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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/01/2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455


Urbanistica e edilizia - Natura precaria di una costruzione - Nozione - Destinazione oggettiva della opera - Fattispecie - Reato edilizio - Realizzazione abusiva di una veranda - Demolizione del manufatto. La natura precaria di una costruzione non dipende dal tipo di materiali usati o dalla tecnica costruttiva o dalla facile rimovibilità della struttura, ma dalla destinazione oggettiva della opera. (Nella specie, è stato ritenuto esistente il reato edilizio ed ordinata la demolizione del manufatto, in relazione all’edificazione abusiva di una veranda, presentata come una struttura volante fatta con un cannucciato ed un telo di limitate dimensioni avente l'unica funzione di riparare dal sole). Pres. Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro. (conferma, Tribunale di Grosseto, sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455

Urbanistica e edilizia - Natura precaria di una costruzione - Nozione - Manufatti di assoluta ed evidente precarietà - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione. In materia edilizia, le costruzioni di natura precaria, non necessitino di permesso di costruire i manufatti di assoluta ed evidente precarietà destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso. Pres. Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro. (conferma, Tribunale di Grosseto, sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455

Procedura e varie - Ricorso in cassazione - Mancata assunzione di una perizia - Esclusione - Accertamento tecnico - Potere discrezionale del Giudice - Art. 606 c. 1 lett. d c.p.p.. Non può essere dedotto come vizio in Cassazione, a sensi dell'art. 606 c. 1 lett. d cpp, la mancata assunzione di una perizia richiesta dallo imputato in quanto tale mezzo di prova - accertamento tecnico - rientra nel potere discrezionale del Giudice ed è sottratta a quello dispositivo delle parti. Pres. Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro. (conferma, Tribunale di Grosseto, sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455



Udienza Pubblica 23.11.2006
SENTENZA N. 1885
 REG. GENERALE n. 041302/2005


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori
 

Omissis
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

 

1) FERRARO GRAZIANO    N. IL 25/09/1962 avverso SENTENZA del 01/07/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE

 

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

 

udita in PUBBLICA UDIENZA   la relazione fatta dal Consigliere

 

SQUASSONI CLAUDIA

 

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Baglione Tindari

 

che ha concluso per rigetto del ricorso

 

Udito, per la parte civile, l'Avv.

 

Udito il difensore avv. Graziani Silvia

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza 21 aprile 2004, il Tribunale di Grosseto ha ritenuto l'imputato Ferraro Graziano responsabile dei reati previsti dagli artt. 20 c.1 lett. c. L. 47/1985, 1161 cod. nav. e lo ha condannato alla pena di giustizia, mentre lo ha assolto dalla contravvenzione di cui all'art. 1 sexies  L. 431/1985 con la formula "perché il fatto non sussiste"


In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe precisata, ha ritenuto esistente solo il reato edilizio, in relazione alla abusiva edificazione di una veranda, ed ha ridotto la pena (a giorni cinque di arresto ed euro seimila di ammenda) ordinando la demolizione del manufatto.


Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione della difesa sulla non necessità di concessione per la natura precaria dell'opera.


Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:


- che il manufatto consiste in una struttura volante fatta con un cannucciato ed un telo di limitate dimensioni che ha l'unica funzione di riparare dal sole;


- che il Tribunale, nel ritenere inesistente il reato ambientale, ha dato atto della ridottissima volumetria della opera e della sua intrinseca precarietà;

- che non è stata assunta una prova decisiva, cioè, la richiesta perizia tecnica sulla entità della edificazione;

- che la veranda è stata realizzata da molti anni per cui il reato è prescritto;


- che, per i fatti per cui è processo, l'imputato è già stato giudicato.


Le deduzioni del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.


Deve, innanzi tutto, puntualizzasi come non vi sia preclusione di precedente giudicato in quanto il provvedimento impugnato da atto che la sentenza 24 settembre 2004 del Tribunale di Grosseto, che ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 20 c. 1 lett. c L. 47/1985, non riguardava il manufatto in oggetto all'epoca non ancora edificato; di questa motivazione, il ricorrente non tiene conto nella redazione dell'atto di ricorso.


Tanto premesso, è il caso di rilevare come non necessitino di permesso di costruire i manufatti di assoluta ed evidente precarietà destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso; la natura precaria di una costruzione non dipende dal tipo di materiali usati o dalla tecnica costruttiva o dalla facile rimovibilità della struttura, ma dalla destinazione oggettiva della opera.


In base a tali considerazioni, si deve concludere che la decisione della Corte territoriale non merita censure.


Invero, il manufatto in legno per cui è processo (di metri 3,98 per 3,70) è suscettibile di modificare l'assetto del territorio ed, anche se di agevole demolizione, non può essere considerato precario in quanto serviva all'imputato, in modo non contingente, per la sua attività di noleggiatore di attrezzature balneari; il particolare che la costruzione avesse un utilizzo solo stagionale non rileva dal momento che tale uso era reiterato ogni anno e, di conseguenza, la veranda non era preposta a soddisfare bisogni intrinsecamente temporanei.

La circostanza che il manufatto avesse una utilità duratura è, sia pure implicitamente, ammessa dallo stesso imputato che, nei motivi di ricorso, segnala che la costruzione risaliva ad epoca molto antecedente all'accertamento del reato.


E' vero, come sostenuto dall'imputato, che i primi Giudici per assolvere l'imputato dal reato ambientale hanno rilevato la precarietà della costruzione, ma tale passaggio motivazionale non si pone in insanabile contrasto con la conclusione della Corte territoriale; il Tribunale ha focalizzato la sua motivazione sul tema sulla mancanza di un vulnus allo assetto paesaggistico ed ambientale ed in tale ottica ha utilizzato, sia pure impropriamente il termine "precarietà".


Relativamente al richiesto accertamento tecnico, si osserva come non possa essere dedotto come vizio in Cassazione, a sensi dell'art. 606 c. 1 lett. d cpp, la mancata assunzione di una perizia richiesta dallo imputato in quanto tale mezzo di prova rientra nel potere discrezionale del Giudice ed è sottratta a quello dispositivo delle parti.


In merito alla eccepita prescrizione, si rileva che il reato è stato accertato in data 28 luglio 2002 e sul tempus commissi delicti, in relazione all'abusivismo per cui è processo, l'imputato ha formulato con i motivi di appello, e ribadito con il presente ricorso, censure prive della necessaria concretezza; pertanto, non si riscontrano elementi per concludere che si è maturato il periodo prescrizionale (che si estende ad anni quattro e mezzo tenuto conto dell'interruzione).


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 Roma, 23 novembre 2006


L' estensore              Il presidente
Claudia Squassoni                    Claudio Vitalone


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