamente, ammessa dallo stesso imputato che, nei motivi di ricorso, segnala
che la costruzione risaliva ad epoca molto antecedente all'accertamento del
reato.
E' vero, come sostenuto dall'imputato, che i primi Giudici per assolvere
l'imputato dal reato ambientale hanno rilevato la precarietà della costruzione,
ma tale passaggio motivazionale non si pone in insanabile contrasto con la
conclusione della Corte territoriale; il Tribunale ha focalizzato la sua
motivazione sul tema sulla mancanza di un vulnus allo assetto paesaggistico ed
ambientale ed in tale ottica ha utilizzato, sia pure impropriamente il termine
"precarietà".
Relativamente al richiesto accertamento tecnico, si osserva come non possa
essere dedotto come vizio in Cassazione, a sensi dell'art. 606 c. 1 lett. d cpp,
la mancata assunzione di una perizia richiesta dallo imputato in quanto tale
mezzo di prova rientra nel potere discrezionale del Giudice ed è sottratta a
quello dispositivo delle parti.
In merito alla eccepita prescrizione, si rileva che il reato è stato accertato
in data 28 luglio 2002 e sul tempus commissi delicti, in relazione
all'abusivismo per cui è processo, l'imputato ha formulato con i motivi di
appello, e ribadito con il presente ricorso, censure prive della necessaria
concretezza; pertanto, non si riscontrano elementi per concludere che si è
maturato il periodo prescrizionale (che si estende ad anni quattro e mezzo
tenuto conto dell'interruzione).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 23 novembre 2006
L' estensore
Il presidente
Claudia Squassoni
Claudio Vitalone
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